Sentenza breve 23 maggio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 23/05/2009, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01283/2009 REG.SEN.
N. 00713/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso n. 713 del 2009, proposto da:
- ZI NA, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto, in Lecce alla via Garibaldi 43;
contro
- il Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito.
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza n. 196 del 3.3.2009, notificata in data 10.3.2009, del Dirigente dell’U.T.C. - Settore Urbanistica del Comune di Lecce;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste le memorie difensive
Visti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21.5.2009 il dott. Ettore Manca e udito per la parte costituita l’Avv. Antonio Quinto in sostituzione dell’Avv. Pietro Quinto.
Sentita la parte costituita, ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000.
Osservato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che il NA impugna l’ordinanza con la quale il Comune intimato gli ingiungeva, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. 380/01, la demolizione di alcuni “motori di condizionamento”.
1.1 Egli formula, in specie, le seguenti censure:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Sviamento. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 37 d.p.r. 380/01. Contraddittorietà.
2.- Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva che il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che subito si esporranno.
3.- Deve osservarsi, in particolare, che lo stesso Dirigente del Settore Urbanistica del Comune intimato qualificava le opere in oggetto -i motori di un impianto di condizionamento- come di “manutenzione straordinaria”, precisando altresì che le stesse avrebbero richiesto l’autorizzazione della Soprintendenza quanto al profilo paesaggistico ed una denuncia di inizio di attività quanto al profilo edilizio (v. la comunicazione di avvio del procedimento in data 18.6.08);
3.1 La Soprintendenza rendeva il prescritto parere, favorevolmente, il 28.8.08.
4.- Ciò esposto, va osservato che nel caso in esame, come appena scritto relativo ad opere per le quale si reputava astrattamente necessaria una d.i.a., doveva farsi riferimento al disposto dell’art. 37 d.p.r. 380/01 (<<1. La realizzazione di interventi edilizi […] in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro>>) e non a quello dell’art. 31 invece applicato (<<Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali >>), con conseguente possibile irrogazione di una sanzione pecuniaria e non di quella demolitoria.
5.- Nei sensi e per i motivi appena indicati il ricorso va dunque accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata.
6.- Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, accoglie il ricorso n. 713/09 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con l’intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Ettore Manca, Primo Referendario, Estensore
Luca De Gennaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO