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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZ. CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Rita Di Salvo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7337 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018
TRA
rapp.to e difeso dall'avv Enzo Caterino Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
CF Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATA CONTUMACE
E
in p.l.r.p.t, rapp.ta difesa dall'avv Luigi TUCCILLO CP_2
APPELLATA
1 avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace
ed in cui le parti hanno così rassegnato le loro CONCLUSIONI come in atti sulla base dei seguenti
MOTIVI
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità
di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello, ex art. 348 bis c.p.c. in quanto conforme ai requisiti di cui al novellato art. 342 c.p.c.
2 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio gli appellati in epigrafe al fine di ottenere la riforma della sentenza n.8/2018 emessa dal Giudice di Pace di in quanto il Giudice di CP_3
prime cure non avrebbe correttamente valutato il materiale istruttorio offerto dall'appellante nonché raccolto durante l'istruttoria né avrebbe applicato correttamente le norme di diritto applicabili alla presente fattispecie.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello mentre Controparte_4
restava contumace. Controparte_1
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e
336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via preliminare, si rileva che non risulta depositato in atti il fascicolo di primo grado, nonostante i ripetuti provvedimenti di rinvio adottati dal Giudice istruttore ai sensi dell'art. 347, comma 3, c.p.c., e le conseguenti disposizioni rivolte alla
Cancelleria per la trasmissione del medesimo.
Tale omissione, pur censurabile, non può precludere la decisione nel merito,
poiché dalla documentazione ritualmente versata in giudizio dalle parti risultano comunque disponibili tutti gli atti essenziali ai fini della decisione: ricorso introduttivo, ordinanza ingiunzione, verbale di accertamento, comparsa di costituzione e sentenza impugnata.
3 Pertanto, in applicazione del principio di non tassatività del fascicolo del giudice di pace e di economia processuale, si ritiene che l'istruttoria sia comunque completa e che la controversia possa essere decisa nel merito. In tal senso si è
espressa la giurisprudenza di merito e legittimità, secondo cui: “Il mancato deposito del fascicolo di primo grado non comporta di per sé l'impossibilità della decisione della causa d'appello, ove le parti abbiano ritualmente prodotto la documentazione necessaria a fondare le rispettive pretese e difese” (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 10.10.2019, n. 25493; Trib. Roma, sez. XIII, sent. 24 maggio 2021, n.
8753).
Chiarito quanto sopra e rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata, si può ora procedere all'esame del merito del gravame.
L'appello è fondato e va accolto nei limiti delle seguenti motivazioni.
Il fatto storico è certo ed incontestato nonchè l'accadimento del fatto storico e le sue conseguenze immediate sono cristallizzate nella sentenza prodotta dall'appellante N. 503/ 22 del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento NRG
2536/19 che ha riformato la sentenza del GdP di Napoli Nord N. 4780/18
accogliendo l'appello del ciclista che viaggiava sulla sua bicicletta in compagnia dell'odierno appellante al momento del sinistro.
Non v'è pertanto dubbio, che l'attore abbia pienamente e compiutamente assolto l'onere probatorio su di esso incombente, mentre completamente nulla è stato provato dalle controparti che vanno, dunque, condannate nelle rispettive qualità in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore.
4 Nel corso del giudizio, veniva deferito interrogatorio formale alla suddetta convenuta che si presentava a renderlo( chiarendo tanto le modalità del CP_1
sinistro = alla guida della Lancia Y, di sua proprietà, aveva tamponato, al semaforo, la bici guidata dall'appellante spingendola contro bici precedente, che le conseguenze dannose dello stesso.
Veniva ,altresì, escusso il teste , marito della , che era a bordo Tes_1 CP_1
della Lancia Y) che confermava le modalità e conseguenze dannose del sinistro.
In applicazione delle coordinate ermeneutiche illustrate ed alla luce delle emergenze processuali, va dichiarata la corresponsabilità dell'appellante nella produzione del sinistro valutabile nella misura del 50 % e del restante 50% in capo all . CP_1
Il danno, sulla scorta della documentazione prodotta dall'appellante attore viene quantificato in € 2.748,96 per danno biologico al 3% - € 140,64 per ITT, € 468,80
per ITP € 351,60 per ITPP.
Da tale importo va defalcata la percentuale del 50% di responsabilità riconosciuta in capo all'appellante , per cui a quest'ultimo andrà riconosciuta la Pt_2
somma arrotondata in eccesso, di euro 1.855,00.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, sì come liquidato nella considerazione della tipicità e della ordinarietà delle lesioni subite,
ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti
5 fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove,
d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'appellante adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
Sulla somma liquidata andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente ISTAT corrispondente alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello della pronuncia (cfr.sent.
Trib. Na 2253/03, 3303/05).
Su tale somme divenuta per effetto della liquidazione giudiziale debito di valuta sono dovuti ulteriori interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento parziale della domanda di condanna formulata nei confronti dell'appellato e nei limiti di cui sopra.
I restanti motivi di appello restano assorbiti dalla prefata decisione.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con compensazione delle stesse nella misura del 50% quale percentuale di corresponsabilità riconosciuta in capo all'appellante e del 50% quale percentuale di corresponsabilità riconosciuta in capo all'appellata . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così
provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata n° 465/2020
resa dal Giudice di Pace di Maddaloni, dichiara la concorrente responsabilità
dell'appellante nella causazione del sinistro per cui è procedimento nella misura del 50% e del restante 50% in capo all'appellata e per essa la Controparte_1
compagnia di assicurazione;
condanna per l'effetto, gli appellati in solido pagamento, in favore dell'appellante della somma di € 1.855,00 per i danni subiti oltre interessi legali come da parte motiva;
condanna gli appellati in solido a rimborsare all'appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, nella misura dell'50% (restando l'ulteriore 50% a carico dell'appellante) che si liquidano in € 800,00 già comprensivi delle spese, oltre
7 spese generali, c.p.a ed iva come per legge in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 28/10/2025
Il Giudice
dr. Rita Di Salvo
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