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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 413 / 2023 RG promossa da
Parte_1 avv. Domenico Iaria, Matteo Novelli appellante contro
NTroparte_1 avv. Enzo Morrico, Enzo Nocerino appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Arezzo quale giudice del lavoro, pubblicata in data
10 gennaio 2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 14 gennaio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
NT
dipendente di dal luglio 1977 al pensionamento del novembre 2021, aveva convenuto la società Parte_1 con ricorso del giugno 2022 al Tribunale di Arezzo, svolgendo la seguente domanda.
I) Sospensione cautelare e sospensione disciplinare
Il ricorrente aveva impugnato la sospensione cautelare ai sensi dell'art 60 CN, che la società gli aveva applicato dal
2 dicembre 2011 al 5 luglio 2012, nonché la successiva sanzione disciplinare di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 6 giorni, inflitta il 5 luglio 2012.
All'epoca egli era inquadrato come Quadro VIII livello, in servizio nella zona di Chiusi quale Responsabile di linea / unità tecnica – operativa (“CA NA”), ed era stato coinvolto nelle indagini penali relative a materiale di rame pagina 1 di 22 NT proveniente da destinato a diverse procedure di smaltimento, concluse nel dicembre 2015 con l'archiviazione per prescrizione dichiarata dal Tribunale di Genova (doc. 15 ric.). La sospensione cautelare era stata disposta nel dicembre
2011 di riflesso al suo coinvolgimento in quelle indagini, ed era durata fino al luglio 2012 quando egli, rientrato in servizio, aveva ricevuto la sanzione disciplinare della sospensione per 6 giorni quale responsabile di condotte irregolari NT nel medesimo smaltimento (indebito conferimento di materiali di scarto di all'impresa GI, invece che alla società Ati Europa Metalli;
irregolare compilazione della relativa modulistica). Il ricorrente aveva chiesto di dichiarare illegittimi entrambi i provvedimenti, con condanna della società a restituire le somme trattenute.
II) Demansionamento
Il ricorrente aveva contestato il demansionamento attuato nei suoi confronti dalla stessa data del rientro in servizio del luglio 2012, in violazione dell'art. 2103 cc (nel testo precedente alle modifiche oggetto del D. Lgvo 81/2023). Infatti, al termine del periodo di sospensione del punto I), non gli era stato riattribuito il precedente ruolo di Responsabile di linea
/ unità tecnica operativa (“CA NA”), bensì quello inferiore di Specialista supporto tecnico di reparto esercizio
(“Aggiunto di Reparto”, poi “Professional”). Seppur entrambi i ruoli erano collocati nell'ambio del Quadro VIII livello
CN, il CA NA corrispondeva a professionalità superiore al Professional, e quindi non si trattava di posizioni intercambiabili.
III) Trasferimento
Il ricorrente aveva impugnato altresì i trasferimenti illegittimi (disposti senza il suo consenso e con violazione del termine di preavviso di cui all'art. 45 CN) che avevano accompagnato il demansionamento del punto II).
Il primo del 1 agosto 2012 (doc. 12 ric.), immediatamente successivo al rientro in servizio a fine della vicenda disciplinare, con destinazione al reparto di Arezzo in “temporanea utilizzazione .. fino a nuovo avviso” per effetto del quale egli sarebbe “rimasto pressoché inoperoso” (punto 14, pag. 7 appello); in seguito, tale trasferimento era stato formalizzato il 1° marzo 2014 con “il cambio della sua figura professionale da Responsabile di linea / struttura operativa- tecnica, a Professional” (doc. 14 ric.).
Il secondo del 31 marzo 2016, con assegnazione definitiva al Nucleo NTrollo Processi Operativi, della CP_3 zona di Firenze, sede di Arezzo, in seguito al quale “l'impegno lavorativo ha continuato ad essere pressoché inconsistente” (punto 17, pag. 7 appello), collocazione proseguita fino al pensionamento del 19 novembre 2021.
IV) Risarcimento del danno
Infine, di riflesso alla illegittimità del demansionamento di cui al punto III), il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità, nonché del danno patrimoniale, sia da perdita delle chances per le decurtazioni stipendiali dovute alla privazione del ruolo di CA NA, sia da mancata progressione di carriera da
Quadro VIII a Quadro IX livello, con il conseguente danno pensionistico.
NT La spa i era costituita resistendo alla domanda con eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione, chiedendone altresì il rigetto nel merito.
pagina 2 di 22 Il Tribunale, con la sentenza appellata, aveva respinto in toto il ricorso con la seguente motivazione.
I) Sospensione cautelare e sospensione disciplinare
L'impugnazione dei provvedimenti di sospensione cautelare del dicembre 2011, e di sanzione disciplinare del luglio
2012, era oggetto di azione di annullamento soggetta al termine di prescrizione di 5 anni ai sensi dell'art. 1442 cc, riferibile anche ai provvedimenti inflitti dal datore di lavoro al dipendente. Nel caso in esame, il primo atto interruttivo della prescrizione era stato compiuto solo nel 2022 con il ricorso introduttivo del giudizio, e quindi non nel frattempo il termine era ampiamente decorso durante il rapporto di lavoro.
II) Demansionamento e IV) Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno non patrimoniale per il demansionamento dal superiore ruolo di Responsabile a quello inferiore di non spettava, a prescindere dalla oggettiva diminuzione di responsabilità del lavoratore attuata Parte_2 nei suoi confronti nell'agosto 2012, poiché il preteso danno non era conseguenza automatica di ogni condotta datoriale illegittima risarcibile in re ipsa, bensì esigeva di essere allegato e provato. In concreto, il lavoratore non aveva assolto gli oneri di allegazione e prova sul fatto che l'esercizio delle mansioni inferiori (Specialista invece che Responsabile) avessero comportato l'impoverimento del precedente bagaglio professionale, mentre “non era possibile scorgere evoluzioni eclatanti del ruolo di CA NA tali da dissolvere la professionalità già acquisita dal ricorrente”, a fronte del fatto che la società aveva documentato che, se anch'egli fosse rimasto nelle precedenti mansioni di CA NA, non avrebbe avuto la progressione automatica pretesa in ricorso.
III) Trasferimento
L'impugnazione dei successivi trasferimenti, prima di agosto 2012 e poi di aprile 2016, era soggetta al termine di decadenza di 60 giorni introdotto dall'art. 32 L. 183/2010, che in concreto non era stato osservato.
Le spese di lite erano state poste a carico del ricorrente, liquidate in €. 7.500,00 con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di valore applicabile al giudizio.
aveva appellato la sentenza con due motivi di merito ed un terzo in punto spese, chiedendone la Parte_1 riforma con accoglimento della domanda proposta in primo grado in relazione ai provvedimenti disciplinari (I), al demansionamento (II) ed al risarcimento del danno (IV).
La si era costituita chiedendo il rigetto integrale dell'appello nel merito, con NTroparte_1 conferma della sentenza.
§§§
Appello motivo 1) Sospensione cautelare e disciplinare
Il lavoratore aveva censurato il capo di sentenza che riteneva prescritta l'impugnazione della sanzione disciplinare e della relativa sospensione cautelare (motivo 1.A), affermando piuttosto che entrambe le azioni erano fondate, ed il
Tribunale avrebbe dovuto valorizzare i vizi procedurali (motivo 1.B) e sostanziali dei relativi provvedimenti datoriali
(motivo 1.C).
pagina 3 di 22 Motivo 1.A) Prescrizione della domanda del lavoratore
Secondo l'appellante, le impugnazioni sono soggette a termine di prescrizione decennale, e non quinquennale come erroneamente ritenuto dal Tribunale, e quindi in concreto il termine non era decorso.
L'art. 1442 cc non è applicabile alle impugnazioni in esame, poiché riguarda piuttosto l'azione di annullamento del contratto, e soprattutto, la giurisprudenza citata in sentenza (secondo la quale all'impugnazione del licenziamento si applica il termine quinquennale di prescrizione), non era riferibile al diverso caso dell'impugnazione delle sanzioni disciplinari conservative.
La differenza fra sanzioni risolutive e conservative era fondamentale poiché le prime, per il loro effetto risolutivo, si possono assimilare al contratto (rispetto al quale producono l'effetto opposto di concludere, invece che far iniziare il rapporto), mentre le seconde riguardano vicende interne a un rapporto in corso e non possono essere assimilate ad atti contrattuali di sorta, esprimendo esclusivamente un potere unilaterale del datore di lavoro.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'impugnazione delle sanzioni conservative è soggetta a termine ordinario decennale, proprio per la medesima differenza ontologica con il licenziamento. La sentenza cost. n. 586/1989, aveva respinto la questione relativa all'art. 7 L. n. 300/1970 perché, per impugnare le sanzioni disciplinari, non prevedeva termini di decadenza analoghi a quelli del licenziamento. E ciò per la “non omogeneità delle due situazioni per presupposti, effetti e varietà delle rispettive implicazioni”, ritenendo coerente che, per il suo impatto sul rapporto, il licenziamento fosse impugnato in modo sollecito dal lavoratore a pena di decadenza, mentre le sanzioni potevano rimanere soggette all'ordinario termine decennale di prescrizione.
