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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3717/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3717/2023 promossa da:
(C.F. ), domiciliata come in atti;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CARLO NICOTRA e dall'avv. DARIO SAMMARTINO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
GAETANO FRANZONE giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale e da note di trattazione telematica scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'attrice ha esposto di essere comproprietaria, Parte_1
unitamente alla società convenuta nonchè con le quote del 65,40% in capo alla CP_1 Parte_1
e del 34,60% in capo alla convenuta delle particelle di terreno meglio descritte in atti
[...] CP_1
anche con l'ausilio di una consulenza tecnica di parte (individuate al Catasto Terreni al foglio 5, nn.
2374, 2379, 2383, 2385, 2386, 2387, 2390, 2398, 2400, 2411, 2415, 2606, 2607, 2608), site in territorio del Comune di San Giovanni La Punta (CT) e della consistenza complessiva pari a 4591 mq.
Ciò premesso, non avendo potuto ottenere in via stragiudiziale la divisione del terreno,
nonostante i tentativi anche in sede di mediazione (svoltasi in assenza della controparte), l'attrice ha chiesto lo scioglimento della comunione con la convenuta, predisponendo anche un progetto di divisione in natura, come da consulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. di Rosa, e chiedendo Per_1
comunque, in subordine la nomina di c.t.u.
Radicatosi il contraddittorio, inizialmente la è rimasta contumace, costituendosi poi CP_1
in data 9.11.2023, poco prima dell'udienza fissata per la discussione del progetto di divisione, al fine di contestare la stessa divisibilità delle particelle di terreno, che, in base al programma costruttivo adottato dal Comune di San Giovanni La Punta, con Delibera Consiliare n. 20 del 31/03/2010 e dalle allegate relazioni tecniche, sono sede di “superfici per viabilità interna, parcheggi, zone verdi” comuni ed indivise tra la e la In subordine, parte convenuta ha chiesto la nomina di un Parte_1 CP_1
CTU, con il mandato di descrivere lo stato dei luoghi, acquisire la documentazione progettuale pagina 2 di 8 depositata al Comune di San Giovanni La Punta e provvedere a redigere un progetto di divisione da sottoporre alle parti. Per tali contestazioni non è stato possibile dichiarare esecutivo il progetto di divisione, con risparmio di tempi e costi processuali. Solo in comparsa conclusionale parte convenuta,
infine, ha approvato il progetto di divisione.
Orbene, giova brevemente premettere che, ai sensi dell'art. 1111 c.c., ciascuno dei partecipanti,
in mancanza di una divisione contrattuale, può sempre domandare lo scioglimento della comunione,
proponendo domanda di divisione giudiziale.
Nel presente giudizio non sono inoltre state realmente eccepite e comunque non sono emerse circostanze ostative alla divisione, eventualmente rilevabili d'ufficio.
Deve infatti ritenersi applicabile al caso di specie, quanto alle difformità urbanistiche, l'art. 46
D.P.R. 380/2001, recante il c.d. T.U. IZ (già contenuto nell'ormai abrogato art. 17 della legge n.
47/1985), a norma del quale “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13. Tali
disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
Nel caso di specie, per contro, la conformità allo stato urbanistico è pacifica.
Piuttosto parte convenuta, almeno inizialmente, ha eccepito una astratta indivisibilità di superfici per viabilità interna, parcheggi e zone verdi, di cui non si ravvisa il fondamento normativo.
Per altro verso la Convenzione edilizia pone a tutto concedere questioni, non rilevanti in questa sede, di compatibilità fra eventuali opere realizzate dopo lo scioglimento della comunione da parte pagina 3 di 8 attrice, o i suoi aventi causa, e il rispetto degli obblighi assunti con la Pubblica Amministrazione. Lo
scioglimento della comunione in natura, che non incide nemmeno sulla identificazione catastale delle aree (piuttosto limitandosi a ripartirle fra i comunisti), non può infatti di per sé incidere sulla destinazione e sulle modalità di utilizzo del terreno o del singolo cespite, che viene semplicemente attribuito ad una sola società anziché a due comunisti. Non si ravvisa, al contempo, come il mero riparto di particelle fra i due comunisti possa alterare gli indici di edificazione.
