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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4400/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
25/07/2024 da:
Parte_1
con l'avv. VISCONE RAFFAELLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PAN ANNA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 636/2024 pubblicata in data 18.9.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 13.9.2024, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi (n. a Parte_1
RO (VI) il 25/06/1974) e (n. in SVIZZERA il 04/07/1968), Parte_2
matrimonio contratto il 30/09/2001 e trascritto al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MOLVENA alle seguenti condizioni:
1. affido condiviso della figlia minorenne con collocazione prevalente presso li padre, nell'abitazione Persona_1
in via Armando Buso n. 8 Int. 15 a Oderzo (TV), tenuto conto della stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere
2 alle necessità di cura ed educazione della figlia, anche al fine di salvaguardare la continuità e stabilità abitativa e la quotidianità pacificamente consolidatasi;
2. la madre potrà vedere la minore in ogni momento compatibilmente con gli Impegni scolastici e ludici di quest'ultima
e previo accordo con l'altro genitore;
3. contributo al mantenimento ordinario dei figli e a totale carico del padre;
Persona_2 Persona_1
4. spese straordinarie per i figli a carico del padre per il 70% e a carico della madre per il 30% ivi comprese: tasse scolastiche e universitarie, libri scolastici ed universitari, spese mediche e di psicoterapia, abbonamento ai mezzi pubblici, canone di locazione del figlio e per il residuo secondo quanto specificato dal protocollo attualmente vigente presso il Per_2
Tribunale di Treviso, che le parti dichiarano di conoscere;
5. l'assegno universale unico per i figli a carico erogando dall (e/o qualsivoglia altro contributo pubblico, CP_1
comunque denominato, tenga luogo di esso) verrà percepito per intero dal signor Entrambi i genitori si Parte_2
impegnano a presentare tempestivamente ogni anno la documentazione necessaria richiesta per L'aggiornamento dell'assegno unico.
6. I coniugi, anche in considerazione delle operazioni sopra meglio precisate, si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altra pendenza e pertanto non è prevista la corresponsione di alcun assegno di separazione periodico a favore dei coniugi;
7. Le spese e competenze legali sono integralmente compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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