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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3136/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Aponte Presidente
dr.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Parte_1 C.F._1
EN (C.F. ) e dall'Avv. Roberto Marconi (C.F. , C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via C. Battisti n. 3, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Scotti Galletta (C.F. ), presso il cui C.F._4 studio è elettivamente domiciliata in Napoli (NA), via Carducci n.18, giusta procura in atti;
APPELLATA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Guzzetti Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano (MI), via C.F._5
Carducci n. 18, giusta procura in atti;
1 APPELLATA
(C.F. Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9007/2024, pubblicata in data
16.10.2024, notificata in data 17.10.2024 in materia di opposizione a cartella esattoriale
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rilevata anche l'incidenza ai sensi dell'art. 2909 c.c. (Cass. civ. 30.11.23 n. 33425) della sentenza del Tribunale di Como n. 1362/24, prodotta con istanza ex art.
153 II co. c.p.c. in data 10.2.25, passata in giudicato in quanto non appellata da controparte, in totale riforma della sentenza qui appellata del Tribunale di Milano n. 9007/24 emessa a conclusione del giudizio R.G. 6482/2022:
Nel rito:
- ammettere la produzione documentale di cui alla istanza ex art. 153 II co. c.p.c. depositata in data
10.2.25;
Nel merito
- accertare l'inesistenza di qualsiasi credito di nei confronti di e Controparte_2 CP_4
l'inesistenza e/o nullità di un qualsiasi titolo che potesse consentire una surroga di Banca del
Mezzogiorno – MedioCredito Centrale s.p.a. ai sensi degli artt. 1203 c.c. e 2 IV co. di un ipotetico
D.M. 20.6.2005;
- dichiarare la nullità totale della fidejussione rilasciata dalla attrice ad a Controparte_2 garanzia di eventuali obbligazioni da questa vantate nei confronti di per violazione CP_4 dell'art. 2 della L. 10.10.90 n. 287 ovvero;
- dichiarare la nullità delle clausole nn° 2, 6, 7 e 8 della predetta fidejussione e, per l 'effetto, dichiarare l'intervenuta estinzione della medesima garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. in data antecedente alla surroga dedotta da Banca del Mezzogiorno -Mediocredito Centrale s.p.a.;
In ogni caso
-accertare la insussistenza di qualsiasi pretesa creditoria della Banca del Mezzogiorno –
MedioCredito Centrale s.p.a. nei confronti della appellante;
- dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o annullare la cartella esattoriale n. 06820200039776264000 opposta da parte appellante;
2 - condannare le parti appellate alla rifusione integrale delle spese, diritti ed onorati di entrambi i gradi del giudizio di cui si chiede fin d'ora la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore di sottoscritti difensori antistatari in via solidale attiva tra loro.
In subordine ed in via istruttoria
Senza alcuna intenzione di invertire l'onere della prova che grava su controparte, si insiste ancora per l'ammissione delle seguenti istanza formulate nel giudizio di primo grado.
Ordine di esibizione ex art. 210 e/o 213 c.p.c. Ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. o eventualmente, ove se ne ritengano sussistere i presupposti, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.: b) alle banche di seguito specificate nell'istanza di prova testimoniale l'esibizione dei modelli standard utilizzati per le fideiussioni omnibus richieste a privati a garanzia di esposizioni debitorie di società commerciali nel dicembre 2010 e nell'agosto 2011; c) alla Associazione Banca ria Italiana ed alla Banca d'Italia
l'esibizione del modello uniforme dell'ottobre 2000 oggetto della istruttoria ex art. 14 della L. 287/90 della Banca D'Italia del 02.05.2005 n. B423 (doc. 2).
Prova testimoniale Ammettere la prova per testi, da assumersi anche ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c., sul seguente capitolo: 1) vero che nel dicembre 2010 e nell'agosto 2011 i moduli utilizzati dalla banca rappresentata dal teste per l'acquisizione di fideiussioni omnibus rilasciate da privati a garanzia di obbligazioni contratte da imprese commerciali conteneva le seguenti clausole: - il fideiussore è tenuto “a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda di credito fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo ” o altra equivalente;
- “i diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” o altra equivalente;
- nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a gar anzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate ” o altra equivalente . Si indicano a testi
i legali rappresentanti di Banco BPM s.p.a., Banca Sella s.p.a., Banco di Desio e Della Brianza s.p.a.,
Credito Emiliano s.p.a., Credit Agricole - Cariparma s.p.a., Deutsche Bank s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Allianz Bank Financial Advisor s.p.a., Banca Monte Dei Paschi di Siena s.p.a., Che
Banca s.p.a. (oltre che i legale rappresentanti di eventuali altri diversi istituti di credito che venissero indicati dai soggetti destinatari degli ordini ex art. 210 e 213 c.p.c.).”
Per parte appellata MEDIOCREDITO:
3 “L'appellata conclude riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, Controparte_5 insistendo affinché l'appello venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento degli onorari e spese del giudizio.”
Per parte appellata : Controparte_6
“Nel merito in via principale: dichiarare l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1 improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile per tutti i motivi meglio precisati e dedotti in narrativa – con ogni opportuna e necessaria statuizione – e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, respingere integralmente lo stesso. Per
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Milano – Sezione
Terza – Giudice dott.ssa Flaviana Boniolo pubblicata in data 16.10.2024 con il n. 9007/2024 resa a conclusione del giudizio R.G. 6482/2022.
Con rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riformata la sentenza impugnata, anche in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, si ribadiscono le conclusioni già rassegnate in primo grado da così precisate: Controparte_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso:
Nel merito in via principale: Dichiararsi improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile per tutti
i motivi meglio precisati e dedotti in narrativa, con ogni opportuna e necessaria statuizione e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, respingersi integralmente l'atto di citazione proposto da e conseguentemente Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto da a MedioCredito Centrale - Banca del Controparte_2
Mezzogiorno S.p.A. e, per l'effetto, assolvere la terza chiamata da ogni Controparte_2 avversa domanda.
In ogni caso con condanna a rifondere ad le spese, i diritti e gli onorari di Controparte_2 causa.
In via istruttoria: Con riserva di meglio articolare, dedurre, produrre e capitolare nei termini ex art.
183 c. 6 c.p.c.. Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori avversari e nella denegata
e non creduta ammissione degli stessi si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi che si indicheranno.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione ex artt. 617 e 615 c.p.c alla cartella di pagamento n. Parte_1
06820200039776264000, notificatale in data 28.1.2022 dall' , Controparte_3
4 relativa alla somma di € 37.740.90, dovuta per “recupero agevolaz. L. 662/96 comunicazione surroga Contr per escussione garanzia sulla pos. N. 247031”, chiedendo: a) di dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in ragione del mancato preliminare esperimento di azione giudiziale volta alla acquisizione del titolo esecutivo;
b) di accertare l'inesistenza del credito di nei Controparte_2 confronti di e dunque l'inesistenza e/o nullità di un qualsiasi titolo che potesse consentire CP_4 la surroga di Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.a.; c) in subordine, di dichiarare la nullità integrale della fideiussione omnibus del 22.12.2010 per violazione dell'art. 2 L. n.287/1990;
d) in via ulteriormente subordinata, di dichiarare la nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione,
l'inefficacia della garanzia ex art. 1957 c.c. e la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. Contr Costituitasi Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.a. (di seguitò, per brevità, ha evidenziato che in data 31.7.2012 aveva ottenuto da un CP_4 Controparte_2 finanziamento dell'importo di € 150.000,00, con la fideiussione prestata da e Parte_2
(nel limite di € 200.000,00 poi aumentato a 300.000,00 – docc. 3 e 4 primo grado Parte_1
) e con l'intervento del Fondo garanzia PMI ex L. 662/1996 per il tramite di Eurofidi soc. CP_2 consortile di garanzia collettiva, mediante copertura al 60,00% sull'insolvenza del capitale garantito.
