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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/06/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5241 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Di Mauro per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del
F.G.V.S., (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Vicari per procura in P.IVA_1 atti
- CONVENUTA-
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
nella qualità di impresa territorialmente designata per la Controparte_1 gestione del F.G.V.S., innanzi a questo Tribunale, chiedendone la condanna al risarcimento dei pagina 1 di 13 danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 2 febbraio 2017 alle ore 07:20 circa, allorché, mentre si trovava alla guida del suo motociclo Honda Silver Wing 400 e percorreva la
S.S. 113 di Mortelle (ME), nel senso di marcia Nord-Sud, giunto all'altezza della chilometrica
13,200, all'ingresso di una curva, cadeva, impattando contro un muro al margine della carreggiata, a causa di un tir bianco, che aveva invaso la propria corsia di marcia, prima di dileguarsi senza prestare soccorso.
L'attore allegava di essere stato trasportato dai sanitari del 118 presso il P.S. dell'Azienda
Ospedaliera Papardo di Messina, dove gli venivano riscontrati: “trauma cranico;
trauma facciale con frattura bifocale della mandibola;
trauma cervico – dorso – lombare, con frattura del processo traverso di D2,
D3 e D4 di sinistra;
trauma toracico con frattura del manubrio sternale, in sede paramediana destra;
frattura della I, II, III, IV, V e VI costo la di sinistra, frattura della costola destra, complicate da emo – pneumotorace e plurime contusioni polmonari;
trauma della spalla sinistra, con frattura scomposta e pluriframmentaria del corpo della scapola, lussazione acromio – claveare e infrazione della corticale della volta acetabolare omolaterale;
trauma alla mano destra, con frattura spiroide pluriframmentaria della falange prossimale del V dito;
trauma contusivo al ginocchio sinistro” che determinavano postumi di invalidità permanente nella misura del 30%, invalidità temporanea assoluta per gg. 60 (sessanta), inabilità temporanea parziale della durata di gg. 150 (centocinquanta), di cui 60 (sessanta) al 75% e 90
(novanta) al 50%. Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 186.112,07, di cui € 169.315,00 a titolo di danno non patrimoniale, € 16.797,07 a titolo di danno patrimoniale (di cui € 11.274,43 a titolo di spese per i necessari trattamenti riabilitativi ed € 5.522,64 a titolo di spese necessarie alla riparazione del mezzo), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
deduceva che il procedimento penale che ne era scaturito era stato archiviato per la mancata identificazione del responsabile e che la n.q. dispiegata, non aveva risarcito i danni in via Controparte_1 bonaria.
Con comparsa del 27/02/2019, si costituiva in giudizio la Controparte_1
n.q. dispiegata, la quale preliminarmente deduceva l'improponibilità della domanda per la pagina 2 di 13 violazione dell'art. 148, commi 1 e 2, D.lgs. n. 209/2006 da parte dell'attore, che non aveva prodotto documentazione idonea a provare la fondatezza della domanda;
nel merito, ne deduceva l'infondatezza, eccependo l'inverosimiglianza della dinamica denunciata dal danneggiato, con riferimento alla verificazione del sinistro, alla condotta di guida delle parti e all'impossibilità di e dei testimoni di avvedersi della targa del mezzo pesante, Pt_1 nonostante l'incidente si sia verificato in condizioni di piena visibilità. Aggiungeva che i danni riportati dal ciclomotore risultavano incompatibili con il tipo di sinistro denunciato e che si è trattato, piuttosto, di un incidente autonomo.
Contestava, inoltre, la richiesta risarcitoria nel quantum debeatur, in quanto sproporzionata e non idoneamente provata, segnatamente in ordine al danno morale, nonché la quantificazione e la spettanza dei danni al mezzo. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi e, all'esito, veniva disposta CTU medico-legale.
All'udienza del 7/05/2024 la causa veniva rinviata per l'espletamento del tentativo di mediazione demandata.