Quanto alla richiesta, in via di subordinata, di c.t.u., non se ne ravvisa l'utilità, considerando che non vi è contestazione sullo stato dei luoghi, sulla titolarità dei beni, sulle quote e sulla congruità delle porzioni attribuite a ciascuna parte. Al contrario, parte attrice he evidenziato, in assenza di contestazione, che il progetto prevede, in termini di superfice attribuita (e quindi di valore), una lieve differenza a favore della società convenuta, non chiedendo comunque il conguaglio. Inoltre, il progetto prevede l'attribuzione delle aree contigue alla proprietà esclusiva di ciascuna delle due società.
Da ultimo infine, benchè solo in comparsa conclusionale, parte convenuta ha aderito al progetto di divisione proposto dalla controparte.
La domanda di divisione, avanzata da parte attrice è perciò fondata e va, di conseguenza,
accolta.
Quanto, poi, alle modalità di scioglimento della comunione, l'art. 718 c.c. riconosce a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto a una porzione di beni immobili qualitativamente omogenea all'intero, diritto, questo, che non è, però, assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità per legge del bene dettata nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili (art. 720 c.c.).
Al di fuori di queste ipotesi, la cui esistenza, se ritenuta dal giudice del merito, deve essere pagina 4 di 8 adeguatamente motivata, ciascun condividente ha il diritto di ricevere una quota qualitativamente omogenea (all'intero) dell'immobile o degli immobili sottoposti a divisione.
Il principio in base al quale la divisione deve avere luogo, di massima, in natura non esclude la possibilità del ricorso al correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728 c.c.. Il suddetto principio è stato peraltro affermato dalla Suprema Corte anche in relazione al disposto dell'art. 1114
c.c., in punto di corrispondenza fra porzioni e quote dei partecipanti (cfr. Cass. 2117/1995).
Nella fattispecie la possibilità di effettuare una divisione in natura, ex art. 1114 c.c.,
distribuendo le particelle e dividendo comodamente la cosa in parti corrispondenti alle quote appare evidente, considerando che a tal fine non è nemmeno necessario provvedere ad ulteriori frazionamenti.
La divisibilità in natura del bene esclude la possibilità della vendita, che peraltro l'art. 720 c.c.
configura come rimedio residuale anche per gli immobili non divisibili.
Parimenti evidente appare l'unica scelta razionale, ossia quella di tenere conto della attuale situazione di fatto e della vicinanza fra le particelle da attribuire e la preesistente proprietà esclusiva delle parti.
Indi, ritiene il Tribunale, richiamando il progetto a firma del Dott. Ing. di Controparte_2
dover attribuire;
1) all'attrice la piena proprietà dei seguenti Parte_1
tratti di terreno, tutti siti nel Comune di San Giovanni la Punta, individuati al Catasto Terreni al foglio
5: particelle 2411, 2415, 2398, 2374 e 2379; 2) alla convenuta la piena proprietà dei CP_1
seguenti tratti di terreno, tutti siti nel Comune di San Giovanni la Punta, individuati al Catasto Terreni
al foglio 5: particelle 2400, 2390, 2383, 2385, 2386, 2607, 2606, 2608, 2387.
Come già evidenziato, il principio in base al quale la divisione deve avere luogo, di massima, in natura non esclude la possibilità del ricorso al correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728
c.c. Nella fattispecie parte attrice, pur avendone diritto, ha tuttavia rinunciato.
pagina 5 di 8 Quanto alle spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore indeterminato, complessità
bassa), si ritiene che in virtù del principio della soccombenza parte convenuta vada condannata al pagamento dei tre quarti delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo, in favore dell'odierna attrice (parametro medio per le fasi introduttiva e di studio, minimo per le altre fasi). Il
restante quarto delle spese processuali va compensato
E infatti, nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze,
quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa.
Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative (Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n. 2770).
Nella fattispecie parte attrice ha non solo approvato, ma anche predisposto il progetto divisionale già costituendosi il giudizio, consentendo altresì l'individuazione catastale delle frazioni di terreno. La
convenuta invece, dopo essersi costituita tardivamente in giudizio, ha espressamente contestato il progetto, impedendo la definizione del giudizio con ordinanza ex art. 789 c.p.c.
