Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4018/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 580/2022, emessa dal Tribunale di Benevento a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4914/2017, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 07.03.2025 pendente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Stefano Collarile (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._2
liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
E
(C.F.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avvocato Renato Pisani (C.F.: ) in virtù di procura alle liti C.F._4
in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per l'appellante: “A. accertare e dichiarare che i danni subiti dall'appellante ammontano ad € 44.937,87, come da documentazione in atti, o nella diversa misura che risulterà dall'espletanda istruttoria mediante rinnovo della CTU che s'invoca o
1
B. per l'effetto condannare l'appellato al risarcimento dei danni riportati dall'attrice, nella misura per differenza, rispetto al primo grado, risultante dagli atti di causa o nella diversa misura che risulterà dalla espletanda istruttoria mediate la suddetta richiesta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento o, in subordine dalla data di messa in mora, al soddisfo;
C. stante l'occupazione sine titulo del bene per cui è causa, considerato il danno in re ipsa o comunque provato, accertare e dichiarare che l'appellato è tenuto a corrispondere all'attrice la relativa indennità dal mese di dicembre del 2004 al mese di settembre 2017, compreso.
D. per l'effetto condannare esso appellato, , al pagamento della Controparte_1
somma di € 108.560,00 o nella diversa misura che risulterà sempre mediante la suddetta richiesta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento o, in subordine dalla data di messa in mora, al soddisfo;
E. condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, considerate quelle già liquidate in primo grado, oltre rimb. forf. 15%,
IVA e CPA come per legge”; per l'appellato: “● In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c. con i consequenziali effetti di legge;
● rigettare comunque integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n.
580/22, pubblicata il 10.03.2022 (RGN 4914/2017) emessa dal Tribunale di
Benevento in persona del Giudice Dott. Papaleo e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
● condannare parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata l'8.11.2017 conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Benevento, sulla base della seguente deduzioni: Controparte_1
èremesso che essa istante in uno al proprio coniuge, , con atto per Controparte_2
Notar costituiva un fondo patrimoniale, trascritto il 21/11/00 ed annotato il Per_1
21/05/03, conferendovi i beni di cui al relativo atto;
in data 02/12/04, Controparte_2
senza il consenso dell'esponente, stipulava con un preliminare Controparte_1
di vendita per un immobile sito in Benevento alla Via M. Schipa n. 2 (piano 1°, identificato al N.C.U. del Comune di Benevento al foglio 84 particella 11 sub 41, già
33), con contestuale immissione in possesso da parte di quest'ultimo;
[...]
, con citazione del 30/05/08 adiva il Tribunale di Benevento per ottenere CP_1
una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del rogito non concluso;
il Tribunale di Benevento con la sentenza n° 410/13 accoglieva tale domanda;
statuizione confermata in sede di appello con la sentenza n° 1227/14 che subordinava il trasferimento dell'immobile anche alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sullo stesso;
considerato che
ai sensi dell'art. 169 c.c.: se non
è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non possono essere alienati i beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi, e se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, nei casi di necessità; essa istante con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Benevento affinché fosse accertata e dichiarata l'inefficacia del preliminare di vendita e che il resistente,
, occupava sine titulo l'immobile in questione, con condanna dello stesso CP_1
all'immediato rilascio del bene;
il Tribunale di Benevento, all'esito del suddetto procedimento, con ordinanza pubblicata/notificata il 18-25/09/15, ordinava al di rilasciare il bene;
in data 30/09/17, essa istante. previa notifica del CP_1
preavviso di rilascio, rientrava nella materiale disponibilità del bene;
in sede di rilascio, l'immobile si presentava con diversi interventi di muratura che avevano interessato anche muri divisori, con modifica planimetrica del bene e della sua
3 destinazione d'uso, oltre alla presenza di pregiudizievoli controsoffittature, impianti vari e danni al pavimento, mura, impianti, infissi, porte, rivestimenti, sanitari, come meglio specificato nella allegata CTP;
per la ristrutturazione ed il ripristino dell'immobile allo stato originario, il CTP aveva quantificato i costi in € 44.937,87; stante l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte del . essa istante aveva CP_1
diritto, oltre al risarcimento dei danni all'immobile, alla corresponsione dell'indennità di occupazione dal mese di dicembre del 2004 al mese di settembre del
2017, ovvero, secondo la quantificazione operata dal CTP, l'ammontare di tale indennità ammontava ad € 108.560,00.
