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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13563/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/12/2024 da con il proc. e dom. avv. Parte_1
PASCOLI CLAUDIA, per mandato allegato al ricorso, e , con il Parte_2
proc. e dom. avv. CECONI MASSIMO, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 10/09/1995, in
COSEANO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, Parte 2, Serie A, volume unico, dell'anno 1995;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 15/01/1999), (il Per_1 Per_2
16/12/2002), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, ed (il Per_3
05/08/2007), minore;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri nato a [...] Parte_1
FRIULI (UD) il 21/10/1968, e , nata a [...] Parte_2
FRIULI (UD) il 17/04/1970, uniti in matrimonio in data 10/09/1995 in COSEANO
(UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a trasferire la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) Assegna la casa familiare, sita in Coseano (UD), fraz. Cisterna, via Tagliamento
n. 174, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione della quota del 50% ciascuno, alla sig.ra che continuerà ad ivi abitare con i figli Parte_2
ed , provvedendo in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze, Per_2 Per_3
attualmente intestate al sig. con impegno ad effettuare le relative volture Pt_1
a suo nome entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione.
3) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_3
prevalente presso la madre, affidamento condiviso che i genitori si impegnano ad esercitare scambiandosi reciprocamente informazioni sulla quotidianità ed il vissuto del figlio, confrontandosi costantemente sulle scelte educative che lo riguardano ed impegnandosi a prendere concordemente tutte le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla scuola.
4) Dispone che i genitori, nell'ottica di questa genitorialità condivisa, stabiliscano tra loro le modalità di visita e di pernottamento del figlio da parte del Per_3
padre e presso di lui, stabilendo come minimo un fine settimana alternato, dal venerdì sera alla domenica sera, e tre giornate durante la settimana con fine
2 settimana di spettanza materna anche con pernottamento e ciò compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore.
5) Dispone che durante le vacanze natalizie il figlio minore trascorrerà ad anni alterni, con un genitore il periodo dalla fine della scuola sino alle ore 21.00 del
30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dalle ore 21.00 del 30 dicembre sino al rientro a scuola, quando riprenderà la normale alternanza dei fine settimana a favore del genitore che non ha avuto con sé la minore nel periodo precedente.
6) Dispone che durante le vacanze pasquali trascorrerà, ad anni alterni, con Per_3
un genitore il periodo dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 21.00 di
Pasqua e con l'altro genitore il periodo dalle ore 21.00 della giornata di Pasqua alla ripresa delle lezioni, quando riprenderà la normale alternanza dei fine settimana a favore del genitore che non ha avuto con sé il minore nel periodo precedente.
7) Dispone che durante le vacanze estive il minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre e due con la madre, i periodi prescelti per le vacanze estive dovranno essere comunicati e, se necessario, programmati di comune accordo entro il 31 maggio di ciascun anno.
8) Dispone che il padre potrà poi tenere il figlio minore con sé quando vorrà, nel rispetto degli impegni scolastici e didattici dello stesso e comunque, previo accordo con la madre e secondo i desideri del minore.
9) In ragione delle attuali entrate reddituali e condizioni patrimoniali di entrambe le parti a titolo di contributo mensile per il mantenimento del figlio , Per_3
minorenne e non economicamente autosufficiente, dispone che il sig. Pt_1 verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 300,00= Pt_2
(trecento/00), importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT, automatica dal mese di dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive secondo quanto previsto e disciplinato dal protocollo dell'Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, sezione di Udine, che le parti hanno dichiarato di conoscere.
10) Dà atto che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da
3 entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso accordo.
11) Prende atto che con riferimento al figlio maggiorenne attualmente Per_2
occupato presso la ditta Doctor Phone di Majano (UD) in forza di contratto a tempo determinato, i genitori si danno reciprocamente atto che, qualora il rapporto di lavoro non dovesse venire rinnovato/prorogato ed il figlio Per_2
rimanesse privo di equivalente occupazione, il sig. verserà alla Sig. Parte_1
l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento dello stesso.
12) Dispone che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al di lei mantenimento € 150,00= (centocinquanta,00=) entro il giorno
15 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT, automatica dal mese di dicembre 2025.
13) Dà atto che i coniugi si sono autorizzati al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
14) Prende atto che, a definizione di tutti i rapporti di carattere patrimoniale intercorsi tra i coniugi, la sig.ra si è impegnata a procedere innanzi a Pt_2
Notaio concordemente individuato dalle parti allo scioglimento consensuale della costituita impresa famigliare di cui all'atto notarile dott. Persona_4
registrato in Udine il 23.12.2008 n. 22171 entro e non oltre 30 giorni dal deposito della presente sentenza di separazione, accettando a tacitazione di ogni proprio diritto di credito l'assegnazione dell'autovettura Hyundai JX20, tg EX455ST senza nulla altro pretendere e con rinuncia a qualsivoglia altra pretesa in ordine alla quota di liquidazione.
15) Prende atto che l'autovettura modello Hyundai IX20, tg. EX455ST intestata al sig. numero identificazione veicolo/telaio TMAPT81CAEJ175243, Parte_1
attualmente vettura aziendale, verrà trasferita in proprietà esclusiva alla sig.ra
, che si impegna ad effettuare il passaggio a proprio nome entro 10 Parte_2
giorni dal deposito della sentenza di separazione con spese a carico del sig.
