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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
Il Giudice dott.ssa Barbara Vacca, quale delegato tabellare dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 l. 150/2011 e 281-decies c.p.c. proposto da avv. AN LU (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
BIONDI EUGENIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio legale sito a Bologna, Piazza San Domenico n. 2
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con ricorso depositato il 19/01/2024, l'avv. Sebastiani ha impugnato il decreto emesso dal GIP di Forlì in data 02/08/2023 e comunicato il successivo 20/12/2023, con il quale era stato corretto d'ufficio il precedente decreto di liquidazione emesso in data
08/11/2022 a seguito di segnalazione da parte dell' Controparte_2
1
[...] dell'avvenuta liquidazione della somma di € 600 a titolo di compenso per attività
(interrogatorio) svolta prima del deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con conseguente riduzione del compenso inizialmente liquidato. Ha in particolare contestato il ricorrente l'illegittimità della correzione d'ufficio del decreto di liquidazione divenuto ormai definitivo e, come tale, non più modificabile, con conseguente richiesta di riforma dello stesso e ripristino dell'originaria liquidazione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e decreto di fissazione di udienza in data
03/05/2024, il convenuto non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia con ordinanza del 12/02/2025, con la quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 02/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Va premesso che i procedimenti riguardanti l'impugnazione del decreto di liquidazione
(o di rigetto di liquidazione) del compenso a carico dello Stato, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 170 d.p.r. 115/2002 e sono regolate dall'art. 15 l. 150/2011 e dunque secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. e decisi con sentenza non appellabile, come da conforme giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass. sez. I, 28/07/2020, n.16117; Cass. civile sez. II, 21/05/2020, n.9384; Cass. civile sez. I, 03/06/2020, n.10487).
Non vi sono quindi dubbi sulla correttezza del rimedio utilizzato, tempestivamente introdotto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento qui impugnato.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come emerge dalla documentazione prodotta, a seguito dell'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività svolta dall'avv. Sebastiani in favore di ammesso al Persona_1
patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale RGNR 3962/2019 – RG GIP
2655/2020, con decreto dell'08/11/2022 il GIP ha liquidato il compenso spettante al difensore in complessivi € 1.945,41, già al netto della riduzione di cui all'art. 106 d.p.r.
115/2002 e comprensivo del rimb. forf. spese generali, oltre accessori. Con successivo decreto, emesso d'ufficio a distanza di quasi nove mesi dal primo, in data 02/08/2023, a
2 seguito di segnalazione proveniente dall'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale con nota del 23/02/2023, il GIP ha modificato il decreto di liquidazione, riducendo la precedente liquidazione di € 600, quale compenso richiesto dal difensore per la fase relativa all'interrogatorio svolto il 17/07/2020, e dunque in data anteriore rispetto al deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, avvenuto il 16/03/2022, come tale non dovuta ai sensi dell'art. 109 d.p.r. 115/2002.
Pur essendo senz'altro corretta l'affermazione del Giudice che esclude la liquidabilità di compensi per attività svolte dal difensore in data antecedente rispetto al deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e pur essendo comprensibile l'intento di porre rimedio ad un proprio precedente errore (peraltro non qualificabile come errore materiale o di calcolo), risulta nondimeno censurabile il provvedimento di modifica, disposto ex officio, del decreto di liquidazione già emesso e divenuto definitivo per decorso del termine per l'impugnazione.
Come precisato dall'orientamento costante della Suprema Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, “il decreto di liquidazione dei compensi è idoneo a divenire giudicato perché regolamentazione di interessi protetti dall'ordinamento giuridico che si forma con la previsione di un procedimento a cognizione piena, seppure eventuale e differita: l'articolo 170 del Dpr n. 115 del
2002 prevede, infatti, che il procedimento di opposizione si svolga nelle forme del rito sommario di cognizione, modello procedimentale che, nonostante la denominazione di sommario e della collocazione tra i procedimenti speciali, è sovrapponibile, sotto il profilo funzionale ed effettuale, al giudizio ordinario di cognizione. Il decreto di liquidazione del compenso al difensore per patrocinio a spese dello Stato, in particolare, non è revocabile, né modificabile d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa, il potere di revoca (o di modifica) risulterebbe del resto del tutto incompatibile con la previsione, nello stesso articolo 170 del Dpr n.
115 del 2002, di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento”
(Cass. 07/04/2023 n. 9545; nello stesso senso Cass. 18/01/2017, n. 1196; Cass.
06/06/2014 n. 12795).