Tanto rappresentato, l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “A) accertare e dichiarare illegittima ed abusiva ogni modifica apportata all'immobile per cui è causa, ed illegittimi i danneggiamenti allo stesso arrecati;
con declaratoria di responsabilità del convenuto;
B) per l'effetto, condannare esso convenuto al risarcimento di tutti i danni riportati dall'attrice, subiti e subendi, per l'importo di € 44.937,87 o nella diversa misura che risulterà dalla espletanda istruttoria anche con l'ausilio di un CTU che, in caso di contestazione, sin d'ora s'invoca o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento o, in subordine dalla data di messa in mora, al soddisfo;
C) stante l'occupazione sine titulo del bene per cui è causa, accertare e dichiarare che il convenuto è tenuto a corrispondere all'attrice la relativa Controparte_1
indennità dal mese di dicembre del 2004 al mese di settembre, compreso, del 2017;
D) per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di € 108.560,00
o nella diversa misura che risulterà dalla espletanda istruttoria anche con l'ausilio di un CTU che, in caso di contestazione, sin d'ora s'invoca, o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento o, in subordine dalla data di messa in mora, al soddisfo;
E) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori per fattane anticipazione”.
4 Si costituiva , che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 22.02.2018, il Tribunale con ordinanza pubblicata il 21.03.2018 disponeva la sospensione del giudizio “sino a definizione del procedimento pendente innanzi alla Corte d'Appello e relativo alla dichiarata inopponibilità nei confronti dell'odierna attrice del preliminare di compravendita concluso tra il convenuto e ”, considerata, in effetti, Controparte_2
quale “antecedente logico il cui passaggio in giudicato costituisce presupposto della pretesa azionata nel presente giudizio”.
Concluso il richiamato giudizio di appello, nel quale si statuiva per rigetto del gravame proposto dal , su ricorso depositato dalla il Tribunale CP_1 Pt_1
provvedeva per la riassunzione del processo con decreto, che veniva ritualmente notificato.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c,, venivano rigettate le richieste di prova orale e ammessa CTU tecnica, “… che provveda alla descrizione, anche grafica e fotografica, dell'immobile oggetto del contendere e che, anche sulla scorta degli interventi modificativi in dettaglio denunciati da parte attrice nella propria consulenza di parte, quantifichi i costi di ripristino nonché il c.d. danno figurativo, indicando il valore medio locativo potenzialmente ritraibile dall'immobile in questione”.
Depositato l'elaborato peritale da parte del CTU incaricato, con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 25.10.2021, il Tribunale formulava la seguente proposta transattiva: “a) riconoscimento in favore dell'attore 1) della complessiva somma di € 22.000,00 ad integrale ristoro di qualsivoglia istanza risarcitoria;
2) compensazione integrale delle spese di lite;
3) accollo per metà su ciascuna parte delle spese di ctu;
b) rinunzia di tutte le parti alle domande e difese proposte nel presente procedimento, da realizzarsi mediante abbandono della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e conseguente cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del giudizio”.
Parte attrice avanzava istanza di ricusazione nei confronti del magistrato per aver formulato la proposta transattiva ed il processo veniva sospeso ai sensi dell'art. 523
5 c.p.c. Rigettato il ricorso per ricusazione e riassunto il giudizio, all'udienza del
3.03.2022 il convenuto dichiarava di aderire alla proposta conciliativa ex art. 185 bis, diversamente dall'attrice che non vi aderiva.
Il Tribunale, pertanto, si riservava e con ordinanza del 6.03.2022 rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.03.2022, all'esito della quale veniva pronunciata sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“a) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento dei danni;
b) per l'effetto sub a), condanna a corrispondere, a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni, la somma di € 14.261,23, in favore di Parte_1
, oltre interessi legali fino al soddisfo;
[...]
c) compensa le spese di lite per il 50% e condanna, per la restante parte,
[...]
al pagamento, in favore di , delle spese di lite, CP_1 Parte_1
che liquida in € 259,00 per esborsi ed € 2.012,50 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 25.10.2021, si pongono nei rapporti interni tra le parti in causa a carico esclusivo di parte convenuta, con il conseguente diritto dell'altra parte di ripetere dalla predetta le somme già versate o che saranno eventualmente versate al c.t.u. in forza del suddetto decreto”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 10.03.2022, con citazione notificata in data 22.09.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 27.09.2022 - Parte_1
per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. accertare e dichiarare che i danni subiti dall'appellante ammontano ad € 44.937,87, come da documentazione in atti, o nella diversa misura che risulterà dall'espletanda
6 istruttoria mediante rinnovo della CTU che s'invoca o almeno, come chiesto in primo grado, la convocazione del CTU a rendere chiarimenti,
B. per l'effetto condannare l'appellato al risarcimento dei danni riportati dall'attrice, nella misura per differenza, rispetto al primo grado, risultante dagli atti di causa o nella diversa misura che risulterà dalla espletanda istruttoria mediate la suddetta richiesta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento o, in subordine dalla data di messa in mora, al soddisfo;
C. stante l'occupazione sine titulo del bene per cui è causa, considerato il danno in re ipsa o comunque provato, accertare e dichiarare che l'appellato è tenuto a corrispondere all'attrice la relativa indennità dal mese di dicembre del 2004 al mese di settembre 2017, compreso;
D. per l'effetto condannare esso appellato, , al pagamento della Controparte_1
somma di € 108.560,00 o nella diversa misura che risulterà sempre mediante la suddetta richiesta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento o, in subordine dalla data di messa in mora, al soddisfo;
E. condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, considerate quelle già liquidate in primo grado, oltre rimb. forf. 15%,
IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 30.12.2022, veniva rinviata d'ufficio al 13.01.2023 Concesso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 7.03.25 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 5.5.2025 e memoria di replica il 26.5.2025.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale 6.5.2025 e memoria di replica il
29.5.2025.