All'udienza a trattazione scritta del 20/02/2025 – in cui subentrava la scrivente - la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando, alle parti, i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148, commi 1 e 2, d.lgs. n. 209/2006, formulata dalla Controparte_1 in quanto risulta agli atti l'avvenuta costituzione in mora da parte di e l'invio Parte_1 della documentazione medica. Da parte sua, la compagnia di assicurazione avrebbe dovuto richiedere l'integrazione della documentazione mancante, ove avesse ritenuto insufficiente quella già prodotta dall'attore a supporto della domanda formulata.
pagina 3 di 13 Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della
[...]
n.q. dispiegata, può essere qualificata ai sensi dell'art. 283 d. lgs. n. Controparte_1
209/2005.
Com'è noto, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S., sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 209/2005), ha l'onere di provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti dei , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo Parte_2 non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/04/2023, n. 10540; nello stesso senso, cfr. Cass. civ. n. 12304/2005).
In ordine a tale ultimo profilo, la Suprema Corte ha affermato che occorre valutare tutte le circostanze del caso concreto al fine di verificare se il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente per la identificazione del responsabile, anche mediante formale denuncia alle
Autorità, e se la impossibilità di procedere alla sua identificazione derivi da circostanze oggettive (C. Cass., Sez. III, n. 15367/2011; n. 18308/2015; n. 274/2015), pur precisando che non risulta determinante l'eventuale mancata individuazione del danneggiante o il mancato adoperarsi in tal senso del danneggiato, non potendosi gravare il privato di oneri ed incombenti che non gli appartengono, dovendo richiedersi la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente (C. Cass., Sez. III, n. 24449/2005). Invero, la giurisprudenza, con principio che si condivide, è pacifica nell'affermare che la mancata denuncia del fatto non sia di per sé ostativa al risarcimento del danno, qualora il sinistro sia idoneamente provato dal danneggiato.
Le domande formulate dall'attore sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Con riguardo all'accertamento della verificazione e delle modalità del sinistro sia la documentazione versata in atti (cartella clinica) sia le dichiarazioni dei testi escussi hanno pagina 4 di 13 permesso di acclarare che l'incidente si è effettivamente verificato come allegato da
[...]
per una turbativa da parte di un mezzo pesante. Pt_1
Invero, il teste , poliziotto presente al momento del sinistro in quanto Testimone_1 con la sua vettura si trovava dietro il camion non identificato, ha confermato che stava Pt_1 percorrendo la SS113 in direzione di marcia Nord-Sud e ha dichiarato: “Di ciò posso riferire perché mi trovavo con la mia auto” “ad una distanza di circa 150 mt” “e stavo percorrendo la stessa strada quando ad un certo punto ho visto un motociclo che procedeva in senso inverso al mio che andava a sbattere contro un muro”.
“Tra la mia auto ed il camion non vi erano altri mezzi”; “preciso che era un TIR bianco di dietro”.
“La strada che stavamo percorrendo è a doppio senso di circolazione”, “dovrebbe essere attorno gli otto metri, essendo una strada statale” ed “era umida a causa della rugiada notturna”; inoltre, “dove si è verificato l'incidente la striscia era continua”.
Ha aggiunto che “Il camion ha leggermente invaso la corsia di marcia opposta, ritengo perché li vi era un palo con dell'erba e per evitarlo il camion si è spostato sulla sua sinistra”; “Il sinistro è avvenuto al centro di una semicurva a destra dal mio senso di marcia ed è poi proseguito con l'impatto del motociclo sul muro di cinta posto alla sua destra”; “Io non ho visto la moto procedere in senso opposto al mio, ho visto solo che la moto andava trasversalmente ad impattare contro il muro”.
“Il conducente del motociclo ha impattato contro un muro ed è rimasto nelle vicinanze, mentre la moto si è fermata una decina di metri oltre il punto di impatto al muro ed io ho trovato la pistola del conducente del ciclomotore ad una trentina di metri da lui sulla strada”.
