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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 918/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PETRUZZELLI PIERPAOLO Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SERVODIO CRISTINA CP_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 371/2023 del 23.02.2023 il Tribunale di Trani, giudice del lavoro, rigettava la domanda con cui chiedeva, nei confronti dell' , il Parte_1 CP_1
riconoscimento della rendita per la malattia professionale derivante dalle mansioni svolte di elettricista di bordo.
2.Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame il in data 4.08.2023, Pt_1 chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio l' in data 17.09.2024, instando per il rigetto del gravame. CP_1
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. Era ammessa c.t.u. e, in data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si decideva come da infrascritto dispositivo.
3.Occorre rilevare che con ricorso del 06.02.2019 il ricorrente deduceva di essere in pensione, avendo lavorato dal 1° novembre 1980 al 9 marzo 2016 come marinaio, alle dipendenze di armatori con bandiera sia nazionale che estera.
Affermava che secondo l'Estratto Matricolare e l'Estratto Conto Previdenziale , aveva CP_2
lavorato per 8 anni, 1 mese e 10 giorni su navi nazionali, prestando servizio presso varie compagnie di navigazione, tra cui " C O DR. ", Controparte_3 Persona_1
" , " , " Controparte_4 Controparte_5 [...]
", " ", Controparte_6 Controparte_7
" ", " ", " " E " CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
; che durante tutto il periodo lavorativo aveva ricoperto Controparte_11
esclusivamente il ruolo di elettricista di bordo e che le sue mansioni consistevano nell'assicurare il corretto funzionamento degli impianti elettrici di bordo, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria, il tutto svolto principalmente nel vano motore delle navi, ma anche in coperta, con esposizione a sbalzi di temperatura e umidità, e in turni di lavoro superiori a otto ore.
Premetteva, altresì, che era stato sottoposto a sforzi ciclici, ripetitivi e prolungati, in particolare a carico degli arti superiori;
che aveva utilizzato strumenti vibranti per lunghi periodi e che aveva assunto posture dannose (come iperflessione delle ginocchia e del tronco, iperestensione del collo), lavorando in spazi angusti;
che spesso doveva accedere a cunicoli stretti per riparare attrezzature come tank e sonde, lavorando in posizioni scomode, da supino;
che, talvolta, durante interventi in impianti elettrici nel vano motore, doveva spostarsi in spazi aperti, esponendosi a condizioni atmosferiche avverse;
che a causa delle condizioni lavorative descritte soffriva di “tetraipostenia da mielopatia cervicale, sindrome del tunnel carpale bilaterale e malattia di “ ”, causata dalle lavorazioni Persona_2
svolte.
4.Espletata prova testimoniale e c.t.u. medico-legale, il Tribunale di Trani rigettava la domanda del e, per l'effetto, regolava le spese processuali ai sensi dell'art. 152 Pt_1
disp. att. c.p.c.
In sintesi, il Giudice di prime cure rigettava la domanda spiegata da in Parte_1
2 quanto, pur a fronte di una prova testimoniale che aveva confermato le mansioni svolte dal ricorrente, la c.t.u. medico-legale aveva escluso la correlazione tra lavoro svolto e patologie.
5.L'appellante, con il primo motivo, censura la sentenza del giudice di prime cure per
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 c.p.c. E DELL'ART. 2697 c.c. nonché per “VIZIO DI OMESSA ED APPARENTE MOTIVAZIONE”.
In particolare, si duole del fatto che: ”Nel dettaglio, il Tribunale di prime cure ha rigettato la domanda attorea basando il proprio convincimento sull'indagine medica eseguita dal proprio perito, il quale, in maniera del tutto avulsa dalle risultanze probatorie (produzione documentale e testimonianza), pur ammettendo l'allocazione della patologie denunciate nel sistema tabellare, ha negato la sussistenza di nesso, anche concausale, tra le lavorazioni svolte dal ricorrente e le patologie dal medesimo contratte, per la mancanza di documentazione di rischio”.
Afferma che tale sillogismo è da considerarsi illegittimo e infondato perché il teste escusso aveva confermato che il lavoratore era esposto a rischi dovuti ai movimenti ripetuti o alle posture incongrue che assumeva durante le sue mansioni di elettricista di bordo, inclusi impatti ripetuti sulla regione del carpo.