§ 3.
7 La gravata sentenza ha accolto in parte la domanda, con le seguenti motivazioni:
“Preliminarmente, vanno disattese le deduzioni con cui parte convenuta ha eccepito, da un lato, l'inammissibilità dell'odierna domanda, per non essere stata proposta da colui che è terzo con l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., e, dall'altro,
l'infondatezza della stessa, posto, in primo luogo, che il fondo patrimoniale stipulato tra la e il marito non era a lui opponibile, avendo i coniugi conservato le Pt_1
singole proprietà dei beni, e, in secondo luogo, che il preliminare di vendita era valido, non essendo stato impugnato nel termine di un anno previsto dall'art. 184, co. 1, c.c.
Tali doglianze sono state superate dalla sentenza n. 4798/2019 con cui la Corte
d'Appello di Napoli ha rigettato il gravame, proposto dal , avverso CP_1
l'ordinanza ex art. 702bis del Tribunale di Benevento, la quale, ritenendo il preliminare di vendita inopponibile al coniuge che non aveva prestato il consenso, aveva ordinato il rilascio dell'immobile controverso.
In particolare, la corte distrettuale, con statuizione divenuta inoppugnabile, ha sostenuto che sebbene l'atto costitutivo del fondo patrimoniale prevedesse che la proprietà dei beni conferiti doveva restare ai rispettivi titolari come individuati prima dell'atto - laddove, invece, l'amministrazione dei medesimi era affidata al solo
- ciò non escludeva, tuttavia, la necessità che l'alienazione degli stessi fosse CP_2
subordinata al consenso di entrambi i coniugi (art. 169 c.c.), poiché il potere di amministrazione non può ritenersi comprensivo, in mancanza di specifica previsione, anche di quello di alienazione, per cui al consenso alla vendita del coniuge proprietario deve aggiungersi quello del non proprietario, come atto unilaterale autorizzativo che rimuoveva un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene.
Con la conseguenza che la violazione dell'articolo 169 c.c. ha comportato l'inidoneità dell'atto dispositivo, seppure surrogato dall'intervento giudiziale ex art. 2932 c.c., a produrre i suoi effetti, senza che, nella fattispecie, possa trovare applicazione il meccanismo di sanatoria previsto dall'articolo 184 c.c. dettato in tema di comunione legale, eventualmente da richiamare per analogia (ex art. 12
8 delle preleggi), ovvero in forza del rinvio dell'articolo 168, ultimo comma, c.c. alle norme relative all'amministrazione della comunione legale.
“Infatti, l'articolo 168 c.c. riguarda soltanto il regime dell'amministrazione dei beni, non anche quello degli atti di disposizione, regolato separatamente dall'articolo 169, mentre il ricorso all'analogia è precluso dalla mancanza del requisito della similitudine del caso, atteso che, mentre la circolazione dei beni compresi nella comunione legale è rimessa esclusivamente alla volontà dei coniugi proprietari (non tenuti a dar conto dell'esercizio della loro libertà negoziale), il vincolo di destinazione che caratterizza il fondo patrimoniale impone di sottoporre, in presenza di figli minori, l'alienazione all'autorizzazione giudiziale, da rendersi nei soli casi di necessità o utilità evidente. Invero, l'interesse protetto dalle norme sul fondo patrimoniale trascende quello dei singoli coniugi, dovendo affermarsi che il divieto di alienazione in assenza delle condizioni di legge si correla alla protezione di interessi di natura anche pubblicistica, in armonia con i precetti di cui agli articoli
29 e 30 della Costituzione (come si evince, tra l'altro, dall'articolo 32 disp. att. c.c., per il quale nel procedimento di autorizzazione della vendita, in presenza di figli minori, deve essere sempre sentito il pubblico ministero).
Peraltro, ove si ritenga che la violazione dell'articolo 169 c.c. riceva il trattamento sanzionatorio meno severo previsto dall'articolo 184 c.c., andrebbe in ogni caso rilevato che il giudice di primo grado, nel ritenere inefficace l'atto di disposizione compiuto dal (e, quindi, l'inidoneità della successiva pronuncia costitutiva a CP_2
sottrarre il bene al fondo patrimoniale dei coniugi e ), ha escluso CP_2 Pt_1
l'ipotesi della decadenza ex art. 184 c.c. dall'azione proposta dalla , senza Pt_1
che tale presupposto della decisione sia stato posto in discussione come motivo d'impugnazione”.