Occorre inoltre considerare che, sebbene la scelta di rimanere inizialmente contumace non sia in sé sindacabile o sanzionabile, nel caso concreto dello scioglimento della comunione l'inerzia di uno dei condividenti ha impedito sia la soluzione negoziale sia la conciliazione giudiziale;
la parte convenuta quindi, ancor prima di contestare il progetto divisionale, ha reso necessario l'intero giudizio non pagina 6 di 8 comparendo in sede di mediazione e non costituendosi.
Infine, l'esito del giudizio ha determinato una fattispecie quantomeno analoga a quella prevista dal nuovo testo dell'art. 91 c.p.c. (“Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, (il giudice) condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92. Nella fattispecie la domanda è stata accolta in misura integralmente conforme a quanto prospettato dall'altro comunista fin dall'introduzione del giudizio. Piuttosto l'iniziale contumacia e la successiva contestazione contenuta ha determinato una minore attività processuale, che giustifica un parametro inferiore al medio per le fasi istruttoria e decisoria.
Sussistono inoltre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi del già menzionato comma 2 dell'art. 92
c.p.c., per compensare un quarto delle spese processuali, considerando che le contestazioni sono state da ultimo superate dall'approvazione del progetto, sia pure tardiva e solo in comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 3717/2023:
1) dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes sulle particelle di terreno per cui è causa, meglio descritte in atti, e per l'effetto dispone l'attribuzione:
- all'attrice della piena proprietà dei seguenti tratti di Parte_1
terreno, tutti siti nel Comune di San Giovanni la Punta, individuati al Catasto Terreni al foglio 5:
particelle 2411, 2415, 2398, 2374 e 2379;
- alla convenuta della piena proprietà dei seguenti tratti di terreno, tutti siti nel CP_1
Comune di San Giovanni la Punta, individuati al Catasto Terreni al foglio 5: particelle 2400, 2390,
pagina 7 di 8 2383, 2385, 2386, 2607, 2606, 2608, 2387;
2) condanna la convenuta al pagamento dei tre quarti delle spese processuali in CP_1
favore dell'attrice che in tal misura ridotta liquida in Parte_1
complessivi euro 3.945,75 per compensi professionali, oltre spese vive per € 415,00; oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA;
3) compensa per il resto le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 4 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3717/2023 promossa da:
(C.F. ), domiciliata come in atti;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CARLO NICOTRA e dall'avv. DARIO SAMMARTINO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
GAETANO FRANZONE giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale e da note di trattazione telematica scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'attrice ha esposto di essere comproprietaria, Parte_1
unitamente alla società convenuta nonchè con le quote del 65,40% in capo alla CP_1 Parte_1
e del 34,60% in capo alla convenuta delle particelle di terreno meglio descritte in atti
[...] CP_1
anche con l'ausilio di una consulenza tecnica di parte (individuate al Catasto Terreni al foglio 5, nn.
2374, 2379, 2383, 2385, 2386, 2387, 2390, 2398, 2400, 2411, 2415, 2606, 2607, 2608), site in territorio del Comune di San Giovanni La Punta (CT) e della consistenza complessiva pari a 4591 mq.
Ciò premesso, non avendo potuto ottenere in via stragiudiziale la divisione del terreno,
nonostante i tentativi anche in sede di mediazione (svoltasi in assenza della controparte), l'attrice ha chiesto lo scioglimento della comunione con la convenuta, predisponendo anche un progetto di divisione in natura, come da consulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. di Rosa, e chiedendo Per_1
comunque, in subordine la nomina di c.t.u.
Radicatosi il contraddittorio, inizialmente la è rimasta contumace, costituendosi poi CP_1
in data 9.11.2023, poco prima dell'udienza fissata per la discussione del progetto di divisione, al fine di contestare la stessa divisibilità delle particelle di terreno, che, in base al programma costruttivo adottato dal Comune di San Giovanni La Punta, con Delibera Consiliare n. 20 del 31/03/2010 e dalle allegate relazioni tecniche, sono sede di “superfici per viabilità interna, parcheggi, zone verdi” comuni ed indivise tra la e la In subordine, parte convenuta ha chiesto la nomina di un Parte_1 CP_1
CTU, con il mandato di descrivere lo stato dei luoghi, acquisire la documentazione progettuale pagina 2 di 8 depositata al Comune di San Giovanni La Punta e provvedere a redigere un progetto di divisione da sottoporre alle parti. Per tali contestazioni non è stato possibile dichiarare esecutivo il progetto di divisione, con risparmio di tempi e costi processuali. Solo in comparsa conclusionale parte convenuta,
infine, ha approvato il progetto di divisione.