Analogamente, la giurisprudenza di legittimità aveva applicato l'ordinaria prescrizione decennale all'impugnazione delle sanzioni disciplinari, in linea con il principio generale per cui il termine quinquennale è eccezione alla regola generale dell'art. 2946 cc che, come tale, richiederebbe di essere espressamente previsto.
NT aveva replicato che, in linea generale, il termine di prescrizione era quinquennale, ed in concreto, se anche fosse stato decennale, il primo atto interruttivo coincideva con la notifica del ricorso di primo grado avvenuta il 5 luglio
2022, mentre il dies a quo del medesimo termine si collocava al 5 luglio 2012 e quindi il decennio si era comunque concluso.
All'udienza 26.3.24, il lavoratore aveva aggiunto il richiamo ad altra giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:
# nei riti che si introducono con ricorso, come il presente, il termine di prescrizione è interrotto dal deposito dello stesso ricorso nella cancelleria del giudice, senza necessità dell'ulteriore notifica alla controparte, per motivi di sistema che prevalevano sul lato letterale dell'art. 2943 cc, secondo il quale l'intenzione della prescrizione si verifica con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. n. 24891/2021, n. 10016/2017, n. 15733/2013)
# rispetto al termine decennale, decorrente dal 5 luglio 2012, il 5 luglio 2022 non era il primo giorno successivo alla scadenza, bensì l'ultimo giorno utile per interrompere la prescrizione (Cass. n. 7114/2024)
Secondo il Collegio, la prescrizione oggetto del motivo 1.A) non sussiste.
pagina 4 di 22 Il Tribunale l'aveva accolta limitandosi ad estendere alle sanzioni conservative il medesimo termine quinquennale di prescrizione per impugnare il licenziamento, con ciò trascurando del tutto la giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in senso contrario dalla difesa del lavoratore. < L'art. 7, 6° comma l. n.300/70 Statuto dei lavoratori prevede il termine di 20 giorni dall'applicazione della sanzione disciplinare per promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, ma non stabilisce alcun termine per l'esercizio della facoltà,
espressamente fatta salva, di adire l'autorità giudiziaria, sicché tale esercizio non incontra il limite temporale predetto, soggiacendo soltanto alla prescrizione ordinaria ex art. 2946 cc. (Cass. n.3357/1990; n.6622/1987;
n.4260/1984) >, Cass. n. 12958/2008.
All'impugnazione delle sanzioni conservative si applica quindi il termine di prescrizione decennale, previsto dall'ordinamento come regola generale, in assenza di norme speciali che stabiliscano un termine quinquennale. Ciò premesso, per verificare se in concreto la prescrizione decennale si era o meno verificata, vanno risolte le due ulteriori questioni sollevate dalla difesa del lavoratore nella replica dell'udienza 26.3.24.
Ia questione _ Si discute se l'evento interruttivo connesso all'introduzione del presente giudizio esiga la notifica del ricorso (di fatto avvenuta il 5 luglio 2022), oppure coincida con il precedente deposito del ricorso.
Nell'ambito del contrasto insorto in proposito nella giurisprudenza di legittimità, il Collegio aderisce all'orientamento
(da ultimo Cass. n. 8096/2022, 27944/2022, n. 22827/2019), opposto a quello cui richiamato dal lavoratore.
Infatti (come espressamente previsto dall'art. 2943 cc, secondo cui l'interruzione della prescrizione si verifica con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio), qualora la parte che intende esercitare un diritto soggetto a prescrizione si avvalga di un atto giudiziario per interromperla, invece che di una comune messa in mora altrimenti possibile, se l'atto si riferisce ad un giudizio da introdurre con ricorso, l'effetto interruttivo non si produce con il mero deposito del ricorso bensì esige la sua notifica alla controparte. A ben vede peraltro, il contrasto fra i due orientamenti è solo apparente poiché le diverse soluzioni finali non dipendono tanto da questioni di massima, bensì esprimono la varietà delle soluzioni processuali anche di riflesso alla peculiarità delle vicende sostanziali / processuali giudicate nelle singole decisioni.
Nel caso in esame, il lavoratore avrebbe potuto interrompere la prescrizione anche con un generico atto di messa in mora, non avendo necessità di avvalersi di un atto giudiziario (ricorso al Tribunale). Quindi, non è qui conferente l'argomento (proprio dell'orientamento contrario), che fa coincidere l'interruzione con il mero deposito dell'atto, sul presupposto che chi agisce in giudizio non debba risentire degli eventuali, successivi, ritardi dell'ufficio giudiziario nell'emettere il relativo decreto di fissazione dell'udienza. Peraltro, il lavoratore nemmeno lamentava impedimenti nell'esercizio del suo diritto connessi ad incertezze o lungaggini della procedura di notifica del ricorso introduttivo, motivo per cui va superato anche l'ulteriore argomento dell'orientamento contrario, che colloca l'interruzione nel mero avvio della procedura di notifica, a prescindere dal momento della sua successiva conclusione
IIa questione _ Si discute se lo stesso 5 luglio 2022 fosse l'ultimo giorno utile ad interrompere la prescrizione, oppure il primo giorno successivo alla sua conclusione. Appurato che il termine di prescrizione era decennale, che il dies a quo
pagina 5 di 22 era il 5 luglio 2012, e che l'atto interruttivo era avvenuto il 5 luglio 2022, secondo il Collegio tale interruzione era tempestiva poiché si collocava nell'ultimo giorno utile del decennio. L'art. 2963 comma 2 cc stabilisce che non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (5.7.12), e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale (5.7.22). Nel senso che quest'ultimo è utile per intero, e consente di interrompere la prescrizione con atti eseguiti fino alle 24.00, mentre dalle ore 00:01 ci si colloca nel giorno successivo, nel quale si è verificata l'estinzione del diritto.
In conclusione, anche alla luce della Ia e IIa questione, l'eccezione di prescrizione sub 1.A) è infondata, e si deve passare all'esame del merito.
Motivo 1.B) Impugnazione della sospensione disciplinare
Secondo l'appellante, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza retribuzione per 6 giorni era illegittima
1.B.1) Questioni procedurali
NT La sanzione disciplinare era tardiva poiché intervenuta oltre 6 anni dopo che era venuta a conoscenza delle circostanze essenziali sulle quale si svolgevano le indagini penali, e comunque 7 mesi dopo che lo stesso lavoratore aveva trasmesso alla società gli atti delle indagini dimostrativi del suo coinvolgimento personale.
NT La notizia di reato del 20 settembre 2006 (doc. 2 ric.), inoltrata dalla Procura di Genova a dava atto di ispezioni presso i magazzini dell'impresa ove erano stati trovati materiali in rame non di risulta (ovvero NTroparte_4 privi di impurità e che quindi non dovevano essere smaltiti in quel modo), che erano stati conferiti dalla impresa CP_ GI, la quale a sua volta li aveva ottenuti dalla Unità territoriale Firenze sud di
NT Poiché all'epoca l'appellante era il responsabile di tale Unità, anche quanto ai conferimenti di rame da parte di NT all'impresa GI, la quale aveva stabili rapporti contrattuali con già da quel tempo risalente la datrice disponeva di tutti gli elementi essenziali per procedere ad una contestazione disciplinare.
NT In tutti i casi, se anche tali dati non fossero di per sé sufficienti ad avviare un procedimento disciplinare, dal 2006 avrebbe comunque dovuto attivare la relativa istruttoria in modo tempestivo ed approfondito, senza attendere il 2012.
Invece, il lungo differimento aveva comportato la decadenza dai poteri disciplinari, anche perché tale ritardo nemmeno era giustificato dalla necessità di istruire la vicenda controversa ai fini della contestazione.
Era infondata la difesa datoriale per cui la tardività dell'esercizio del potere disciplinare sarebbe giustificata dal fatto che la società era venuta a conoscenza di un coinvolgimento personale effettivo dell'appellante solo dopo che questi NT aveva comunicato gli atti penali nei suoi confronti. Del resto, l'appellante aveva documentato a i essere coinvolto nelle indagini già il 18 novembre 2011 (doc. 3 ric.), mentre la contestazione disciplinare era intervenuta dopo 7 mesi, il
15 giugno 2012.