Ritiene che nonostante l'assenza di documentazione di rischio, il CTU avrebbe dovuto riconoscere il nesso causale in base alle modalità specifiche del lavoro, come riferito dai testimoni e che la sentenza di primo grado è viziata, poiché il Tribunale ha ignorato che per la tutela assicurativa era sufficiente identificare un rischio ambientale, ossia che il lavoratore avesse contratto la malattia a causa di un rischio presente nell'ambiente di lavoro o delle lavorazioni eseguite al suo interno, come stabilito da sentenze della Suprema Corte (Cass.
SU 13025/2006, 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011).
5.1. Con il secondo motivo, si duole del negato riconoscimento della malattia professionale benché rientrante tra quelle tabellate e vi fosse prova dell'espletamento delle lavorazioni che lo esponevano al rischio indicato nelle medesime.
Ritiene che: “Difatti, costituisce principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporti l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato” e che nel caso di specie “poiché anche l'attività svolta dal ricorrente è prevista dalla tabella, era persino possibile parlare di una doppia previsione tabellare;
pertanto, al lavoratore sarebbe
3 stato sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini”.
5.2. Con il terzo motivo censura la parte della sentenza del giudice di prime cure in cui quest'ultimo ritiene “condivisibili le conclusioni peritali rassegnate dal proprio Perito”, rilevando che la CTU non ha applicato correttamente la regola dell'articolo 41 c.p.c., secondo cui il rapporto causale tra l'evento e il danno è regolato dal principio di equivalenza delle condizioni, nel senso che ogni antecedente, anche indiretto o remoto, che abbia contribuito a determinare l'evento, deve essere considerato come efficiente causale.
6.L'appello è fondato e va accolto.
Deve darsi atto che la prova testimoniale ha confermato le deduzioni contenute in ricorso.
In particolare, all' udienza del 29.10.2020 è stato introdotto il teste Testimone_1
che ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti in quanto ha lavorato a bordo della
[...]
“Royal Princess”, con il ricorrente, negli anni Ottanta e Novanta ed esattamente negli anni
1998-1999.
Il teste ha affermato che: “ricordo che il ricorrente svolgeva il ruolo di elettricista, mentre io ero il capo elettricità”; inoltre ha confermato il capitolo sub 4) della narrativa del ricorso in ordine al lavoro di manutenzione, controllo degli apparati e programmazione e il capitolo sub 5) “in particolare il si muoveva dalla sala macchine alla zona equipaggio di Pt_1
coperta della nave e questo lo sottoponeva ad esposizione a temperature diverse (la sala macchine era molto calda) ed all'umidità”. Ancora, il teste ha confermato il capitolo sub 6) ricordando che il ricorrente “era costretto all'utilizzo degli arti superiori”.
Ha dichiarato, altresì, di ricordare che il ricorrente” nella sala macchine era continuamente esposto a vibrazioni per via della continua vibrazione dei motori diesel;
ricordo anche che spesso era costretto a lavorare accovacciato”; il teste ha anche confermato le circostanze sub 8) e sub 10) e, cioè, che il ricorrente spesso era costretto a recarsi in cunicoli strettissimi per raggiungere una cisterna o una sonda da riparare e che durante un intervento su di un impianto elettrico presente nel vano motore, fosse costretto a recarsi in spazi aperti, anche accaldato e sudato, con contestuale esposizione a fattori atmosferici.
4 6.1. Tanto premesso in merito all'esposizione al rischio, al fine di corrispondere alle fondate doglianze di parte appellante, è stata disposta la rinnovazione della c.t.u. formulando i seguenti quesiti:
“1. se il lavoratore è affetto dalla malattia denunciata;
2. se tale malattia: a) rientra tra quelle inserite nella tabella degli allegati 4 (industria) e 5
(agricoltura) del t.u. sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali specificandone il tipo;
b) sia stata contratta nell'esercizio di una delle lavorazioni indicate in tabella, specificandone il tipo;
c) si sia manifestata nel periodo di tempo correlativamente indicato in tabella); d) comunque, non sia stata determinata da una causa esclusiva extralavorativa;
3. nel caso in cui la malattia non presenti i primi tre requisiti di cui al n. 2, accerti se, tra il lavoro svolto dal ricorrente e la malattia da cui è affetto, sussista un rapporto di causalità e cioè se, secondo un criterio di certezza o di elevata probabilità, l'attività lavorativa sia stata una condizione necessaria ed essenziale (anche se eventualmente non esclusiva) per la determinazione della malattia;
4. in caso di risposta positiva ai quesiti precedenti (1 e 2 o 1 e 3) quantifichi il grado della eventuale inabilità permanente derivante dalla malattia professionale”.
