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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1005/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato il [...]a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
FORTUNATO (c.f. ), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio CodiceFiscale_2 indirizzo Pec : e presso il cui studio, sito in Email_1
Praia a Mare (CS) Via Mancini n. 1, la parte è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto.
e
(c.f. ), nata a [...] l'01.01.1978, residente Parte_2 CodiceFiscale_3
a Mare Via Piave n. 20 e rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino FORTUNATO (c.f.
[...]
), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo pec: C.F._4
e presso il cui studio, sito in Praia a Mare ( CS) Via Mancini n. 1, Email_2 la parte è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 14.10.2024, stante il matrimonio civile tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Praia a Mare (Cs) in data 15.10.2020 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I Serie A, n. 4, anno 2020, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nati due figli: il 6.10.2011 e il Persona_1 Persona_2
6.11.2016.
I coniugi ricorrenti rilevano altresì:
- di essere stati percettori di un reddito annuo pari ad € 1411,20 per l'anno 2020 ,€ 9272, 00 per l'anno 2021, € 9438,00 per l'anno 2022, € 12943,00 per l'anno 2023, come rilevasi dalle allegate attestazioni Isee e di non avere presentato alcuna dichiarazioni de redditi per gli anni
2021-2022-2023, come da autocertificazione che si produce;
- che in tale sede chiedono l'accoglimento della domanda di separazione in quanto la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile, a causa della diversità di carattere dei coniugi, e non vi è alcuna possibilità di ricostruire il nucleo familiare.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente lo scioglimento del matrimonio civile. Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) i coniugi continueranno ad abitare insieme l'alloggio coniugale sito in Praia a Mare Via Piave
n. 20 per un anno dando così modo alla ricorrente di reperire altro idoneo Parte_2 alloggio;
2) nel momento in cui la ricorrente lascerà l'attuale alloggio coniugale, i figli Parte_2 minorenni verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con allocazione presso la madre;
3) l'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato da entrambi i genitori i quali collaboreranno nell'assumere le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori
2 relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenuto conto dei bisogni, della capacità
e delle naturali inclinazioni degli stessi;
4) i giorni di affidamento saranno così regolati: il padre potrà tenere con sé i minori due ore al giorno dalle ore 18,00 alle 20,00 e potrà tenerli con sé, a settimane alternate, nel fine settimana prelevandoli dall'uscita della scuola il sabato e riportandoli alla madre entro le ore 20,00 della domenica successiva;
5) Nel periodo delle festività Natalizie e Pasquali i minori staranno ad anni alterni con uno dei genitori e quando resteranno nel periodo Natalizio (24.12. - 06.01) con il padre nel periodo
Pasquale resteranno con la madre. Nel periodo estivo entrambi i minori trascorreranno l'intero mese d'agosto con il padre.
6) Il padre corrisponderà la somma di € 500,00 mensili per il mantenimento di entrambi i minori, annualmente rivalutata secondo i dati Istat e tale somma dovrà essere versata alla madre entro il 5 di ogni mese fino a quando i figli non matureranno la maggiore età e s'impegna a concorrere nella misura del 50% per tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i minori (scuola, vacanze, salute ,viaggi).
7) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali cambi di residenza e si concedono reciprocamente il visto per l'espatrio.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni ed alla presa d'atto degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile proposta da e nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. Parte_1 Parte_2
1005/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 stante il matrimonio civile tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Praia a Mare
(Cs) in data 15.10.2020 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I Serie A, n. 4, anno 2020;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto degli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Praia a Mare (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Praia a Mare (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Paola, così deciso in data 11.02.2025 Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1005/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato il [...]a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
FORTUNATO (c.f. ), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio CodiceFiscale_2 indirizzo Pec : e presso il cui studio, sito in Email_1
Praia a Mare (CS) Via Mancini n. 1, la parte è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto.
e
(c.f. ), nata a [...] l'01.01.1978, residente Parte_2 CodiceFiscale_3
a Mare Via Piave n. 20 e rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino FORTUNATO (c.f.
[...]
), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo pec: C.F._4
e presso il cui studio, sito in Praia a Mare ( CS) Via Mancini n. 1, Email_2 la parte è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 14.10.2024, stante il matrimonio civile tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Praia a Mare (Cs) in data 15.10.2020 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I Serie A, n. 4, anno 2020, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nati due figli: il 6.10.2011 e il Persona_1 Persona_2
6.11.2016.
I coniugi ricorrenti rilevano altresì:
- di essere stati percettori di un reddito annuo pari ad € 1411,20 per l'anno 2020 ,€ 9272, 00 per l'anno 2021, € 9438,00 per l'anno 2022, € 12943,00 per l'anno 2023, come rilevasi dalle allegate attestazioni Isee e di non avere presentato alcuna dichiarazioni de redditi per gli anni
2021-2022-2023, come da autocertificazione che si produce;
- che in tale sede chiedono l'accoglimento della domanda di separazione in quanto la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile, a causa della diversità di carattere dei coniugi, e non vi è alcuna possibilità di ricostruire il nucleo familiare.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente lo scioglimento del matrimonio civile. Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) i coniugi continueranno ad abitare insieme l'alloggio coniugale sito in Praia a Mare Via Piave
n. 20 per un anno dando così modo alla ricorrente di reperire altro idoneo Parte_2 alloggio;
2) nel momento in cui la ricorrente lascerà l'attuale alloggio coniugale, i figli Parte_2 minorenni verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con allocazione presso la madre;
3) l'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato da entrambi i genitori i quali collaboreranno nell'assumere le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori
2 relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenuto conto dei bisogni, della capacità
e delle naturali inclinazioni degli stessi;
4) i giorni di affidamento saranno così regolati: il padre potrà tenere con sé i minori due ore al giorno dalle ore 18,00 alle 20,00 e potrà tenerli con sé, a settimane alternate, nel fine settimana prelevandoli dall'uscita della scuola il sabato e riportandoli alla madre entro le ore 20,00 della domenica successiva;
5) Nel periodo delle festività Natalizie e Pasquali i minori staranno ad anni alterni con uno dei genitori e quando resteranno nel periodo Natalizio (24.12. - 06.01) con il padre nel periodo
Pasquale resteranno con la madre. Nel periodo estivo entrambi i minori trascorreranno l'intero mese d'agosto con il padre.
6) Il padre corrisponderà la somma di € 500,00 mensili per il mantenimento di entrambi i minori, annualmente rivalutata secondo i dati Istat e tale somma dovrà essere versata alla madre entro il 5 di ogni mese fino a quando i figli non matureranno la maggiore età e s'impegna a concorrere nella misura del 50% per tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i minori (scuola, vacanze, salute ,viaggi).
7) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali cambi di residenza e si concedono reciprocamente il visto per l'espatrio.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni ed alla presa d'atto degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile proposta da e nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. Parte_1 Parte_2
1005/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 stante il matrimonio civile tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Praia a Mare
(Cs) in data 15.10.2020 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I Serie A, n. 4, anno 2020;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto degli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Praia a Mare (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Praia a Mare (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Paola, così deciso in data 11.02.2025 Il Presidente
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