Era infondata anche la difesa datoriale per cui la tardività dell'esercizio del potere disciplinare sarebbe giustificata dal fatto che nel 2006 l'eventuale campo di indagine inerente la notizia di reato sarebbe stato troppo esteso, considerate le pagina 6 di 22 CP_ capacità e possibilità di In proposito, per contro, nella stessa notizia di reato era evidenziato il percorso NT documentale che aveva portato fino a Genova i materiali di rame provenienti dalla Unità toscana di i cui all'epoca NT l'appellante era pacificamente responsabile. Quindi, non avrebbe dovuto attivare una generica sorveglianza nei confronti del proprio esteso organico alla ricerca di eventuali reati, come tale non esigibile da parte di una società NT complessa e strutturata come bensì avrebbe dovuto procedere al doveroso approfondimento di una segnalazione formale dell'ufficio giudiziario, che conteneva precisi riferimenti a fatti concreti.
NT emmeno aveva prodotto in giudizio la conclusione dei lavori svolti dalla commissione di inchiesta, sulla base dei quali aveva avviato il procedimento disciplinare nei confronti dell'appellante, nonostante che questi li avesse richiesti con numerose istanze formali di accesso agli atti, tutte disattese in modo illegittimo.
In proposito, la società avrebbe dovuto dimostrare il preteso ruolo essenziale degli accertamenti da parte della stessa commissione per ricostruire il connotato del proprio ruolo di rilievo disciplinare, anche a giustificazione della lunghissima attesa fra la conoscenza delle indagini e le prime iniziative disciplinari.
Ugualmente, il Tribunale aveva errato nel respingere l'istanza istruttoria formulata in proposito ex art. 210 cpc, che l'appellante aveva quindi reiterato in questo grado (pag. 25 appello).
1.B.2) Questioni sostanziali
L'appellante negava la fondatezza dell'intero addebito posto a base della sanzione disciplinare della sospensione di 6 giorni (doc. 8 ric.), in relazione ai suoi tre nuclei (motivi 1.B.2.1, 1.B.2.2, 1.B.2.3).
1.B.2.1 _ Secondo il lavoratore, era infondato il primo nucleo della contestazione (vedi pag. 1/2 della lettera 15.6.12, doc. 8 ric.), relativo al fatto che egli avrebbe conferito in modo indebito 3,66 tonnellate di materiali (rame elettrolitico NT nudo) all'impresa GI, piuttosto che alla TI €. / LUNIROT, procurando a n mancato ricavo per CP_5
€. 4.935,12.
NT In base agli accordi contrattuali all'epoca stipulati con TI €.pa metalli / LUNIROT ritirava parti di rame elettrolitico fuori uso di elevata qualità, ovvero privo di impurità (codice aziendale interno 950), mentre l'impresa
GI ritirava rame in tubi e rottami vari (codice aziendale interno 954).
NT Tuttavia, le disposizioni di al proprio personale, fra cui l'appellante, non distinguevano fra i due codici dei materiali con diversa destinazione. Piuttosto, tutto materiale era piuttosto indicato con il comune codice CER 170401, NT tratto dal Catalogo europeo dei Rifiuti. Di conseguenza, non poteva contestare all'appellante di avere conferito a
GI materiale che avrebbe dovuto invece conferire a TI, poiché in proposito mancava la dimostrazione di puntuali direttive quanto alla corretta identificazione dei codici del materiale collegata alla relativa destinazione quanto allo smaltimento
In proposito erano richiamate e-mail del 7 marzo 2007 (doc. 28 ric.) e del 17 maggio 2007 (doc. 29 ric.) di Per_1
Responsabile della unità territoriale alla quale era all'epoca segnato l'appellante che, utilizzando il codice CER
[...]
170401, menzionavano sia GI che TI come imprese destinatarie della procedura di smaltimento.
pagina 7 di 22 NT Anche le comunicazioni del 21 luglio e del 29 agosto 2006 (docc. 30 e 31 ric.), destinate ai responsabili degli impianti di smaltimento contenevano i medesimi dati e voci quanto alle diverse tipologie di materiali appartenenti tutti al comune codice CER 170401.
1.B.2.2 _Secondo il lavoratore, era infondato anche il secondo nucleo della contestazione (vedi pag. 2 della lettera
15.6.12, doc. 8 ric.).
NT aveva contestato anche che, per effettuare i conferimenti già detti, l'appellante non avrebbe segnalato allo staff Par coadiutore / sicurezza lavoro e ambiente di la necessità del prelievo da parte della impresa GI, come stabilito dalla comunicazione aziendale del 21 luglio 2006.
Par Per contro, la presenza dei rifiuti in giacenza e da smaltire era stata comunicata dall'appellante alla che già ben conosceva la situazione per i frequenti sopralluoghi effettuati al fine di prendere visione dello stato dei piazzali e dei magazzini, la cui pulizia era indispensabile alle certificazioni delle commissioni TUV.
Anche nel caso in esame, come abitualmente, i capi impianto facevano presente alla UT di riferimento la necessità di Par smaltire materiali già classificati come rifiuti, fra cui il cd rame sporco, e a quel punto la stessa inviava una richiesta scritta alla impresa GI, la quale si attivava.
Poiché nel caso in esame GI aveva ritirato il materiale, era inevitabile ritenere che avesse ricevuto un incarico Par scritto da parte della di riferimento, che a sua volta doveva averlo predisposto previo contatto con l'appellante il quale le aveva evidenziato la necessità di attivare la procedura di smaltimento.
Poiché, in generale, i contatti fra la impresa GI e i capi impianto per il ritiro dei materiali di risulta erano sempre NT avvenuti sulla base di incarico scritto di ciò si doveva presumere anche nel caso in esame, altrimenti non si spiegava come GI avesse potuto attivarsi per ritirare il materiale di risulta.
1.B.2.3 _Secondo il lavoratore, era infondato pure il terzo nucleo della contestazione (vedi pag. 3 della lettera 15.6.12, doc. 8 ric.).
L'addebito riguardava l'errata compilazione del Mod. A96 sulle operazioni contestuali alla consegna del materiale
(indicazione dei soli pesi conferiti, senza rettifiche fra peso stimato e peso conferito), ed ai ritardi con cui erano state fatte le registrazioni contabili dei movimenti di entrata e uscita merci in data 20 luglio 2006, 2 novembre 2006 e 28 novembre 2006, il tutto in violazione delle disposizioni aziendali in ordine al processo di “Gestione dei materiali fuori uso provenienti da tolto d'opera”.
Anche questa parte di contestazione (pag. 3 lettera), come quella precedente 1.B.2.2 (pag. 2 lettera), era tardiva poiché NT aveva impiegato ben 6 anni per verificare che la documentazione compilata dall'appellante nel 2006 non sarebbe stata corretta nonostante la materiale disponibilità del documento asseritamente errato fin dal momento della sua originaria compilazione.
pagina 8 di 22 Quest'ultima contestazione era anche infondata nel merito, poiché i Mod. A96 erano sempre stati predisposti dall'appellante come da tutti gli altri capi impianto a valle della valutazione tecnica e comunque adottando tutte le attenzioni quanto alla corretta compilazione dei documenti.
In concreto, infatti, per le continue lavorazioni del settore TE, le giacenze potevano variare anche quotidianamente per cui le quantità indicate nella valutazione tecnica differivano costantemente da quelle effettivamente conferite alle imprese esterne. poiché il quantitativo di materiale di risulta variava quotidianamente, proprio per evitare che le variazioni implicassero continue rettifiche e correzioni, il Mod. A96 era compilato in modo sempre differito, quando l'appellante e tutti gli altri capi impianto erano a conoscenza del peso definitivo del materiale da conferire alle imprese esterne.
Solo una volta effettuato il carico / scarico del materiale, erano le stesse imprese esterne a comunicare (all'impianto presso il quale avevano prelevato il materiale e alla UT di riferimento), il quantitativo preciso di ogni tipologia di materiale, il quale veniva a quel punto suddiviso in base al rispettivo codice CER.
La documentazione compilata come da prassi ora detta, nemmeno era stata consegnata in ritardo al dipendente addetto alle registrazioni contabili, poiché l'appellante l'aveva compilata proprio con la collaborazione di quest'ultimo (il pomeriggio del giorno stesso del conferimento del materiale a GI, o al massimo la mattina dopo).
Nel corso dell'anno 2006, la NA TE 2.2 alla quale era addetto l'appellante aveva smaltito complessivamente 10,36 tonnellate di rame fuori uso e (oltre alle 3,6 tonnellate conferite a GI, ed oggetto della contestazione fin qui esaminata) le ulteriori 6,7 tonnellate erano state conferite ad TI.
