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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Emilia Caleca, in esito all'udienza del 04 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 6619 / 2023 e n. 1443/2023 R.G. vertenti
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_2
Degli Abruzzi n. 15, C.F. .: rappresentato e difeso, per mandato a margine C.F._1
del ricorso per accertamento tecnico medico legale preventivo, depositato nella cancelleria del
Tribunale di Messina, Sezione Lavoro e Previdenza, dall'Avv. Francesco Urzì Brancati presso il cui studio è elettivamente domiciliato .
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
OLIVIERO ATZENI giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. n.80974 del Persona_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento, benefici l. 104 \ 1992 art. 3 comma 3 ;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art.445bis c.p.c., il Sig. esponeva di aver Parte_2
presentato domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere della indennità di accompagnamento e dei benefichi l. 104 \ 1992 art 3 comma 3 che, a seguito della visita medica, era stato riconosciuto invalido, ma non bisognevole di accompagnamento. Deduceva che le patologie dalle quali era affetto non gli consentivano lo svolgimento degli atti della vita quotidiana in maniera autonoma. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della dette prestazioni assistenziali a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, era stato dichiarato invalido, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023 il ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva di necessitare di assistenza continuativa per il compimento degli atti della vita quotidiana. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della legge 104\ 1992 art.3 comma 3 a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata nei termini, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., veniva celebrata udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici Legge 104\ 1992 art. 3 comma 3, sia pure a decorrere dal mese di novembre 2023.
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che il Sig. Parte_2
: “ Per tali infermità e menomazioni, valutate nel loro complesso e tenuto conto delle considerazioni medico- legali precedentemente espresse, è possibile rispondere ai quesiti posti dal Magistrato dichiarando che il ricorrente è: − INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti e gravissime a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e con diritto all'indennità d'accompagnamento, con decorrenza dal
01.11.2023 ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 18/1980, dell'art. 1 della Legge n. 508/1988 e dell'art. 6 del D.Lgs.
n. 509/1988 perché soggetto non in grado di compiere i più significativi atti quotidiani della vita e bisognevole di assistenza continua;
− PERSONA HANDICAPPATA con minorazioni psicofisiche in grado di ridurre l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e nella sfera di relazione, ricorrendo dunque le condizioni previste dall'art. 3 commi 1 e 3 della legge n. 104/92 con decorrenza dal 01.11.2023.” Il c.t.u. ha quindi accertato che tali patologie determinano una invalidità nella misura del
100% e rendono necessaria un'assistenza continua non permettendo alla parte periziata di svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana, ma solo a decorrere dal mese di novembre
2023 .
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il
[...]
, invalido nella misura del 100%, possiede il requisito sanitario utile al Parte_3 conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici Legge 104 \ 1992 art. 3 comma 3
a decorrere dall'1 novembre 2023 .
Il limitato accoglimento delle domande attoree, con riferimento all'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di a.t.p. e nella misura di 1\2 del presente giudizio.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal (C.F. Parte_3
), con ricorso depositato in data 28.12.2023 e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., C.F._1
CP_ riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che il Sig. è Parte_2
invalido nella misura del 100% e possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici Legge 104 \ 1992 art 3 comma 3 , a decorrere dall'1 novembre 2023 ;
- compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali della fase sommaria e condanna l' CP_1
al pagamento di 1\2 delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 1.347,75 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 12 novembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Emilia Caleca