Andando alla domanda risarcitoria, deve, anzitutto, rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della . In primo luogo, va rilevato che, ai sensi Pt_1
dell'art. 168, co. 3, c.c., l'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale
è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale, tra cui
9 l'art. 180 c.c., secondo il quale la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni della comunione spetta disgiuntamente a entrambi i coniugi (cfr. ex plurimis Cass. nn. 22891/2007, 18123/2013, 19435/2021, secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, le azioni relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge).
In secondo luogo, deve, poi, osservarsi come la legittimazione ad agire della Pt_1
non possa che discendere dalla ratio dell'istituto del fondo patrimoniale (Cass. n.
22069/2019), volto a costituire un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia nucleare e, quindi, di tutti i suoi componenti, per i quali non è certamente irrilevante la consistenza del patrimonio conferito (Cass. n. 17811/2014).
Ciò premesso, parte attrice ha lamentato, oltre al mancato godimento per il periodo di occupazione senza titolo, tutta una serie di interventi modificativi all'immobile, che nella consulenza tecnica di parte - la quale ha stimato tali danni in € 44.937,87- vengono individuati: nelle modifiche planimetriche (realizzazione di un tramezzo, installazione di una porta e chiusura del vano che collega la cucina con il soggiorno); nella rimozione del rivestimento del vano cucina e nella rimozione dei sanitari di un bagno;
nelle modifiche all'impianto elettrico con installazione di prese ed interruttori;
nell'installazione di una centralina per rete LAN (Local Area
Network), di un insieme di dispositivi informatici e di un impianto antifurto;
nella trasformazione delle persiane esterne, con eliminazione delle cinghie avvolgibili;
nei fori per la disinstallazione di climatizzatori e presenza di tubazioni su tutti i prospetti;
nelle rotture di pavimenti e battiscopa;
nel montaggio di inferriate a tre finestre con danneggiamento delle soglie;
nello sgretolamento e nelle macchie sulle pareti di tutti gli ambienti interni;
nel danneggiamento degli infissi esterni.
10 In sostanza, quindi, la ha dedotto l'esistenza di un ordinario illecito Pt_1
aquiliano, per il quale ha chiesto la restitutio in pristinum e l'eliminazione dei danni prodotti mediante risarcimento per equivalente (Cass. nn. 380/1997, 12964/2005).
Orbene, sulla base delle allegazioni di parte attrice (cfr. anche la ctp versata in atti)
e, tenuto conto, altresì del fatto che parte convenuta, più che contestare specificamente l'esistenza dei predetti interventi, ne ha reclamato la legittimità per essere stata l'occupazione titolata - tesi, però, sconfessata in base a quanto detto sopra e senza tralasciare, fra l'altro, da un lato, che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è stato, oltre che annotato a margine dell'atto di matrimonio, trascritto in data 21.11.2000, consentendo, quindi, a terzi aventi causa di conoscerne a fini di opponibilità e, dall'altro, che, in seguito all'instaurazione del giudizio ex art. 702bis
c.p.c., il era oramai reso edotto della potenziale inopponibilità del CP_1
preliminare di vendita nei confronti della - tale danno può ritenersi provato, Pt_1
essendo stato dimostrato l'arrecato pregiudizio ad un bene giuridico meritevole di tutela, specie in considerazione del fatto che l'immobile era destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari.
Al fine di stimare il danno reclamato, il precedente istruttore ha ritenuto necessario effettuare consulenza tecnica d'ufficio, affidata alle cure dell'arch. Persona_2
il quale - con motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico, non essendovi valide ragioni per disattendere i risultati cui è giunto il c.t.u. - ha riconosciuto l'esistenza degli interventi modificativi, stimando l'importo complessivo per i lavori di ripristino dell'appartamento per cui è causa in € 11.328,80.
Al riguardo, non possono essere condivise le censure sostenute dalla difesa di parte attrice nelle note successive al deposito dell'elaborato peritale, le quali sono state già sottoposte mediante osservazioni del c.t.p. al consulente d'ufficio, che, nella sua relazione conclusiva, ha già dato conto di come esse fossero erronee. Questo Giudice non ritiene, pertanto, che vi siano motivi per disattendere le conclusioni dell'elaborato peritale, dovendo prestarvisi piena adesione. Del resto, “il giudice di
11 merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass.
n. 1815/2015).