“Non posso dire se vi è stato un urto tra il motociclo ed il camion perché non avevo tale visuale, io ho notato solo che la moto è schizzata andando a sbattere sul muro di cinta posto sulla sua destra.
“Il camion ha proseguito la sua marcia senza fermarsi”. “Io sono intervenuto unitamente ad altre due persone che guidavano un furgone ed abbiamo prestato i primi soccorsi chiamando anche il 118”. “il conducente del ciclomotore aveva dolore nella spalla e in faccia, ricordo che aveva il casco indossato che però è volato nell'impatto. Era un casco Jet”.
Anche il teste , che ha visto l'incidente in quanto procedeva sulla sua auto Testimone_2 dietro il motociclo di , a una distanza di circa 200 metri, ha confermato la dinamica del Pt_1
pagina 5 di 13 sinistro, dichiarando “L'incidente si è verificato verso le ore 7,15 – 7,30 e vi era già il sole”; “Tra la mia autovettura e motociclo non vi erano altri mezzi. La strada era a doppio senso ma non ricordo se la striscia di mezzeria si vedesse. Io avevo una buona visuale perché la strada era dritta”. “La moto l'avevo vista prima che sbandasse”.
Ha aggiunto: “Ho visto che il motociclo era davanti a me ed ad un certo punto in senso opposto è arrivato un Tir che ha preso la curva larga andando ad invadere la mezza corsia del senso opposto dove camminava lo scooter”. “Non ho visto se si è verificato un impatto tra il motociclo ed il Tir anche perché c'era il sole contro ma ho visto che lo scooter prima è sbattuto a terra e poi contro una casa posta sulla sua destra”. Ha precisato che “Lo scooter camminava nella sua carreggiata, era il tir che ha invaso quella opposta” e che “il tir se ne è andato senza fermarsi”.
Ha ricordato che “aveva dolori dappertutto, gli usciva [sangue] dalla bocca, era Parte_1 cosciente ma non riusciva a muoversi. Io ho chiamato subito i soccorsi. Poi sono arrivati i colleghi del motociclista e poi sono andato via”, “ho saputo che erano colleghi perché si sono presentati, non so chi li abbia chiamati”. “Insieme a me oltre al mio amico che si trovava in macchia con me si è fermato subito un poliziotto che si trovava a passare e poi mano mano le persone che passavano e si fermavano”.
Infine, , compagna di all'epoca dei fatti, ha confermato che l'attore ha Testimone_3 Pt_1 subito un incidente, cui non ha assistito, ma di essere stata contattata da un poliziotto, che l'aveva chiamata tramite il telefono di , “dicendomi di venire sul luogo del sinistro perché c'era il Pt_1
che era stato investito. Giunta sul luogo ho visto il per terra e l'ambulanza che stava arrivando, Pt_1 Pt_1 vi era anche un poliziotto che mi disse che era stato lui a chiamarla. Il era sdraiato a terra cosciente che Pt_1 parlottava anche se in stato di confusione. Ho chiesto a cosa fosse successo e lo stesso mi rispondeva di Pt_1 essere stato investito da un grande camion bianco”. Ha dichiarato che anche altre persone presenti
“quando ho chiesto cosa fosse successo, mi dicevano che il aveva investito contro un camion bianco”. Pt_1
Ha aggiunto che “ percorreva la statale 113 Nord-Sud”, che “la strada è doppio senso di Pt_1 circolazione”, di non avere “fatto caso a segni di frenata”, che “la moto si trovava abbandonata lontano rispetto al corpo del ” e “dopo il corpo” dello stesso, di avere “notato che perdeva sangue dalla bocca Pt_1
e nella mano e che “il corpo si trovava subito dopo una semicurva” … “sinistrorsa, esattamente sotto il cartello Mortelle”.
pagina 6 di 13 Le dichiarazioni dei testimoni permettono di ritenere provato il sinistro e la turbativa da parte del camion che ha invaso la corsia di marcia di . Pt_1
Non può imputarsi all'attore la mancata identificazione del veicolo investitore, alla luce delle particolari modalità del sinistro, della repentinità dell'evento, delle gravi lesioni che ne sono conseguite e che hanno lasciato il danneggiato riverso sull'asfalto “in stato di confusione” e della fuga del veicolo non identificato, nonostante la denuncia/querela svolta e le dichiarazioni dei presenti assunte.
