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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 09/12/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Prima Civile
R.G. N. 1376/2024
Verbale della causa
Oggi 09.12.2025, alle ore 14:30, nella causa tra Avv.ti AL e Parte_1
AN TI contro , innanzi al GOP dr. TR IN, sono comparsi: CP_1
per STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI ALESSANDRO E NN IN, nessuno compare;
per , nessuno compare;
CP_1
Il giudice, dopo la camera di consiglio, riapre il verbale di causa e decide la causa dando lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza di seguito versata a verbale. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI CREMONA
In persona del giudice dr. TR IN, pronuncia la seguente sentenza nella causa vertente tra:
E NN IN Parte_2
( ), con l'Avv. AL TI, P.IVA_1
ATTORE/RICORRENTE
e
( ), contumace. CP_1 C.F._1
CONVENUTA/RESISTENTE
Svolgimento del processo.
Con ricorso ai sensi dell'art. 281decies c.p.c., lo Avv.ti AL Parte_1
e AN TI (di seguito solo ha chiesto la liquidazione in suo Controparte_2 favore della somma complessiva di euro 626,48, oltre agli interessi di legge dal 11.07.2019 al saldo sulla somma di € 600,13 euro dovuta per il saldo delle competenze e anticipazioni esenti, per l'opera professionale prestata in favore della resistente con CP_1
l'opposizione al decreto penale di condanna n. 216/2018 emesso nei confronti della resistente dal GIP del Tribunale di Cremona, nell'ambito del procedimento penale RG GIP
n. 1263/2018, definita con sentenza n. 64/2019 del GUP del Tribunale di Cremona, in qualità di difensore di fiducia.
Non si è costituita la resistente, pur ritualmente citata, per cui, con provvedimento fuori udienza del 08.02.2025, all'esito dell'udienza ex art. 127ter CPC del 05.02.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale, dopo la camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, come da verbale allegato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Diritto
Va preliminarmente confermato la corretta instaurazione della presente controversia nelle forme del procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281decies e segg.
CPC, come modificati dalla cd. RM IA (D. Lgs. 150/2022), come peraltro confermato dalla Sezione VI della Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.
6817/2021.
Nel merito, il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Lo ha fornito prova documentale di aver svolto la propria opera Controparte_2
professionale in qualità di difensore di fiducia in favore della convenuta a CP_1
seguito di espresso mandato ricevuto in data 07.09.2018 (doc. 1 p. ricorrente), nel procedimento di opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti della resistente per violazione dell'art. 186bis, co. 1 e 2), lett. b) e co. 2sexies D. L.vo n. 285/1992, indicato in premessa. In allegato al proprio ricorso introduttivo ha, infatti, prodotto, gli atti della causa penale, compresa la sentenza del GUP n. 64/2019 del Tribunale di Cremona
(doc. 7 p. ricorrente). Ha altresì prodotto il mandato ricevuto in data 07.09.2018 nonchè le fatture emesse per gli acconti pagati dalla ricorrente e le raccomandate inviate alla propria assistita con gli inviti a pagare le competenze spettanti per come pattuite nel preventivo sottoscritto il 07.09.2018 ed a partecipare al procedimento di negoziazione assistita (doc. dal
n. 9 al n. 14 p. ricorrente).
La somma pretesa a titolo di saldo del compenso esposto nel preventivo, sottoscritto per accettazione della resistente in data 07.09.2018, corrisponde a quanto residua all'esito del pagamento dei primi due acconti corrisposti il 02.08.19 ed il 03.09.19 a seguito della dilazione concessa dallo Studio Legale TI. Somme dovute per il compenso professionale prestato e che appaiono conformi alle tariffe professionali vigenti ed allegate per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per come esposte nel preventivo sottoscritto (doc. 1).
Sulla somma liquidata andranno riconosciuti gli interessi legali di mora dal 11.07.2019, data di ricezione del preavviso di cui al doc. 9 di p. ricorrente, al saldo sulla somma di €
600,13, dovuta per competenze e anticipazioni esenti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nel credito vantato) e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1376/2024 RG, così dispone: - CONDNN a pagare in favore dello Avv.ti CP_1 Parte_1
AL e AN TI, la somma complessiva di euro 600,13, oltre interessi come in motivazione.
- CONDNN a rifondere allo Studio Legale Associato Avv.Ti AL CP_1
e AN TI le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 462,00 per compensi, € 85,38 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies CPC.
