TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 4422/2019 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Salvatore Nardò (C.F. ) e Alice Piperissa (C.F. C.F._2
), giusta procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con C.F._3 contestale istanza al completamento dell'A.T.P. (R.G. n. 5959/2018);
-ATTRICE/RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Natale Carbone (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla C.F._5 comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTO/RESISTENTE-
NONCHE' CONTRO
1 ASSICURATRICE (C.F. e P.I. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Andrea Pellegrini (C.F.
) e Filippo Ciconte (C.F. ), giusta procura C.F._6 C.F._7 rilasciata con atto separato alla propria memoria di costituzione e risposta;
-CONVENUTA/RESISTENTE-
Oggetto: responsabilità medica.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11/11/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e contestuale istanza al completamento dell'A.T.P. (proc. R.G.
n. 5959/2018) ritualmente notificato, ha citato in giudizio il dott. Parte_1 CP_1
e la compagnia al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_2 conclusioni: “Previo invito rivolto ai nominati CCTTUU a completamento della ATP, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1) Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti e per l'effetto condannarli in solido al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla ricorrente che si indica nella misura di € 51.462,50 (invalidità temporanea (totale gg. 20 € 1.960,00 - parziale (50%) gg. 60
€ 2.940,00) + danno biologico tabelle di Milano (13 punti – danneggiato di anni 33) € 35.530,00) + danno morale/esistenziale (e/o personalizzazione) € 8.882,50 1/4 del biologico + restituzione somme € 2.150,00) oltre interessi legali dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, eventualmente anche all'esito della
ATP (ricorso ex art. 696 bis R.G. n. 5959/2018); 2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c”.
A sostegno del proprio ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha esposto di essersi rivolta Parte_1 nel giugno 2017 al dott. per una terapia ortodontica con rimozione di quattro premolari CP_1
e installazione di un apparecchio ortodontico fisso con “bracket self-ligating” nell'arcata superiore, versando al suddetto professionista un acconto di € 2.000,00 in contanti;
che, in data 20/09/
2017, ha cominciato ad avvertire delle problematiche, sicché si è recata immediatamente nello studio di Reggio Calabria del dott. , al fine di correggere l'errato posizionamento di CP_1 alcuni brackets;
che, in data 21/10/2017 ha effettuato una visita di controllo ortodontica e in
2 quell'occasione ha esposto al dott. di aver avvertito, dopo l'installazione di detto CP_1 dispositivo, una notevole mobilità dei denti - arcata inferiore da 43 a 33 - con loro estrusione ed apertura a morso, causa di notevole dolenzia, tuttavia, nonostante l'estrusione e la mobilità dei denti fosse evidente, veniva rassicurata dall'odierno convenuto sul buon andamento del trattamento;
di aver contattato un altro ortodontista, il dott. il quale, verificate Persona_1 le gravi condizioni in cui versava la , ha rimosso immediatamente il filo ortodontico Parte_1 dell'arcata inferiore per scongiurare il progressivo aumento della estrusione dei denti e la perdita degli stessi;
di essersi rivolta alla dott.ssa , la quale consigliava la Parte_3 prosecuzione del trattamento e al dott. , al fine di rendere una perizia di parte. Persona_2
Sulla scorta di detti accadimenti, ha proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c., Parte_1 depositato in data 01/12/2018, per accertamento tecnico preventivo con nomina di consulente medico legale, coadiuvato da medico specialista in odontoiatria, al fine di accertare, previo esperimento del tentativo di conciliazione, la riconducibilità eziologica tra il montaggio dell'apparecchio ortodontico effettuato con imperizia, imprudenza e negligenza dal dott.
e di tutte le conseguenze derivatene. Controparte_1
Si è costituito il dott. , il quale ha chiamato in garanzia la Controparte_1 [...]
costituitasi anch'essa. Sono quindi stati nominati quali CC.TT.UU. il dott. Parte_2
, medico legale, e il dott. odontoiatra. Persona_3 Persona_4
Successivamente, ai sensi dell'art. 8 L. n. 24/2017, secondo cui il ricorrente in caso di mancato completamento dell'ATP entro sei mesi è tenuto nel termine di 90 gg. successivi alla scadenza del suddetto termine a depositare ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presso il Giudice che ha trattato il procedimento di consulenza tecnica preventiva, in data 28/08/2019, ha Parte_1 depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di ottenere il risarcimento per tutti i danni subiti da parte del dott. . L'elaborato consulenziale è stato depositato dopo Controparte_1
l'instaurazione del presente giudizio, ovvero in data 29/12/2019.