Orbene, giova brevemente premettere che, ai sensi dell'art. 1111 c.c., ciascuno dei partecipanti,
in mancanza di una divisione contrattuale, può sempre domandare lo scioglimento della comunione,
proponendo domanda di divisione giudiziale.
Nel presente giudizio non sono inoltre state realmente eccepite e comunque non sono emerse circostanze ostative alla divisione, eventualmente rilevabili d'ufficio.
Deve infatti ritenersi applicabile al caso di specie, quanto alle difformità urbanistiche, l'art. 46
D.P.R. 380/2001, recante il c.d. T.U. IZ (già contenuto nell'ormai abrogato art. 17 della legge n.
47/1985), a norma del quale “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13. Tali
disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
Nel caso di specie, per contro, la conformità allo stato urbanistico è pacifica.
Piuttosto parte convenuta, almeno inizialmente, ha eccepito una astratta indivisibilità di superfici per viabilità interna, parcheggi e zone verdi, di cui non si ravvisa il fondamento normativo.
Per altro verso la Convenzione edilizia pone a tutto concedere questioni, non rilevanti in questa sede, di compatibilità fra eventuali opere realizzate dopo lo scioglimento della comunione da parte pagina 3 di 8 attrice, o i suoi aventi causa, e il rispetto degli obblighi assunti con la Pubblica Amministrazione. Lo
scioglimento della comunione in natura, che non incide nemmeno sulla identificazione catastale delle aree (piuttosto limitandosi a ripartirle fra i comunisti), non può infatti di per sé incidere sulla destinazione e sulle modalità di utilizzo del terreno o del singolo cespite, che viene semplicemente attribuito ad una sola società anziché a due comunisti. Non si ravvisa, al contempo, come il mero riparto di particelle fra i due comunisti possa alterare gli indici di edificazione.
Quanto alla richiesta, in via di subordinata, di c.t.u., non se ne ravvisa l'utilità, considerando che non vi è contestazione sullo stato dei luoghi, sulla titolarità dei beni, sulle quote e sulla congruità delle porzioni attribuite a ciascuna parte. Al contrario, parte attrice he evidenziato, in assenza di contestazione, che il progetto prevede, in termini di superfice attribuita (e quindi di valore), una lieve differenza a favore della società convenuta, non chiedendo comunque il conguaglio. Inoltre, il progetto prevede l'attribuzione delle aree contigue alla proprietà esclusiva di ciascuna delle due società.
Da ultimo infine, benchè solo in comparsa conclusionale, parte convenuta ha aderito al progetto di divisione proposto dalla controparte.
La domanda di divisione, avanzata da parte attrice è perciò fondata e va, di conseguenza,
accolta.
Quanto, poi, alle modalità di scioglimento della comunione, l'art. 718 c.c. riconosce a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto a una porzione di beni immobili qualitativamente omogenea all'intero, diritto, questo, che non è, però, assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità per legge del bene dettata nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili (art. 720 c.c.).
Al di fuori di queste ipotesi, la cui esistenza, se ritenuta dal giudice del merito, deve essere pagina 4 di 8 adeguatamente motivata, ciascun condividente ha il diritto di ricevere una quota qualitativamente omogenea (all'intero) dell'immobile o degli immobili sottoposti a divisione.
Il principio in base al quale la divisione deve avere luogo, di massima, in natura non esclude la possibilità del ricorso al correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728 c.c.. Il suddetto principio è stato peraltro affermato dalla Suprema Corte anche in relazione al disposto dell'art. 1114
c.c., in punto di corrispondenza fra porzioni e quote dei partecipanti (cfr. Cass. 2117/1995).
Nella fattispecie la possibilità di effettuare una divisione in natura, ex art. 1114 c.c.,
distribuendo le particelle e dividendo comodamente la cosa in parti corrispondenti alle quote appare evidente, considerando che a tal fine non è nemmeno necessario provvedere ad ulteriori frazionamenti.
La divisibilità in natura del bene esclude la possibilità della vendita, che peraltro l'art. 720 c.c.
configura come rimedio residuale anche per gli immobili non divisibili.