Ausiliario della Corte è stato nominato il dott. Persona_3
Il c.t.u. ha dato atto nella sua relazione di aver riscontrato le seguenti patologie a carico di
Parte_1
“A- Mielopatia cervicale - ammesso il nesso concausale;
B- Tunnel carpale - Malattia professionale tabellata;
C- M. di - Malattia professionale tabellata”. Persona_2
Ha poi concluso affermando che dette patologie “Sono complessivamente responsabili di una menomazione dell'integrità fisica che, con formula motiva il riconoscimento Parte_2 di un danno biologico complessivo pari al 15% (quindici per cento)”.
In particolare, il c.t.u. ha riscontrato il nesso concausale delle suddette patologie con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente rispettivamente nelle misure del 12%
(“MIELOPATIA CERVICALE”), 2% (“SINDROME DEL TUNNEL CARPALE”) e 2% (“M.
DE ”). Per_2
Con riferimento alla “mielopatia cervicale” ha dichiarato: “Il ha svolto le proprie Pt_1
mansioni molto frequentemente e per periodi prolungati anche in posizioni anti- ergonomiche (come confermato, in mancanza di altra documentazione, da prove
5 testimoniali) ma va anche detto che perché si produca una erniazione del disco intervertebrale è necessario l'intervento di rilevanti fattori traumatici (colpo di frusta) o degenerativi (invecchiamento strutturale anatomico).
Per il riconoscimento di una patologia quale “tecnopatia” deve essere dimostrato come
l'attività lavorativa sia stata causa o concausa efficiente e determinante della patologia.
Il caso in esame è conforme a tali previsioni ritenendo che tali posture ripetutamente assunte per un lungo arco di tempo lavorativo, in posizioni incongrue e in ambienti insalubri e spesso angusti, con esposizione a noxae atmosferiche nonché' l'utilizzo di strumenti vibranti) abbiano assunto ruolo concausale su strutture anatomiche già interessate da un processo di logoramento degenerativo dovuto a fattori eziopatogenetici extralavorativi.
Più precisamente tra il lavoro svolto e la malattia da cui è affetto, sussiste un rapporto di causalità e cioè, secondo un criterio di certezza o di elevata probabilità, l'attività lavorativa
è stata una condizione necessaria ed essenziale (ma non esclusiva) per la determinazione della malattia;
Dalle tabelle di cui al DM 12.7.2000 GU n° 172 del 25.7.200 si evince quanto segue:
Cod n° 212 – Ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico-sensitivi persistenti”.
Con riferimento alla “sindrome del tunnel carpale” ha rilevato:” Trattasi di patologia tabellata con Cod G56.0 al n° 78 lettera L che, riconosce le seguenti lavorazioni:
Lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo.
Tali condizioni lavorative sono state ripetutamente assunte dal per un lungo arco di Pt_1 tempo con l'aggravante di aver fatto uso di strumenti vibranti e/o carpenteria pesante
(grossi martelli). L'incidenza funzionale, allo stato, è di modesta entità essendo stata in parte risolutore l'Intervento chirurgico e di ciò bisognerà tenerne conto ai fini valutativi medico-legali”.
Infine, il c.t.u. ha confermato che la malattia “ ” è di origine professionale e Persona_2
che è tabellata al n. 78 Cod. M 65.4.
6.2. Da ciò si ricava che nel caso specifico, nonostante l'assenza di documentazione sul rischio, il CTU di primo grado avrebbe dovuto individuare il nesso causale in base alle modalità specifiche del lavoro, come confermato dal testimone.
