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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3655/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA Parte_1
ROMANELLI; ricorrente contro
nato in [...] il [...]; Controparte_1
contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 21.05.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come di seguito trascritte: “dichiarare la separazione personale dei coniugi alle medesime condizioni di cui ai provvedimenti provvisori adottati nel corso dell'udienza del 21.11.2024, precisando che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla SI.ra Chiede inoltre che la causa venga rimessa sul ruolo per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio”. Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.07.2024, la SI.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con a AL (AN) il 7.08.2008 e che dalla loro unione sono nati i figli Controparte_1
1 e si è rivolta a questo Tribunale per ottenere la separazione personale dal coniuge, Per_1 Persona_2 avanzando cumulativamente domanda di scioglimento del matrimonio.
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Alla prima udienza del 21.11.2024, il giudice, dichiarata la contumacia del ha adottato i CP_1 seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “- affida i figli minori a entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la SI.ra Prete;
- assegna la casa familiare alla SI. che continuerà ad abitarvi con i figli minori;
- dispone che Pt_1 il SI. possa tenere con sé i figli minori quando vorrà, compatibilmente con le eSIenze dei minori e previo accordo CP_1 con la SI.ra che dovrà avvisare con congruo anticipo;
- il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1 Pt_1 ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento per i minori (€ 150 per ciascun figlio); - le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i due genitori” e, al contempo, ha disposto approfondimenti istruttori in merito alle condizioni economico-reddituali del resistente.
In data 05.12.2024, l'Agenzia delle Entrate di Ancona ha trasmesso la documentazione reddituale relativa al resistente, dalla quale si evince che nel 2023 egli ha percepito redditi lordi pari a € 14.229,85, mentre nel 2024 ha guadagnato, a titolo di reddito da lavoro dipendente, complessivamente € 3.402,55.
Alla successiva udienza del 21.05.2025, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. La volontà della ricorrente di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità. di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto concerne le ulteriori condizioni, il Collegio ritiene di poter confermare, così come richiesto dalla ricorrente, i provvedimenti provvisori adottati dal giudice relatore nel corso dell'udienza del 21.11.2024.
L'affidamento condiviso e gli ampi tempi visita (lasciati all'accordo tra le parti, nel rispetto delle eSIenze dei minori) garantiscono l'interesse dei minori a mantenere un adeguato rapporto con entrambe le figure genitoriali, anche in considerazione delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente, che rendono superflua l'audizione dei minori in giudizio.
Anche la somma individuata dal giudice relatore nell'ambito dei menzionati provvedimenti provvisori appare congrua rispetto a quanto emerso dagli approfondimenti istruttori espletati in ordine alle capacità economiche del resistente, tenuto conto anche di quanto si dirà di seguito rispetto alla percezione dell'assegno unico familiare.
2 Per quanto concerne, invero, l'assegno unico, il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta della ricorrente di beneficiarne in via integrale, atteso che, come recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'assegno unico possa essere attribuito al genitore collocatario del minore anche in caso di affidamento condiviso, “trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle eSIenze immediate di quest'ultimo” (cfr. ordinanza n. 4672/2025).
Va infine rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato,
e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1 matrimonio a AL (AN) il 7.08.2008, trascritto al n. 2, parte II, serie C, Uff. 1 dell'anno 2008 del
Registro degli atti di matrimonio del Comune di AL (AN); affida i figli minori e a entrambi i coniugi, con collocamento prevalente Persona_3 Persona_2 presso la SI.ra ; Pt_1 assegna la casa familiare alla SI. , che continuerà ad abitarvi con i figli;
Pt_1 dispone che il SI. possa tenere con sé i figli minori quando vorrà, compatibilmente con le CP_1 eSIenze dei minori e previo accordo con la SI.ra Prete, che dovrà avvisare con congruo anticipo;
dispone che il SI. ersi alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento per i minori (€ 150,00 per ciascun figlio); dispone che le spese straordinarie relative ai minori saranno ripartite al 50% tra i due genitori;
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di AL (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio del 28.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3655/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA Parte_1
ROMANELLI; ricorrente contro
nato in [...] il [...]; Controparte_1
contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 21.05.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come di seguito trascritte: “dichiarare la separazione personale dei coniugi alle medesime condizioni di cui ai provvedimenti provvisori adottati nel corso dell'udienza del 21.11.2024, precisando che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla SI.ra Chiede inoltre che la causa venga rimessa sul ruolo per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio”. Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.07.2024, la SI.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con a AL (AN) il 7.08.2008 e che dalla loro unione sono nati i figli Controparte_1
1 e si è rivolta a questo Tribunale per ottenere la separazione personale dal coniuge, Per_1 Persona_2 avanzando cumulativamente domanda di scioglimento del matrimonio.