Il convenuto va, pertanto, condannato a corrispondere la Controparte_1
somma di € 11.328,80, a titolo di risarcimento, per i danni arrecati all'immobile sito in Benevento, alla via M. Schipa n. 2 (piano 1°, identificato al N.C.U. del Comune di
Benevento al foglio 84, particella 11, sub 41, già 33), conferito nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi - . Pt_1 CP_2
Trattandosi di debito di valore, su tale importo sono, inoltre, dovuti interessi e rivalutazione, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
1712/1995, calcolati devalutando la somma predetta fino al momento del fatto e rivalutandola anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Di conseguenza, l'importo di € 11.328,80 va devalutato al momento dell'illecito, ossia al momento in cui il ha avuto la disponibilità del bene (2.12.2004): la CP_1
risultante è pari ad € 9.210,41 (coeff. Istat - Indice F.O.I. applicato per effettuare la devalutazione: 0,813). Pertanto, rivalutando tale somma all'attualità, alla Pt_1
spetta, a titolo risarcitorio, l'importo complessivo di € 14.261,23, (coeff. Istat -
Indice F.O.I. applicato per effettuare la rivalutazione: 1,278). Su tale somma vanno, poi, riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
Andando oltre, la difesa di parte attrice, al capo 15 della citazione, ritenendo l'occupazione del senza titolo, ha così instato: “Pertanto, essa istante ha CP_1
12 diritto, oltre al risarcimento dei danni all'immobile, alla corresponsione dell'indennità di occupazione dal mese di dicembre del 2004 al mese di settembre, compreso, del 2017. Stante la qualificazione operata dal CTP, che si è rifatto ai valori di mercato indicati dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, l'ammontare di tale indennità ammonta ad € 108.560,00”.
Orbene, si tratta di domanda totalmente sfornita di prova e, prima ancora, di allegazione.
In merito, va ricordato che la configurazione del danno da occupazione come danno in re ipsa è stato superato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n.
13071/2018.
Nella suddetta pronuncia, la Corte di Cassazione ha ben chiarito che tale indirizzo è frutto di un'impostazione antecedente, ma sopravvissuta in modo tralatizio, al celebre intervento nomofilattico delle S.U. dell'11 novembre 2008 n. 26972 c.d. di
San Martino.
[…]
Applicando l'orientamento in parola (seguito successivamente da Cass. nn.
11203/2019, 7280/2021, 14268/2021 e, da ultimo, da Cass. n. 33027/2021), emerge chiaramente che parte attrice non ha provato neanche per presunzioni - e, soprattutto, prima ancora allegato - il danno-conseguenza che dall'occupazione senza titolo del bene è derivato a sé e ai componenti la famiglia di cui al fondo patrimoniale.
Né tantomeno può rilevare la deduzione, peraltro tardivamente avanzata solamente in sede conclusionale con nota non autorizzata, secondo cui l'immobile sarebbe stato concesso in godimento alla ditta in quanto il relativo contratto, Controparte_3
come già eccepito in comparsa di costituzione dal , è stato dichiarato CP_1
simulato in via assoluta dal Tribunale di Benevento con sentenza del 12.12.2015 (est. dott.ssa . Per_3
Conclusivamente, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
13 Quanto alle spese di lite, esse possono essere compensate per la metà (cfr. Cass. nn.
22381/1998, 134/2013, 21684/2013, 8862/2014 in ordine alla configurabilità della soccombenza reciproca, sia nel caso di accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, sia nel caso di accoglimento di soli alcuni capi di un'unica domanda, sia nel caso di accoglimento dell'unica domanda per un importo notevolmente diverso sotto il profilo quantitativo da quello domandato), mentre per la restante metà esse seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione da € 5.201 a € 26.000) ai valori medi per le prime tre fasi e a quelli minimi per l'ultima, essendo le conclusioni rassegnate consistite in una mera reiterazione di quanto dedotto negli scritti precedenti. Sebbene, poi, la domanda sia stata accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa, in virtù della parziale compensazione la non può essere condannata al Pt_1
pagamento delle spese maturate dopo la formulazione della proposta, per avere rifiutato quest'ultima senza giustificato motivo (art. 91, co. 1, ultimo periodo, c.p.c.).
Le spese di ctu vanno liquidate come da dispositivo”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la decisione del Tribunale di aderire alle conclusioni del nominato CTU pur dopo le osservazioni del CTP;
in particolare, con il motivo in esame ripropone le medesime seguenti osservazioni del CTP, ovvero
“ … oggettivamente errato l'intervento proposto dal C.T.U. di sola arrotatura e levigatura del pavimento in granito per la rimozione delle eventuali scalfitture del marmo (a seguito della rimozione del tramezzo, riscontrata dallo stesso CTU). Ciò in quanto i graniti, in quanto rocce ignee resistono all'attacco dell'acido ma essendo costituiti da granuli di materiali differenti tra questi penetrano le sostanze chimiche
(come quelle che costituiscono i leganti utilizzati in edilizia) che macchiano in profondità la pietra. Ciò si verifica appunto quando si realizza una parete direttamente sulla pietra di marmo, ove la sostanza legante macchia il marmo in profondità e tali macchie non possono assolutamente essere eliminate tramite levigatura o qualsivoglia altro trattamento superficiale. Per cui, nel nostro caso, è
14 necessaria la rimozione dell'intero pavimento con la nuova fornitura e posa in opera di altro pavimento delle stesse caratteristiche, con relativi battiscopa. Il costo per tale tipo di intervento, previsto dal Geom. nella citata C.T.P. ai Parte_2
nn. 8 e 35, è quantificato in € 9.394,64. Ad abundantiam, evidenziava che, indipendentemente dalla conformazione del pavimento, comunque non è dato conoscere il suo stato una volta demolito il tramezzo, ed eventuali interventi sullo stesso operati all'atto della realizzazione del tramezzo>>. La riporta, poi, la Pt_1
risposta del CTU, ovvero: “il CTP dell'attore sostiene che la rimozione del tramezzo comporterà la necessità della sostituzione del pavimento, inevitabilmente compromesso, a suo giudizio, dalla costruzione del divisorio. A riguardo, non si ritiene che l'innalzamento di un semplice divisorio possa danneggiare il pavimento sottostante al punto da richiedere la sua sostituzione. Nella CTU si è provveduto comunque a una levigatura completa, in grado di ovviare alle modeste più verosimili compromissioni”; rispetto a tale osservazione, parte appellante assume che trattasi di pronostico e non di contributo tecnico.