Cremona il 09.12.2025
Il GOP
TR IN
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Prima Civile
R.G. N. 1376/2024
Verbale della causa
Oggi 09.12.2025, alle ore 14:30, nella causa tra Avv.ti AL e Parte_1
AN TI contro , innanzi al GOP dr. TR IN, sono comparsi: CP_1
per STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI ALESSANDRO E NN IN, nessuno compare;
per , nessuno compare;
CP_1
Il giudice, dopo la camera di consiglio, riapre il verbale di causa e decide la causa dando lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza di seguito versata a verbale. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI CREMONA
In persona del giudice dr. TR IN, pronuncia la seguente sentenza nella causa vertente tra:
E NN IN Parte_2
( ), con l'Avv. AL TI, P.IVA_1
ATTORE/RICORRENTE
e
( ), contumace. CP_1 C.F._1
CONVENUTA/RESISTENTE
Svolgimento del processo.
Con ricorso ai sensi dell'art. 281decies c.p.c., lo Avv.ti AL Parte_1
e AN TI (di seguito solo ha chiesto la liquidazione in suo Controparte_2 favore della somma complessiva di euro 626,48, oltre agli interessi di legge dal 11.07.2019 al saldo sulla somma di € 600,13 euro dovuta per il saldo delle competenze e anticipazioni esenti, per l'opera professionale prestata in favore della resistente con CP_1
l'opposizione al decreto penale di condanna n. 216/2018 emesso nei confronti della resistente dal GIP del Tribunale di Cremona, nell'ambito del procedimento penale RG GIP
n. 1263/2018, definita con sentenza n. 64/2019 del GUP del Tribunale di Cremona, in qualità di difensore di fiducia.
Non si è costituita la resistente, pur ritualmente citata, per cui, con provvedimento fuori udienza del 08.02.2025, all'esito dell'udienza ex art. 127ter CPC del 05.02.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale, dopo la camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, come da verbale allegato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Diritto
Va preliminarmente confermato la corretta instaurazione della presente controversia nelle forme del procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281decies e segg.
CPC, come modificati dalla cd. RM IA (D. Lgs. 150/2022), come peraltro confermato dalla Sezione VI della Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.
6817/2021.
Nel merito, il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Lo ha fornito prova documentale di aver svolto la propria opera Controparte_2
professionale in qualità di difensore di fiducia in favore della convenuta a CP_1
seguito di espresso mandato ricevuto in data 07.09.2018 (doc. 1 p. ricorrente), nel procedimento di opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti della resistente per violazione dell'art. 186bis, co. 1 e 2), lett. b) e co. 2sexies D. L.vo n. 285/1992, indicato in premessa. In allegato al proprio ricorso introduttivo ha, infatti, prodotto, gli atti della causa penale, compresa la sentenza del GUP n. 64/2019 del Tribunale di Cremona
(doc. 7 p. ricorrente). Ha altresì prodotto il mandato ricevuto in data 07.09.2018 nonchè le fatture emesse per gli acconti pagati dalla ricorrente e le raccomandate inviate alla propria assistita con gli inviti a pagare le competenze spettanti per come pattuite nel preventivo sottoscritto il 07.09.2018 ed a partecipare al procedimento di negoziazione assistita (doc. dal
n. 9 al n. 14 p. ricorrente).
La somma pretesa a titolo di saldo del compenso esposto nel preventivo, sottoscritto per accettazione della resistente in data 07.09.2018, corrisponde a quanto residua all'esito del pagamento dei primi due acconti corrisposti il 02.08.19 ed il 03.09.19 a seguito della dilazione concessa dallo Studio Legale TI. Somme dovute per il compenso professionale prestato e che appaiono conformi alle tariffe professionali vigenti ed allegate per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per come esposte nel preventivo sottoscritto (doc. 1).
Sulla somma liquidata andranno riconosciuti gli interessi legali di mora dal 11.07.2019, data di ricezione del preavviso di cui al doc. 9 di p. ricorrente, al saldo sulla somma di €
600,13, dovuta per competenze e anticipazioni esenti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nel credito vantato) e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1376/2024 RG, così dispone: - CONDNN a pagare in favore dello Avv.ti CP_1 Parte_1
AL e AN TI, la somma complessiva di euro 600,13, oltre interessi come in motivazione.
- CONDNN a rifondere allo Studio Legale Associato Avv.Ti AL CP_1
e AN TI le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 462,00 per compensi, € 85,38 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies CPC.
Cremona il 09.12.2025
Il GOP
TR IN