Articolo 11 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 10Articolo 17
Versione
30 dicembre 1975
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Versione
3 marzo 1983
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Versione
11 luglio 1990
Art. 11. Tabelle delle sostanze soggette a controllo

Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente articolo 1 sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui al successivo articolo, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il comitato di cui all'articolo 8 e il Consiglio superiore di sanita'.
Le tabelle di cui al precedente comma devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ((ovvero a nuove acquisizioni scientifiche))
Le variazioni sono apportate con le stesse modalita' indicate dal primo comma del presente articolo.
Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale. (2a)
---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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