Ancora, la ripropone la seguente osservazione del CTP “ … mentre per Pt_1
quanto attiene allo spazio doccia, il C.T.U. prevede “la rimozione con conseguente sostituzione del rivestimento ceramico … in quanto il fissaggio dei ripiani alle pareti ha comportato un deterioramento delle stesse” ma il Consulente si limita alla sostituzione delle piastrelle di ceramica del solo vano doccia, nonostante sia consapevole che non è possibile trovare in commercio piastrelle uguali a quelle originarie poste in opera, e dunque la proprietaria si troverebbe con parte del bagno piastrellata in modo difforme. Sul punto il Geom. aveva previsto il ripristino Pt_2
totale delle piastrelle del vano bagno (voci n. 9 e n. 37 della C.T.P.) il cui costo… di
€ 1.208,38.;… Quanto al locale cucina il C.T.U. propone di realizzare una parete rivestita in ceramica dell'altezza di mt. 2 e gli allacci degli impianti, senza però indicare come ciò si possa realizzare, ove mai fosse possibile. In vero nel vano cucina sono stati completamente nascosti gli allacci dell'impianto del gas, idrico e di scarico delle acque sporche. Per cui non si conoscono le condizioni delle tubazioni
15 annegate nella parete, ma soprattutto non si sa dove sono e se possono essere ancora utilizzate. Sul punto giova evidenziare che nel corso dell'accesso all'immobile il procuratore di parte attrice faceva verbalizzare la disponibilità di quest'ultima ad effettuare dei saggi sulla parete a sue spese e per il tramite di propri operai, ovviamente in contradditorio tra le parti, per la individuazione delle tubazioni in parola. Anche su tale punto, il Geom. ha previsto il rifacimento degli Pt_2
impianti di carico e scarico dell'acqua e del gas riportati (voci nn. 31, 32, 33 della
C.T.P.) …. il costo di € 1.471,32”; la riporta poi la risposta del CTU secondo Pt_1
cui: “il CTP dell'attore aggiunge che sia necessario sostituire l'intero rivestimento del bagno e non solo quello in corrispondenza del vano doccia. In merito a questo, si ritiene che il vano doccia possa essere caratterizzato da un rivestimento eventualmente diverso da quello della restante parte del bagno senza nuocere al decoro, in quanto dal punto di vista architettonico può essere considerato un elemento a sé stante”; mentre in merito al vano cucina e relativamente alla quantità di tubazioni occorrenti di carico, scarico e relative colonne verticali replicava: il CTU osserva“…Non è peraltro dimostrato, né in alcun modo ragionevole ritenere che le tubazioni preesistenti ed esterne ai locali siano state rimosse”. Con tali osservazioni, secondo la il CTU ha espresso delle mere valutazioni non basate su dati Pt_1
accertati, evidenziando di aver manifestato la volontà di far effettuare quanto necessario, a proprie spese, per far intercettare ed accertare lo stato delle tubazioni, ove mai ancora esistenti.