In data 21.12.12, a seguito dell'inadempimento di dichiarata fallita dal Tribunale di CP_4
Como, aveva attivato la procedura di recupero ed escussione della garanzia a prima Controparte_2
Contr richiesta del Fondo, tramite Eurofidi, ottenendo l'importo di € 36.591,88. si era dunque surrogata nei diritti spettanti al soggetto finanziatore, anche nei confronti dei garanti, ed aveva avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Contr Fondo. Così ricostruiti i rapporti, ha, quindi, chiesto: l'autorizzazione a chiamare in causa
[...]
; di rigettare l'opposizione e confermare il suo diritto di procedere esecutivamente nei CP_2 confronti di in caso di accoglimento della domanda dell'opponente, di condannare la Pt_1
Contr chiamata in causa a manlevare e tenere indenne e, in caso di decadenza dalla garanzia diretta Contr di o comunque di impossibilità di recuperare gli importi erogati dal fideiussore, di condannare essa anche eventualmente a titolo di risarcimento danni, alla restituzione della Controparte_2 perdita liquidata dal Fondo e pari ad € 36.591,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di condannare e/o la chiamata in causa al pagamento di spese ed onorari del giudizio. Parte_1
Autorizzata la chiamata di , quest'ultima regolarmente costituitasi, nel sottolineare la Controparte_2 sussistenza del proprio credito, ha contestato la fondatezza della eccezione di nullità totale della fideiussione, per essere stata tale possibilità esclusa dalle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, sia di nullità parziale della fideiussione prestata, avendo le parti sottoscritto il contratto in epoca successiva all'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte di Banca d'Italia. ha a tale Controparte_2 ultimo riguardo evidenziato che, nell'ipotesi di fideiussione a prima richiesta (art. 7 contratto), l'invio
5 della diffida stragiudiziale di pagamento doveva essere considerato valida istanza ex art. 1957 c.c.; ha contestato altresì la prova della sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 1956 c.c., evidenziando che gravi sul fideiussore l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
2. Con sentenza n. 9007/2024 il Tribunale ha, preliminarmente, ritenuto sussistente il credito di
[...]
Contr
oggetto di surroga di sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalla terza CP_2 chiamata (copia del contratto di conto corrente n. 4109 del 28.7.2010 - doc.2, documentazione relativa alla concessione di linee di credito per anticipi - doc. 1, copia degli estratti conto - doc. 8; copia della fideiussione in data 22.12.2010 - doc. 3) e da Mediocredito Centrale (copia della approvazione dell'intervento del Fondo di Garanzia in data 28.7.2012 - pag. 36 doc. 4 richiesta di attivazione del
Fondo di garanzia per l'importo di € 36.591,88 (pag. 19 - doc. 4 e comunicazione della relativa approvazione (pag. 34 - doc. 4), comunicazione di surroga relativa al finanziamento di € 150.000,00
- doc. 4).
Il Tribunale ha, quindi, escluso la fondatezza dell'opposizione di ritenendo che del tutto Pt_1 legittimamente Mediocredito avesse proceduto al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo: una volta soddisfatto il finanziatore, infatti, in capo al gestore del Fondo di garanzia PMI sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata al quale è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti agevolati ex art. 17, d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015.
Il giudice ha, poi, escluso la sussistenza della causa di nullità totale della fideiussione per la presenza di clausole riproducenti le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, richiamando i principi espressi dalla Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 41994 del 2021 che hanno ritenuto “i contratti a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante solo parzialmente nulli, in relazione alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.
Il Tribunale ha, tuttavia escluso anche la nullità parziale del contratto in esame rilevando 1) che fosse a carico dell'interessato dimostrare che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la clausola nulla, mentre non aveva allegato alcunché relativamente a tale correlazione;
2) Pt_1
l'assenza di allegazioni di parte attrice relative alla esistenza, all'epoca della sottoscrizione, di un'intesa anticoncorrenziale per l'applicazione uniforme delle predette clausole, atteso che la
6 fideiussione era stata sottoscritta il 22.10.2020 e, quindi, successivamente al provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 che conferiva la presunzione di nullità.
Quanto alla eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., il Tribunale ha osservato che, nell'ipotesi di fideiussione “a prima richiesta”, il rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato in tale disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, tempestivamente pervenuta alla società in data
28.12.2012 e ricevuta da in data 24.12.2012. Parte_1
Da ultimo, il primo giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti nella fattispecie per l'applicazione dell'art. 1956 c.c.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello affidato a quattro distinti motivi. Pt_1
Con il primo motivo, rubricato “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C. E 112, 115 E 116 C.P.C.
NONCHÉ DELL'ART. 3 DEL D. LGS. 19.1.17 N. 3”, l'appellante sostiene che il Tribunale abbia errato a ritenere non provata la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale sino al 2010, nonostante la produzione in giudizio della fideiussione sottoscritta da e contenente le clausole Pt_1 Parte_2 tacciate di nullità, dell'ispezione della Banca d'Italia del 2005 e dei documenti relativi a quattro moduli di fideiussione di altrettanti diversi istituti di credito datati tra il 2009 ed il 2012. Afferma
l'appellante, “se 4 diversi istituti di credito (5 con ) tra il 2009 ed il 2012 continuavano ad CP_2 utilizzare sempre le medesime fidejussioni, è del tutto evidente che la intesa anti-concorrenziale è proseguita anche dopo il 2005 fino alla data in cui alla sig.ra stata imposta la sottoscrizione Pt_1 proprio di quel modulo standard contenente proprio quelle stesse ed identiche clausole” (cfr. pag 16 atto di appello). Inoltre, il primo giudice avrebbe trascurato di valutare le istanze istruttorie
(testimoniali e di esibizione) formulate, con conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 3,
d.lgs. 19.1.17 n.
3. Ad ulteriore riprova del proprio assunto l'appellante chiede l'ammissione di una nuova produzione documentale consistente in moduli standard di fideiussione omnibus utilizzati da nove istituti di credito dal 2009 al 2014 (doc. 1).
Con il secondo motivo di appello (rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL D. LGS. 287/90”)
l'appellante reitera la domanda di accertamento della nullità totale del contratto di fideiussione a valle dell'intesa anticoncorrenziale con ampia illustrazione delle ragioni che condurrebbero a tale conclusione nello “spirito della normativa di cui alla L. 287/90”. Nella prospettazione dell'appellante, difatti, le parti dell'intesa anticoncorrenziale non si limitano ad accordarsi per imporre alla clientela modifiche peggiorative, ma anche per astenersi dall'offrire modifiche migliorative ai clienti, per cui la soluzione della nullità parziale non è sufficiente a porre rimedio ad
7 una situazione in cui il documento negoziale è stato imposto da una delle parti all'altra: “Ciò che la
L. 287/90 vuole impedire e che, pertanto, va sanzionato non è una singola clausola oggetto di libera contrattazione tra due parti altrettanto libere di contrattare;
quanto piuttosto l'intera intesa concorrenziale in sé e l'effetto finale con cui chi vi profitta vuole imporre al “Pubblico” un testo uniforme non contrattabile di un determinato negozio giuridico. Per questo motivo la tesi della nullità parziale non aderisce allo spirito della normativa antitrust.” (cfr. pag 25 atto di appello). In subordine, l'appellante ribadisce che, essendosi l'intesa anticoncorrenziale protratta sino al 2010, la nullità debba essere dichiarata quantomeno in relazione alle clausole nn. 2, 6 e 8.