6 Si deve osservare, che come correttamente sostenuto dall'appellante, il C.T.U. nominato dal
Tribunale nel giudizio di primo grado non ha correttamente applicato la disposizione dell'articolo 41 c.p.c., che stabilisce il principio di equivalenza delle condizioni in materia di causalità tra evento e danno. Secondo tale principio, ogni fattore, anche se indiretto o remoto, che abbia contribuito in qualche misura alla produzione dell'evento, deve essere considerato come causa efficiente. Questo principio trova applicazione anche nei casi di malattie multifattoriali, sia tabellate che non tabellate, purché il lavoratore abbia adempiuto all'onere probatorio che gli compete.
6.3.Tanto premesso, va sottolineato che, avverso le conclusioni del c.t.u., non ci sono state osservazioni e/o doglianze specifiche da parte dell' . CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente possono essere senz'altro recepite e poste a fondamento della presente decisione, in quanto ben argomentate e prima facie immuni da aporie sul piano logico.
Per le caratteristiche concrete dell'esposizione e delle malattie, deve dunque ritenersi che l'insorgenza delle stesse è stata determinata dall'ambiente lavorativo e che dette patologie
“Sono complessivamente responsabili di una menomazione dell'integrità fisica che, con formula motiva il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 15% Parte_2
(quindici per cento)”.
7.Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, l'appello dev'essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va condannato l' a corrispondere al una rendita CP_1 Pt_1
da malattia professionale rapportata al 15% di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre agli interessi di legge sui ratei arretrati.
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'istituto appellante e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
Si pongono definitivamente a conto dell' le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
4.8.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 371/2023 del 23.02.2023 nei confronti dell' e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, accoglie la domanda e condanna CP_1
l' a corrispondere al una rendita da malattia professionale rapportata al CP_1 Pt_1
15% di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre agli interessi di legge sui ratei arretrati.
7 Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del CP_1
giudizio, che liquida, quelle di primo grado, in € 2000,00 e quelle di secondo grado in complessivi € 2300,00, oltre accessori, e che distrae in favore dell'avv.to P. Petruzzelli.
Così deciso in Bari, in data 17.03.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
8
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 918/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PETRUZZELLI PIERPAOLO Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SERVODIO CRISTINA CP_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 371/2023 del 23.02.2023 il Tribunale di Trani, giudice del lavoro, rigettava la domanda con cui chiedeva, nei confronti dell' , il Parte_1 CP_1
riconoscimento della rendita per la malattia professionale derivante dalle mansioni svolte di elettricista di bordo.
2.Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame il in data 4.08.2023, Pt_1 chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio l' in data 17.09.2024, instando per il rigetto del gravame. CP_1
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. Era ammessa c.t.u. e, in data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si decideva come da infrascritto dispositivo.
3.Occorre rilevare che con ricorso del 06.02.2019 il ricorrente deduceva di essere in pensione, avendo lavorato dal 1° novembre 1980 al 9 marzo 2016 come marinaio, alle dipendenze di armatori con bandiera sia nazionale che estera.
Affermava che secondo l'Estratto Matricolare e l'Estratto Conto Previdenziale , aveva CP_2
lavorato per 8 anni, 1 mese e 10 giorni su navi nazionali, prestando servizio presso varie compagnie di navigazione, tra cui " C O DR. ", Controparte_3 Persona_1
" , " , " Controparte_4 Controparte_5 [...]
", " ", Controparte_6 Controparte_7
" ", " ", " " E " CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
; che durante tutto il periodo lavorativo aveva ricoperto Controparte_11
esclusivamente il ruolo di elettricista di bordo e che le sue mansioni consistevano nell'assicurare il corretto funzionamento degli impianti elettrici di bordo, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria, il tutto svolto principalmente nel vano motore delle navi, ma anche in coperta, con esposizione a sbalzi di temperatura e umidità, e in turni di lavoro superiori a otto ore.
