Articolo 4 della Legge 29 ottobre 1984, n. 734
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 novembre 1984
Art. 4.
E' attribuita al Ministro della sanita' facolta' di assegnare cinque delle venti unita' di personale di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791 , alla Direzione generale dei servizi veterinari per le esigenze connesse al fabbisogno di specifiche professionalita' ad alta specializzazione per la trattazione di affari derivanti da impegni comunitari ed internazionali.
Entrata in vigore il 17 novembre 1984