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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14755 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 27373/2024
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, Dott.ssa Erminia Marchese,
VISTI gli atti ed i documenti della causa iscritta al numero 27373 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e opponenti, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Filomena Cerroni e opposta, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto AN e Guido AN;
DATO ATTO che la presenza delle parti per l'udienza del 22.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con proprio provvedimento depositato il 30.8.2025, ritualmente comunicato alle parti costituite;
DATO ATTO che l'incombente previsto per l'udienza stessa è la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., seppure nella modalità della trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
RILEVATO che entrambe le parti hanno depositato, entro il termine assegnato, le note a trattazione scritta, ove hanno rassegnato le rispettive conclusioni che sono qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
PRONUNCIA l'allegata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si deposita telematicamente mediante
Consolle del Magistrato;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite.
Roma, 23.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 27373 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. riservata in decisione all'udienza in trattazione scritta del 22 ottobre 2025.
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 233, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Filomena Cerroni (C.F. - PEC C.F._3
- FAX 06.58205347) che li rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
Parte opponente
E
(numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P. IVA Controparte_1
), con Sede Sociale in Roma e per essa (numero di iscrizione al Registro P.IVA_1 CP_2 delle Imprese di Milano- Monza-Brianza-Lodi e C.F. ), con sede legale in Milano, in P.IVA_2 persona dell'Amministratore Unico dott. , in forza di procura conferita, con atto a Controparte_3 rogito del notaio di Milano in data 14.3.2022, rep. 12566, racc. 7533 (cfr. doc. 01), da Per_1
2 con sede legale in Milano (numero di Parte_3 iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e C.F. ), in virtù P.IVA_3 di procura conferita con atto del notaio di Roma del 6.12.2021, rep. 17166, Persona_2 racc. 8367 (cfr. doc. 02), rappresentata e difesa dagli Avvocati Benedetto AN (C.F.
– PEC - FAX 06.42006977) e Guido C.F._4 Email_2
AN (C.F. – PEC - fax 06.42006977), C.F._5 Email_3 giusta procura rilasciata con atto del notaio di Milano in data 18 novembre Persona_3
2022, rep. 13564, racc. 8157 (cfr. doc. 03).
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 14.6.2024, i Signori e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto loro notificato in data 25/27 maggio 2024 da (di seguito, " " o " ") per la somma di euro Controparte_1 CP_4 CP_1
21.373,75, oltre interessi, in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 30.3.2004 a rogito del Notaio di Roma. Persona_4
A sostegno della domanda gli opponenti deducevano ed eccepivano la nullità ed inefficacia del precetto opposto per: 1) la mancata dimostrazione della legittimazione e titolarità del credito in capo a 2) la carenza di legittimazione ad agire in executivis per carenza di iscrizione ad Controparte_1 albo ex art. 106 TUB;
3) l'indeterminatezza del credito intimato nell'atto di precetto;
4)
l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo;
5) l'applicazione di un tasso effettivo, maggiore del tasso contrattuale;
6) l'illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese;
7) l'applicazione di interessi usurari;
8) la violazione dell'art. 1 comma 1 lettera b) della L.130/1999.
Concludevano chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione: A) In via cautelare, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario del 30.03.2004 a Rogito del Notaio di Roma, Rep. 73567 e Racc. Persona_4
3 8894, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora per tutto quanto sopra dedotto, eccepito e documentato;
B) Nel merito: 1) accertare e dichiarare la carenza di titolarità, di legittimazione sostanziale e ad agire della parte intimante e per l'effetto accertare e dichiarare nullo, inefficace, illegittimo ed improduttivo di giuridiche conseguenze l'atto di precetto opposto, nonché gli ulteriori eventuali atti esecutivi conseguenti per le ragioni di cui in narrativa;
2) accertare e dichiarare l'usura originaria degli interessi corrispettivi, nonché moratori applicati in virtù del contratto di mutuo de quo e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c. dichiarare nulle tali pattuizioni e, quindi, la gratuità del mutuo per violazione della Legge sull'usura, con conseguente nullità ed inefficacia del precetto opposto e con condanna della parte opposta a restituire agli opponenti la somma di € 8.556,57, ovvero quella diversa che risulterà accertata e comunque ritenuta equa e di giustizia, pagata in eccesso rispetto al capitale finanziato
e restituito, oltre interessi dalla domanda;
3) in via gradata, accertare e dichiarare che il tasso di interesse (TAN) applicato è maggiore rispetto a quello pattuito e, altresì, che non sono stati rispettati dall'Istituto mutuante i criteri di trasparenza e determinazione del regime di capitalizzazione adottato e, per l'effetto, ritenere ai sensi dell'art. 1284 c.c. applicabili al rapporto de quo i soli interessi legali sul capitale finanziato;
Condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite da liquidarsi in favore dello scrivente Avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc..”.
