Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2024, n. 11870
CASS
Sentenza 2 maggio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di limiti all'esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro, l'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, di modifica dell'art. 2103 c.c., stabilisce il principio della fungibilità delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale, il quale deve intendersi nel senso che, se il c.c.n.l. articola una medesima categoria legale in più livelli professionali, lo "ius variandi" è legittimamente esercitato solo se le nuove mansioni appartengono, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti; se invece il c.c.n.l. non prevede più livelli professionali, ma solo livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, detto potere sarà ugualmente esercitabile a condizione che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale.

In tema di demansionamento illegittimo, la protrazione nel tempo della condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di natura permanente, cosicché, se essa persiste anche dopo la modifica dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, occorre valutare se le mansioni assegnate sono ancora qualificabili come "inferiori" alla luce della nuova disciplina; in caso negativo, la connotazione di illiceità di detta condotta viene meno limitatamente alla frazione della stessa successiva all'entrata in vigore della novella, che si applica ex nunc (cioè, dal 24/06/2015).

Commentari2

  • 1Ius variandi (in peius) nella retribuzione variabile
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 1 luglio 2024

  • 2Demansionamento, situazione illecita
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 20 maggio 2024

    La Corte di Cassazione, con Sentenza 11870/2024 ha affermato, in tema di demansionamento, che l'adibizione a mansioni tali da violare l'art. 2103 c.c. determina una situazione illecita (e pregiudizievole per il diritto alla professionalità del dipendente), che può venire meno solo se e quando il datore di lavoro, esercitando nuovamente il suo ius variandi, adibisca il dipendente a mansioni che rispettino i limiti posti dal legislatore. Se invece tale riedizione del potere non si verifica, la situazione antigiuridica permane per una scelta propria e volontaria del datore di lavoro. Dunque si è al cospetto di un illecito permanente, come esattamente ritenuto dai giudici d'appello.

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2024, n. 11870
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11870
Data del deposito : 2 maggio 2024

Testo completo