Articolo 1 della Legge 14 agosto 1982, n. 598
Articolo 2
Versione
9 settembre 1982
>
Versione
20 aprile 1985
Art. 1. Contributo per lavori diversi dalla costruzione navale

Per i lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori marini, nonche' trasformazione e modificazione di unita' di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, puo' essere concesso alle imprese assuntrici dei lavori medesimi, iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo pari al 10 per cento del relativo prezzo.
Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno la suddetta aliquota e' elevata di 5 punti percentuali.
((Sono esclusi dai benefici i lavori per importi che risultino inferiori a 100 milioni di lire)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 MARZO 1985, N. 111))
Il Ministro della marina mercantile con decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dell'andamento delle commesse, puo' elevare detta percentuale.
Entrata in vigore il 20 aprile 1985