Premetteva, altresì, che era stato sottoposto a sforzi ciclici, ripetitivi e prolungati, in particolare a carico degli arti superiori;
che aveva utilizzato strumenti vibranti per lunghi periodi e che aveva assunto posture dannose (come iperflessione delle ginocchia e del tronco, iperestensione del collo), lavorando in spazi angusti;
che spesso doveva accedere a cunicoli stretti per riparare attrezzature come tank e sonde, lavorando in posizioni scomode, da supino;
che, talvolta, durante interventi in impianti elettrici nel vano motore, doveva spostarsi in spazi aperti, esponendosi a condizioni atmosferiche avverse;
che a causa delle condizioni lavorative descritte soffriva di “tetraipostenia da mielopatia cervicale, sindrome del tunnel carpale bilaterale e malattia di “ ”, causata dalle lavorazioni Persona_2
svolte.
4.Espletata prova testimoniale e c.t.u. medico-legale, il Tribunale di Trani rigettava la domanda del e, per l'effetto, regolava le spese processuali ai sensi dell'art. 152 Pt_1
disp. att. c.p.c.
In sintesi, il Giudice di prime cure rigettava la domanda spiegata da in Parte_1
2 quanto, pur a fronte di una prova testimoniale che aveva confermato le mansioni svolte dal ricorrente, la c.t.u. medico-legale aveva escluso la correlazione tra lavoro svolto e patologie.
5.L'appellante, con il primo motivo, censura la sentenza del giudice di prime cure per
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 c.p.c. E DELL'ART. 2697 c.c. nonché per “VIZIO DI OMESSA ED APPARENTE MOTIVAZIONE”.
In particolare, si duole del fatto che: ”Nel dettaglio, il Tribunale di prime cure ha rigettato la domanda attorea basando il proprio convincimento sull'indagine medica eseguita dal proprio perito, il quale, in maniera del tutto avulsa dalle risultanze probatorie (produzione documentale e testimonianza), pur ammettendo l'allocazione della patologie denunciate nel sistema tabellare, ha negato la sussistenza di nesso, anche concausale, tra le lavorazioni svolte dal ricorrente e le patologie dal medesimo contratte, per la mancanza di documentazione di rischio”.
Afferma che tale sillogismo è da considerarsi illegittimo e infondato perché il teste escusso aveva confermato che il lavoratore era esposto a rischi dovuti ai movimenti ripetuti o alle posture incongrue che assumeva durante le sue mansioni di elettricista di bordo, inclusi impatti ripetuti sulla regione del carpo.
Ritiene che nonostante l'assenza di documentazione di rischio, il CTU avrebbe dovuto riconoscere il nesso causale in base alle modalità specifiche del lavoro, come riferito dai testimoni e che la sentenza di primo grado è viziata, poiché il Tribunale ha ignorato che per la tutela assicurativa era sufficiente identificare un rischio ambientale, ossia che il lavoratore avesse contratto la malattia a causa di un rischio presente nell'ambiente di lavoro o delle lavorazioni eseguite al suo interno, come stabilito da sentenze della Suprema Corte (Cass.
SU 13025/2006, 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011).
5.1. Con il secondo motivo, si duole del negato riconoscimento della malattia professionale benché rientrante tra quelle tabellate e vi fosse prova dell'espletamento delle lavorazioni che lo esponevano al rischio indicato nelle medesime.
Ritiene che: “Difatti, costituisce principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporti l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato” e che nel caso di specie “poiché anche l'attività svolta dal ricorrente è prevista dalla tabella, era persino possibile parlare di una doppia previsione tabellare;
pertanto, al lavoratore sarebbe
3 stato sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini”.
5.2. Con il terzo motivo censura la parte della sentenza del giudice di prime cure in cui quest'ultimo ritiene “condivisibili le conclusioni peritali rassegnate dal proprio Perito”, rilevando che la CTU non ha applicato correttamente la regola dell'articolo 41 c.p.c., secondo cui il rapporto causale tra l'evento e il danno è regolato dal principio di equivalenza delle condizioni, nel senso che ogni antecedente, anche indiretto o remoto, che abbia contribuito a determinare l'evento, deve essere considerato come efficiente causale.
6.L'appello è fondato e va accolto.
Deve darsi atto che la prova testimoniale ha confermato le deduzioni contenute in ricorso.
In particolare, all' udienza del 29.10.2020 è stato introdotto il teste Testimone_1
che ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti in quanto ha lavorato a bordo della
[...]