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Alla prima udienza del 21.11.2024, il giudice, dichiarata la contumacia del ha adottato i CP_1 seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “- affida i figli minori a entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la SI.ra Prete;
- assegna la casa familiare alla SI. che continuerà ad abitarvi con i figli minori;
- dispone che Pt_1 il SI. possa tenere con sé i figli minori quando vorrà, compatibilmente con le eSIenze dei minori e previo accordo CP_1 con la SI.ra che dovrà avvisare con congruo anticipo;
- il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1 Pt_1 ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento per i minori (€ 150 per ciascun figlio); - le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i due genitori” e, al contempo, ha disposto approfondimenti istruttori in merito alle condizioni economico-reddituali del resistente.
In data 05.12.2024, l'Agenzia delle Entrate di Ancona ha trasmesso la documentazione reddituale relativa al resistente, dalla quale si evince che nel 2023 egli ha percepito redditi lordi pari a € 14.229,85, mentre nel 2024 ha guadagnato, a titolo di reddito da lavoro dipendente, complessivamente € 3.402,55.
Alla successiva udienza del 21.05.2025, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. La volontà della ricorrente di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità. di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto concerne le ulteriori condizioni, il Collegio ritiene di poter confermare, così come richiesto dalla ricorrente, i provvedimenti provvisori adottati dal giudice relatore nel corso dell'udienza del 21.11.2024.
L'affidamento condiviso e gli ampi tempi visita (lasciati all'accordo tra le parti, nel rispetto delle eSIenze dei minori) garantiscono l'interesse dei minori a mantenere un adeguato rapporto con entrambe le figure genitoriali, anche in considerazione delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente, che rendono superflua l'audizione dei minori in giudizio.
Anche la somma individuata dal giudice relatore nell'ambito dei menzionati provvedimenti provvisori appare congrua rispetto a quanto emerso dagli approfondimenti istruttori espletati in ordine alle capacità economiche del resistente, tenuto conto anche di quanto si dirà di seguito rispetto alla percezione dell'assegno unico familiare.
2 Per quanto concerne, invero, l'assegno unico, il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta della ricorrente di beneficiarne in via integrale, atteso che, come recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'assegno unico possa essere attribuito al genitore collocatario del minore anche in caso di affidamento condiviso, “trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle eSIenze immediate di quest'ultimo” (cfr. ordinanza n. 4672/2025).
Va infine rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato,
e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1 matrimonio a AL (AN) il 7.08.2008, trascritto al n. 2, parte II, serie C, Uff. 1 dell'anno 2008 del
Registro degli atti di matrimonio del Comune di AL (AN); affida i figli minori e a entrambi i coniugi, con collocamento prevalente Persona_3 Persona_2 presso la SI.ra ; Pt_1 assegna la casa familiare alla SI. , che continuerà ad abitarvi con i figli;
Pt_1 dispone che il SI. possa tenere con sé i figli minori quando vorrà, compatibilmente con le CP_1 eSIenze dei minori e previo accordo con la SI.ra Prete, che dovrà avvisare con congruo anticipo;
dispone che il SI. ersi alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento per i minori (€ 150,00 per ciascun figlio); dispone che le spese straordinarie relative ai minori saranno ripartite al 50% tra i due genitori;
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di AL (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio del 28.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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