La ripropone la seguente osservazione: “Per quanto attiene all'impianto Pt_1
elettrico, centralina, rete LAN e impianto antifurto, il C.T.U. prevede la rimozione di tutti gli elementi dei predetti impianti con la semplice demolizione delle montanti e delle dorsali e la rimozione dei frutti. In merito, si fa notare che gli impianti in questione non sono stati realizzati esternamente a quelli esistenti, costituenti quindi elementi autonomi, ma sono integrati con essi;
pertanto, non è possibile la mera eliminazione delle opere realizzate senza che ciò non costituisca pregiudizio degli interi impianti. Lo scrivente ritiene che per verificare e quantificare il danno
16 arrecato agli impianti esistenti il C.T.U. avrebbe dovuto indagare su come siano stati realizzati dal . Si fa altresì presente che l'impianto risultante dalla CP_1
eliminazione di quelli indicati, sarebbe privo di certificazione e quindi inutilizzabile e pericoloso. In mancanza di tale indagine o nell'impossibilità di effettuarla, non si può far altro che prevedere il completo rifacimento dell'impianto elettrico così come quantificato alla voce n. 22 della C.T.P., in € 6.500,00…” Al riguardo il CTU ha replicato: “non risulta che l'impianto preesistente disponesse di certificazione, né che le componenti impiantistiche preesistenti siano state rimosse. Dai sopralluoghi è emersa semplicemente l'aggiunta di alcuni elementi e nella contabilizzazione della
CTU è stato previsto l'importo necessario per la loro rimozione”. Sul punto la ha affermato che quanto asserito dal CTU non è tecnicamente possibile. Pt_1
La riporta, infine, la osservazione del CTP in merito agli infissi, secondo cui Pt_1
i relativi danni non sono imputabili alla normale usura del tempo, in quanto “ il caso in questione riguarda una occupazione sine titulo da parte del e pertanto, CP_1
l'attrice aveva diritto alla riconsegna dell'immobile nel suo stato originario;
il deterioramento degli infissi è inoltre dovuto alla circostanza che il nel CP_1
riconsegnare l'immobile, circa quattro anni orsono (da quanto è stato contestato), ha lasciato le serrande elettriche, prive di corrente, a mezza altezza”. In merito a ciò il
CTU ha replicato: “Come già osservato nella CTU, negli infissi si è riscontrato un deterioramento dovuto alla normale usura del tempo e non appaiono danni imputabili al possessore, per cui non c'è motivo di prevederne la sostituzione”.
Sulla scorta di tali considerazioni, la assume che agli importi contabilizzati Pt_1
dal C.T.U., pari a € 11.328,81, vanno aggiunti quelli indicati dal CTP per un totale di
€ 30.529,84, oltre ai costi per il ripristino di ringhiere e infissi.
Inoltre, parte appellante ribadisce che il CTP, come evidenziato al CTU, si è recato presso gli uffici tecnici del per ricercare eventuali Controparte_4
autorizzazioni dei lavori effettuati dal senza nulla rinvenire, sicché assume CP_1
che non è possibile verificare come siano stati realizzati i lavori e i materiali utilizzati.
17 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Come evidenziato, parte appellante riproduce pedissequamente le osservazioni formulate dal CTP, cui il CTU ha risposto specificatamente.
Ciò posto, l'art. 342 c.p.c. esige che nell'atto di appello alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte altre, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico e ciò va valutato alla luce del principio di simmetria, raffrontando la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure;
ciò anche nell'ipotesi in cui si censurino le risultanze peritali fatte proprie dal Tribunale. Ed invero, secondo la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/01/2019, n.97) ove la sentenza abbia recepito la CTU, senza valutare le deduzioni contrarie e senza neanche riportarsi alle definitive conclusioni del CTU che abbia tenuto conto delle eventuali osservazioni formate dal ctp, per concretarsi l'art. 342 c.p.c., è sufficiente il richiamo alle contestazioni svolte in primo grado. Laddove alle critiche dei ctp il
CTU abbia congruamente risposto e il Tribunale abbia richiamato anche sinteticamente le considerazioni espresse in risposta alla richiesta di chiarimenti, la mera reiterazione delle difese già valutate comporta l'inammissibilità dell'interposto gravame. Insomma, la mera reiterazione delle osservazioni alla CTU, già superate dalla stessa consulenza condivisa dal giudice di primo grado, non integra specificità della contestazione.
Alla luce dei su esposti principi, parte appellante non poteva limitarsi a riproporre le osservazioni formulate in primo grado, con conseguente inammissibilità.
Le ulteriori deduzioni esposte dalla a seguito delle risposte del CTU alle Pt_1
osservazioni del CTU sono mere illazioni prive di rilievo tecnico;
con riguardo, invece, alle risposte del CTU circa la mancanza di prova in merito alla rimozione delle preesistenti tubazioni di carico e scarico dell'acqua e quelle del gas, nonché di componenti del preesistente impianto elettrico, così come in merito alla circostanza
18 che quest'ultimo non disponeva di relativa certificazione, la non ha Pt_1
controdedotto che, per converso, delle dette circostanze sussiste prova ovvero un principio di prova non adeguatamente valutato, alla luce degli elementi istruttori acquisiti. Parimenti, mera illazione è quella secondo cui i danni agli infissi sono imputabili anziché all'usura del tempo “alla circostanza, peraltro indimostrata, che il nel riconsegnare l'immobile, circa quattro anni orsono (da quanto è stato CP_1
contestato), ha lasciato le serrande elettriche, prive di corrente, a mezza altezza”.
Infine, le osservazioni circa la carenza di autorizzazioni dei lavori sono ininfluenti, posto che la presenza o meno di provvedimenti amministrativi non incide sulla quantificazione dei danni come allegati dalla né dagli stessi si possono Pt_1
evincere gli eventuali danni che spetta all'istante, invece, allegare.