“Royal Princess”, con il ricorrente, negli anni Ottanta e Novanta ed esattamente negli anni
1998-1999.
Il teste ha affermato che: “ricordo che il ricorrente svolgeva il ruolo di elettricista, mentre io ero il capo elettricità”; inoltre ha confermato il capitolo sub 4) della narrativa del ricorso in ordine al lavoro di manutenzione, controllo degli apparati e programmazione e il capitolo sub 5) “in particolare il si muoveva dalla sala macchine alla zona equipaggio di Pt_1
coperta della nave e questo lo sottoponeva ad esposizione a temperature diverse (la sala macchine era molto calda) ed all'umidità”. Ancora, il teste ha confermato il capitolo sub 6) ricordando che il ricorrente “era costretto all'utilizzo degli arti superiori”.
Ha dichiarato, altresì, di ricordare che il ricorrente” nella sala macchine era continuamente esposto a vibrazioni per via della continua vibrazione dei motori diesel;
ricordo anche che spesso era costretto a lavorare accovacciato”; il teste ha anche confermato le circostanze sub 8) e sub 10) e, cioè, che il ricorrente spesso era costretto a recarsi in cunicoli strettissimi per raggiungere una cisterna o una sonda da riparare e che durante un intervento su di un impianto elettrico presente nel vano motore, fosse costretto a recarsi in spazi aperti, anche accaldato e sudato, con contestuale esposizione a fattori atmosferici.
4 6.1. Tanto premesso in merito all'esposizione al rischio, al fine di corrispondere alle fondate doglianze di parte appellante, è stata disposta la rinnovazione della c.t.u. formulando i seguenti quesiti:
“1. se il lavoratore è affetto dalla malattia denunciata;
2. se tale malattia: a) rientra tra quelle inserite nella tabella degli allegati 4 (industria) e 5
(agricoltura) del t.u. sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali specificandone il tipo;
b) sia stata contratta nell'esercizio di una delle lavorazioni indicate in tabella, specificandone il tipo;
c) si sia manifestata nel periodo di tempo correlativamente indicato in tabella); d) comunque, non sia stata determinata da una causa esclusiva extralavorativa;
3. nel caso in cui la malattia non presenti i primi tre requisiti di cui al n. 2, accerti se, tra il lavoro svolto dal ricorrente e la malattia da cui è affetto, sussista un rapporto di causalità e cioè se, secondo un criterio di certezza o di elevata probabilità, l'attività lavorativa sia stata una condizione necessaria ed essenziale (anche se eventualmente non esclusiva) per la determinazione della malattia;
4. in caso di risposta positiva ai quesiti precedenti (1 e 2 o 1 e 3) quantifichi il grado della eventuale inabilità permanente derivante dalla malattia professionale”.
Ausiliario della Corte è stato nominato il dott. Persona_3
Il c.t.u. ha dato atto nella sua relazione di aver riscontrato le seguenti patologie a carico di
Parte_1
“A- Mielopatia cervicale - ammesso il nesso concausale;
B- Tunnel carpale - Malattia professionale tabellata;
C- M. di - Malattia professionale tabellata”. Persona_2
Ha poi concluso affermando che dette patologie “Sono complessivamente responsabili di una menomazione dell'integrità fisica che, con formula motiva il riconoscimento Parte_2 di un danno biologico complessivo pari al 15% (quindici per cento)”.
In particolare, il c.t.u. ha riscontrato il nesso concausale delle suddette patologie con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente rispettivamente nelle misure del 12%
(“MIELOPATIA CERVICALE”), 2% (“SINDROME DEL TUNNEL CARPALE”) e 2% (“M.
DE ”). Per_2
Con riferimento alla “mielopatia cervicale” ha dichiarato: “Il ha svolto le proprie Pt_1
mansioni molto frequentemente e per periodi prolungati anche in posizioni anti- ergonomiche (come confermato, in mancanza di altra documentazione, da prove
5 testimoniali) ma va anche detto che perché si produca una erniazione del disco intervertebrale è necessario l'intervento di rilevanti fattori traumatici (colpo di frusta) o degenerativi (invecchiamento strutturale anatomico).
Per il riconoscimento di una patologia quale “tecnopatia” deve essere dimostrato come
l'attività lavorativa sia stata causa o concausa efficiente e determinante della patologia.
