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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1679-2023 R.G., avente ad oggetto: appello.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata Parte_1
e difesa giusto mandato in atti dall'Avv. Pasquale Napolitano, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli Via G. Rossini 22,
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Controparte_1
Patrizio Mascolo con studio in Gragnano alla Via Castellammare nr. 147, ove è elett.te dom.to, PEC: Email_1
APPELLATO contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza pronunciata dal Giudice Parte_1 di Pace di Gragnano 1165/2022 pubblicata il 10/12/2022, non notificata, relativa al giudizio recante n. 821/2021 R.G., con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto
1 ingiuntivo n. 306/2020 reso in favore di contro la medesima Controparte_1 CP_2 per la consegna dell'estratto di ruolo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, conveniva in CP_2 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gragnano Graziuso Antonio chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e comunque eccependo il difetto di giurisdizione in favore del
TAR.
Si costituiva in giudizio , eccependo la mancata consegna Controparte_1 dell'estratto di ruolo, ritualmente richiesto a mezzo PEC e non ottenuto. Chiedeva, pertanto, con ricorso per decreto ingiuntivo, copia integrale dell'estratto di ruolo non avendo adempiuto alla richiesta effettuata, con la condanna dell'opponente alle CP_2 spese e competenze di lite.
Con la sentenza n. 1165/2022 il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, rigettava l'opposizione proposta e confermava il d.i. 306/2020.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello Parte_1 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito stante la sua natura di Ente
Pubblico e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, con condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito con conseguente contumacia.
All'udienza cartolare del 17/04/2025 il giudizio è stato deciso ex art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
La vicenda in esame, infatti, traeva la sua origine dalla inevasa richiesta di consegna dell' estratto di ruolo, presentata da all' Controparte_1 Controparte_3
[...] , al fine di verificare la pendenza di cartelle esattoriali a suo carico, così da
[...] avviare eventuali procedure per eliminare pretesi carichi fiscali e/o amministrativi, dei quali ignorava l'esistenza. Sul punto, è noto che l'estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, consistente in un elaborato informatico formato dall'esattore, riportante l'elenco delle cartelle e consegnato al contribuente, a seguito di specifica richiesta, che non contiene, tuttavia, alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, con conseguente sua non impugnabilità per mancanza di interesse.
E', dunque, la sola cartella esattoriale ad assumere rilevanza rispetto ad un'eventuale tutela degli interessi dell'istante, dovendosi essa considerare quale documento amministrativo, accessibile ai sensi dell'art. 22, l. 241/1990, che presuppone la conclusione del procedimento tributario e/o di accertamento di una violazione amministrativa punita con relativa sanzione, laddove l'estratto di ruolo è un documento non avente un ruolo predeterminato nella scansione procedimentale dell'esecuzione esattoriale, essendo caratterizzato semplicemente da una valenza ricognitiva del contenuto del ruolo in ordine a posizioni individuali. L'estratto di ruolo, quindi, è un mero strumento di conoscenza, a fronte della cartella esattoriale da considerarsi quale atto fondamentale del procedimento di esecuzione esattoriale, da notificarsi al contribuente e da conservare, in copia, a cura del concessionario. Corollario di tale ricostruzione è che, ove il contribuente chieda accesso alla cartella di pagamento e questa rientri nel periodo di obbligatoria conservazione, è solo con il rilascio della copia della cartella di pagamento, e non con l'estratto di ruolo, che il concessionario adempie esattamente ai suoi obblighi di ostensione. (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II. 14.11.2022 n.
14920). In materia di accesso, pertanto, la cartella esattoriale costituisce il presupposto della procedura esecutiva, per cui la richiesta di accesso alla cartella deve reputarsi strumentale alla tutela dei diritti del contribuente, con conseguente obbligo, in capo al concessionario, di suo rilascio in copia al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre, ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti. (T.A.R. Puglia, sez
III, 5.11.2015 n. 1440). Nè può revocarsi in dubbio che le cartelle esattoriali abbiano valenza amministrativa, in quanto poste in essere nell'ambito di procedimenti amministrativi-esecutivi, espressione di prerogative pubblicistiche e adottati da organi amministrativi, quali i attributivi di specifiche finalità di cura CP_4 dell'interesse pubblico e non operanti in posizione di neutralità, sicché le stesse non possono ritenersi in alcun modo sottratte all'accesso amministrativo. (
[...]
[...] sez. VI, 14.1.2016 n. 171). Il privato, infatti, ha diritto di accesso alle cartelle CP_5 esattoriali che lo riguardano, dovendo essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. (Consiglio di Stato, sez. IV, 22.6.2018 n. 3847).
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato e tenendo ben presenti i principi, normativi e giurisprudenziali, così come già fatti propri da questo Tribunale (sent. n. 879/2024), non può che derivarne la fondatezza della eccezione di carenza di giurisdizione, in capo al giudice ordinario, sollevata dall'odierna appellante sin dal giudizio di primo grado. Si
è così affermato in giurisprudenza che “la giurisdizione in materia di accesso (art. 116
c.p.a. E artt. 24 ss. Della l. n. 241 del 1990) non è correlata alla situazione giuridica soggettiva che si intende azionare sulla base della documentazione richiesta in ostensione ma, al contrario, presuppone la qualifica di soggetto di diritto pubblico o di soggetto privato esercente un'attività di pubblico interesse in capo a chi abbia formato ovvero detenga stabilmente la documentazione oggetto dell'actio ad exibendum” (T.A.R.
Lazio, sez. II, 27.8.2019 n. 10620). E ancora “in materia di diritto di accesso ai sensi della l. n. 241 del 1990, nella quale la tutela del soggetto che intenda esaminare ed estrarre copia di determinati documenti amministrativi è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.” (Cass. sez. un. 20.4.2018 n. 9912; conf. cass. civ.
Sez. un. 28.5.1998 n. 5292). In forza delle motivazioni tutte sin qui rese, non può che derivarne l'accoglimento del proposto gravame, con conseguente integrale riforma della impugnata sentenza e revoca del decreto ingiuntivo n. 306/2020 opposto per difetto di giurisdizione del GO.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, e la sussistenza di orientamenti contrari, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Vitulano - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1165/22 relativa al giudizio recante n. 821/2021 R.G. pubblicata il 10/12/2022 dal
Giudice di Pace di Gragnano, non notificata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello
4 - per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accoglie la proposta opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 306/2020 del Giudice di Pace di Gragnano per il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice amministrativo;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso il 17/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
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