Si è costituita la contestando gli assunti attorei e chiedendo di: Parte_4
“In via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per inesistenza dei presupposti di legge, disponendo il mutamento del rito e la fissazione di udienza ex art. 183 c.p.c.; 2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarale la inammissibilità della domanda di condanna diretta svolta d nei confronti di compagnia Parte_1 Parte_2
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da Accertare e dichiarare la Parte_1
3 sussistenza di responsabilità paritaria in capo allo e verificare la necessità di estendere il CP_3 contraddittorio alla ex artt. 106 c.p.c. e 107 c.p.c.; 4) In via principale di merito, rigettare la domanda CP_4 proposta da sia con riferimento alla sussistenza di un diritto risarcitorio, sia in ordine Parte_1 all'ammontare dei danni protestati;
5) In ogni caso con riferimento al rapporto assicurativo, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza accertando e dichiarando, comunque, la sussistenza dei Parte_2 limiti e delle esclusioni indicate nella polizza assicurativa;
6) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito nel presente giudizio, altresì, il dott. , il quale, con comparsa del Controparte_1
28/04/2020, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare in via preliminare ed assorbente l' incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Reggio Calabria;
2) Previa acquisizione della CTU depositata nell'ambito del giudizio di ATP contraddistinto da R.G. n. 5959/2018, nel merito: rigettare il ricorso avanzato da controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 bis c.p.c. attesa
l'evidente infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda avanzata dalla sotto tutti i profili Parte_1 supra evidenziati e, conseguentemente: rigettare la richiesta di risarcimento dei danni formulata da parte ricorrente per inammissibilità e infondatezza della stessa, attesa l'insussistenza di responsabilità alcuna da addebitarsi al dott. neppure in ordine al contestato nesso causale tra la fornita prestazione Controparte_1 sanitaria e le patologie poste a fondamento dell'azionata domanda risarcitoria;
3) In via estremamente subordinata, e salvo gravame, ridurre a giustizia ed equità la sproporzionata domanda risarcitoria ex adverso avanzata, alla luce di quanto effettivamente dovesse essere assistito da supporto probatorio con riferimento alle pur contestate voci di danno rese oggetto di istanza risarcitoria;
4) Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, rendere unicamente pronuncia di condanna nei confronti della terza chiamata in garanzia, la compagnia assicuratrice 5) Con Parte_4 vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con provvedimento del 14/05/2020 è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. a cognizione ordinaria e sono stati assegnati alle parti i temini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, nonché mediante CTU medico- legale effettuata solamente dal CTU già precedentemente nominato nel procedimento di A.T.P. recante R.G. n. 5959/2018, dott. poiché, nel frattempo l'altro CTU, dott. Persona_4
è deceduto nel mese di dicembre 2020, al fine di valutare il danno alla persona Persona_3 subito da in conseguenza delle cure odontoiatriche a cui la stessa si era Parte_1 sottoposta.
4 Espletata quindi tutta l'attività istruttoria, dopo diversi solleciti al CTU per il deposito della perizia, con provvedimento del 19/07/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/11/2024, nella quale è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro in favore del Tribunale di Reggio Calabria, sollevata da parte del dott. CP_1
, il quale ha rilevato di aver effettuato la prestazione professionale nel proprio studio In
[...]
Reggio Calabria.
Tale eccezione viene respinta in quanto nel caso in esame è applicabile la disciplina concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, in quanto l'odierno convenuto, citato per prestazioni rese nell'abito della propria attività professionale, deve essere qualificato quale
“imprenditore” o “professionista”.
Al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato il principio secondo cui: “Le prestazioni erogate da tali soggetti li rendono dei professionisti rispetto ai quali trova di conseguenza applicazione quanto concesso dall'articolo 33 del codice del consumo;
sicché il paziente potrà rivolgersi al Tribunale del proprio luogo di residenza per far valere le proprie ragioni risarcitorie” (cfr. Cass. n. 18536/2016).
Pertanto, essendo l'odierna attrice residente nel comune di Badolato (CZ), deve ritenersi territorialmente competente il Tribunale di Catanzaro e non quello di Reggio Calabria, come già dichiarato nel procedimento ex art. 696 c.p.c. n. 5959/2018 r.g., in cui è stato affermato che: “Il
Tribunale di Catanzaro ha ritenuto la propria competenza motivando nei seguenti termini: ritenuta la competenza per territorio del tribunale di Catanzaro, quale foro del consumatore non essendo stata messa in discussione la natura privatistica del rapporto con il medico dentista che ha avuto in cura la ricorrente e che si è posto nei suoi confronti alla stregua di un professionista (cfr., ex pluribus, Cass. n. 22133/2016; Cass. n.
27391/2014)” (v. provvedimento del 07/03/2019 proc. A.T.P. R.G. n. 5959/2018 allegato in atti).
Parimenti infondata è l'altra eccezione preliminare, sollevata dalla compagnia
[...]
secondo cui la domanda della sarebbe inammissibile in quanto Parte_2 Parte_1
l'attrice non avrebbe alcun titolo per agire direttamente nei confronti della compagnia
5 assicuratrice del medico poiché l'art. 8, comma 4, della Legge n. 24/2017 contempla una chiara ipotesi di litisconsorzio necessario, non subordinata all'emanazione dei decreti attuativi di cui al successivo art. 10 comma 6, tra il danneggiato, la struttura ospedaliera o il sanitario nonché la compagnia di assicurazione, prevedendo come obbligatoria la partecipazione di tutte le parti, ivi comprese le imprese di assicurazione, allo stesso procedimento, non soltanto al fine di attuare la ratio conciliativa sottesa all'intero impianto della nuova legge, ma anche per perseguire l'ulteriore finalità, di rango costituzionale, costituita dall'economia dei mezzi processuali.
Nello specifico, la partecipazione necessaria dell'assicurazione convenuta all'A.T.P. rende opponibile la relativa perizia a tale ultima parte, evitando, dunque, che si renda necessario lo svolgimento di un'ulteriore consulenza nell'ambito dell'eventuale successivo giudizio di merito a tal fine.
Per tali motivi, nella fattispecie in esame, a seguito dell'infruttuoso procedimento di ATP conciliativo, svoltosi tra tutte le parti interessate nel proc. recante R.G. n. 5959/2018, si ritiene che il successivo giudizio di merito debba necessariamente svolgersi anche nei confronti della suddetta compagnia di assicurazione del sanitario.