Da parte sua, la convenuta non è riuscita a dimostrare la mancata verificazione del sinistro ovvero il concorso di colpa dell'attore nella causazione dello stesso.
Diversamente da quanto opinato dalla non depone in suo favore Controparte_1 il modulo di denuncia dell'infortunio all'INAIL, compilato dal datore di lavoro di , che Pt_1 non gode di alcun carattere confessorio circa le modalità del sinistro.
A questo punto, viste le univoche dichiarazioni dei testi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non può che affermarsi la responsabilità esclusiva dell'autoarticolato non identificato in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa, non potendo muoversi alcun addebito a ,che mentre percorreva una curva sinistrorsa, si è visto Parte_1 improvvisamente impegnare la corsia di marcia da un camion non identificato, che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.
Ne discende che la nella qualità dispiegata, va condannata Controparte_1 al risarcimento dei danni riportati da in conseguenza del sinistro. Parte_1
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott. Per_1 ha constatato che a seguito ed in conseguenza del sinistro, ha
[...] Parte_1 riportato: “Trauma facciale con frattura della branca destra della mandibola parzialmente scomposta in sede perimentoniera;
frattura ingranata della branca sinistra della mandibola con disclusione del gruppo incisivo centrale di sinistra;
Frattura del manubrio sternale in sede paramediana destra;
Frattura Ia, IIa, IIIa, IVa costa a sinistra;
frattura Ia costa a destra;
Emotorace post-traumatico a destra, pneumotorace a sinistra;
Frattura del processo trasverso di D3 e D4 a sinistra;
Frattura del corpo della scapola a sinistra con
pagina 7 di 13 lussazione acromion-claveare; Frattura spiroide parziale della falange basale del V° dito mano destra;
Contusione ginocchio sinistro”.
Da tali lesioni sono residuati “Esiti algo-disfunzionali da: frattura bifocale della mandibola, trattata chirurgicamente, con mezzi di sintesi in situ e con alterazione dei rapporti occlusali;
frattura del processo trasverso di D3 e D4 a sinistra;
fratture costali plurime e del manubrio dello sterno;
frattura del corpo della scapola di sinistra con lussazione acromion claveare, con accentuata ipotonotrofia muscolare del cingolo scapoloomerale;
frattura spiroide falange basale V° dito mano destra.”, ritenuti dal CTU compatibili con il sinistro e comportanti una compromissione della integrità psicofisica dalla stessa stimata nella misura del 20%.
Il Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 33 giorni, nonché 210 giorni di inabilità temporanea, di cui 30 al 75%, 60 al 50% ed ulteriori 120 al 25%.
Le conclusioni della CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e ben motivate. Proprio le valutazioni operate, tenendo conto delle tabelle di riferimento e degli esiti concretamente riportati da Parte_1 permettono di superare la diversa stima del danno effettuata dal perito di parte attrice.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Parte_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della
pagina 8 di 13 sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie, le tabelle di Milano del 2024 (dal momento che la Tabella Unica Nazione, allegata al DPR n. 12 del 13/01/2025, sebbene entrata in vigore il 5 marzo 2025, è applicabile ai sinistri verificatisi successivamente a tale data, art. 5 DPR cit.).