§ 5.
Con il secondo motivo parte appellante contesta la decisione del Tribunale di non riconoscere il danno da occupazione sinet titulo, ribadendo che il danno subito dal proprietario per essere stato privato della disponibilità dell'immobile è in re ipsa, ovvero è insito nella privazione stessa del bene, essendo irrilevante il fatto che ne potesse godere direttamente oppure locarlo a terzi percependone il relativo canone;
evidenzia che la Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 1162 del 17/01/22 ha rimesso gli atti al primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di particolare importanza se il danno da illegittima occupazione sia configurabile come danno in re ipsa o richieda la prova;
assume che in ogni caso, quando è stato introdotto il primo grado, in caso di occupazione sine titulo, il danno figurativo reclamato era contemplato come in re ipsa;
che pur volendo tenere in considerazione l'orientamento contrario della sola Terza Sezione della Cassazione essa appellante ha assolto l'onere della prova in considerazione della circostanza che all'immobile de quo sin dal lontano 2000 era stata attribuita una destinazione economica mediante il conferimento in un fondo patrimoniale e che nel 2006
l'immobile è stato oggetto, da parte del coniuge, di un contratto di concessione in godimento trentennale, non gratuito, ad una società di gestione patrimoniale;
al
19 riguardo, evidenzia che il detto contratto, sebbene tardivamente prodotto in giudizio, era un fatto pacifico, emergendo dagli atti difensivi di controparte;
assume che è irrilevante la sentenza dichiarativa della simulazione del predetto contratto, di cui parla la gravata sentenza, che non vede coinvolta essa appellante, che, per converso, credeva che l'immobile stesse producendo frutti che, come previsto nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, erano gestiti dal solo coniuge;
evidenzia che essa appellante, nel 2014 ha agito giudizialmente, ex art. 702 bis c.p.c., per ottenere la declaratoria d'inefficacia della vendita dell'immobile in favore del , perché il CP_1
bene era destinato ai bisogni della famiglia e nel settembre del 2017 è riuscita a rientrare nella disponibilità del bene per poi immediatamente intraprendere il presente giudizio, il che dimostra una seria e concreta volontà di non lasciare l'immobile in stato di abbandono.
Il motivo è infondato.
Nelle more del presente grado è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite (cfr.
Cass. civ. Sez. Unite, sent. 15-11-2022, n. 33645), che ha confermato l'orientamento espresso dalla gravata sentenza in punto di risarcimento del danno in questione, affermando che “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”; in definitiva, secondo la anzidetta pronuncia, in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”; peraltro, il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento.
Ebbene, nel caso in esame manca del tutto la prova del reclamato danno subito, non avendo la allegato - né tanto meno provato, non avendo formulato alcuna Pt_1
istanza istruttoria sul punto - la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene de quo, né in forma diretta né in forma indiretta. Più in
20 particolare, si rileva come la parte non abbia neanche prospettato l'eventualità di un utilizzo, anche indiretto, dell'immobile oggetto di causa o uno specifico pregiudizio.
Infatti, nessuna allegazione viene effettuata con riguardo al cosiddetto danno- conseguenza, cioè ai pregiudizi che si sarebbero prodotti nella sfera giuridica del danneggiato a causa dell'evento dannoso. Nulla viene indicato neanche con riguardo alla possibilità di utilizzo alternativo dell'immobile.
Di certo, la circostanza della concessione in godimento dell'immobile de quo alla società è stata tardivamente allegata – in fase decisionale – quale CP_3
fatto posto a fondamento del reclamato danno da occupazione sine titulo e, in quanto tale, non può essere valutata a fini in questione. È vero che della detta concessione in godimento discorre il in sede di comparsa di costituzione, ma solo al fine di CP_1
evidenziare, come già rilevato dalla gravata sentenza, la circostanza che il Tribunale aveva accertato la simulazione assoluta del relativo contratto;
pur a seguito di tale deduzione, nulla ha controdedotto la in primo grado tantomeno per affermare Pt_1
che della natura simulata dell'atto nulla sapeva, deduzione inammissibile, siccome dedotta tardivamente nel presente grado.
La circostanza che l'immobile in questione fosse conferito, unitamente a diversi altri immobili, in fondo patrimoniale destinato ai bisogni della famiglia, non è sufficiente ex se per affermare che sussista l'invocato danno, in carenza dell'allegata possibilità di utilizzo dell'immobile per gli anzidetti bisogni preclusa dall'occupazione da parte del . CP_1
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è infondato, sicché deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % di quello previsto in relazione alla fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle
21 controversie di valore fino a € 26.000,00, che rappresenta il disputatum. Le spese sostenute dalla parte appellata vanno distratte in favore dell'avv. . Renato Pisani ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 22.09.2022, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, delle spese processuali del Parte_1
grado di appello, che liquida in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Renato Pisani;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26.06.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
22