Entrando nel merito della presente controversia, innanzitutto si osserva che, con riguardo alle ipotesi di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla Legge n. 24 del
2017, la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28811/2019; Cass. n. 28994/2019 ), secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “Nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente) sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria, in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente
(rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (cfr. Cass. 31 marzo 2015, n. 6438/2015; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610/2015; Cass. n. 10050/2022).
6 Inoltre, quanto alla natura dell'obbligazione assunta dal professionista, si ritiene che questa costituisca una obbligazione di mezzi, nel senso che il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento.
Nello specifico, l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Ne deriva che la colpa medica ricorre in tutte le ipotesi di inosservanza o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento
Pertanto, venendo alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-creditore danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Inoltre, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. n. 5960/2005).
Il medico, invece, quale debitore convenuto, è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero a dimostrare che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01; Cass. S.U. n. 577/2008).
Per quanto concerne l'accertamento del necessario nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo,
7 nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio».
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. n.
16123/2010; Cass. S.U. n. 576/2008).
Di qui la necessità di accertare la relazione tra la condotta e l'evento sulla base della regola del
«più probabile che non», che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno, con la precisazione che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più probabile che non», causa del danno (cfr. Cass. n. 3704/2018).
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti da parte attrice risultano provate le circostanze di fatto esposte nell'atto introduttivo, in precedenza riportate.
Con riferimento all'an debeatur, occorre fare riferimento agli esiti della CTU medico-legale sia del procedimento di ATP n. 5959/2018 r.g che del presente giudizio, secondo cui è stato accertato il danno alla salute subito dall'attrice ed il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta colposa addebitabile alla prestazione professionale eseguita dal dott. . Controparte_1
Nello specifico, con riguardo al nesso causale, si ritengono condivisibili le conclusioni a cui sono pervenuti i consulenti tecnici, dottori e i quali, a seguito Persona_3 Persona_4 di approfondita analisi e studio degli atti prodotti dalle parti e della visita effettuata sulla persona di , hanno affermato che: “L'apparato dentale della sig. , all'inizio del Parte_1 Parte_1 trattamento ortodontico, era caratterizzato da sovraffollamento, con naturale presenza di 3 2 denti in apparenti buone condizioni…Il dottor procedette all'applicazione di un apparecchio ortodontico, previa estrazione CP_1
8 dei 4 ottavi ma senza che si fosse creato sufficiente spazio perché trovassero, più idonea collocazione gli altri elementi sovraffollati, mediante tecnica "stripping" ovvero graduale posizionamento dei sottosistemi ortodontici…Attualmente le condizioni dell'apparato dentario, come comprovato dalla clinica e dalle impronte, sono sovrapponibili a quelle ante trattamento, pur in carenza di 4 ottavi….l'apparecchio ortodontico è stato applicato assai precocemente rispetto al necessario e, presumibilmente, provvisto di eccessiva forza di spinta per ragioni dimensionali del filo, senza precostituire spazio anatomico adeguato…Con preponderante probabilità scientifica, la precoce applicazione del presidio e, presumibilmente l'iperintesità di esso, senza spazio adeguato, ha determinato una eccessiva mobilità ed estrusione dentaria, con ripristino dello stato anteriore dopo rimozione dell'apparecchio” ( v. pag.
4-5 Relazione finale CTU proc. ATP all. fasc. telematico, nonché pag. 5
Relazione finale CTU dott. . Persona_4
Pertanto, si ritiene che la condotta tenuta dal dott. non si sia conformata a Controparte_1 correttezza ed è stata la causa - quanto meno secondo il principio applicabile in ambito civilistico del “più probabile che non” dei danni fisici subiti da , con conseguente Parte_1 ipotesi di responsabilità per colpa medica in capo al suddetto sanitario.
Accertata, dunque, la presenza del nesso causale, deve essere esaminato il quantum della pretesa risarcitoria formulata dall'attrice, avendo la stessa richiesto il risarcimento del danno biologico e del danno morale.
Ebbene, i CTU dottori e nominati nel corso del procedimento Persona_3 Persona_4 di A.T.P. R.G. n. 5959/2018 nonché il solo CTU dott. nominato nel presente Persona_4 giudizio di merito, nella loro relazione medico - legale hanno così evidenziato: “Il pregiudizio permanente può farsi coincidere con la perdita di tre elementi ottavi, afferendone I.P. all'l,5% (uno/cinque%), ad incidenza sulla Salute. Il quarto ottavo era da rimuovere sicuramente, per ragioni di conflitto con la mandibola.
Gli ottavi non vengono protesizzati e, quindi, non rinnovati.
L'inabilità temporanea può, in tesi generale, farsi coincidere con l'inutile e, anzi, dannosa applicazione del dispositivo ortodontico, causa di disagi relazionali ed anatomo funzionali, con gg. 50 di ITP al--50% mediamente…Non è necessario alcun intervento per migliorare una ipotizzata situazione, post lesiva stabile - non riscontrata - ma a discrezione della sig. , è praticabile un nuovo trattamento ortodontico per le Parte_1 iniziali· finalità di emendamento del sovraffollamento dentario, non risolto…Non risultano agli atti ricevute di spesa…si ritengono equi la restituzione alla delle somme eventualmente anticipate al dottor Parte_1 CP_1 nonché il ristoro della inabilità temporanea e della invalidità permanente, così come segnalate.” (v. pag. 5
9 Relazione finale CTU proc. ATP all. fasc. telematico, nonché pag. 5 Relazione finale CTU dott.
. Persona_4
Tanto premesso, ai fini della liquidazione del danno biologico, non venendo in considerazione lesioni macropermanenti (e cioè valutabili in una percentuale superiore al 9%), ritenendo di dover utilizzare i criteri tabellari di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni (cfr. Cass. n.