Pt_1
4 16) Prende atto che il motociclo modello BMW K 100 RS, tg. UD123156 intestato al sig. numero identificazione veicolo/telaio 0017964, verrà Parte_1
trasferito in proprietà esclusiva al primogenito Persona_5
17) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COSEANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 8, parte 2, serie A, volume unico, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1995.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 31/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13563/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/12/2024 da con il proc. e dom. avv. Parte_1
PASCOLI CLAUDIA, per mandato allegato al ricorso, e , con il Parte_2
proc. e dom. avv. CECONI MASSIMO, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 10/09/1995, in
COSEANO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, Parte 2, Serie A, volume unico, dell'anno 1995;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 15/01/1999), (il Per_1 Per_2
16/12/2002), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, ed (il Per_3
05/08/2007), minore;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri nato a [...] Parte_1
FRIULI (UD) il 21/10/1968, e , nata a [...] Parte_2
FRIULI (UD) il 17/04/1970, uniti in matrimonio in data 10/09/1995 in COSEANO
(UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a trasferire la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) Assegna la casa familiare, sita in Coseano (UD), fraz. Cisterna, via Tagliamento
n. 174, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione della quota del 50% ciascuno, alla sig.ra che continuerà ad ivi abitare con i figli Parte_2
ed , provvedendo in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze, Per_2 Per_3
attualmente intestate al sig. con impegno ad effettuare le relative volture Pt_1
a suo nome entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione.
3) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_3
prevalente presso la madre, affidamento condiviso che i genitori si impegnano ad esercitare scambiandosi reciprocamente informazioni sulla quotidianità ed il vissuto del figlio, confrontandosi costantemente sulle scelte educative che lo riguardano ed impegnandosi a prendere concordemente tutte le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla scuola.
4) Dispone che i genitori, nell'ottica di questa genitorialità condivisa, stabiliscano tra loro le modalità di visita e di pernottamento del figlio da parte del Per_3
padre e presso di lui, stabilendo come minimo un fine settimana alternato, dal venerdì sera alla domenica sera, e tre giornate durante la settimana con fine
2 settimana di spettanza materna anche con pernottamento e ciò compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore.
5) Dispone che durante le vacanze natalizie il figlio minore trascorrerà ad anni alterni, con un genitore il periodo dalla fine della scuola sino alle ore 21.00 del
30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dalle ore 21.00 del 30 dicembre sino al rientro a scuola, quando riprenderà la normale alternanza dei fine settimana a favore del genitore che non ha avuto con sé la minore nel periodo precedente.
6) Dispone che durante le vacanze pasquali trascorrerà, ad anni alterni, con Per_3
un genitore il periodo dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 21.00 di
Pasqua e con l'altro genitore il periodo dalle ore 21.00 della giornata di Pasqua alla ripresa delle lezioni, quando riprenderà la normale alternanza dei fine settimana a favore del genitore che non ha avuto con sé il minore nel periodo precedente.
7) Dispone che durante le vacanze estive il minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre e due con la madre, i periodi prescelti per le vacanze estive dovranno essere comunicati e, se necessario, programmati di comune accordo entro il 31 maggio di ciascun anno.
8) Dispone che il padre potrà poi tenere il figlio minore con sé quando vorrà, nel rispetto degli impegni scolastici e didattici dello stesso e comunque, previo accordo con la madre e secondo i desideri del minore.
9) In ragione delle attuali entrate reddituali e condizioni patrimoniali di entrambe le parti a titolo di contributo mensile per il mantenimento del figlio , Per_3
minorenne e non economicamente autosufficiente, dispone che il sig. Pt_1 verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 300,00= Pt_2
(trecento/00), importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT, automatica dal mese di dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive secondo quanto previsto e disciplinato dal protocollo dell'Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, sezione di Udine, che le parti hanno dichiarato di conoscere.
10) Dà atto che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da
3 entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso accordo.
11) Prende atto che con riferimento al figlio maggiorenne attualmente Per_2
occupato presso la ditta Doctor Phone di Majano (UD) in forza di contratto a tempo determinato, i genitori si danno reciprocamente atto che, qualora il rapporto di lavoro non dovesse venire rinnovato/prorogato ed il figlio Per_2
rimanesse privo di equivalente occupazione, il sig. verserà alla Sig. Parte_1
l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento dello stesso.
12) Dispone che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al di lei mantenimento € 150,00= (centocinquanta,00=) entro il giorno
15 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT, automatica dal mese di dicembre 2025.
13) Dà atto che i coniugi si sono autorizzati al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
14) Prende atto che, a definizione di tutti i rapporti di carattere patrimoniale intercorsi tra i coniugi, la sig.ra si è impegnata a procedere innanzi a Pt_2
Notaio concordemente individuato dalle parti allo scioglimento consensuale della costituita impresa famigliare di cui all'atto notarile dott. Persona_4
registrato in Udine il 23.12.2008 n. 22171 entro e non oltre 30 giorni dal deposito della presente sentenza di separazione, accettando a tacitazione di ogni proprio diritto di credito l'assegnazione dell'autovettura Hyundai JX20, tg EX455ST senza nulla altro pretendere e con rinuncia a qualsivoglia altra pretesa in ordine alla quota di liquidazione.
15) Prende atto che l'autovettura modello Hyundai IX20, tg. EX455ST intestata al sig. numero identificazione veicolo/telaio TMAPT81CAEJ175243, Parte_1
attualmente vettura aziendale, verrà trasferita in proprietà esclusiva alla sig.ra
, che si impegna ad effettuare il passaggio a proprio nome entro 10 Parte_2
giorni dal deposito della sentenza di separazione con spese a carico del sig.
Pt_1
4 16) Prende atto che il motociclo modello BMW K 100 RS, tg. UD123156 intestato al sig. numero identificazione veicolo/telaio 0017964, verrà Parte_1
trasferito in proprietà esclusiva al primogenito Persona_5
17) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COSEANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 8, parte 2, serie A, volume unico, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1995.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 31/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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