E quanto ai tempi e ai modi di compilazione dei relativi moduli, le modalità di tutti i tali conferimenti erano state le medesime, secondo le indicazioni che i referenti delle unità territoriali di riferimento avevano rivolto ai capi impianto costantemente negli anni, sia prima che dopo il 2006.
In proposito, erano errati gli argomenti datoriali, secondo i quali le disposizioni aziendali avrebbero distinto fra rame elettrolitico nudo fuori uso (cd buono) da conferire ad TI, e rame tolto d'opera (cd sporco) da conferire a GI, indicando il CA NA come responsabile della vendita di tali materiali.
Per contro, la documentazione aziendale (doc. 3 res. I°) dimostrava piuttosto che il CA NA fosse soltanto informato, mentre la responsabilità per la vendita era del reparto “Approvvigionamenti e logistica” e al reparto “Mantenimento in efficienza” (che appunto la medesima documentazione indicava con la sigla “R”, responsabile).
E gli argomenti datoriali erano errati soprattutto quanto alla pretesa violazione delle disposizioni aziendali secondo le quali l'appellante avrebbe dovuto conferire il rame cd buono ad TI, invece che a GI, nucleo dell'intero addebito (pag. 1/2 lettera 15.6.12, qui sopra punto 1.B.2.1). Infatti, non solo i contratti di vendita non erano stipulati dai
CA NA come l'appellante, bensì questi era incaricato unicamente di consegnare i materiali (rame cd buono o NT cattivo) ai soggetti con i quali aveva stipulato appositi contratti gestiti dal reparto “Approvvigionamenti e logistica” e dal reparto “Mantenimento in efficienza”.
pagina 9 di 22 Secondo il Collegio, l'impugnazione della sospensione disciplinare va respinta nel merito, per infondatezza delle eccezioni procedurali (motivo 1.B.1) e sostanziali (motivo 1.B.2).
NT In proposito, infatti, vanno recepite le difese originarie di qui riprodotte nella memoria di costituzione in appello sui seguenti profili salienti che dimostrano il legittimo esercizio del potere datoriale:
- premesso il richiamo alla procedura aziendale di “Gestione dei materiali fuori uso” provenienti da tolto d'opera (doc.
3 res.), che regolava nel dettaglio tutte le singole fasi della complessa procedura anche quanto ai codici identificativi delle diverse tipologie dei materiali, individuando il CA NA come responsabile dei procedimenti di vendita
- la vicenda che aveva portato alla sospensione cautelare prima, e a quella disciplinare poi, era partita dalle indagini su iniziativa della Polfer della Liguria iniziate nel 2006 che erano giunte alla notifica di atti penali nei confronti NT dell'appellante quale indagato avvenuta nel novembre 2011; egli aveva comunicato subito tale notifica a la quale a sua volta aveva nominato una Commissione d'inchiesta per accertare il coinvolgimento del proprio dipendente (doc. 1 res.), e nel contempo lo aveva sospeso in via cautelare (doc. 2 res.); la Commissione d'inchiesta aveva concluso i lavori a maggio 2012, affermando la responsabilità disciplinare dell'appellante per violazione delle norme in materia di processo di “Gestione dei materiali fuori uso” provenienti da tolto d'opera; il 15 giugno 2012 era stata formulata la contestazione disciplinare (doc. 8 ric.) relativa al fatto che negli anni 2006/2007, quale CA NA della zona TE di
Chiusi, su complessive 10,36 tonnellate di rame fuori uso, ne aveva conferite all'impresa TI solo 6,7 mentre il Pt_1 resto lo aveva conferito all'impresa GI, con conseguente danno patrimoniale alla società (addebito pag. 1 / 2 Par lettera), e ciò da un lato senza segnalare allo staff coadiutore/sicurezza lavoro e ambiente di la necessità di tale prelievi da parte di GI (addebito pag. 2 lettera), e dall'altro lato senza compilare il Mod. A96 nei tempi e nei modi dovuti in base alla medesima procedura aziendale nelle tre date indicate dell'addebito; durante la sospensione cautelare, fra dicembre 2011 e la riammissione in servizio di luglio 2012 una volta scontata la sanzione disciplinare,
l'art. 60 CN stabiliva che per i primi 60 giorni il lavoratore sospeso aveva diritto alle voci contrattuali della NT retribuzione fissa, mentre nulla gli era dovuto per il periodo successivo dal 61 esimo giorno;
in concreto, tuttavia, aveva proseguito nel pagare all'appellante la retribuzione fissa per l'intera durata dei 7 mesi di sospensione
NT
- la tempestività della contestazione disciplinare emergeva perché non aveva avuto alcuna notizia specifica sul coinvolgimento dell'appellante nella vicenda penale prima che, a novembre 2011, lo stesso interessato le aveva NT comunicato di essere indagato per peculato;
piuttosto, in precedenza, aveva avuto notizia da parte della Polfer dell'avvio di accertamenti relativi a furto / ricettazione di rame, trattandosi di una semplice segnalazione che non imponeva di attivare alcun accertamento interno, sia perché il rame rinvenuto in Liguria non necessariamente proveniva dalla UT Sud a cui apparteneva l'appellante, bensì poteva provenire anche dalla sia perché CP_6 comunque egli non era responsabile dei conferimenti per l'intera UT Sud, ma solo di quelli del più ristretto ambito nel NT quale egli era CA NA, ovvero la NA TE 2.2 Chiusi (vedi pag. 3 memoria schema di suddivisione del territorio fra DTP / Unità Territoriali / reparti / Zone o tronchi, nell'ambito del quale l'appellante era responsabile della zona di Chiusi); la Commissione di inchiesta aveva concluso la sua attività a maggio 2012, e la contestazione disciplinare del 15 giugno 2012 (doc. 8 ric.) era stata resa nell'ambito dei 30 giorni previsti dal contratto collettivo;
pagina 10 di 22 - nel merito dell'addebito, la procedura aziendale era dettagliata e certa, e per il suo ruolo di CA NA (peraltro, capace ed esperto) l'appellante ne era sicuramente a conoscenza, come dimostrato anche dal dettaglio delle sue difese disciplinari;
era un pretesto l'argomento sulla comunanza del codice che individuava il materiale di rame (sia cd pulito sia cd sporco); infatti, la medesima procedura regolava dettagliatamente i diversi adempimenti, a seconda delle diverse tipologie di materiali dei quali richiamava i relativi codici;
per quanto riguarda il riparto delle competenze interne, era vero che l'UT contattava l'impresa GI, ma ciò avveniva sulla base della segnalazione del CA NA competente
(vedi email doc. 29 ric. ) sulla presenza di materiale da smaltire
- la sanzione disciplinare, infine, era proporzionata alla condotta;
la norma collettiva (art. 56 CN applicabile all'epoca della sanzione) stabiliva la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da 5 a 7 giorni, per avere commesso atti dai quali era derivato un vantaggio per sé e/o un danno per l'azienda; alla luce dei precedenti argomenti, la condotta di poteva senz'altro essere qualificata in tali termini e quindi l'applicazione dei 6 giorni di sospensione Pt_1 era coerente con tale previsione, considerando che il ruolo di CA NA, capace ed esperto, amplificava il disvalore delle mancanze.
In conclusione, secondo il Collegio, l'impugnazione della sanzione va respinta sulla base degli atti e dei documenti, senza necessità di assumere le prove orali richieste dal lavoratore (capitoli da 1 a 8, pagg. 79/81 appello).
Motivo 1.C) Impugnazione della sospensione cautelare
Secondo l'appellante, la sospensione cautelare da dicembre 2011 a luglio 2012 era illegittima.
L'art. 60 CN regolava tale tipo di provvedimento, da applicare solo alle condotte riconducibili alle ipotesi di licenziamento, per un periodo massimo di 60 giorni e con una determinata riduzione della retribuzione.
NT In proposito, invece, il lavoratore denunciava che le violazioni commesse da rano triplici.
Ia violazione] La disciplina collettiva consentiva la sospensione solo dopo che il lavoratore era stato sentito sui fatti, NT qualora i medesimi fossero così gravi da potersi ricondurre ad ipotesi di licenziamento. Per contro, veva applicato la sospensione senza comunicare in via preventiva all'appellante i fatti rilevanti, né consentirgli di difendersi. Egli era stato sentito solo il 23 gennaio 2012, ovvero dopo quasi due mesi dalla applicazione della sospensione, quando ormai la funzione del contraddittorio si era esaurita ammesso che potesse parlarsi di difesa poiché mai gli erano stati NT comunicati fatti rilevanti avendo atto riferimento al solo oggetto delle indagini penali.
