Art. 4.
E' attribuita al Ministro della sanita' facolta' di assegnare cinque delle venti unita' di personale di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791 , alla Direzione generale dei servizi veterinari per le esigenze connesse al fabbisogno di specifiche professionalita' ad alta specializzazione per la trattazione di affari derivanti da impegni comunitari ed internazionali.
E' attribuita al Ministro della sanita' facolta' di assegnare cinque delle venti unita' di personale di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791 , alla Direzione generale dei servizi veterinari per le esigenze connesse al fabbisogno di specifiche professionalita' ad alta specializzazione per la trattazione di affari derivanti da impegni comunitari ed internazionali.