5820/2019), aggiornati da ultimo con il D.M. 16 luglio 2024, pubblicato nella G.U. Serie
Generale n. 173 del 25 luglio 2024 e tuttora vigenti, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'evento lesivo (32 anni), si ottiene l'importo di € 1.348,96 (1,5 punto base € 947,30)
a titolo di invalidità permanente ed € 1.381,00 (50 gg al 50% indennità giornaliera € 55,24) a titolo di invalidità temporanea, per un totale complessivo di € 2.729,96, arrotondato in €
2.730,00.
Trattandosi di debito di valore, devono essere inoltre applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento dell'evento lesivo (28/08/2017), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del fatto fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli Parte_5
Dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
Oltre alla suddetta somma di € 2.730,00 a titolo di risarcimento, ha diritto anche Parte_1 alla restituzione della somma di € 2.150,00 versata a titolo di acconto in favore del dott.
per l'installazione dell'apparecchio ortodontico (v. doc. n. 4 fasc. parte Controparte_1 attrice).
In merito, invece, al riconoscimento del danno morale, si riporta l'interpretazione fornita in materia dalla Corte di Cassazione secondo cui: “Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi;
con l'ulteriore precisazione che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico- relazionale conseguente alla lesione stessa). Di talché, nel caso di lesione della salute non costituisce duplicazione
10 risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della prima (cfr. Cass. 25164/2020; Cass. Ord. 24473/2020; Cass.
24075/2017).
Ancora: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento
e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti .
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili. Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo (cfr. Cass. Ord. n. 6444/2023; Cass. n. 901/2018; Cass. n. 23469/2018).
Orbene, sulla scorta dell'orientamento su riportato della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso, deve escludersi nella quantificazione dell'entità del risarcimento il riferimento del danno morale, non avendo parte attrice allegato e provato alcun elemento utile a tal fine.
11 Infine, per ciò che concerne poi il rapporto tra il dott. e la Controparte_1 [...]
chiamata a manlevare il primo per il pagamento di tutte le somme dallo stesso Parte_4 dovute nei confronti dell'attrice in forza della polizza per responsabilità professionale n.
253029711890, scarsamente leggibile, stipulata in data 30/09/2016 e allegata in atti, deve essere esaminata l'eccezione di inoperatività della suddetta polizza assicurativa, stante la decadenza del convenuto dal diritto alla garanzia per violazione dell'obbligo di salvataggio imposto dall'art. 1914 c.c..
In particolare, secondo gli assunti della compagnia assicuratrice, il dott. , fin Controparte_1 dal ricevimento della prima richiesta risarcitoria, avrebbe dovuto dichiarare di voler estendere il contraddittorio nei confronti dello quale corresponsabile in maniera paritaria CP_3 dell'evento lesivo subito dalla prestazione professionale realizzata dal suddetto sanitario.
Orbene, quanto eccepito da parte della non può trovare però Parte_4 alcun accoglimento nel presente giudizio in quanto genericamente formulato e non supportato da validi e sufficienti elementi probatori.
Al contrario, si evidenzia che i fatti per cui è causa sono avvenuti nel periodo di piena operatività della polizza professionale stipulata dal dott. con la compagnia di Controparte_1
Assicurazione Milanese S.p.A., dunque, si deve concludere che quest'ultima sia tenuta a manlevare il professionista assicurato per quanto lo stesso sia tenuto a pagare nei confronti dell'odierna attrice.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover accogliere la domanda formulata da nei confronti del dott. , condannando il suddetto Parte_1 Controparte_1 sanitario al risarcimento del danno non patrimoniale per la somma di € 2.730,00 in favore di
, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in precedenza indicato. Parte_1
Inoltre, il dott. è tenuto alla restituzione della somma di € 2.150,00, versata a titolo di CP_1 acconto, in favore dell'odierna attrice, oltre interessi a tasso legale dalla domanda sino al saldo.
Si dichiara, infine, che il dott. è tenuto ad essere manlevato e garantito per il Controparte_1 pagamento delle suddette somme dalla compagnia Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (in quello per le cause di valore compreso tra € 1.001 e € 5.200) sulla base del
12 criterio del “decisum” (cfr. Cass. 10984/2021), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari e ne hanno fatto richiesta.
Anche le spese di CTU, già liquidate in atto come da separato decreto, nonché le spese del procedimento di A.T.P. recante R.G. n. 5959/2018, vengono poste integralmente a carico di
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda formulata da nei confronti del dott. Parte_1 CP_1
e, per l'effetto;
[...]
- Condanna il dott. al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 2.730,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicati in parte motiva e ulteriori interessi a tasso legale a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna il dott. alla restituzione della somma di € 2.150,00 versata a Controparte_1
titolo di acconto in suo favore dall'odierna attrice per l'installazione dell'apparecchio ortodontico, oltre interessi a tasso legale dalla domanda al saldo;
- Dichiara che la è tenuta a manlevare e garantire il dott. Parte_4
per quanto lo stesso sia tenuto a pagare nei confronti di parte attrice;
Controparte_1
- Condanna il dott. alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in € 846,00 relativamente al proc. di ATP recante R.G. n.
[...]
5959/2018, ed € 2.552,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Alice Piperissa e Salvatore Nardò, in solido fra loro;
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in atti, come da separato Decreto del
09/04/2024, a carico di , con condanna alla restituzione di quanto Controparte_1 eventualmente corrisposto da parte attrice al CTU in precedenza.