IIa violazione] La disciplina collettiva stabiliva il termine massimo di soli 60 giorni di durata della sospensione, che invece in concreto era durata 7 mesi (da dicembre 2011 a luglio 2012).
IIIa violazione] Infine, la stessa disciplina collettiva regolava anche la misura della retribuzione spettante nel periodo NT di sospensione, mentre al termine dello stesso periodo non aveva integrato quanto trattenuto nel corso dei precedenti 7 mesi.
Di conseguenza, in tesi la sospensione era illegittima in toto fin dal momento in cui era stata applicata per violazione del diritto al contraddittorio, e per questo titolo l'appellante rivendicava €. 9.532,30. In ipotesi, egli aveva comunque pagina 11 di 22 diritto a percepire le differenze sulla retribuzione spettante oltre il sessantesimo giorno e fino alla fine del periodo di sospensione, e per questo altro titolo rivendicava €. 8.422,70.
Secondo il Collegio, anche l'impugnazione della sospensione disciplinare va respinta nel merito.
NT In proposito, sono fondate le difese di ulla legittimità del provvedimento, per quanto riguarda sia il contraddittorio fra datore e dipendente, che non vi era necessità di instaurare prima di applicarla, sia la comunicazione dei relativi motivi, che erano ovviamente riferiti al coinvolgimento nelle indagini penali (a sua volta già comunicato dallo stesso NT appellante a . Inoltre, l'art. 60 CN non limitava la durata della sospensione a 60 giorni, bensì stabiliva che per i primi 60 giorni il lavoratore avesse diritto alla retribuzione fissa (e non anche a quella variabile), mentre nulla era dovuto in seguito fino all'esaurimento del periodo di sospensione, a sua volta collegato ai tempi della procedura NT disciplinare;
peraltro, a favore del lavoratore, aveva proseguito nel pagamento della retribuzione fissa per tutti i 7 mesi di durata della sospensione cautelare, e quindi nessuna differenza poteva essere rivendicata.
In conclusione, anche l'impugnazione della sospensione cautelare va respinta sulla base degli atti e dei documenti, senza necessità di assumere le prove orali richieste dal lavoratore (capitoli da 1 a 8, pagg. 79/81 appello).
Motivo 2) Risarcimento del danno da demansionamento
Il lavoratore aveva censurato la sentenza per avere respinto nel merito la domanda di risarcimento del danno da demansionamento del periodo luglio 2012 / novembre 2021, per un asserito difetto di allegazione e prova
Dal 1986 fino a luglio 2012 egli era stato CA NA (mansioni di responsabile linea / unità tecnica operativa) della
NA di Chiusi. In proposito, l'appello riproduceva:
- la declaratoria collettiva di CA NA del livello B UA (autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell'attuare le direttive, alta professionalità, competenze ed esperienze per gestire e coordinare specifici ambiti amministrativi e tecnici, responsabilità diretta sui risultati e nella gestione di linee e unità amministrative o tecniche)
- il mansionario da di settembre 2004 (lavoratore altamente specializzato con ruolo di Parte_4 primordine nell'area territoriale di riferimento, responsabile della vigilanza e manutenzione degli impianti sia quanto alla circolazione dei treni che alla tutela del patrimonio ferroviario coinvolti nei lavori manutentivi programmati ed urgenti, nonché responsabile della utilizzazione del personale dipendente, dei mezzi e delle attrezzature dedicati agli stessi lavori anche per i profili di sicurezza ecc.) (doc. 21 ric. pag. 5)
Invece da agosto 2012, in seguito alle sospensioni oggetto del motivo 1), una volta ripreso il servizio, di fatto l'appellante era stato trasferito al reparto IE 1 di Arezzo, nuovo ruolo che era stato poi formalizzato con il cambio di funzioni disposto dal 1° marzo 2014 (pag. 60 appello, doc. 14 ric. 1°). E così erano iniziate le mansioni inferiori di
Specialista Supporto Tecnico di Reparto Esercizio, ruolo denominato prima Aggiunto di reparto e poi Professional
(anch'esso come il CA NA sempre collocato fra i UA VIII livello).
Quanto al ruolo di , l'appello precisava: Parte_2
pagina 12 di 22 - la declaratoria collettiva da CN (sulla base di direttive e con la necessaria conoscenza ed esperienza di uno dei settori aziendali, cura la supervisione o concorre all'attuazione operativi ha dei programmi e dei processi, anche coordinando nell'ambito di strutture operative complesse o con funzioni di rappresentanza)
- il mansionario da Comunicazione Operativa di settembre 2004 (collabora con il capo reparto esercizio per il funzionamento delle infrastrutture e il mantenimento della efficienza, collabora ai programmi di manutenzione e rinnovamento e miglioramento delle linee degli impianti, se incaricato effettua sostituzioni e vigilanza ecc. ecc.) (doc.
21 ric. pag. 5)
Quindi, considerava che i due ruoli – pur essendo entrambi UA VIII livello - erano fondamentalmente diversi dal punto di vista della quantità (varietà dei compiti, attribuiti in modo estremamente eterogeneo al CA NA, e allo solo se espressamente incaricato in tal senso) e qualità delle mansioni (mentre il CA NA è responsabile e Parte_2 coordina i suoi sottoposti, il Professional collabora e offre supporto ai superiori, e per molti compiti li può svolgere solo se espressamente incaricato).
Sottolineava inoltre le limitate funzioni residue dopo il luglio 2012, a fronte della perdita di quelle qualificanti, concludendo quindi che il passaggio dal primo al secondo ruolo era stato un demansionamento / dequalificazione ex art. 2103 cc, come del resto confermato dal fatto che il ruolo di era sempre stato il profilo di accesso all'area Parte_2 dei UA VIII livello, dal quale in seguito, grazie alla esperienza ed alla anzianità di servizio, il personale poteva poi progredire fino a diventare CA NA, ovvero Responsabile di linea.
Ricordava che anche in sentenza (pagg. 7/8 seppur molto sommariamente), era riconosciuto che fra e Parte_5
il lavoratore aveva subìto una diminuzione delle responsabilità anche se - pur partendo da tale presupposto Parte_2 corretto - erroneamente il Tribunale aveva poi respinto la domanda di risarcimento, trattando congiuntamente il danno non patrimoniale alla professionalità e quello patrimoniale da duplice perdita di chances, confondendo la natura delle due diverse pretese.
Affermava che al caso in esame era applicabile l'art. 2103 cc (nel testo anteriore al D. Lgvo n. 81/2015, in vigore dal giugno 2015), il quale limitava il potere datoriale di modifica delle mansioni alla possibilità di assegnare compiti superiori o equivalenti, purché fosse tutelato il patrimonio professionale raggiunto dal lavoratore, e nei nuovi compiti egli potesse utilizzarlo e svilupparlo ulteriormente. Il testo originario della norma garantiva l'equivalenza sostanziale delle competenze richieste, del livello professionale raggiunto e della utilizzazione del patrimonio professionale acquisito, senza attribuire rilievo alla formale collocazione dei compiti nella medesima area. Il divieto di demansionamento / dequalificazione valeva quindi anche nell'ambito dell'equivalenza formale fra mansioni precedenti e successive (in concreto, sempre Quadro VIII livello), poiché garantiva lo sviluppo della professionalità rispetto al livello già raggiunto, ed a quello ulteriore che si sarebbe potuto raggiungere con ulteriori sviluppi del percorso.
Ed aggiungeva che, poiché il demansionamento (come illecito permanente) si era attuato ad agosto 2012, anni prima dell'entrata in vigore del D. Lgvo n. 81/2015, al caso in esame si doveva continuare ad applicare lo stesso testo originario dell'art. 2103 cc anche per i 9 anni successivi fino al pensionamento di novembre 2021,
pagina 13 di 22 Rispetto alla quantità e qualità dei compiti di CA NA effettivamente svolti fino a quel momento, da agosto 2012 il lavoratore aveva avuto funzioni residue (pagg. 58/59 appello) di collaborazione con il capo reparto esercizio per modifiche prove e verifiche tecniche sulla attivazione degli impianti di sicurezza, collaborazione con il capo reparto esercizio per regolarità e continuità delle infrastrutture per il mantenimento in efficienza, collaborazione alla modifiche degli impianti e all'aggiornamento degli schemi elettrici
Inoltre, dal 2016, aveva effettuato visite ispettive periodiche presso gli impianti della . E dal 2018, Parte_6 visite ispettive periodiche presso gli impianti TE e IS della , ed occasionalmente presso gli impianti TE Parte_6 Par della di Pisa.