In accoglimento del ricorso proposto, il provvedimento in questa sede impugnato emesso in data 02/08/2023, con il quale il Giudice ha d'ufficio modificato il proprio precedente decreto di liquidazione emesso in data 08/11/2022, va dunque riformato con
3 conseguente ripristino della validità dell'originario decreto di liquidazione dei compensi dell'08/11/2022.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno fatte gravare sul convenuto, liquidandole d'ufficio, in assenza di nota spese, come da dispositivo sulla base di parametri minimi tenuto conto della semplicità delle questioni e della natura semplificata della decisione.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso proposto da AN LU in data 19/01/2024, notificato il 03/05/2024 nei confronti di , avverso il Controparte_1
decreto emesso dal GIP di questo Tribunale in data 02/08/2023 (ma comunicato il
20/12/2023), recante modifica del precedente decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, emesso in data
08/11/2022, dispone la riforma il decreto impugnato, con conseguente conferma del decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 08/11/2022;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali sostenute Controparte_1
dal ricorrente per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 852,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 15 aprile 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
Il Giudice dott.ssa Barbara Vacca, quale delegato tabellare dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 l. 150/2011 e 281-decies c.p.c. proposto da avv. AN LU (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
BIONDI EUGENIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio legale sito a Bologna, Piazza San Domenico n. 2
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con ricorso depositato il 19/01/2024, l'avv. Sebastiani ha impugnato il decreto emesso dal GIP di Forlì in data 02/08/2023 e comunicato il successivo 20/12/2023, con il quale era stato corretto d'ufficio il precedente decreto di liquidazione emesso in data
08/11/2022 a seguito di segnalazione da parte dell' Controparte_2
1
[...] dell'avvenuta liquidazione della somma di € 600 a titolo di compenso per attività
(interrogatorio) svolta prima del deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con conseguente riduzione del compenso inizialmente liquidato. Ha in particolare contestato il ricorrente l'illegittimità della correzione d'ufficio del decreto di liquidazione divenuto ormai definitivo e, come tale, non più modificabile, con conseguente richiesta di riforma dello stesso e ripristino dell'originaria liquidazione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e decreto di fissazione di udienza in data
03/05/2024, il convenuto non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia con ordinanza del 12/02/2025, con la quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 02/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Va premesso che i procedimenti riguardanti l'impugnazione del decreto di liquidazione
(o di rigetto di liquidazione) del compenso a carico dello Stato, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 170 d.p.r. 115/2002 e sono regolate dall'art. 15 l. 150/2011 e dunque secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. e decisi con sentenza non appellabile, come da conforme giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass. sez. I, 28/07/2020, n.16117; Cass. civile sez. II, 21/05/2020, n.9384; Cass. civile sez. I, 03/06/2020, n.10487).
Non vi sono quindi dubbi sulla correttezza del rimedio utilizzato, tempestivamente introdotto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento qui impugnato.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come emerge dalla documentazione prodotta, a seguito dell'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività svolta dall'avv. Sebastiani in favore di ammesso al Persona_1
patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale RGNR 3962/2019 – RG GIP
2655/2020, con decreto dell'08/11/2022 il GIP ha liquidato il compenso spettante al difensore in complessivi € 1.945,41, già al netto della riduzione di cui all'art. 106 d.p.r.
115/2002 e comprensivo del rimb. forf. spese generali, oltre accessori. Con successivo decreto, emesso d'ufficio a distanza di quasi nove mesi dal primo, in data 02/08/2023, a
2 seguito di segnalazione proveniente dall'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale con nota del 23/02/2023, il GIP ha modificato il decreto di liquidazione, riducendo la precedente liquidazione di € 600, quale compenso richiesto dal difensore per la fase relativa all'interrogatorio svolto il 17/07/2020, e dunque in data anteriore rispetto al deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, avvenuto il 16/03/2022, come tale non dovuta ai sensi dell'art. 109 d.p.r. 115/2002.
Pur essendo senz'altro corretta l'affermazione del Giudice che esclude la liquidabilità di compensi per attività svolte dal difensore in data antecedente rispetto al deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e pur essendo comprensibile l'intento di porre rimedio ad un proprio precedente errore (peraltro non qualificabile come errore materiale o di calcolo), risulta nondimeno censurabile il provvedimento di modifica, disposto ex officio, del decreto di liquidazione già emesso e divenuto definitivo per decorso del termine per l'impugnazione.
Come precisato dall'orientamento costante della Suprema Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, “il decreto di liquidazione dei compensi è idoneo a divenire giudicato perché regolamentazione di interessi protetti dall'ordinamento giuridico che si forma con la previsione di un procedimento a cognizione piena, seppure eventuale e differita: l'articolo 170 del Dpr n. 115 del
2002 prevede, infatti, che il procedimento di opposizione si svolga nelle forme del rito sommario di cognizione, modello procedimentale che, nonostante la denominazione di sommario e della collocazione tra i procedimenti speciali, è sovrapponibile, sotto il profilo funzionale ed effettuale, al giudizio ordinario di cognizione. Il decreto di liquidazione del compenso al difensore per patrocinio a spese dello Stato, in particolare, non è revocabile, né modificabile d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa, il potere di revoca (o di modifica) risulterebbe del resto del tutto incompatibile con la previsione, nello stesso articolo 170 del Dpr n.
115 del 2002, di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento”
(Cass. 07/04/2023 n. 9545; nello stesso senso Cass. 18/01/2017, n. 1196; Cass.
06/06/2014 n. 12795).
In accoglimento del ricorso proposto, il provvedimento in questa sede impugnato emesso in data 02/08/2023, con il quale il Giudice ha d'ufficio modificato il proprio precedente decreto di liquidazione emesso in data 08/11/2022, va dunque riformato con
3 conseguente ripristino della validità dell'originario decreto di liquidazione dei compensi dell'08/11/2022.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno fatte gravare sul convenuto, liquidandole d'ufficio, in assenza di nota spese, come da dispositivo sulla base di parametri minimi tenuto conto della semplicità delle questioni e della natura semplificata della decisione.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso proposto da AN LU in data 19/01/2024, notificato il 03/05/2024 nei confronti di , avverso il Controparte_1
decreto emesso dal GIP di questo Tribunale in data 02/08/2023 (ma comunicato il
20/12/2023), recante modifica del precedente decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, emesso in data
08/11/2022, dispone la riforma il decreto impugnato, con conseguente conferma del decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 08/11/2022;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali sostenute Controparte_1
dal ricorrente per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 852,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 15 aprile 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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