Catanzaro, lì 23 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
13
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 4422/2019 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Salvatore Nardò (C.F. ) e Alice Piperissa (C.F. C.F._2
), giusta procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con C.F._3 contestale istanza al completamento dell'A.T.P. (R.G. n. 5959/2018);
-ATTRICE/RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Natale Carbone (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla C.F._5 comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTO/RESISTENTE-
NONCHE' CONTRO
1 ASSICURATRICE (C.F. e P.I. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Andrea Pellegrini (C.F.
) e Filippo Ciconte (C.F. ), giusta procura C.F._6 C.F._7 rilasciata con atto separato alla propria memoria di costituzione e risposta;
-CONVENUTA/RESISTENTE-
Oggetto: responsabilità medica.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11/11/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e contestuale istanza al completamento dell'A.T.P. (proc. R.G.
n. 5959/2018) ritualmente notificato, ha citato in giudizio il dott. Parte_1 CP_1
e la compagnia al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_2 conclusioni: “Previo invito rivolto ai nominati CCTTUU a completamento della ATP, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1) Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti e per l'effetto condannarli in solido al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla ricorrente che si indica nella misura di € 51.462,50 (invalidità temporanea (totale gg. 20 € 1.960,00 - parziale (50%) gg. 60
€ 2.940,00) + danno biologico tabelle di Milano (13 punti – danneggiato di anni 33) € 35.530,00) + danno morale/esistenziale (e/o personalizzazione) € 8.882,50 1/4 del biologico + restituzione somme € 2.150,00) oltre interessi legali dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, eventualmente anche all'esito della
ATP (ricorso ex art. 696 bis R.G. n. 5959/2018); 2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c”.
A sostegno del proprio ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha esposto di essersi rivolta Parte_1 nel giugno 2017 al dott. per una terapia ortodontica con rimozione di quattro premolari CP_1
e installazione di un apparecchio ortodontico fisso con “bracket self-ligating” nell'arcata superiore, versando al suddetto professionista un acconto di € 2.000,00 in contanti;
che, in data 20/09/
2017, ha cominciato ad avvertire delle problematiche, sicché si è recata immediatamente nello studio di Reggio Calabria del dott. , al fine di correggere l'errato posizionamento di CP_1 alcuni brackets;
che, in data 21/10/2017 ha effettuato una visita di controllo ortodontica e in
2 quell'occasione ha esposto al dott. di aver avvertito, dopo l'installazione di detto CP_1 dispositivo, una notevole mobilità dei denti - arcata inferiore da 43 a 33 - con loro estrusione ed apertura a morso, causa di notevole dolenzia, tuttavia, nonostante l'estrusione e la mobilità dei denti fosse evidente, veniva rassicurata dall'odierno convenuto sul buon andamento del trattamento;
di aver contattato un altro ortodontista, il dott. il quale, verificate Persona_1 le gravi condizioni in cui versava la , ha rimosso immediatamente il filo ortodontico Parte_1 dell'arcata inferiore per scongiurare il progressivo aumento della estrusione dei denti e la perdita degli stessi;
di essersi rivolta alla dott.ssa , la quale consigliava la Parte_3 prosecuzione del trattamento e al dott. , al fine di rendere una perizia di parte. Persona_2
Sulla scorta di detti accadimenti, ha proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c., Parte_1 depositato in data 01/12/2018, per accertamento tecnico preventivo con nomina di consulente medico legale, coadiuvato da medico specialista in odontoiatria, al fine di accertare, previo esperimento del tentativo di conciliazione, la riconducibilità eziologica tra il montaggio dell'apparecchio ortodontico effettuato con imperizia, imprudenza e negligenza dal dott.
e di tutte le conseguenze derivatene. Controparte_1
Si è costituito il dott. , il quale ha chiamato in garanzia la Controparte_1 [...]
costituitasi anch'essa. Sono quindi stati nominati quali CC.TT.UU. il dott. Parte_2
, medico legale, e il dott. odontoiatra. Persona_3 Persona_4
Successivamente, ai sensi dell'art. 8 L. n. 24/2017, secondo cui il ricorrente in caso di mancato completamento dell'ATP entro sei mesi è tenuto nel termine di 90 gg. successivi alla scadenza del suddetto termine a depositare ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presso il Giudice che ha trattato il procedimento di consulenza tecnica preventiva, in data 28/08/2019, ha Parte_1 depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di ottenere il risarcimento per tutti i danni subiti da parte del dott. . L'elaborato consulenziale è stato depositato dopo Controparte_1
l'instaurazione del presente giudizio, ovvero in data 29/12/2019.