Infine, che il suo ruolo professionale fosse stato ridimensionato risultava anche dagli organigrammi aziendali (pag. 59 appello, doc. 25 pag. 12 ric. 1°), nei quali fino al 2011 era indicato fra i UA come responsabile di linea della zona
TE di Chiusi, ma dopo la riorganizzazione del 2016 nemmeno compariva più fra i UA della . Parte_6
In conclusione, accertato il demansionamento, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le connesse domande di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.
Danno non patrimoniale alla professionalità
Secondo l'appellante, la violazione dell'art. 2103 cc era durata 9 anni, ed egli aveva perso le funzioni più qualificanti
(svolte invece in modo pieno e continuativo dal 1986 al 2012) di direzione e coordinamento del personale, di organizzazione del lavoro e rappresentanza verso i terzi, nonché la discrezionalità e la assunzione di responsabilità.
Era quindi contraddittoria l'affermazione del Tribunale che, da un lato riconosceva il demansionamento nel passaggio fra e , e dall'altro negava che fosse dimostrato il corrispondente impoverimento professionale Parte_5 Parte_2 come nonostante tale compito non fosse più stato esercitato nei 9 anni fino al pensionamento svolti come Parte_5
Specialista, quando lo specifico percorso professionale si era arrestato per sempre perdendo di conseguenza anche gli ulteriori sviluppi possibili. Era errata anche l'altra affermazione del Tribunale secondo la quale nel corso del tempo le mansioni di CA NA non sarebbero state soggette ad “evoluzioni eclatanti”, o comunque tali da venire meno in conseguenza del mancato esercizio.
Il Tribunale si era concentrato sulla mancata crescita professionale, trascurando che la domanda era fondata su tutti i fatti costitutivi del danno presunto, per perdita della specifica professionalità di già acquisita e consolidata Parte_5 nel 2012, evidenziata dai seguenti profili: *qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa;
* tipo di professionalità pregressa;
* durata del demansionamento (9 anni); * natura dei vecchi / nuovi compiti;
* esito finale della dequalificazione (nessun recupero, perché costante fino al pensionamento).
Il Tribunale aveva errato anche escludendo che il ruolo di CA NA fosse soggetto ad evoluzione, se il lavoratore avesse potuto conservarlo anche dopo agosto 2012. Al contrario, la vigilanza e la manutenzione degli impianti, come la garanzia sulla circolazione dei treni, erano cambiate costantemente nel tempo, di riflesso alle nuove regole sulla CP_ circolazione, adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, o dalla stessa Quindi, il lavoratore aveva diritto non solo a conservare la professionalità acquisita come CA NA, ma anche a svilupparla con nuovi incarichi, per es.
pagina 14 di 22 nelle Commissioni di verifica tecnica per la messa in servizio di nuovi impianti di sicurezza delle linee ferroviarie, o come organizzatore delle squadre in linea e delle modifiche impiantistiche necessarie per le campagne di studio sulla compatibilità elettromagnetica.
Il risarcimento poteva essere stimato con il criterio percentuale della giurisprudenza di merito e di legittimità, fra il 30 -
70% delle retribuzioni percepite durante il periodo di demansionamento. In concreto, l'appello rivendicava la misura del danno al 50% della retribuzione, considerata la gravità della condotta datoriale, con definitiva perdita quantitativa e qualitativa dei compiti più qualificanti, e la sua lunga durata nel tempo fino al pensionamento, il conseguente disagio professionale e personale del dipendente, nonché l'inerzia della società di fronte alle richieste del lavoratore di ripristinare il ruolo precedente. Per tale voce chiedeva quindi €. 217.624,48.
Danno patrimoniale da perdita di chance
Il Tribunale aveva respinto anche questa ulteriore domanda, senza nemmeno motivare in proposito, confondendola impropriamente con la prima, invece la domanda doveva essere accolta nella sua duplice componente.
Perdita della chance di continuare a percepire le voci di retribuzione tipiche del CA NA, che erano state costanti fino a luglio 2012 (conteggio doc. 36, buste paga e CUD docc. 37 e 38 ric. 1°)
NT L'appello evidenziava essere documentato (doc. 36 ric. 1°), e non contestato da che la retribuzione percepita da agosto 2012 era stata inferiore a quella precedente fino a luglio 2012, per essere venute meno le voci variabili connesse alle specifiche attività svolte in precedenza, che fino a quel momento erano state presenti in modo stabile (come da busta paga docc. 37, e CUD doc. 38 ric. 1°).
In particolare (pag. 71 appello) erano elencate le voci che l'appellante avrebbe continuato a percepire se non gli fossero state tolte le mansioni di CA NA = €. 112.652,05 (come da conteggio di parte, doc. 36 ric. 1°).
E ancora, poiché tale domanda era svolta in termini di perdita di chance in misura non inferiore al 90% (considerando che fino al luglio 2012 le voci elencate erano sempre state costanti nella busta paga) la somma di €. 112.653,05 scendeva ad €. 101.386,85 (ancora come da conteggio di parte, doc. 36 ric. 1°).
Perdita della chance di ulteriore sviluppo della carriera, e quindi della retribuzione fra VIII e IX livello, da agosto 2012
a novembre 2021
L'appellante affermava che, se non avesse subito il demansionamento, da Quadro VIII livello avrebbe potuto progredire fino al superiore inquadramento come Quadro IX livello, “Responsabile struttura operativa / capo reparto di esercizio”, approdo che da sempre rappresentava il naturale sviluppo professionale dei Capi NA, “mediamente dopo
7/8 anni precedente inquadramento come CA NA”.
In proposito, esemplificava il percorso dei colleghi e che erano andati in Parte_7 Parte_8 pensione come Responsabili di struttura operativa / CA unità manutentiva, divenuti entrambi UA di IX livello, e ribadiva la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cpc riferita a tale vicenda.
pagina 15 di 22 L'appellante stimava al 75% la chance di acquisire nel tempo il superiore inquadramento Quadro IX livello, quantomeno da marzo 2016, rivendicando €. 87.158,99 quali differenze di retribuzione stimate in tale percentuale, rivendicando inoltre le relative differenze di TFR, stimate sempre al 75%, pari ad €. 7.209,39.
La domanda relativa alla perdita di chance di ulteriore sviluppo della carriera, infine, includeva anche il danno pensionistico al 75% (considerando l'aspettativa di vita Istat e l'incidenza che il mancato inquadramento al IX livello aveva avuto sulla pensione percepita dal novembre 2021) pari ad €. 69.727,19.
NT La difesa di aveva replicato che, al contrario, i trasferimenti e il contestuale mutamento di ruolo professionale erano legittimi anche rispetto alla tutela della professionalità dell'art. 2103 cc nel testo anteriore al 2015, dal momento che i rispettivi ruoli erano caratterizzati, come CA NA, da responsabilità operative riferite ad unità organizzative, e, come Professional, da compiti di coordinamento, ma si trattava comunque di compiti sostanzialmente equivalenti.
Inoltre, l'art. 2103 previgente si poteva applicare solo alla vicenda del primo trasferimento 2012/2014, ma non anche a quella del secondo trasferimento 2016, successivo al D. Lgvo n. 81/2015 e quindi regolato dalla nuova disciplina più elastica in tema di ius variandi.
Secondo il Collegio, il motivo 2) coinvolge temi complessi, da trattare separando i relativi profili di diritto e di fatto.
In diritto _ L'art. 2103 cc, nel testo anteriore al D. Lgvo n. 81/2015, era indifferente alla collocazione di diversi ruoli nell'ambito della medesima declaratoria collettiva in funzione della fungibilità delle mansioni a parità di inquadramento formale. La contrattazione collettiva in tema di inquadramento e mansioni non vincolava la valutazione del giudice, il quale doveva sempre verificare se le nuove mansioni, assegnate al lavoratore nell'esercizio dello ius variandi, corrispondessero alla specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardassero il livello professionale, non lo danneggiassero altrimenti nell'ambito del settore o socialmente, e comunque fossero tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio di esperienza acquisita nella pregressa fase del rapporto. Quindi, l'art. 2103 cc previgente era violato se le nuove mansioni, pur comprese nel livello contrattuale già attribuito al dipendente, comportavano una lesione del suo diritto a conservare e a migliorare la competenza / professionalità maturata, o pregiudicavano quello al suo avanzamento graduale nella gerarchia del settore (Cass. n. 16594/2020, n. 28240/2018).
La norma è stata modificata in modo significativo dal D. Lgvo n. 81/2015, in vigore dal giugno 2025. Quanto al regime da applicare al demansionamento iniziato prima e concluso dopo la modifica del 2015, il Collegio recepisce i seguenti principi enunciati da Cass. n. 11870/2024:
* la condotta datoriale dà luogo ad un illecito permanente (Cass. n. 31558/2021; n. 15814/2020; n. 9318/2018; n.