Con il terzo motivo di appello (“L'ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE EX ART. 1957 C.C. E
LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA N. 7 DELLA FIDEJUSSIONE”) l'appellante sostiene che i) una volta dichiarata la nullità della clausola derogatoria al disposto dell'art. 1957 c.c. (clausola n. 6)
ii) preso atto che l'interpretazione della clausola n. 7 della fideiussione a cui accede la sentenza di primo grado non è condivisibile, sulla base di quanto sostenuto, in particolare, dalla pronuncia Cass. civ. 24.7.24 n. 2064 iii) constatato che tra la data di scadenza del credito (21.12.12) e la prima iniziativa giudiziale (23.12.13) sono decorsi più di sei mesi iv) rilevato che dopo il deposito della istanza di ammissione al passivo del Fallimento della a banca è rimasta inerte senza avviare CP_4 alcuna azione recuperatoria per oltre dieci anni, deve essere dichiarata l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria. Secondo l'appellante la giurisprudenza citata dal primo giudice e, in particolare, la sentenza della Cass. civ. n. 22346/17, non è pertinente al caso di specie, in quanto relativa ad una fattispecie di “contratto autonomo di garanzia”.
Con l'ultimo motivo di impugnazione (rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 2967 C.C. NULLITÀ
DELLA SENTENZA PER TOTALE CARENZA DI MOTIVAZIONE IN VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 132 II CO. N. 4 C.P.C. E 111 VI CO. COST. LA MANCANZA DI PROVA DEL
CREDITO”) sostiene che non abbia offerto alcuna dimostrazione di un Pt_1 Controparte_2 credito avente origine dal finanziamento, non avendo prodotto il contratto di finanziamento e la relativa erogazione.
Contr 4. Si sono costituite in giudizio sia sia La prima ha chiesto di confermare la Controparte_2 sentenza di primo grado, con rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. In caso di riforma della Contr sentenza impugnata, ha chiesto di dichiarare che nulla è dovuto da a Controparte_2
Contr
da parte sua, ha avanzato domanda di respingimento dell'appello di per sua Pt_1 infondatezza e ha precisato la sua estraneità al rapporto privatistico intercorrente tra l'Istituto finanziatore e l'impresa finanziata e relativi garanti, così come al rapporto fideiussorio.
8 5. Con ordinanza del 3.12.2024 il Collegio ha respinto il ricorso ex art. 351 c.p.c. proposto dalla sservando che la sentenza impugnata è di rigetto dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. Pt_1
615- 617 c.p.c. dalla sig.ra che l'unico capo della sentenza suscettibile di esecuzione è quello Pt_1 attinente alla condanna alla refusione delle spese di lite (tra l'altro di ammontare non particolarmente ingente) in relazione al quale non erano state sollevate censure e motivi di doglianze e non si ravvisavano ragioni di urgenza. Con la successiva nuova istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, depositata il 10.2.2025 l'appellante ha esposto che, successivamente all'ordinanza del Collegio, è intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza n. 1362/24 del
Tribunale di Como (cfr. doc. 1 depositato congiuntamente al ricorso) pronunciata a seguito dell'opposizione presentata dal co-fideiussore di ( ad identica cartella Pt_1 Controparte_7 emessa a fronte della medesima iscrizione a ruolo esattoriale. L'appellante ha chiesto l'acquisizione di tale pronuncia e della copia degli atti di quel processo, sottolineandone l'incidenza atteso che il
Tribunale di Como, discostandosi dalla sentenza n. 9007 del 2024 del Tribunale di Milano, ha dichiarato la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 contenute nella fideiussione omnibus rilasciata da in data 22.12.2010 a garanzia di tutte le obbligazioni contratte e da contrarsi da Controparte_7 parte di l'estinzione della fideiussione omnibus ai sensi dell'art. 1957 c.c.; CP_4
l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820200039776264001 emessa nei confronti di
Controparte_7
In sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica l'appellante ha sottolineato che in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1362/24 del Tribunale di Como, con la pronuncia di nullità della fideiussione omnibus e di estinzione dell'obbligazione del co-fideiussore Controparte_7 ai sensi dell'art. 1957 c.c., non possa non ritenersi estinta anche l'obbligazione del co-fideiussore derivante dalla stessa identica fideiussione. Sul punto si è riportata alla CP_8 Pt_1 pronuncia Cass. n. 33425 del 2023, secondo la quale la caducazione per invalidità derivata dell'atto presupponente non trova limite nella estensione riflessa del giudicato nei confronti di un terzo, giacché dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, ma che, tuttavia il giudicato può, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Contr ed non hanno contestato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale Controparte_2
Contr di Como. Quanto a ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità delle nuove produzioni dell'appellante e ha rilevato come la sentenza del Tribunale di Como abbia correttamente riconosciuto Contr l'esclusiva responsabilità di sul presupposto che sia del tutto estranea al Controparte_2
9 rapporto di finanziamento intercorso tra la banca finanziatrice e il soggetto finanziato ed allo stesso rapporto fideiussorio.
invece ha rilevato che tra la vicenda decisa con la sentenza n. 1362/2024 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Como e quella oggetto del presente giudizio non si verificherebbe alcun conflitto tra giudicati nel caso di rigetto dell'appello, posto che tra i due giudizi sussiste diversità di parti e l'eventuale contrasto potrebbe al più riguardare soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia. Il principio di diritto affermato da Corte di Cassazione n. 33425/2023 e richiamato dall'appellante, infatti, non varrebbe per il terzo titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, così come accade nel caso di obbligazione solidale fideiussoria.
6. All'udienza del 25.3.2025 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_9
e la causa veniva rinviata al 27.5.2025, quando era rimessa al Collegio per la decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3.6.2025.
***
7. Si impone il preliminare esame della questione dell'efficacia riflessa in questo giudizio dell'intervenuto passaggio in giudicato, nelle more del presente giudizio, della sentenza del Tribunale di Como n. 1362/24, pronunciata su identico ricorso in opposizione all'esecuzione proposto dalla garante avverso cartella di pagamento n. 06820200039776264001 notificata in data CP_7
Contr
3.2.2022 per la riscossione delle somme iscritte a ruolo da relative al medesimo credito azionato in questa sede.
La Corte è tenuta ad esaminare la sentenza n. 1362/24, la cui produzione si ritiene, oltre che rilevante, ammissibile, trattandosi di sentenza pronunciata dal Tribunale di Como il 31.12.2024 (e, quindi successivamente all'introduzione del presente giudizio d'appello) tempestivamente prodotta dalla parte appellante con l'istanza ex art. 153 co. 2 c.p.c. depositata il 10/02/2025, ovvero immediatamente dopo il passaggio in giudicato della pronuncia che, emessa il 31.12.2024, è stata notificata il
7/01/2025 e, non appellata, è divenuta così definitiva dall'8 febbraio 2025.