Conseguentemente, all'attore va riconosciuta complessivamente la somma di € 72.333,50 all'attualità, di cui € 59.051,00 a titolo di danno dinamico-relazionale (importo ottenuto riconoscendo il 20% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 46 al momento del sinistro) e € 13.282,50 per inabilità temporanea (di cui € 3.795,00 per inabilità assoluta, €
2.587,50 per 30 giorni al 75%; € 3.450,00 per 60 giorni al 50%; € 3.450,00 per 120 giorni al
25%), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione in quanto già inclusa nella valutazione del CTU, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto.
L'attore ha, altresì, documentato spese mediche già effettuate e di consulenza medica di parte per complessivi € 734,43, oltre a un preventivo di € 4.000,00 per trattamenti odontoiatrici, ritenuti congrui dal CTU. Tuttavia, a titolo di spese mediche sostenute gli possono essere riconosciuti solo € 679,73, rivalutati all'attualità in complessivi € 815,68, escludendo le somme portate dagli scontrini fiscali non riferibili all'attore ( , Parte_3
9/02/2017 - € 40,00; 3/03/2017 - € 7,80; 14/03/2017 - € Controparte_2 CP_3
pagina 9 di 13 6,90), oltre a € 4.000,00 per interventi odontoiatrici, rivalutati all'attualità in € 4.800,00, per complessivi € 5.615,68 (all'attualità).
Deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (02/02/2017), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attore ammonta ad € 86.007,96, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 64.903,56) della rivalutazione monetaria (€ 13.045,62) e degli interessi legali (€ 8.058,78) come sopra specificato.
Su detta somma dopo la pubblicazione della sentenza matureranno solo gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento ai danni al ciclomotore, l'attore si è limitato a depositare un preventivo di riparazione, senza, tuttavia, provare che lo stesso sia rimasto danneggiato in conseguenza del sinistro e quali danni abbia in concreto riportato. Sicché la domanda risarcitoria va rigettata in parte qua.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque, la convenuta va condannata al pagamento, in favore di di dette spese, liquidate applicando il d.m. n. Parte_1
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in pagina 10 di 13 relazione al decisum (scaglione fino a € 260.000,00, valori medi) nel seguente modo: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, €
4.253,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 14.103,00, oltre € 786,53 per contributo unificato, bollo e notifica, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010, la n.q., va, altresì, Controparte_1 condannata al pagamento del doppio del contributo unificato, per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla procedura di mediazione demandata dal giudice, di cui all'art. 5 quater del d.lgs. citato, con ordinanza del 7/05/2024.
Con note del 30/01/2025 la convenuta ha comunicato che “vertendo il giudizio su un'ipotesi di cui all'lett. a) D.Lgs n, 209/2005 (veicolo sconosciuto) e, trattandosi di fondi statali a beneficio e garanzia delle vittime della strada, la convenuta società è soggetta ad un rigoroso controllo da parte della Consap che, in ipotesi di sinistro come quello del caso di specie, autorizza pagamenti transattivi ante causam o nella fase antecedente alla definizione del giudizio solo in presenza di verbale redatto dalle Autorità in cui vengano sentiti
a SIT testimoni oculari presenti al momento dell'incidente”.
Ebbene, la circostanza addotta da per la mancata Controparte_1 partecipazione alla procedura di mediazione appare del tutto irragionevole e non può integrare il giustificato motivo di cui all'art. 12 bis, da interpretare, secondo costante giurisprudenza, come motivo impeditivo avente i caratteri dell'oggettività, dell'assolutezza e della non temporaneità.
Invero, l'istruttoria orale espletata in corso di causa può essere considerata del tutto equivalente al “verbale redatto dalle Autorità in cui vengano sentiti a SIT testimoni oculari presenti al momento dell'incidente”. Anzi, i testimoni escussi in giudizio innanzi al giudice delegato per la prova testimoniale assumono l'impegno di dire la verità, dopo essere stati avvertiti delle conseguenze, anche penali, della falsa testimonianza.
Nella specie, le dichiarazioni rese dai testimoni sono risultate attendibili e tra loro convergenti ed hanno pienamente dimostrato la fondatezza della ricostruzione del sinistro fornita dall'attore.