17579/2013; n. 1141/2007), nel quale la durata dell'offesa è correlata al permanere della condotta colpevole del datore,
a differenza dell'illecito istantaneo ad effetti permanenti, nel quale perdurano nel tempo solo le conseguenze della violazione, seppur la condotta illecita sia già cessata (Cass. n. 16001/2020)
* in linea generale, l'illecito è permanente quando la violazione viene instaurata dalla condotta iniziale, a cui segue il mantenimento della medesima situazione, di fatto e/o di diritto, sicché perché cessi l'offesa agli interessi tutelati è necessaria un'ulteriore condotta, contraria, che rimuova la predetta situazione;
ciò accade in tema di demansionamento,
pagina 16 di 22 quando l'adibizione a mansioni che viola l'art. 2103 c.c. determina una situazione illecita (lesiva della professionalità del dipendente), che può venire meno solo se, e quando, esercitando nuovamente lo ius variandi, il datore adibisca il dipendente a mansioni che rispettino i limiti posti dal legislatore;
al contrario, se invece ciònon si verifica, la situazione antigiuridica permane per una scelta propria e volontaria del datore di lavoro
* lo stesso concetto di “adibizione” a mansioni implica l'esercizio di un potere datoriale che si protrae nel tempo, perché si traduce in un'assegnazione di determinate mansioni nell'ambito di un rapporto di durata (tipico del lavoro subordinato) e nel loro mantenimento, sicché il destinatario di quell'assegnazione è obbligato a svolgerle giorno dopo giorno, fino a quando non intervenga un nuovo atto di esercizio di ius variandi (nuovo atto di “adibizione”, che faccia cessare la situazione illecita mediante l'assegnazione di mansioni consone)
* l'atto originario di ius variandi instaura una situazione, di fatto e di diritto, naturalmente destinata a durare nel tempo e che in effetti si protrae per volontaria scelta datoriale;
è irrilevante che l'atto datoriale che crea la situazione antigiuridica sia uno, poiché la condotta illecita non si esaurisce con quello stesso atto, ma si protrae con il volontario mantenimento di quell'adibizione giorno per giorno, fino a quando non cessi con un nuovo atto di adibizione ad altre mansioni;
quindi, per la frazione di condotta tenuta nella vigenza della nuova norma (introdotta dal D. Lgvo n.
81/2015), questa trova applicazione ex nunc dal 24 giugno 2015, senza violare il principio di irretroattività dell'art. 11 disp. prel. Cc
* di conseguenza, qualora le nuove mansioni non fossero più qualificabili come “illegittime” alla luce del nuovo testo dell'art. 2103 cc, effettivamente quella condotta, ancora perdurante, perde la sua illiceità; infatti, con il D. Lgvo n.
81/2015 il legislatore non si è limitato a disciplinare gli “effetti” dello ius variandi, ma ha dettato una nuova regolamentazione dell'esercizio di questo potere datoriale, quindi una nuova disciplina della “fattispecie”, integrata dalla volontaria decisione datoriale di mutare l'oggetto della prestazione lavorativa (e quindi del contratto) e di mantenere mutato così l'oggetto.
In fatto _ Ricapitolando, la domanda coinvolge una vicenda complessa che, da agosto 2012 a novembre 2021, si era sviluppata secondo i seguenti passaggi:
# ricevuta a novembre 2011 la notizia che egli era stato coinvolto nelle indagini penali per le irregolarità nello NT smaltimento del materiale aziendale in rame, aveva sospeso l'appellante in via cautelare da dicembre 2011 fino a luglio 2012
# egli era rientrato in servizio a luglio 2012, quando gli era stata inflitta la sospensione disciplinare di 6 giorni
# contestualmente, l'appellante aveva ricevuto il primo trasferimento da Chiusi ad Arezzo, perdendo il precedente ruolo di per essere utilizzato di fatto come Specialista (e sostiene inoltre di essere rimasto anche Parte_5 Pt_1 sostanzialmente inattivo, pag. 7 appello)
NT
# aveva formalizzato tale collocazione a marzo 2014, quando aveva disposto il cambio da a Parte_5
(doc. 14 ric. 1°) CP_7
pagina 17 di 22 NT
# a marzo 2016 aveva disposto il secondo trasferimento, assegnando l'appellante al Nucleo NTrollo Processi
Operativi, cd CPO (doc. 16 ric. 1°) ( sostiene nuovamente di essere rimasto anche sostanzialmente inattivo, pag. 7 Pt_1 appello)
# quest'ultima collocazione, e le relative mansioni, erano rimaste ferme fino al pensionamento di novembre 2021.
L'appello richiedeva, prima di tutto, di stabilire se si era realizzato un effettivo demansionamento/ dequalificazione rispetto all'art. 2103 cc nel testo originario (questione che in fatto il Collegio ha istruito con le prove orali richieste dalle parti, che il tribunale aveva respinto).
Qualora si trattasse di un effettivo demansionamento/ dequalificazione, appurato che il mutamento di ruolo da
[...] aveva violato la professionalità acquisita fino a quel momento, e che egli aveva ulteriormente Parte_9 diritto a sviluppare ancora (pagg. 46/53, 58/61, 65/66 appello), l'appello affermava che l'illecito era iniziato nel 2012, e si era protratto fino al pensionamento del 2021, senza che fosse possibile distinguere fra condotta illegittima nel vigore del testo originario dell'art. 2103 cc (trasferimento di fatto del 2012, e di diritto del 2014), e condotta invece divenuta legittima nel vigore del nuovo testo (trasferimento del 2016).
Diversa questione, che coinvolge l'intero arco di tempo sia prima che dopo la modifica del 2015, deriva dalla ulteriore affermazione dell'appellante di essere rimasto sempre sostanzialmente inutilizzato, dal 2012 al pensionamento del 2021
(pag. 7 appello).
NT La difesa di replicava che il ruolo operativo di CA NA era del tutto equivalente a quello di coordinamento del
Professional, tuttavia giustificava il mutamento di ruolo nel luglio 2012 con motivazioni “para – disciplinari”, collegate alla vicenda penale ancora in corso fino all'archiviazione del 2015 (pag. 32 memoria). In proposito, infatti, secondo la società, l'appellante non si sarebbe dimostrato idoneo a gestire le responsabilità proprie del CA NA quanto allo NT smaltimento del materiale di rame, imponendosi perciò la sua riassegnazione ad incarico diverso. ottolineava che l'archiviazione delle indagini era stata disposta solo per prescrizione del reato (e non per infondatezza), mentre l'appellante doveva ritenersi responsabile dell'addebito disciplinare (sanzione della sospensione di 6 giorni).
Aggiungeva che tale mutamento, se anche nel 2012 si volesse ritenere illegittimo rispetto al vecchio testo dell'art. 2103 cc, nel vigore del D. Lgvo n. 81/2015 risultava di nuovo legittimo, poiché il ruolo di provenienza e di destinazione erano entrambi pacificamente collocati nel medesimo livello Quadro VIII.
Il Collegio, alla luce di Cass. n. 11870/2024, concorda in diritto con quest'ultima affermazione, poiché il demansionamento è illecito permanente solo fino a che la condotta datoriale viola una norma in vigore, ovvero in concreto dal mutamento di mansioni (luglio 2012) fino alla modifica della stessa norma (giugno 2015). Invece, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 81/2015 e fino al pensionamento del 2021, non può più parlarsi di illecito permanente, poiché la condotta datoriale non violava più la nuova regola, ormai di diverso contenuto.
Alla luce della istruttoria orale, sulla quale le parti hanno preso posizione con le note conclusive di dicembre 2024, il
Collegio concorda con l'appellante quanto alla illecita condotta datoriale riferita all'arco di tempo da luglio 2012 a pagina 18 di 22 giugno 2015, sotto forma di effettivo demansionamento/ dequalificazione, ma dissente invece sulla ulteriore affermazione della sua pretesa inutilizzazione dal 2012 al 2021.
Dalle testimonianze degli ex colleghi e emergeva come, fra il 2012 ed il 2015, il complessivo Parte_10 Per_2 ruolo professionale dell'appellante avesse assunto un carattere esecutivo rispetto al CA Reparto di esercizio che lo dirigeva, quale unico responsabile di organizzare, pianificare ed attuare le attività di manutenzione nonché di verifica e modifica degli impianti di segnalamento.
La prova orale aveva confermato la pienezza dei precedenti compiti come CA NA (vedi elenco doc. 21 ric. 1°), dimostrativi di varie e significative responsabilità relative alla vigilanza e manutenzione degli impianti di tutta la zona di sua competenza, personale compreso. Invece, dopo il mutamento di ruolo in Specialista, l'appellante aveva perso la responsabilità diretta dei risultati della propria attività, né aveva avuto personale alle proprie dipendenze bensì a sua volta aveva fornito supporto ad altri.