Ciò premesso, come correttamente sottolineato dalla difesa di parte appellante, la sentenza del
Tribunale di Como non si è pronunciata su un rapporto separato ed autonomo da quello oggetto del presente giudizio;
non ha esaminato la controversia tra il creditore ed il debitore principale o altro soggetto estraneo al rapporto fideiussorio, bensì ha deciso la controversia tra il creditore ed uno dei co-fideiussori sottoscrittori dello stesso, identico ed unico contratto di fidejussione, oggetto del presente giudizio.
10 8. In tale caso un supporto alla decisione può derivare dalla giurisprudenza formatasi in materia tributaria (cfr. Cass. n. 18154 del 2019; Cass. Ord. n. 21305 del 05/07/2022) laddove la Suprema
Corte ha affermato, con principi estendibili anche al giudizio civile ordinario, che la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore, ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato;
2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore;
3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.
Difatti, fermo restando il principio contenuto dall'art. 2909 c.c.- secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa- nell'ambito delle obbligazioni solidali, i limiti soggettivi del giudicato di cui all'art. 2909 c.c. operano nel senso di escludere l'efficacia del relativo accertamento “contro” gli altri debitori o creditori, ma non a loro favore, in base al principio generale espresso dall'art. 1306 c.c.: la sentenza non ha effetto contro coloro che sono rimasti estranei al processo, ma può essere opposta da costoro a chi ne è stato parte se ad essi favorevole. È per questo motivo che è necessario che il terzo manifesti l'intenzione di fare proprio l'altrui accertamento. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per l'opponibilità da parte della ella sentenza CP_10 pronunciata dal Tribunale di Como a favore della garante- condebitrice solidale: la sentenza è passata in giudicato nelle more della pendenza del giudizio d'appello e, quindi, prima che si formasse separato giudicato tra la condebitrice la creditrice;
l'estinzione della fideiussione pronunciata con il CP_10 giudicato non è fondata su ragioni personali della condebitrice CP_7
9. Inoltre, non deve trattarsi di un'ipotesi in cui il terzo vanti un proprio diritto, autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato interviene. Ebbene, nel caso di specie le obbligazioni delle garanti non nascono da autonomi e distinti atti di fideiussione, sottoscritti senza la consapevolezza della altrui garanzia o, addirittura, con espressa convenzione con il creditore finalizzata a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri, per cui la pronuncia nei confronti di uno dei fideiussori non può essere invocata da altro fideiussore, in quanto trattasi di giudicato intervenuto in favore di un condebitore, avente a oggetto un rapporto giuridico diverso, ancorché di analogo contenuto rispetto a quello di cui è titolare l'altro debitore. Si tratta invece, pacificamente, di un rapporto di co-fideiussione con vincolo di solidarietà prestata da due garanti a favore dell'unico debitore, essendo stata la garanzia prestata da e per il medesimo debito, CP_7 Pt_1 contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente lo stesso debitore ed il medesimo creditore (cfr. Cass. 3628/2016,
11 34989/2023). L'istituto della co-fideiussione crea un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, oltre che dalla conseguente possibilità di esercitare, nell'eventualità,
l'azione di regresso (sul punto cfr. Cass., sez. I, 28/03/2023, n. 8697).
Se, dunque, le obbligazioni personali delle due garanti sono distinte ed hanno dato luogo a due distinte cartelle esattoriali, per il cui annullamento sono stati legittimamente instaurati due distinti processi avanti a diversi Fori, i due rapporti processualmente distinti nascono -da un punto di vista sostanziale- da un unico rapporto giuridico, cioè il medesimo contratto di fideiussione sottoscritto da CP_7
e da tra l'altro contestualmente, quali co-fideiussori. Pt_1
Per questo si ritiene che l'appellante possa legittimamente invocare a suo favore la Parte_1 sentenza del Tribunale di Como che ha dichiarato, con efficacia di giudicato, nulle le clausole nn. 2,
6 e 8 contenute nel contratto di fideiussione omnibus (rilasciato dalla congiuntamente alla CP_7
ed estinta la fideiussione omnibus ai sensi dell'art. 1957, co. 1 c.c.. Pt_1
10. All'intervenuta definitiva dichiarazione di estinzione della obbligazione fideiussoria nascente dal contratto sottoscritto in data 22.12.2010 in favore di da Controparte_2 Controparte_7 consegue la preclusione per questa Corte di procedere ad un nuovo esame del medesimo rapporto giuridico fideiussorio assunto da che, si ripete, è unico e dal quale erano nate le due Parte_1 obbligazioni strettamente correlate assunte dalle garanti.
A ragionare diversamente, si arriverebbe all'aberrante conseguenza per la quale, all'eventuale rigetto Contr dell'appello, seguirebbe l'obbligo per la i pagare l'intero credito azionato da senza la Pt_1 possibilità per la garante adempiente di agire in via di regresso nei confronti di la cui CP_7 obbligazione (nascente dal medesimo titolo) è stata dichiarata estinta;
dunque sarebbe ingiustamente gravata dell'intero debito, pur avendo sottoscritto una co-fideiussione.
11. In sintesi, accertata la nullità parziale della fideiussione omnibus, in quanto contenente clausole contrattuali riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, il Tribunale di Como con la sentenza n. 1362/24 ha accolto anche la connessa eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. co. 1, escludendo che la notifica di un atto stragiudiziale possa costituire atto idoneo ad impedire la decadenza di cui alla disposizione richiamata. Dunque, considerando che il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. aveva iniziato a decorrere a far data dal 21.12.2012, ossia dal momento in cui ha comunicato alla società debitrice principale la revoca degli Controparte_2 affidamenti intimandole il pagamento del dovuto, il Tribunale ha considerato non tempestiva l'azione giudiziale promossa quando ormai il termine semestrale era definitivamente spirato (23.12.2013), con il deposito dell'istanza di ammissione tardiva allo stato passivo del fallimento della CP_4
(dichiarato con sentenza del 22.1.2013).
12 La sentenza lariana ha dunque ritenuto decaduta dalla garanzia, per non aver agito Controparte_2 giudizialmente nei confronti del debitore principale e dei suoi fideiussori nel termine di sei mesi dalla Contr scadenza del debito, già prima della surrogazione nel credito da parte di avvenuta in forza del Contr pagamento effettuato nel novembre 2019, per cui anche non poteva avvalersi della garanzia in forza della surrogazione.
Alla luce del giudicato portato dalla citata sentenza del Tribunale di Como sull'unico rapporto obbligatorio posto a fondamento della pretesa creditoria, la cartella di pagamento n.
06820200039776264000 deve essere annullata. deve ritenersi decaduta dalla Controparte_2
Contr garanzia già prima della surrogazione nel credito da parte di avvenuta in forza del pagamento Contr effettuato nel novembre 2019. - che ugualmente deve ritenersi decaduta dalla garanzia oggetto di causa - non può essere manlevata dall'appellata , perché non ha presentato tale Controparte_2 domanda nelle conclusioni rassegnate nel presente giudizio.
