Decreto cautelare 10 luglio 2023
Sentenza breve 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 18/09/2023, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/09/2023
N. 00267/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00219/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU IA IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma IU IA IA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Cossina e Fabiana Ranzatto dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia, 1;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
− dell’atto Protocollo n. 0333932/P/GEN dell’8 giugno 2023, notificato l’8 giugno 2023, a firma del funzionario delegato di Posizione Organizzativa, -OMISSIS-, avente ad oggetto “revisione della patente per la verifica dei requisiti di idoneità tecnica alla guida Conducente:-OMISSIS-”;
− nonché di ciascun atto connesso, per presupposizione o consequenzialità, ancorché non conosciuto, con quelli impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma IU IA IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Funzionario delegato di Posizione Organizzativa del Servizio motorizzazione civile regionale – Ambito territoriale di Gorizia della Regione Autonoma IU IA IA ha disposto nei suoi confronti la revisione della patente di guida di cui è titolare, mediante nuovo esame teorico-pratico di idoneità alla guida, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 128, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Un tanto in considerazione dei dubbi sulla persistenza in capo al medesimo dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente, emersi in seguito e/o a causa dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto ovvero in quanto in data 09/10/2022, alle ore 17,40, nella località Fogliano Redipuglia (GO) “alla guida di autovettura, percorrendo Via San Michele con direzione Sagrado, in prossimità del civico n. 50, invadeva parzialmente la corsia dell’opposto senso di marcia andando a collidere violentemente contro un veicolo che sopraggiungeva in quel momento sulla predetta corsia. Il contatto dinamico avveniva tra la parte anteriore destra (n.d.r. rectius sinistra) del veicolo antagonista e la parte anteriore sinistra del veicolo condotto da sig.-OMISSIS-. A causa dell’urto le vetture subivano danni ingenti e lo stesso conducente sig.-OMISSIS- riportava lesioni guaribili in 1 (uno) giorno. Dai rilievi e dalle verifiche eseguite risultano presenti tracce di frenata interessanti gli pneumatici del lato sinistro del veicolo condotto dal sig.-OMISSIS- della lunghezza di metri 3,86, tracce di forma media, intensità continua e con andamento rettilineo rispetto l’asse della carreggiata. Risultano, inoltre, tracce di scarrocciamento lasciate dai pneumatici del veicolo antagonista, per una lunghezza di metri 1. Non risultano indicazione in merito ad eventuali situazioni di riduzione della visibilità e non è stata riscontrata alcuna causa di imprevedibilità alla base dell’incidente”;
- che, nel denunciare l’illegittimità del provvedimento impugnato, il ricorrente deduce - con unico motivo - “Violazione ed errata applicazione dell'art. 128 del codice della strada, difetto di motivazione, nonché eccesso di potere per travisamento di fatto e difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità” , dolendosi del fatto che non sarebbero enunciate le ragioni che hanno portato a dubitare della sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida ovvero che il provvedimento gravato, avente natura discrezionale, sarebbe, in sostanza, deficitario sotto il profilo istruttorio/motivazionale;
- che la Regione intimata si è costituita per resistere al ricorso e contestarne la fondatezza, invocando, con diffuse argomentazioni, la sua reiezione e quella della preliminare istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Considerato che l’affare è stato chiamato all’odierna udienza camerale, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, e, poi, introitato per essere deciso;
Ritenuto:
- in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da riserva formulata dal Presidente nel corso dell’udienza stessa;
- che la causa sia matura per la decisione in base agli atti di difesa sin qui dimessi e che le questioni che vengono in rilievo siano di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili nelle ipotesi di cui all’art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia;
Ritenuto il ricorso privo di pregio e non meritevole di accoglimento;
Ritenuto e considerato al riguardo, in particolare:
- che il provvedimento gravato, adottato ai sensi del comma 1 dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. [“Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (…) possono disporre che siano sottoposti (…) ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi (…) dell'idoneità tecnica. (…)”] in ragione dei dubbi sorti sulla persistenza in capo al ricorrente dei requisiti di idoneità tecnica richiesti, s’appalesa emesso in presenza dei presupposti legittimanti e sulla scorta di un’idonea e sufficiente motivazione;
- che l’Ufficio competente, con formula sintetica, ma efficace, ha, infatti, non solo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento (poi confluita nel provvedimento opposto in cui è esitato il procedimento stesso) che “dall’istruttoria espletata dall’organismo che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente e da una valutazione effettuata dai nostri uffici in merito alla dinamica dell’incidente, è emerso che la condotta di guida adottata (…) nella situazione sopra descritta non è risultata idonea a prevenire una potenziale situazione di percolo e pone dubbi sulla persistenza (…) dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”, ma anche reso intellegibili le ragioni che, nel caso specifico, hanno ingenerato i dubbi predetti, in relazione ai fatti accertati, assolvendo puntualmente all’obbligo di motivazione su di esso incombente;