Il procedimento, ritualmente iscritto, veniva rubricato al R.G. n. 27373/2024 ed assegnato alla sezione IV dell'intestato Tribunale, giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.8.2024, si costitutiva in giudizio la
[...]
contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. CP_1
L'opposta concludeva chiedendo: “Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito
Voglia: In via preliminare: - rigettare l'avversa istanza di sospensione del titolo esecutivo;
Nel merito: - dichiarare inammissibile o rigettare l'opposizione ed ogni domanda avversaria;
In via subordinata: dichiarare l'atto di precetto comunque valido per la diversa somma ritenuta di giustizia - con il favore delle spese”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 18.11.2024, il Giudice differiva, ai sensi dell'art. 171 bis, comma 3, c.p.c., la data della prima udienza al giorno 10.1.2025.
4 All'udienza di prima comparizione i procuratori delle parti chiedevano un breve rinvio per tentare di definire bonariamente la controversia. Il giudice, dato atto, fissava l'udienza del 7 marzo 2025 per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, per gli stessi incombenti, fermi restando i diritti di prima udienza.
A detta udienza il Giudice, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, si riservava sull'istanza cautelare e sull'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'opponente.
Con ordinanza depositata il 2.4.2025, il Giudice, sciogliendo la riserva, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, respingeva le istanze istruttorie formulate da parte opponente nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., secondo termine, depositata e fissava l'udienza del
22.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
Con successivo decreto, depositato il 30.8.2025, il Giudice disponeva che la presenza delle parti per l'udienza stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo le stesse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno per l'intero importo precettato.
Passando all'esame del merito l'opposizione è infondata ed in quanto tale dev'essere respinta.
A conferma ed integrazione delle statuizioni assunte con l'ordinanza del 7.3.2025, alle quali si fa espresso richiamo ed in relazione ai singoli motivi di opposizione si osserva quanto segue.
Sulla legittimazione attiva e titolarità del credito
Il motivo è infondato.
L'odierna opposta ha fornito idonea prova, secondo gli indici probatori individuati dalla costante giurisprudenza in materia, dell'avvenuta cessione del credito in suo favore, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. e della L. 130/1999, attraverso la produzione: i) dell'avviso di cessione pubblicato nella
5 Gazzetta Ufficiale n. 140 del 25.11.2021, il quale, individuando i crediti per categoria (sofferenze originate entro una certa data) e richiamando le definizioni della vigilanza, risponde ai requisiti di determinatezza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3118/2017, 21821/2023); ii) della dichiarazione sostitutiva della cedente Unicredit S.p.A., che attesta specificamente la cessione del rapporto degli opponenti a e che costituisce, secondo costante giurisprudenza, prova CP_1 certa dell'avvenuto trasferimento dello specifico credito degli opponenti;
iii) dell'elenco dei crediti ceduti (doc. 12), che completa il quadro probatorio, ove è rinvenibile l'NDG riconducibile agli opponenti.
La prova, nel suo complesso, è pertanto chiara, precisa e convincente.
Sulla legittimazione ad agire per mancata iscrizione all'albo
Il motivo è infondato.
La è una Società Veicolo per la cartolarizzazione, iscritta nel relativo elenco presso la CP_1
Banca d'Italia, e come tale non tenuta all'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. per l'attività di gestione e recupero dei crediti cartolarizzati. L'attività di "master servicer" è stata affidata a
[...]
soggetto regolarmente iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B. (doc. 14). Le società CP_5 [...]
(special servicer) e (sub-servicer) operano in forza di Parte_3 CP_2 una delega conferita dal master servicer vigilato.
La catena di mandati (SPV → master servicer → special servicer → subservicer) è documentata e legittima considerato che la Legge n. 130/1999 riserva ai soggetti iscritti all'albo TUB solo i compiti di verifica di conformità (art. 2, co. 3 e 6-bis), mentre l'attività di recupero può essere, secondo un recente arresto giurisprudenziale (Cass. ord. n. 7243/2024), affidata a special servicer non iscritti, e, infine, che la Banca d'Italia, con nota dell'11 novembre 2021, ha confermato la distinzione tra master servicer (vigilato) e special servicer (soggetto a licenza TULPS).
La Cassazione, con la decisione sopra richiamata, ha, altresì, chiarito che l'omessa iscrizione all'albo dello special servicer non determina nullità degli atti da questi posti in essere, potendo al più assumere rilievo sul piano amministrativo o penale.
Sull'indeterminatezza del credito precettato
Anche tale motivo è infondato.
6 L'atto di precetto, conformemente a quanto previsto dall'art. 480 c.p.c., ha indicato l'importo complessivo dovuto, con riferimento al titolo esecutivo (il contratto di mutuo).
È ormai orientamento consolidato (fra le tante: Cass. 8096/2022; Cass. 4008/2013) quello secondo il quale non è necessario specificare nel precetto il dettaglio del calcolo della somma.