12. In considerazione della decisione assunta, in via dirimente, in forza dell'efficacia riflessa della sentenza assunta dal Tribunale di Como, passata in giudicato, intervenuta dopo la proposizione del presente appello, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto da d Parte_1 in conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9007/2024, pubblicata in data
16.10.2024, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara l'intervenuta estinzione della fideiussione omnibus rilasciata da il 22.12.2010 a favore di e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2 annulla la cartella n. 06820200039776264000 emessa da nei Controparte_3 confronti di Parte_1
2. dichiara integralmente compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 3.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco dott. Roberto Aponte
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Aponte Presidente
dr.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Parte_1 C.F._1
EN (C.F. ) e dall'Avv. Roberto Marconi (C.F. , C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via C. Battisti n. 3, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Scotti Galletta (C.F. ), presso il cui C.F._4 studio è elettivamente domiciliata in Napoli (NA), via Carducci n.18, giusta procura in atti;
APPELLATA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Guzzetti Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano (MI), via C.F._5
Carducci n. 18, giusta procura in atti;
1 APPELLATA
(C.F. Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9007/2024, pubblicata in data
16.10.2024, notificata in data 17.10.2024 in materia di opposizione a cartella esattoriale
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rilevata anche l'incidenza ai sensi dell'art. 2909 c.c. (Cass. civ. 30.11.23 n. 33425) della sentenza del Tribunale di Como n. 1362/24, prodotta con istanza ex art.
153 II co. c.p.c. in data 10.2.25, passata in giudicato in quanto non appellata da controparte, in totale riforma della sentenza qui appellata del Tribunale di Milano n. 9007/24 emessa a conclusione del giudizio R.G. 6482/2022:
Nel rito:
- ammettere la produzione documentale di cui alla istanza ex art. 153 II co. c.p.c. depositata in data
10.2.25;
Nel merito
- accertare l'inesistenza di qualsiasi credito di nei confronti di e Controparte_2 CP_4
l'inesistenza e/o nullità di un qualsiasi titolo che potesse consentire una surroga di Banca del
Mezzogiorno – MedioCredito Centrale s.p.a. ai sensi degli artt. 1203 c.c. e 2 IV co. di un ipotetico
D.M. 20.6.2005;
- dichiarare la nullità totale della fidejussione rilasciata dalla attrice ad a Controparte_2 garanzia di eventuali obbligazioni da questa vantate nei confronti di per violazione CP_4 dell'art. 2 della L. 10.10.90 n. 287 ovvero;
- dichiarare la nullità delle clausole nn° 2, 6, 7 e 8 della predetta fidejussione e, per l 'effetto, dichiarare l'intervenuta estinzione della medesima garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. in data antecedente alla surroga dedotta da Banca del Mezzogiorno -Mediocredito Centrale s.p.a.;
In ogni caso
-accertare la insussistenza di qualsiasi pretesa creditoria della Banca del Mezzogiorno –
MedioCredito Centrale s.p.a. nei confronti della appellante;
- dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o annullare la cartella esattoriale n. 06820200039776264000 opposta da parte appellante;
2 - condannare le parti appellate alla rifusione integrale delle spese, diritti ed onorati di entrambi i gradi del giudizio di cui si chiede fin d'ora la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore di sottoscritti difensori antistatari in via solidale attiva tra loro.
In subordine ed in via istruttoria
Senza alcuna intenzione di invertire l'onere della prova che grava su controparte, si insiste ancora per l'ammissione delle seguenti istanza formulate nel giudizio di primo grado.
Ordine di esibizione ex art. 210 e/o 213 c.p.c. Ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. o eventualmente, ove se ne ritengano sussistere i presupposti, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.: b) alle banche di seguito specificate nell'istanza di prova testimoniale l'esibizione dei modelli standard utilizzati per le fideiussioni omnibus richieste a privati a garanzia di esposizioni debitorie di società commerciali nel dicembre 2010 e nell'agosto 2011; c) alla Associazione Banca ria Italiana ed alla Banca d'Italia
l'esibizione del modello uniforme dell'ottobre 2000 oggetto della istruttoria ex art. 14 della L. 287/90 della Banca D'Italia del 02.05.2005 n. B423 (doc. 2).
Prova testimoniale Ammettere la prova per testi, da assumersi anche ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c., sul seguente capitolo: 1) vero che nel dicembre 2010 e nell'agosto 2011 i moduli utilizzati dalla banca rappresentata dal teste per l'acquisizione di fideiussioni omnibus rilasciate da privati a garanzia di obbligazioni contratte da imprese commerciali conteneva le seguenti clausole: - il fideiussore è tenuto “a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda di credito fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo ” o altra equivalente;
- “i diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” o altra equivalente;
- nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a gar anzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate ” o altra equivalente . Si indicano a testi
i legali rappresentanti di Banco BPM s.p.a., Banca Sella s.p.a., Banco di Desio e Della Brianza s.p.a.,
Credito Emiliano s.p.a., Credit Agricole - Cariparma s.p.a., Deutsche Bank s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Allianz Bank Financial Advisor s.p.a., Banca Monte Dei Paschi di Siena s.p.a., Che
Banca s.p.a. (oltre che i legale rappresentanti di eventuali altri diversi istituti di credito che venissero indicati dai soggetti destinatari degli ordini ex art. 210 e 213 c.p.c.).”
Per parte appellata MEDIOCREDITO:
3 “L'appellata conclude riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, Controparte_5 insistendo affinché l'appello venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento degli onorari e spese del giudizio.”
Per parte appellata : Controparte_6
“Nel merito in via principale: dichiarare l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1 improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile per tutti i motivi meglio precisati e dedotti in narrativa – con ogni opportuna e necessaria statuizione – e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, respingere integralmente lo stesso. Per
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Milano – Sezione
Terza – Giudice dott.ssa Flaviana Boniolo pubblicata in data 16.10.2024 con il n. 9007/2024 resa a conclusione del giudizio R.G. 6482/2022.
Con rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riformata la sentenza impugnata, anche in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, si ribadiscono le conclusioni già rassegnate in primo grado da così precisate: Controparte_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso:
Nel merito in via principale: Dichiararsi improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile per tutti
i motivi meglio precisati e dedotti in narrativa, con ogni opportuna e necessaria statuizione e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, respingersi integralmente l'atto di citazione proposto da e conseguentemente Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto da a MedioCredito Centrale - Banca del Controparte_2
Mezzogiorno S.p.A. e, per l'effetto, assolvere la terza chiamata da ogni Controparte_2 avversa domanda.
In ogni caso con condanna a rifondere ad le spese, i diritti e gli onorari di Controparte_2 causa.
In via istruttoria: Con riserva di meglio articolare, dedurre, produrre e capitolare nei termini ex art.
183 c. 6 c.p.c.. Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori avversari e nella denegata
e non creduta ammissione degli stessi si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi che si indicheranno.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione ex artt. 617 e 615 c.p.c alla cartella di pagamento n. Parte_1
06820200039776264000, notificatale in data 28.1.2022 dall' , Controparte_3
4 relativa alla somma di € 37.740.90, dovuta per “recupero agevolaz. L. 662/96 comunicazione surroga Contr per escussione garanzia sulla pos. N. 247031”, chiedendo: a) di dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in ragione del mancato preliminare esperimento di azione giudiziale volta alla acquisizione del titolo esecutivo;
b) di accertare l'inesistenza del credito di nei Controparte_2 confronti di e dunque l'inesistenza e/o nullità di un qualsiasi titolo che potesse consentire CP_4 la surroga di Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.a.; c) in subordine, di dichiarare la nullità integrale della fideiussione omnibus del 22.12.2010 per violazione dell'art. 2 L. n.287/1990;
d) in via ulteriormente subordinata, di dichiarare la nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione,
l'inefficacia della garanzia ex art. 1957 c.c. e la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. Contr Costituitasi Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.a. (di seguitò, per brevità, ha evidenziato che in data 31.7.2012 aveva ottenuto da un CP_4 Controparte_2 finanziamento dell'importo di € 150.000,00, con la fideiussione prestata da e Parte_2
(nel limite di € 200.000,00 poi aumentato a 300.000,00 – docc. 3 e 4 primo grado Parte_1
) e con l'intervento del Fondo garanzia PMI ex L. 662/1996 per il tramite di Eurofidi soc. CP_2 consortile di garanzia collettiva, mediante copertura al 60,00% sull'insolvenza del capitale garantito.