Si è costituita la contestando gli assunti attorei e chiedendo di: Parte_4
“In via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per inesistenza dei presupposti di legge, disponendo il mutamento del rito e la fissazione di udienza ex art. 183 c.p.c.; 2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarale la inammissibilità della domanda di condanna diretta svolta d nei confronti di compagnia Parte_1 Parte_2
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da Accertare e dichiarare la Parte_1
3 sussistenza di responsabilità paritaria in capo allo e verificare la necessità di estendere il CP_3 contraddittorio alla ex artt. 106 c.p.c. e 107 c.p.c.; 4) In via principale di merito, rigettare la domanda CP_4 proposta da sia con riferimento alla sussistenza di un diritto risarcitorio, sia in ordine Parte_1 all'ammontare dei danni protestati;
5) In ogni caso con riferimento al rapporto assicurativo, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza accertando e dichiarando, comunque, la sussistenza dei Parte_2 limiti e delle esclusioni indicate nella polizza assicurativa;
6) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito nel presente giudizio, altresì, il dott. , il quale, con comparsa del Controparte_1
28/04/2020, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare in via preliminare ed assorbente l' incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Reggio Calabria;
2) Previa acquisizione della CTU depositata nell'ambito del giudizio di ATP contraddistinto da R.G. n. 5959/2018, nel merito: rigettare il ricorso avanzato da controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 bis c.p.c. attesa
l'evidente infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda avanzata dalla sotto tutti i profili Parte_1 supra evidenziati e, conseguentemente: rigettare la richiesta di risarcimento dei danni formulata da parte ricorrente per inammissibilità e infondatezza della stessa, attesa l'insussistenza di responsabilità alcuna da addebitarsi al dott. neppure in ordine al contestato nesso causale tra la fornita prestazione Controparte_1 sanitaria e le patologie poste a fondamento dell'azionata domanda risarcitoria;
3) In via estremamente subordinata, e salvo gravame, ridurre a giustizia ed equità la sproporzionata domanda risarcitoria ex adverso avanzata, alla luce di quanto effettivamente dovesse essere assistito da supporto probatorio con riferimento alle pur contestate voci di danno rese oggetto di istanza risarcitoria;
4) Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, rendere unicamente pronuncia di condanna nei confronti della terza chiamata in garanzia, la compagnia assicuratrice 5) Con Parte_4 vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con provvedimento del 14/05/2020 è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. a cognizione ordinaria e sono stati assegnati alle parti i temini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, nonché mediante CTU medico- legale effettuata solamente dal CTU già precedentemente nominato nel procedimento di A.T.P. recante R.G. n. 5959/2018, dott. poiché, nel frattempo l'altro CTU, dott. Persona_4
è deceduto nel mese di dicembre 2020, al fine di valutare il danno alla persona Persona_3 subito da in conseguenza delle cure odontoiatriche a cui la stessa si era Parte_1 sottoposta.
4 Espletata quindi tutta l'attività istruttoria, dopo diversi solleciti al CTU per il deposito della perizia, con provvedimento del 19/07/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/11/2024, nella quale è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro in favore del Tribunale di Reggio Calabria, sollevata da parte del dott. CP_1
, il quale ha rilevato di aver effettuato la prestazione professionale nel proprio studio In
[...]
Reggio Calabria.
Tale eccezione viene respinta in quanto nel caso in esame è applicabile la disciplina concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, in quanto l'odierno convenuto, citato per prestazioni rese nell'abito della propria attività professionale, deve essere qualificato quale
“imprenditore” o “professionista”.
Al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato il principio secondo cui: “Le prestazioni erogate da tali soggetti li rendono dei professionisti rispetto ai quali trova di conseguenza applicazione quanto concesso dall'articolo 33 del codice del consumo;
sicché il paziente potrà rivolgersi al Tribunale del proprio luogo di residenza per far valere le proprie ragioni risarcitorie” (cfr. Cass. n. 18536/2016).
Pertanto, essendo l'odierna attrice residente nel comune di Badolato (CZ), deve ritenersi territorialmente competente il Tribunale di Catanzaro e non quello di Reggio Calabria, come già dichiarato nel procedimento ex art. 696 c.p.c. n. 5959/2018 r.g., in cui è stato affermato che: “Il
Tribunale di Catanzaro ha ritenuto la propria competenza motivando nei seguenti termini: ritenuta la competenza per territorio del tribunale di Catanzaro, quale foro del consumatore non essendo stata messa in discussione la natura privatistica del rapporto con il medico dentista che ha avuto in cura la ricorrente e che si è posto nei suoi confronti alla stregua di un professionista (cfr., ex pluribus, Cass. n. 22133/2016; Cass. n.
27391/2014)” (v. provvedimento del 07/03/2019 proc. A.T.P. R.G. n. 5959/2018 allegato in atti).
Parimenti infondata è l'altra eccezione preliminare, sollevata dalla compagnia
[...]
secondo cui la domanda della sarebbe inammissibile in quanto Parte_2 Parte_1
l'attrice non avrebbe alcun titolo per agire direttamente nei confronti della compagnia
5 assicuratrice del medico poiché l'art. 8, comma 4, della Legge n. 24/2017 contempla una chiara ipotesi di litisconsorzio necessario, non subordinata all'emanazione dei decreti attuativi di cui al successivo art. 10 comma 6, tra il danneggiato, la struttura ospedaliera o il sanitario nonché la compagnia di assicurazione, prevedendo come obbligatoria la partecipazione di tutte le parti, ivi comprese le imprese di assicurazione, allo stesso procedimento, non soltanto al fine di attuare la ratio conciliativa sottesa all'intero impianto della nuova legge, ma anche per perseguire l'ulteriore finalità, di rango costituzionale, costituita dall'economia dei mezzi processuali.
Nello specifico, la partecipazione necessaria dell'assicurazione convenuta all'A.T.P. rende opponibile la relativa perizia a tale ultima parte, evitando, dunque, che si renda necessario lo svolgimento di un'ulteriore consulenza nell'ambito dell'eventuale successivo giudizio di merito a tal fine.
Per tali motivi, nella fattispecie in esame, a seguito dell'infruttuoso procedimento di ATP conciliativo, svoltosi tra tutte le parti interessate nel proc. recante R.G. n. 5959/2018, si ritiene che il successivo giudizio di merito debba necessariamente svolgersi anche nei confronti della suddetta compagnia di assicurazione del sanitario.