- che le circostanze fattuali del sinistro occorso, per come descritte e/o ritraibili dalla relazione dell’incidente stradale redatta dalla Compagnia di Gradisca d’Isonzo – N.O.R.M. Aliquota Radiomobile della Legione Carabinieri IU IA IA in data 28 gennaio 2023, n. 14/22 - 1/22 (prot. n. 34877/2022), che viene richiamata integralmente nel provvedimento stesso, sono di per sé eloquenti e tali da sorreggere ragionevolmente la revisione opposta;
- che da tale relazione, supportata dagli esiti dei rilievi foto-planimetrici eseguiti, emerge che al ricorrente è stata contestata la violazione di cui all’art. 146, commi 2, del Codice della Strada (“Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché dell'art. 191, comma 4”) in quanto il medesimo, avendo oltrepassato la striscia longitudinale continua delimitante la corsia di marcia in una carreggiata a doppio senso di circolazione ed invaso parzialmente la corsia opposta, è andato a collidere frontalmente col veicolo che in quel momento stava percorrendo la strada in senso opposto al suo;
- che tale condotta appare di per sé sintomatica dell’inadeguatezza del ricorrente sotto il profilo della capacità tecnica, atteso che costituisce norma inderogabile di comportamento ai fini della sicurezza della circolazione stradale l’obbligo del conducente di non valicare la linea longitudinale continua, nonché quello di adeguare la condotta di guida allo stato dei luoghi e del traffico, in maniera tale da essere sempre in grado di fronteggiare qualsiasi evenienza che sia prevedibile secondo l’umana esperienza, quale è certamente la presenza di uno o più autoveicoli sulla medesima carreggiata con senso di marcia contrario al proprio;
- che l’incidente occorso è, dunque, da riconnettersi al mancato rispetto dei “comportamenti imposti dalla segnaletica stradale (…) a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento” (art. 146, comma 1, C.d.S.) e, segnatamente, di quello di cui all’art. 40, commi 3 (“Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; …”) e 8 (“Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; ... E' vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua”) del Codice della Strada;
- che, infine, la su indicata relazione dei Carabinieri evidenzia altresì che l’incidente è avvenuto su una strada urbana, con carreggiata a doppio senso, presidiata da segnaletica verticale e orizzontale, in un tratto rettilineo e situazione di traffico intenso. Condizioni meteo serene. Luce diurna. Visibilità buona;
Ritenuta, dunque - per tutto quanto fin qui rilevato e considerato - congrua, ragionevole e sufficientemente esplicativa dell’iter logico seguito la valutazione del Funzionario delegato di P.O. del Servizio Motorizzazione civile, laddove, con formula di efficace sintesi, evidenzia, per l’appunto, che “i dubbi sulla persistenza dell’idoneità tecnica alla guida sussistono in ragione dell’intrinseca pericolosità della manovra posta in essere dal sig.-OMISSIS-, indipendentemente dall’assenza di precedenti specifici” ovvero, sostanzialmente, per non avere il medesimo “adottato un comportamento di guida idoneo” ed avere “effettuato una manovra che ha creato di fatto una situazione di pericolo e di intralcio agli altri utenti della strada”;
Considerato che in giurisprudenza è stato reiteratamente affermato che “Il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede, ai sensi dell’art. 128, comma 1 CdS, nell’insorgenza dei dubbi sulla persistenza, nel titolare, dei requisiti fisici e psichici o della idoneità tecnica; ciò che legittima l’Autorità competente a disporre la revisione della patente di guida non è rappresentato dalla certezza della responsabilità del conducente, bensì dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell’idoneità tecnica” (Cons St., sez. IV, 6.5.2013, n. 2430) e che “(…) il provvedimento di revisione presenta carattere di discrezionalità, essendo riservata alla competente p.a. la valutazione circa i dubbi sulla <persistenza dei requisiti e dell’idoneità>” (Tar, sez. I Palermo, 11.11.14, n. 2789);
Ritenuto, quindi, che, anche avuto riguardo al preminente fine della tutela della sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto che “in subiecta materia… l’Amministrazione agisce conformandosi al canone della massima precauzione a protezione degli interessi della collettività ed anche del soggetto destinatario del provvedimento <restrittivo>” (C.d.S., n. 1730/2020 cit.), la revisione della patente di guida disposta dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 128, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 s’appalesa sorretta da adeguata motivazione (in termini Tar FVG, I, 12 gennaio 2023, n. 3; 10 febbraio 2022, n. 89; 9 settembre 2021, n. 252; 14 maggio 2019, n. 208);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso sia infondato e debba essere respinto; e che le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU IA IA, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Regione Autonoma IU IA IA, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de Mohac |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.