In data 21.12.12, a seguito dell'inadempimento di dichiarata fallita dal Tribunale di CP_4
Como, aveva attivato la procedura di recupero ed escussione della garanzia a prima Controparte_2
Contr richiesta del Fondo, tramite Eurofidi, ottenendo l'importo di € 36.591,88. si era dunque surrogata nei diritti spettanti al soggetto finanziatore, anche nei confronti dei garanti, ed aveva avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Contr Fondo. Così ricostruiti i rapporti, ha, quindi, chiesto: l'autorizzazione a chiamare in causa
[...]
; di rigettare l'opposizione e confermare il suo diritto di procedere esecutivamente nei CP_2 confronti di in caso di accoglimento della domanda dell'opponente, di condannare la Pt_1
Contr chiamata in causa a manlevare e tenere indenne e, in caso di decadenza dalla garanzia diretta Contr di o comunque di impossibilità di recuperare gli importi erogati dal fideiussore, di condannare essa anche eventualmente a titolo di risarcimento danni, alla restituzione della Controparte_2 perdita liquidata dal Fondo e pari ad € 36.591,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di condannare e/o la chiamata in causa al pagamento di spese ed onorari del giudizio. Parte_1
Autorizzata la chiamata di , quest'ultima regolarmente costituitasi, nel sottolineare la Controparte_2 sussistenza del proprio credito, ha contestato la fondatezza della eccezione di nullità totale della fideiussione, per essere stata tale possibilità esclusa dalle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, sia di nullità parziale della fideiussione prestata, avendo le parti sottoscritto il contratto in epoca successiva all'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte di Banca d'Italia. ha a tale Controparte_2 ultimo riguardo evidenziato che, nell'ipotesi di fideiussione a prima richiesta (art. 7 contratto), l'invio
5 della diffida stragiudiziale di pagamento doveva essere considerato valida istanza ex art. 1957 c.c.; ha contestato altresì la prova della sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 1956 c.c., evidenziando che gravi sul fideiussore l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
2. Con sentenza n. 9007/2024 il Tribunale ha, preliminarmente, ritenuto sussistente il credito di
[...]
Contr
oggetto di surroga di sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalla terza CP_2 chiamata (copia del contratto di conto corrente n. 4109 del 28.7.2010 - doc.2, documentazione relativa alla concessione di linee di credito per anticipi - doc. 1, copia degli estratti conto - doc. 8; copia della fideiussione in data 22.12.2010 - doc. 3) e da Mediocredito Centrale (copia della approvazione dell'intervento del Fondo di Garanzia in data 28.7.2012 - pag. 36 doc. 4 richiesta di attivazione del
Fondo di garanzia per l'importo di € 36.591,88 (pag. 19 - doc. 4 e comunicazione della relativa approvazione (pag. 34 - doc. 4), comunicazione di surroga relativa al finanziamento di € 150.000,00
- doc. 4).
Il Tribunale ha, quindi, escluso la fondatezza dell'opposizione di ritenendo che del tutto Pt_1 legittimamente Mediocredito avesse proceduto al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo: una volta soddisfatto il finanziatore, infatti, in capo al gestore del Fondo di garanzia PMI sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata al quale è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti agevolati ex art. 17, d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015.
Il giudice ha, poi, escluso la sussistenza della causa di nullità totale della fideiussione per la presenza di clausole riproducenti le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, richiamando i principi espressi dalla Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 41994 del 2021 che hanno ritenuto “i contratti a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante solo parzialmente nulli, in relazione alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.
Il Tribunale ha, tuttavia escluso anche la nullità parziale del contratto in esame rilevando 1) che fosse a carico dell'interessato dimostrare che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la clausola nulla, mentre non aveva allegato alcunché relativamente a tale correlazione;
2) Pt_1
l'assenza di allegazioni di parte attrice relative alla esistenza, all'epoca della sottoscrizione, di un'intesa anticoncorrenziale per l'applicazione uniforme delle predette clausole, atteso che la
6 fideiussione era stata sottoscritta il 22.10.2020 e, quindi, successivamente al provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 che conferiva la presunzione di nullità.
Quanto alla eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., il Tribunale ha osservato che, nell'ipotesi di fideiussione “a prima richiesta”, il rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato in tale disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, tempestivamente pervenuta alla società in data
28.12.2012 e ricevuta da in data 24.12.2012. Parte_1
Da ultimo, il primo giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti nella fattispecie per l'applicazione dell'art. 1956 c.c.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello affidato a quattro distinti motivi. Pt_1
Con il primo motivo, rubricato “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C. E 112, 115 E 116 C.P.C.
NONCHÉ DELL'ART. 3 DEL D. LGS. 19.1.17 N. 3”, l'appellante sostiene che il Tribunale abbia errato a ritenere non provata la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale sino al 2010, nonostante la produzione in giudizio della fideiussione sottoscritta da e contenente le clausole Pt_1 Parte_2 tacciate di nullità, dell'ispezione della Banca d'Italia del 2005 e dei documenti relativi a quattro moduli di fideiussione di altrettanti diversi istituti di credito datati tra il 2009 ed il 2012. Afferma
l'appellante, “se 4 diversi istituti di credito (5 con ) tra il 2009 ed il 2012 continuavano ad CP_2 utilizzare sempre le medesime fidejussioni, è del tutto evidente che la intesa anti-concorrenziale è proseguita anche dopo il 2005 fino alla data in cui alla sig.ra stata imposta la sottoscrizione Pt_1 proprio di quel modulo standard contenente proprio quelle stesse ed identiche clausole” (cfr. pag 16 atto di appello). Inoltre, il primo giudice avrebbe trascurato di valutare le istanze istruttorie
(testimoniali e di esibizione) formulate, con conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 3,
d.lgs. 19.1.17 n.
3. Ad ulteriore riprova del proprio assunto l'appellante chiede l'ammissione di una nuova produzione documentale consistente in moduli standard di fideiussione omnibus utilizzati da nove istituti di credito dal 2009 al 2014 (doc. 1).
Con il secondo motivo di appello (rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL D. LGS. 287/90”)
l'appellante reitera la domanda di accertamento della nullità totale del contratto di fideiussione a valle dell'intesa anticoncorrenziale con ampia illustrazione delle ragioni che condurrebbero a tale conclusione nello “spirito della normativa di cui alla L. 287/90”. Nella prospettazione dell'appellante, difatti, le parti dell'intesa anticoncorrenziale non si limitano ad accordarsi per imporre alla clientela modifiche peggiorative, ma anche per astenersi dall'offrire modifiche migliorative ai clienti, per cui la soluzione della nullità parziale non è sufficiente a porre rimedio ad
7 una situazione in cui il documento negoziale è stato imposto da una delle parti all'altra: “Ciò che la
L. 287/90 vuole impedire e che, pertanto, va sanzionato non è una singola clausola oggetto di libera contrattazione tra due parti altrettanto libere di contrattare;
quanto piuttosto l'intera intesa concorrenziale in sé e l'effetto finale con cui chi vi profitta vuole imporre al “Pubblico” un testo uniforme non contrattabile di un determinato negozio giuridico. Per questo motivo la tesi della nullità parziale non aderisce allo spirito della normativa antitrust.” (cfr. pag 25 atto di appello). In subordine, l'appellante ribadisce che, essendosi l'intesa anticoncorrenziale protratta sino al 2010, la nullità debba essere dichiarata quantomeno in relazione alle clausole nn. 2, 6 e 8.