Entrando nel merito della presente controversia, innanzitutto si osserva che, con riguardo alle ipotesi di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla Legge n. 24 del
2017, la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28811/2019; Cass. n. 28994/2019 ), secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “Nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente) sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria, in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente
(rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (cfr. Cass. 31 marzo 2015, n. 6438/2015; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610/2015; Cass. n. 10050/2022).
6 Inoltre, quanto alla natura dell'obbligazione assunta dal professionista, si ritiene che questa costituisca una obbligazione di mezzi, nel senso che il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento.
Nello specifico, l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Ne deriva che la colpa medica ricorre in tutte le ipotesi di inosservanza o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento
Pertanto, venendo alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-creditore danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Inoltre, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. n. 5960/2005).
Il medico, invece, quale debitore convenuto, è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero a dimostrare che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01; Cass. S.U. n. 577/2008).
Per quanto concerne l'accertamento del necessario nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo,
7 nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio».
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. n.
16123/2010; Cass. S.U. n. 576/2008).
Di qui la necessità di accertare la relazione tra la condotta e l'evento sulla base della regola del
«più probabile che non», che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno, con la precisazione che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più probabile che non», causa del danno (cfr. Cass. n. 3704/2018).
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti da parte attrice risultano provate le circostanze di fatto esposte nell'atto introduttivo, in precedenza riportate.
Con riferimento all'an debeatur, occorre fare riferimento agli esiti della CTU medico-legale sia del procedimento di ATP n. 5959/2018 r.g che del presente giudizio, secondo cui è stato accertato il danno alla salute subito dall'attrice ed il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta colposa addebitabile alla prestazione professionale eseguita dal dott. . Controparte_1
Nello specifico, con riguardo al nesso causale, si ritengono condivisibili le conclusioni a cui sono pervenuti i consulenti tecnici, dottori e i quali, a seguito Persona_3 Persona_4 di approfondita analisi e studio degli atti prodotti dalle parti e della visita effettuata sulla persona di , hanno affermato che: “L'apparato dentale della sig. , all'inizio del Parte_1 Parte_1 trattamento ortodontico, era caratterizzato da sovraffollamento, con naturale presenza di 3 2 denti in apparenti buone condizioni…Il dottor procedette all'applicazione di un apparecchio ortodontico, previa estrazione CP_1
8 dei 4 ottavi ma senza che si fosse creato sufficiente spazio perché trovassero, più idonea collocazione gli altri elementi sovraffollati, mediante tecnica "stripping" ovvero graduale posizionamento dei sottosistemi ortodontici…Attualmente le condizioni dell'apparato dentario, come comprovato dalla clinica e dalle impronte, sono sovrapponibili a quelle ante trattamento, pur in carenza di 4 ottavi….l'apparecchio ortodontico è stato applicato assai precocemente rispetto al necessario e, presumibilmente, provvisto di eccessiva forza di spinta per ragioni dimensionali del filo, senza precostituire spazio anatomico adeguato…Con preponderante probabilità scientifica, la precoce applicazione del presidio e, presumibilmente l'iperintesità di esso, senza spazio adeguato, ha determinato una eccessiva mobilità ed estrusione dentaria, con ripristino dello stato anteriore dopo rimozione dell'apparecchio” ( v. pag.
4-5 Relazione finale CTU proc. ATP all. fasc. telematico, nonché pag. 5
Relazione finale CTU dott. . Persona_4
Pertanto, si ritiene che la condotta tenuta dal dott. non si sia conformata a Controparte_1 correttezza ed è stata la causa - quanto meno secondo il principio applicabile in ambito civilistico del “più probabile che non” dei danni fisici subiti da , con conseguente Parte_1 ipotesi di responsabilità per colpa medica in capo al suddetto sanitario.
Accertata, dunque, la presenza del nesso causale, deve essere esaminato il quantum della pretesa risarcitoria formulata dall'attrice, avendo la stessa richiesto il risarcimento del danno biologico e del danno morale.
Ebbene, i CTU dottori e nominati nel corso del procedimento Persona_3 Persona_4 di A.T.P. R.G. n. 5959/2018 nonché il solo CTU dott. nominato nel presente Persona_4 giudizio di merito, nella loro relazione medico - legale hanno così evidenziato: “Il pregiudizio permanente può farsi coincidere con la perdita di tre elementi ottavi, afferendone I.P. all'l,5% (uno/cinque%), ad incidenza sulla Salute. Il quarto ottavo era da rimuovere sicuramente, per ragioni di conflitto con la mandibola.
Gli ottavi non vengono protesizzati e, quindi, non rinnovati.
L'inabilità temporanea può, in tesi generale, farsi coincidere con l'inutile e, anzi, dannosa applicazione del dispositivo ortodontico, causa di disagi relazionali ed anatomo funzionali, con gg. 50 di ITP al--50% mediamente…Non è necessario alcun intervento per migliorare una ipotizzata situazione, post lesiva stabile - non riscontrata - ma a discrezione della sig. , è praticabile un nuovo trattamento ortodontico per le Parte_1 iniziali· finalità di emendamento del sovraffollamento dentario, non risolto…Non risultano agli atti ricevute di spesa…si ritengono equi la restituzione alla delle somme eventualmente anticipate al dottor Parte_1 CP_1 nonché il ristoro della inabilità temporanea e della invalidità permanente, così come segnalate.” (v. pag. 5
9 Relazione finale CTU proc. ATP all. fasc. telematico, nonché pag. 5 Relazione finale CTU dott.
. Persona_4
Tanto premesso, ai fini della liquidazione del danno biologico, non venendo in considerazione lesioni macropermanenti (e cioè valutabili in una percentuale superiore al 9%), ritenendo di dover utilizzare i criteri tabellari di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni (cfr. Cass. n.