Le condizioni economiche del mutuo, ivi comprese le modalità di calcolo degli interessi e del piano di ammortamento, erano definite in contratto e spetta al debitore, ove contesti l'esatto ammontare, fornire la prova contraria (art. 2697 c.c.).
Sui vizi del contratto di mutuo
I motivi, nel loro complesso, sono infondati.
In particolare, con riguardo alla indeterminatezza del tasso e ammortamento "alla francese", il contratto di mutuo in esame indica con chiarezza il TAN variabile (inizialmente 3,441%), il
TAEG/ISC (inizialmente 3,60343%), le modalità di variazione e il piano di ammortamento con rate costanti (c.d. "alla francese").
La giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. 15340/2024) si è pronunciata sull'ammortamento "alla francese" in relazione ai mutui a tasso fisso, escludendo che la mancata espressa menzione del regime di capitalizzazione composto integri vizi di nullità per indeterminatezza.
Pur in assenza di un pronunciamento espresso per i tassi variabili, i principi di trasparenza e determinatezza sono stati rispettati nella specie, poiché gli elementi contrattuali (capitale, durata, numero e periodicità delle rate, criterio di calcolo del tasso) consentivano al mutuatario di comprendere la struttura del finanziamento e di calcolare, anche se in via indicativa per la variabilità del tasso, l'onere complessivo.
Con riguardo all'applicazione di un TAN e TAEG/ISC diversi da quelli pattuiti, le deduzioni degli opponenti, basate sulla consulenza tecnica di parte (doc. 2 del fascicolo di parte opponente), non sono ritenute fondate e provate.
La consulenza di parte, pur giurata, ha il valore di mera allegazione difensiva e non di prova autonoma (Cass. 259/2013).
Di contro, i riscontri documentali prodotti dalla società opposta (contratto e condizioni economiche) dimostrano la corretta applicazione dei tassi pattuiti.
7 Inoltre, l'erronea o omessa indicazione del TAEG/ISC, quale indicatore sintetico di costo, non integra di per sé la nullità di cui all'art. 117 T.U.B., non trattandosi di un "tasso, prezzo o condizione" direttamente applicabile, ma di un mero indicatore informativo (Cass. 4597/2023; Trib.
Roma 11.07.2019 e 05.03.2020).
Anche il motivo relativo alla dedotta usura originaria è infondato.
Il tasso corrispettivo iniziale (TAN 3,441%) e il tasso moratorio pattuito (TAN+2% = 5,441%) erano, alla data di stipula del contratto (30.03.2004), ampiamente al di sotto dei tassi-soglia per l'usura rilevati per il trimestre di riferimento (doc. 18 del fascicolo di parte opposta).
La complessa disamina della perizia di parte, che giunge a ipotizzare tassi effettivi usurari, non è condivisa dal Giudice, sia per i suddetti limiti probatori della C.T.P., sia perché basata su assunti contabili e metodologici non convincenti e non conformi alle pattuizioni contrattuali e alla normativa vigente all'epoca.
Non sussiste, quindi, alcuna ipotesi di usura originaria, né corrispettiva né moratoria.
Parimenti infondato è il motivo relativo alla dedotta violazione della Legge n. 130/1999.
L'art. 1, comma 1, lett. b) della citata Legge disciplina la destinazione vincolata delle somme riscosse, ma non pone in alcun modo un limite all'importo che il cessionario può richiedere al debitore, il quale rimane obbligato per l'intero ammontare del debito sorto dal rapporto originario.
Sulla domanda di ripetizione dell'indebito
La domanda, proposta nei confronti del cessionario , è inammissibile. CP_1
I crediti oggetto di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato, destinato esclusivamente al soddisfacimento dei portatori dei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione (art. 3, co.
2, L. 130/1999).
Ne consegue che il debitore ceduto non può agire in ripetizione o in compensazione con crediti verso il cedente nei confronti della società veicolo cessionaria, per non alterare la destinazione di quel patrimonio separato (Cass. 21843/2019, 13735/2022).
Inoltre, l'odierna opposta, in quanto cessionaria, non è il soggetto che ha materialmente percepito le somme oggetto della pretesa restitutoria.
8 Per tutto quanto sopra esposto l'opposizione non può essere accolta.
Sulle spese di lite
In considerazione della complessità delle questioni giuridiche prospettate e della recente evoluzione giurisprudenziale, in particolare in materia di cartolarizzazione e disciplina dei servicer, nonché della non manifesta temerarietà delle eccezioni sollevate, si dispone, in conformità di quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 nei confronti di così provvede: Parte_2 Controparte_1
1) RIGETTA l'opposizione e per l'effetto dichiara valido ed efficace il precetto opposto;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma all'udienza a trattazione scritta del 22.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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