Con il terzo motivo di appello (“L'ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE EX ART. 1957 C.C. E
LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA N. 7 DELLA FIDEJUSSIONE”) l'appellante sostiene che i) una volta dichiarata la nullità della clausola derogatoria al disposto dell'art. 1957 c.c. (clausola n. 6)
ii) preso atto che l'interpretazione della clausola n. 7 della fideiussione a cui accede la sentenza di primo grado non è condivisibile, sulla base di quanto sostenuto, in particolare, dalla pronuncia Cass. civ. 24.7.24 n. 2064 iii) constatato che tra la data di scadenza del credito (21.12.12) e la prima iniziativa giudiziale (23.12.13) sono decorsi più di sei mesi iv) rilevato che dopo il deposito della istanza di ammissione al passivo del Fallimento della a banca è rimasta inerte senza avviare CP_4 alcuna azione recuperatoria per oltre dieci anni, deve essere dichiarata l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria. Secondo l'appellante la giurisprudenza citata dal primo giudice e, in particolare, la sentenza della Cass. civ. n. 22346/17, non è pertinente al caso di specie, in quanto relativa ad una fattispecie di “contratto autonomo di garanzia”.
Con l'ultimo motivo di impugnazione (rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 2967 C.C. NULLITÀ
DELLA SENTENZA PER TOTALE CARENZA DI MOTIVAZIONE IN VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 132 II CO. N. 4 C.P.C. E 111 VI CO. COST. LA MANCANZA DI PROVA DEL
CREDITO”) sostiene che non abbia offerto alcuna dimostrazione di un Pt_1 Controparte_2 credito avente origine dal finanziamento, non avendo prodotto il contratto di finanziamento e la relativa erogazione.
Contr 4. Si sono costituite in giudizio sia sia La prima ha chiesto di confermare la Controparte_2 sentenza di primo grado, con rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. In caso di riforma della Contr sentenza impugnata, ha chiesto di dichiarare che nulla è dovuto da a Controparte_2
Contr
da parte sua, ha avanzato domanda di respingimento dell'appello di per sua Pt_1 infondatezza e ha precisato la sua estraneità al rapporto privatistico intercorrente tra l'Istituto finanziatore e l'impresa finanziata e relativi garanti, così come al rapporto fideiussorio.
8 5. Con ordinanza del 3.12.2024 il Collegio ha respinto il ricorso ex art. 351 c.p.c. proposto dalla sservando che la sentenza impugnata è di rigetto dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. Pt_1
615- 617 c.p.c. dalla sig.ra che l'unico capo della sentenza suscettibile di esecuzione è quello Pt_1 attinente alla condanna alla refusione delle spese di lite (tra l'altro di ammontare non particolarmente ingente) in relazione al quale non erano state sollevate censure e motivi di doglianze e non si ravvisavano ragioni di urgenza. Con la successiva nuova istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, depositata il 10.2.2025 l'appellante ha esposto che, successivamente all'ordinanza del Collegio, è intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza n. 1362/24 del
Tribunale di Como (cfr. doc. 1 depositato congiuntamente al ricorso) pronunciata a seguito dell'opposizione presentata dal co-fideiussore di ( ad identica cartella Pt_1 Controparte_7 emessa a fronte della medesima iscrizione a ruolo esattoriale. L'appellante ha chiesto l'acquisizione di tale pronuncia e della copia degli atti di quel processo, sottolineandone l'incidenza atteso che il
Tribunale di Como, discostandosi dalla sentenza n. 9007 del 2024 del Tribunale di Milano, ha dichiarato la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 contenute nella fideiussione omnibus rilasciata da in data 22.12.2010 a garanzia di tutte le obbligazioni contratte e da contrarsi da Controparte_7 parte di l'estinzione della fideiussione omnibus ai sensi dell'art. 1957 c.c.; CP_4
l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820200039776264001 emessa nei confronti di
Controparte_7
In sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica l'appellante ha sottolineato che in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1362/24 del Tribunale di Como, con la pronuncia di nullità della fideiussione omnibus e di estinzione dell'obbligazione del co-fideiussore Controparte_7 ai sensi dell'art. 1957 c.c., non possa non ritenersi estinta anche l'obbligazione del co-fideiussore derivante dalla stessa identica fideiussione. Sul punto si è riportata alla CP_8 Pt_1 pronuncia Cass. n. 33425 del 2023, secondo la quale la caducazione per invalidità derivata dell'atto presupponente non trova limite nella estensione riflessa del giudicato nei confronti di un terzo, giacché dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, ma che, tuttavia il giudicato può, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Contr ed non hanno contestato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale Controparte_2
Contr di Como. Quanto a ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità delle nuove produzioni dell'appellante e ha rilevato come la sentenza del Tribunale di Como abbia correttamente riconosciuto Contr l'esclusiva responsabilità di sul presupposto che sia del tutto estranea al Controparte_2
9 rapporto di finanziamento intercorso tra la banca finanziatrice e il soggetto finanziato ed allo stesso rapporto fideiussorio.
invece ha rilevato che tra la vicenda decisa con la sentenza n. 1362/2024 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Como e quella oggetto del presente giudizio non si verificherebbe alcun conflitto tra giudicati nel caso di rigetto dell'appello, posto che tra i due giudizi sussiste diversità di parti e l'eventuale contrasto potrebbe al più riguardare soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia. Il principio di diritto affermato da Corte di Cassazione n. 33425/2023 e richiamato dall'appellante, infatti, non varrebbe per il terzo titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, così come accade nel caso di obbligazione solidale fideiussoria.
6. All'udienza del 25.3.2025 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_9
e la causa veniva rinviata al 27.5.2025, quando era rimessa al Collegio per la decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3.6.2025.
***
7. Si impone il preliminare esame della questione dell'efficacia riflessa in questo giudizio dell'intervenuto passaggio in giudicato, nelle more del presente giudizio, della sentenza del Tribunale di Como n. 1362/24, pronunciata su identico ricorso in opposizione all'esecuzione proposto dalla garante avverso cartella di pagamento n. 06820200039776264001 notificata in data CP_7
Contr
3.2.2022 per la riscossione delle somme iscritte a ruolo da relative al medesimo credito azionato in questa sede.
La Corte è tenuta ad esaminare la sentenza n. 1362/24, la cui produzione si ritiene, oltre che rilevante, ammissibile, trattandosi di sentenza pronunciata dal Tribunale di Como il 31.12.2024 (e, quindi successivamente all'introduzione del presente giudizio d'appello) tempestivamente prodotta dalla parte appellante con l'istanza ex art. 153 co. 2 c.p.c. depositata il 10/02/2025, ovvero immediatamente dopo il passaggio in giudicato della pronuncia che, emessa il 31.12.2024, è stata notificata il
7/01/2025 e, non appellata, è divenuta così definitiva dall'8 febbraio 2025.