Parimenti evidente appare l'unica scelta razionale, ossia quella di tenere conto della attuale situazione di fatto e della vicinanza fra le particelle da attribuire e la preesistente proprietà esclusiva delle parti.
Indi, ritiene il Tribunale, richiamando il progetto a firma del Dott. Ing. di Controparte_2
dover attribuire;
1) all'attrice la piena proprietà dei seguenti Parte_1
tratti di terreno, tutti siti nel Comune di San Giovanni la Punta, individuati al Catasto Terreni al foglio
5: particelle 2411, 2415, 2398, 2374 e 2379; 2) alla convenuta la piena proprietà dei CP_1
seguenti tratti di terreno, tutti siti nel Comune di San Giovanni la Punta, individuati al Catasto Terreni
al foglio 5: particelle 2400, 2390, 2383, 2385, 2386, 2607, 2606, 2608, 2387.
Come già evidenziato, il principio in base al quale la divisione deve avere luogo, di massima, in natura non esclude la possibilità del ricorso al correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728
c.c. Nella fattispecie parte attrice, pur avendone diritto, ha tuttavia rinunciato.
pagina 5 di 8 Quanto alle spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore indeterminato, complessità
bassa), si ritiene che in virtù del principio della soccombenza parte convenuta vada condannata al pagamento dei tre quarti delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo, in favore dell'odierna attrice (parametro medio per le fasi introduttiva e di studio, minimo per le altre fasi). Il
restante quarto delle spese processuali va compensato
E infatti, nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze,
quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa.
Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative (Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n. 2770).
Nella fattispecie parte attrice ha non solo approvato, ma anche predisposto il progetto divisionale già costituendosi il giudizio, consentendo altresì l'individuazione catastale delle frazioni di terreno. La
convenuta invece, dopo essersi costituita tardivamente in giudizio, ha espressamente contestato il progetto, impedendo la definizione del giudizio con ordinanza ex art. 789 c.p.c.
Occorre inoltre considerare che, sebbene la scelta di rimanere inizialmente contumace non sia in sé sindacabile o sanzionabile, nel caso concreto dello scioglimento della comunione l'inerzia di uno dei condividenti ha impedito sia la soluzione negoziale sia la conciliazione giudiziale;
la parte convenuta quindi, ancor prima di contestare il progetto divisionale, ha reso necessario l'intero giudizio non pagina 6 di 8 comparendo in sede di mediazione e non costituendosi.
Infine, l'esito del giudizio ha determinato una fattispecie quantomeno analoga a quella prevista dal nuovo testo dell'art. 91 c.p.c. (“Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, (il giudice) condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92. Nella fattispecie la domanda è stata accolta in misura integralmente conforme a quanto prospettato dall'altro comunista fin dall'introduzione del giudizio. Piuttosto l'iniziale contumacia e la successiva contestazione contenuta ha determinato una minore attività processuale, che giustifica un parametro inferiore al medio per le fasi istruttoria e decisoria.
Sussistono inoltre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi del già menzionato comma 2 dell'art. 92
c.p.c., per compensare un quarto delle spese processuali, considerando che le contestazioni sono state da ultimo superate dall'approvazione del progetto, sia pure tardiva e solo in comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 3717/2023:
1) dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes sulle particelle di terreno per cui è causa, meglio descritte in atti, e per l'effetto dispone l'attribuzione:
- all'attrice della piena proprietà dei seguenti tratti di Parte_1
terreno, tutti siti nel Comune di San Giovanni la Punta, individuati al Catasto Terreni al foglio 5:
particelle 2411, 2415, 2398, 2374 e 2379;
- alla convenuta della piena proprietà dei seguenti tratti di terreno, tutti siti nel CP_1
Comune di San Giovanni la Punta, individuati al Catasto Terreni al foglio 5: particelle 2400, 2390,
pagina 7 di 8 2383, 2385, 2386, 2607, 2606, 2608, 2387;
2) condanna la convenuta al pagamento dei tre quarti delle spese processuali in CP_1
favore dell'attrice che in tal misura ridotta liquida in Parte_1
complessivi euro 3.945,75 per compensi professionali, oltre spese vive per € 415,00; oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA;
3) compensa per il resto le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 4 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8