Il caso in esame è conforme a tali previsioni ritenendo che tali posture ripetutamente assunte per un lungo arco di tempo lavorativo, in posizioni incongrue e in ambienti insalubri e spesso angusti, con esposizione a noxae atmosferiche nonché' l'utilizzo di strumenti vibranti) abbiano assunto ruolo concausale su strutture anatomiche già interessate da un processo di logoramento degenerativo dovuto a fattori eziopatogenetici extralavorativi.
Più precisamente tra il lavoro svolto e la malattia da cui è affetto, sussiste un rapporto di causalità e cioè, secondo un criterio di certezza o di elevata probabilità, l'attività lavorativa
è stata una condizione necessaria ed essenziale (ma non esclusiva) per la determinazione della malattia;
Dalle tabelle di cui al DM 12.7.2000 GU n° 172 del 25.7.200 si evince quanto segue:
Cod n° 212 – Ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico-sensitivi persistenti”.
Con riferimento alla “sindrome del tunnel carpale” ha rilevato:” Trattasi di patologia tabellata con Cod G56.0 al n° 78 lettera L che, riconosce le seguenti lavorazioni:
Lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo.
Tali condizioni lavorative sono state ripetutamente assunte dal per un lungo arco di Pt_1 tempo con l'aggravante di aver fatto uso di strumenti vibranti e/o carpenteria pesante
(grossi martelli). L'incidenza funzionale, allo stato, è di modesta entità essendo stata in parte risolutore l'Intervento chirurgico e di ciò bisognerà tenerne conto ai fini valutativi medico-legali”.
Infine, il c.t.u. ha confermato che la malattia “ ” è di origine professionale e Persona_2
che è tabellata al n. 78 Cod. M 65.4.
6.2. Da ciò si ricava che nel caso specifico, nonostante l'assenza di documentazione sul rischio, il CTU di primo grado avrebbe dovuto individuare il nesso causale in base alle modalità specifiche del lavoro, come confermato dal testimone.
6 Si deve osservare, che come correttamente sostenuto dall'appellante, il C.T.U. nominato dal
Tribunale nel giudizio di primo grado non ha correttamente applicato la disposizione dell'articolo 41 c.p.c., che stabilisce il principio di equivalenza delle condizioni in materia di causalità tra evento e danno. Secondo tale principio, ogni fattore, anche se indiretto o remoto, che abbia contribuito in qualche misura alla produzione dell'evento, deve essere considerato come causa efficiente. Questo principio trova applicazione anche nei casi di malattie multifattoriali, sia tabellate che non tabellate, purché il lavoratore abbia adempiuto all'onere probatorio che gli compete.
6.3.Tanto premesso, va sottolineato che, avverso le conclusioni del c.t.u., non ci sono state osservazioni e/o doglianze specifiche da parte dell' . CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente possono essere senz'altro recepite e poste a fondamento della presente decisione, in quanto ben argomentate e prima facie immuni da aporie sul piano logico.
Per le caratteristiche concrete dell'esposizione e delle malattie, deve dunque ritenersi che l'insorgenza delle stesse è stata determinata dall'ambiente lavorativo e che dette patologie
“Sono complessivamente responsabili di una menomazione dell'integrità fisica che, con formula motiva il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 15% Parte_2
(quindici per cento)”.
7.Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, l'appello dev'essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va condannato l' a corrispondere al una rendita CP_1 Pt_1
da malattia professionale rapportata al 15% di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre agli interessi di legge sui ratei arretrati.
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'istituto appellante e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
Si pongono definitivamente a conto dell' le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
4.8.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 371/2023 del 23.02.2023 nei confronti dell' e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, accoglie la domanda e condanna CP_1
l' a corrispondere al una rendita da malattia professionale rapportata al CP_1 Pt_1
15% di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre agli interessi di legge sui ratei arretrati.
7 Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del CP_1
giudizio, che liquida, quelle di primo grado, in € 2000,00 e quelle di secondo grado in complessivi € 2300,00, oltre accessori, e che distrae in favore dell'avv.to P. Petruzzelli.
Così deciso in Bari, in data 17.03.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
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