Ciò premesso, come correttamente sottolineato dalla difesa di parte appellante, la sentenza del
Tribunale di Como non si è pronunciata su un rapporto separato ed autonomo da quello oggetto del presente giudizio;
non ha esaminato la controversia tra il creditore ed il debitore principale o altro soggetto estraneo al rapporto fideiussorio, bensì ha deciso la controversia tra il creditore ed uno dei co-fideiussori sottoscrittori dello stesso, identico ed unico contratto di fidejussione, oggetto del presente giudizio.
10 8. In tale caso un supporto alla decisione può derivare dalla giurisprudenza formatasi in materia tributaria (cfr. Cass. n. 18154 del 2019; Cass. Ord. n. 21305 del 05/07/2022) laddove la Suprema
Corte ha affermato, con principi estendibili anche al giudizio civile ordinario, che la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore, ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato;
2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore;
3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.
Difatti, fermo restando il principio contenuto dall'art. 2909 c.c.- secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa- nell'ambito delle obbligazioni solidali, i limiti soggettivi del giudicato di cui all'art. 2909 c.c. operano nel senso di escludere l'efficacia del relativo accertamento “contro” gli altri debitori o creditori, ma non a loro favore, in base al principio generale espresso dall'art. 1306 c.c.: la sentenza non ha effetto contro coloro che sono rimasti estranei al processo, ma può essere opposta da costoro a chi ne è stato parte se ad essi favorevole. È per questo motivo che è necessario che il terzo manifesti l'intenzione di fare proprio l'altrui accertamento. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per l'opponibilità da parte della ella sentenza CP_10 pronunciata dal Tribunale di Como a favore della garante- condebitrice solidale: la sentenza è passata in giudicato nelle more della pendenza del giudizio d'appello e, quindi, prima che si formasse separato giudicato tra la condebitrice la creditrice;
l'estinzione della fideiussione pronunciata con il CP_10 giudicato non è fondata su ragioni personali della condebitrice CP_7
9. Inoltre, non deve trattarsi di un'ipotesi in cui il terzo vanti un proprio diritto, autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato interviene. Ebbene, nel caso di specie le obbligazioni delle garanti non nascono da autonomi e distinti atti di fideiussione, sottoscritti senza la consapevolezza della altrui garanzia o, addirittura, con espressa convenzione con il creditore finalizzata a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri, per cui la pronuncia nei confronti di uno dei fideiussori non può essere invocata da altro fideiussore, in quanto trattasi di giudicato intervenuto in favore di un condebitore, avente a oggetto un rapporto giuridico diverso, ancorché di analogo contenuto rispetto a quello di cui è titolare l'altro debitore. Si tratta invece, pacificamente, di un rapporto di co-fideiussione con vincolo di solidarietà prestata da due garanti a favore dell'unico debitore, essendo stata la garanzia prestata da e per il medesimo debito, CP_7 Pt_1 contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente lo stesso debitore ed il medesimo creditore (cfr. Cass. 3628/2016,
11 34989/2023). L'istituto della co-fideiussione crea un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, oltre che dalla conseguente possibilità di esercitare, nell'eventualità,
l'azione di regresso (sul punto cfr. Cass., sez. I, 28/03/2023, n. 8697).
Se, dunque, le obbligazioni personali delle due garanti sono distinte ed hanno dato luogo a due distinte cartelle esattoriali, per il cui annullamento sono stati legittimamente instaurati due distinti processi avanti a diversi Fori, i due rapporti processualmente distinti nascono -da un punto di vista sostanziale- da un unico rapporto giuridico, cioè il medesimo contratto di fideiussione sottoscritto da CP_7
e da tra l'altro contestualmente, quali co-fideiussori. Pt_1
Per questo si ritiene che l'appellante possa legittimamente invocare a suo favore la Parte_1 sentenza del Tribunale di Como che ha dichiarato, con efficacia di giudicato, nulle le clausole nn. 2,
6 e 8 contenute nel contratto di fideiussione omnibus (rilasciato dalla congiuntamente alla CP_7
ed estinta la fideiussione omnibus ai sensi dell'art. 1957, co. 1 c.c.. Pt_1
10. All'intervenuta definitiva dichiarazione di estinzione della obbligazione fideiussoria nascente dal contratto sottoscritto in data 22.12.2010 in favore di da Controparte_2 Controparte_7 consegue la preclusione per questa Corte di procedere ad un nuovo esame del medesimo rapporto giuridico fideiussorio assunto da che, si ripete, è unico e dal quale erano nate le due Parte_1 obbligazioni strettamente correlate assunte dalle garanti.
A ragionare diversamente, si arriverebbe all'aberrante conseguenza per la quale, all'eventuale rigetto Contr dell'appello, seguirebbe l'obbligo per la i pagare l'intero credito azionato da senza la Pt_1 possibilità per la garante adempiente di agire in via di regresso nei confronti di la cui CP_7 obbligazione (nascente dal medesimo titolo) è stata dichiarata estinta;
dunque sarebbe ingiustamente gravata dell'intero debito, pur avendo sottoscritto una co-fideiussione.
11. In sintesi, accertata la nullità parziale della fideiussione omnibus, in quanto contenente clausole contrattuali riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, il Tribunale di Como con la sentenza n. 1362/24 ha accolto anche la connessa eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. co. 1, escludendo che la notifica di un atto stragiudiziale possa costituire atto idoneo ad impedire la decadenza di cui alla disposizione richiamata. Dunque, considerando che il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. aveva iniziato a decorrere a far data dal 21.12.2012, ossia dal momento in cui ha comunicato alla società debitrice principale la revoca degli Controparte_2 affidamenti intimandole il pagamento del dovuto, il Tribunale ha considerato non tempestiva l'azione giudiziale promossa quando ormai il termine semestrale era definitivamente spirato (23.12.2013), con il deposito dell'istanza di ammissione tardiva allo stato passivo del fallimento della CP_4
(dichiarato con sentenza del 22.1.2013).
12 La sentenza lariana ha dunque ritenuto decaduta dalla garanzia, per non aver agito Controparte_2 giudizialmente nei confronti del debitore principale e dei suoi fideiussori nel termine di sei mesi dalla Contr scadenza del debito, già prima della surrogazione nel credito da parte di avvenuta in forza del Contr pagamento effettuato nel novembre 2019, per cui anche non poteva avvalersi della garanzia in forza della surrogazione.
Alla luce del giudicato portato dalla citata sentenza del Tribunale di Como sull'unico rapporto obbligatorio posto a fondamento della pretesa creditoria, la cartella di pagamento n.
06820200039776264000 deve essere annullata. deve ritenersi decaduta dalla Controparte_2
Contr garanzia già prima della surrogazione nel credito da parte di avvenuta in forza del pagamento Contr effettuato nel novembre 2019. - che ugualmente deve ritenersi decaduta dalla garanzia oggetto di causa - non può essere manlevata dall'appellata , perché non ha presentato tale Controparte_2 domanda nelle conclusioni rassegnate nel presente giudizio.
12. In considerazione della decisione assunta, in via dirimente, in forza dell'efficacia riflessa della sentenza assunta dal Tribunale di Como, passata in giudicato, intervenuta dopo la proposizione del presente appello, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto da d Parte_1 in conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9007/2024, pubblicata in data
16.10.2024, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara l'intervenuta estinzione della fideiussione omnibus rilasciata da il 22.12.2010 a favore di e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2 annulla la cartella n. 06820200039776264000 emessa da nei Controparte_3 confronti di Parte_1
2. dichiara integralmente compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 3.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco dott. Roberto Aponte
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