5820/2019), aggiornati da ultimo con il D.M. 16 luglio 2024, pubblicato nella G.U. Serie
Generale n. 173 del 25 luglio 2024 e tuttora vigenti, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'evento lesivo (32 anni), si ottiene l'importo di € 1.348,96 (1,5 punto base € 947,30)
a titolo di invalidità permanente ed € 1.381,00 (50 gg al 50% indennità giornaliera € 55,24) a titolo di invalidità temporanea, per un totale complessivo di € 2.729,96, arrotondato in €
2.730,00.
Trattandosi di debito di valore, devono essere inoltre applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento dell'evento lesivo (28/08/2017), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del fatto fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli Parte_5
Dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
Oltre alla suddetta somma di € 2.730,00 a titolo di risarcimento, ha diritto anche Parte_1 alla restituzione della somma di € 2.150,00 versata a titolo di acconto in favore del dott.
per l'installazione dell'apparecchio ortodontico (v. doc. n. 4 fasc. parte Controparte_1 attrice).
In merito, invece, al riconoscimento del danno morale, si riporta l'interpretazione fornita in materia dalla Corte di Cassazione secondo cui: “Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi;
con l'ulteriore precisazione che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico- relazionale conseguente alla lesione stessa). Di talché, nel caso di lesione della salute non costituisce duplicazione
10 risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della prima (cfr. Cass. 25164/2020; Cass. Ord. 24473/2020; Cass.
24075/2017).
Ancora: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento
e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti .
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili. Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo (cfr. Cass. Ord. n. 6444/2023; Cass. n. 901/2018; Cass. n. 23469/2018).
Orbene, sulla scorta dell'orientamento su riportato della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso, deve escludersi nella quantificazione dell'entità del risarcimento il riferimento del danno morale, non avendo parte attrice allegato e provato alcun elemento utile a tal fine.
11 Infine, per ciò che concerne poi il rapporto tra il dott. e la Controparte_1 [...]
chiamata a manlevare il primo per il pagamento di tutte le somme dallo stesso Parte_4 dovute nei confronti dell'attrice in forza della polizza per responsabilità professionale n.
253029711890, scarsamente leggibile, stipulata in data 30/09/2016 e allegata in atti, deve essere esaminata l'eccezione di inoperatività della suddetta polizza assicurativa, stante la decadenza del convenuto dal diritto alla garanzia per violazione dell'obbligo di salvataggio imposto dall'art. 1914 c.c..
In particolare, secondo gli assunti della compagnia assicuratrice, il dott. , fin Controparte_1 dal ricevimento della prima richiesta risarcitoria, avrebbe dovuto dichiarare di voler estendere il contraddittorio nei confronti dello quale corresponsabile in maniera paritaria CP_3 dell'evento lesivo subito dalla prestazione professionale realizzata dal suddetto sanitario.
Orbene, quanto eccepito da parte della non può trovare però Parte_4 alcun accoglimento nel presente giudizio in quanto genericamente formulato e non supportato da validi e sufficienti elementi probatori.
Al contrario, si evidenzia che i fatti per cui è causa sono avvenuti nel periodo di piena operatività della polizza professionale stipulata dal dott. con la compagnia di Controparte_1
Assicurazione Milanese S.p.A., dunque, si deve concludere che quest'ultima sia tenuta a manlevare il professionista assicurato per quanto lo stesso sia tenuto a pagare nei confronti dell'odierna attrice.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover accogliere la domanda formulata da nei confronti del dott. , condannando il suddetto Parte_1 Controparte_1 sanitario al risarcimento del danno non patrimoniale per la somma di € 2.730,00 in favore di
, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in precedenza indicato. Parte_1
Inoltre, il dott. è tenuto alla restituzione della somma di € 2.150,00, versata a titolo di CP_1 acconto, in favore dell'odierna attrice, oltre interessi a tasso legale dalla domanda sino al saldo.
Si dichiara, infine, che il dott. è tenuto ad essere manlevato e garantito per il Controparte_1 pagamento delle suddette somme dalla compagnia Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (in quello per le cause di valore compreso tra € 1.001 e € 5.200) sulla base del
12 criterio del “decisum” (cfr. Cass. 10984/2021), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari e ne hanno fatto richiesta.
Anche le spese di CTU, già liquidate in atto come da separato decreto, nonché le spese del procedimento di A.T.P. recante R.G. n. 5959/2018, vengono poste integralmente a carico di
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda formulata da nei confronti del dott. Parte_1 CP_1
e, per l'effetto;
[...]
- Condanna il dott. al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 2.730,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicati in parte motiva e ulteriori interessi a tasso legale a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna il dott. alla restituzione della somma di € 2.150,00 versata a Controparte_1
titolo di acconto in suo favore dall'odierna attrice per l'installazione dell'apparecchio ortodontico, oltre interessi a tasso legale dalla domanda al saldo;
- Dichiara che la è tenuta a manlevare e garantire il dott. Parte_4
per quanto lo stesso sia tenuto a pagare nei confronti di parte attrice;
Controparte_1
- Condanna il dott. alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in € 846,00 relativamente al proc. di ATP recante R.G. n.
[...]
5959/2018, ed € 2.552,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Alice Piperissa e Salvatore Nardò, in solido fra loro;
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in atti, come da separato Decreto del
09/04/2024, a carico di , con condanna alla restituzione di quanto Controparte_1 eventualmente corrisposto da parte attrice al CTU in precedenza.
Catanzaro, lì 23 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
13