È vero che, in entrambe le collocazioni, l'appellante era sottoposto al CA Reparto, ma la differenza consisteva nel fatto che come CA NA egli era fornito di autonomia e responsabilità proprie nell'attuare la disciplina tecnica in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro (relative alle attività di verifica, controllo, manutenzione e aggiornamento nell'area territoriale a lui assegnata), mentre come Specialista non più.
Di conseguenza, ben diversi erano i profili di professionalità e di competenza che si accompagnavano in due ruoli. In particolare, anche quando come Specialista aveva composto le Commissioni di verifica relative a singoli impianti,
l'appellante non aveva mai avuto un ruolo autonomo e di responsabilità, bensì compiti esecutivi, come dimostrato anche dal fatto che quando visitava gli impianti era affiancato da personale prestatogli per l'occasione, che non operava stabilmente alle sue dipendenze. Gli stessi caratteri erano dell'attività svolta dall'appellante per il controllo dei disegni degli impianti (sala relè della stazione di Arezzo), poiché anche in questo caso le modifiche tecniche erano perlopiù già state fatte da altri in precedenza, ed egli doveva fondamentalmente verificarne la corrispondenza con i disegni tecnici CP_ di
Ritenuta la domanda fondata nei termini ora addetti, occorre quindi verificare quali danni sono risarcibili nel medesimo arco di tempo (e non anche per l'intero periodo fino a novembre 2021, essendo stata smentita la pretesa inutilizzazione del lavoratore, che sarebbe stata illegittima in ogni regime normativo).
Danno non patrimoniale alla professionalità
Secondo il Collegio, tale voce va riconosciuta nella misura del 50% della retribuzione lorda percepita da luglio 2012 a giugno 2015, considerato che nel medesimo arco di tempo il forzato mutamento di ruolo professionale aveva impoverito la professionalità e la competenza maturate come CA NA, e ne aveva precluso ogni sviluppo nel nuovo ruolo ridimensionato come Specialista.
In particolare, l'appellante aveva assolto l'onere della prova sulla effettività del danno in esame, avendo dimostrato di avere perso i connotati di responsabilità ed autonomia nelle attività di manutenzione, verifica e modifica degli impianti pagina 19 di 22 propria del CA NA. Tale evento aveva impoverito quella specifica professionalità, poiché nel nuovo ruolo di
Specialista egli aveva svolto fondamentalmente compiti di supporto, senza sviluppare professionalità equivalenti.
La misura del 50% è coerente con gli indici presuntivi del danno alla professionalità, oggetto di consolidata giurisprudenza di legittimità (quantità/qualità dell'esperienza professionale pregressa;
professionalità colpita dal demansionamento;
durata del demansionamento e suo esito finale), riferiti alle caratteristiche concrete della vicenda in esame.
I dati retributivi di riferimento si traggono dal conteggio doc. 36 ric. 1°, prospetto “Riepilogo generale Q2”, colonna
“Percepito Lordo”. Infatti, le contestazioni contro il medesimo conteggio sviluppate dalla società appellata nella propria memoria di costituzione (pag. 35/36) si riferivano a periodi successivi a quelli qui considerati, in relazione ai quali invece nessuna osservazione era svolta. In particolare:
- il percepito lordo degli anni 2012 e 2015 in entrambi i casi va dimezzato, poiché il periodo di interesse è la seconda metà del 2012 e la prima metà del 2015.
- il percepito lordo degli anni 2013 e 2014 va invece considerato per intero.
- il percepito lordo (dimezzato per gli anni 2012 e 2015, intero per gli anni 2013 e 2014) va ancora ridotto del 50%:
metà percepito lordo 2012 = €. 10.910
percepito lordo 2013 = €. 23.730
percepito lordo 2014 = €. 22.099
metà percepito lordo 2015 = €. 11.227
In conclusione, il risarcimento totale del danno non patrimoniale è pari ad €. 67.966,00.
Danno patrimoniale da perdita di chance
Secondo il Collegio, questo danno va riconosciuto per la componente relativa alla mancata percezione delle voci retributive tipiche del CA NA, che il lavoratore avrebbe continuato a percepire se non fosse stato illegittimamente demansionato / dequalificato (pagg. 19/21 note dicembre 2024).
In questo caso, i dati retributivi di riferimento si traggono dallo stesso conteggio doc. 36 ric. 1°, prospetto “Riepilogo generale Q2”, colonna “Totale” pari alla differenza fra il dovuto lordo ed il percepito lordo.
Di nuovo, per gli anni 2012 e 2015 il totale della differenza va dimezzato, mentre per gli anni 2013 e 2014 va considerato per intero.
Infine, la differenza complessiva così ottenuta va poi ridotta al 90%, come indicato nella stessa domanda del lavoratore di riflesso al carattere probabilistico della perdita di chance.
Totale differenza anno 2012 = €. 7.099
totale differenza anno 2013 = €. 14.444
pagina 20 di 22 totale differenza anno 2014 = €. 17.938
totale differenza anno 2015 = €. 8.969
In conclusione, il risarcimento totale del danno patrimoniale è pari ad €. 32.310, ridotto al 90% = €. 29.079,00.
Il complessivo risarcimento del danno, patrimoniale e non, è pari ad €. 67.966 + €. 29.079 = €. 97.045,00.
Alla somma capitale si aggiungono gli accessori ex art. 429 cpc, dalle rispettive decorrenze al saldo.
Per contro, secondo il Collegio, l'appellante non ha assolto l'onere della prova sul danno patrimoniale da perdita di chance per la componente relativa alla mancata progressione da Quadro VIII livello a Quadro IX livello, con il conseguente danno patrimoniale anche di tipo pensionistico.
A questo proposito, infatti, non si discute di quello che il lavoratore aveva perso passando dallo specifico trattamento CP_ retributivo del CA NA a quello dello quale conseguenza di un provvedimento illegittimo di Parte_2
Si discute piuttosto del fatto che, se fosse rimasto CA NA Quadro VIII livello, secondo lo stesso lavoratore nell'ulteriore sviluppo del proprio rapporto fino al pensionamento del 2021, egli sarebbe progredito fino a responsabile di struttura operativa / capo reparto di esercizio, Quadro IX livello.
Ma, secondo il Collegio, tale affermazione non può ritenersi dimostrata sulla base dell'argomento, centrale nelle difese dell'appellante, che del medesimo sviluppo, da VIII a IX livello avrebbero beneficiato altri colleghi ( Parte_7
e in relazione ai quali era chiesto l'ordine di esibizione dei relativi curricula. Parte_8
In proposito, infatti, non convince il preteso automatismo del percorso professionale, a maggior ragione se fondato sulle NT specifiche vicende di due soli colleghi, considerando che fin dal primo grado aveva ampiamente dedotto sulla varietà dei percorsi professionali di molti altri dipendenti che avevano lavorato per lungo tempo senza progredire da
CA NA a CA Reparto di esercizio (vedi deduzioni ribadite da ultimo a pag. 33 note conclusive in appello).
Motivo 3) Spese di lite
Il lavoratore appellante aveva censurato la sentenza anche in punto spese di lite di primo grado, ma la questione è assorbita nell'accoglimento parziale del motivo 2), che impone comunque di rivedere radicalmente l'intero riparto delle spese di primo grado.
Il caso in esame dimostra una soccombenza reciproca parziale poiché, da un lato, la domanda di risarcimento del danno
è stata accolta solo in parte e, dall'altro lato, è stata respinta l'impugnazione della sospensione cautelare e disciplinare.
Di conseguenza, le spese sia di primo che di secondo grado vanno liquidate nell'ambito dello scaglione di valore (52 mila / 260 mila) corrispondente alla domanda accolta, utilizzando gli importi medi delle 4 fasi di giudizio, e quindi vanno ridotte della metà di riflesso al carattere paritario di tale reciproca soccombenza.
Sul compenso così liquidato sono dovute le spese generali al 15%, Iva e Cpa (la cui mancata menzione nello stesso dispositivo letto in udienza è evidentemente frutto di errore materiale, che viene così corretto in motivazione).
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata e condanna la al risarcimento del danno da CP_8 demansionamento, patrimoniale e non patrimoniale, pari a complessivi €. 97.045,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo.
Respinge per il resto l'appello quanto al residuo danno da demansionamento e quanto alle ulteriori domande dell'appellante Parte_1
Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi, e condanna la società appellata al pagamento della restante metà liquidata per tale quota in €. 6.699,00 per il primo ed in €. 7.160,00 per il secondo.
Firenze, 14 gennaio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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