Ne deriva che la partecipazione – in buona fede e secondo uno spirito collaborativo – dell'assicurazione alla procedura di mediazione demandata dal giudice avrebbe assicurato pagina 11 di 13 l'attuazione della ratio legis, garantendo un risparmio in termini di ragionevole durata del processo e di statuizioni condannatorie. Per converso, la mancata partecipazione dell'assicurazione ha vanificato l'obbligo sancito dall'articolo 5 quater del D.lgs. n. 28/2010 quale strumento alternativo per la risoluzione della controversia e va sanzionata ai sensi di legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5241/2018 r.g., vertente tra
[...]
(attore), in persona del legale rappresentante pro Pt_1 Controparte_1 tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S.,
(convenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S.,
[...] al pagamento, in favore di della somma di € 86.007,96 all'attualità, Parte_1 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. condanna la nella qualità di impresa territorialmente Controparte_1
designata per la gestione del F.G.V.S., al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
14.103,00 per compensi ed € 786,53 per spese vive, oltre spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Marco Di Mauro;
3. ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010, condanna la Controparte_1
nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S., al pagamento del doppio del contributo unificato;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S..
Così deciso in Messina il 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
pagina 12 di 13 Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5241 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Di Mauro per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del
F.G.V.S., (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Vicari per procura in P.IVA_1 atti
- CONVENUTA-
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
nella qualità di impresa territorialmente designata per la Controparte_1 gestione del F.G.V.S., innanzi a questo Tribunale, chiedendone la condanna al risarcimento dei pagina 1 di 13 danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 2 febbraio 2017 alle ore 07:20 circa, allorché, mentre si trovava alla guida del suo motociclo Honda Silver Wing 400 e percorreva la
S.S. 113 di Mortelle (ME), nel senso di marcia Nord-Sud, giunto all'altezza della chilometrica
13,200, all'ingresso di una curva, cadeva, impattando contro un muro al margine della carreggiata, a causa di un tir bianco, che aveva invaso la propria corsia di marcia, prima di dileguarsi senza prestare soccorso.
L'attore allegava di essere stato trasportato dai sanitari del 118 presso il P.S. dell'Azienda
Ospedaliera Papardo di Messina, dove gli venivano riscontrati: “trauma cranico;
trauma facciale con frattura bifocale della mandibola;
trauma cervico – dorso – lombare, con frattura del processo traverso di D2,
D3 e D4 di sinistra;
trauma toracico con frattura del manubrio sternale, in sede paramediana destra;
frattura della I, II, III, IV, V e VI costo la di sinistra, frattura della costola destra, complicate da emo – pneumotorace e plurime contusioni polmonari;
trauma della spalla sinistra, con frattura scomposta e pluriframmentaria del corpo della scapola, lussazione acromio – claveare e infrazione della corticale della volta acetabolare omolaterale;
trauma alla mano destra, con frattura spiroide pluriframmentaria della falange prossimale del V dito;
trauma contusivo al ginocchio sinistro” che determinavano postumi di invalidità permanente nella misura del 30%, invalidità temporanea assoluta per gg. 60 (sessanta), inabilità temporanea parziale della durata di gg. 150 (centocinquanta), di cui 60 (sessanta) al 75% e 90
(novanta) al 50%. Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 186.112,07, di cui € 169.315,00 a titolo di danno non patrimoniale, € 16.797,07 a titolo di danno patrimoniale (di cui € 11.274,43 a titolo di spese per i necessari trattamenti riabilitativi ed € 5.522,64 a titolo di spese necessarie alla riparazione del mezzo), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
deduceva che il procedimento penale che ne era scaturito era stato archiviato per la mancata identificazione del responsabile e che la n.q. dispiegata, non aveva risarcito i danni in via Controparte_1 bonaria.
Con comparsa del 27/02/2019, si costituiva in giudizio la Controparte_1
n.q. dispiegata, la quale preliminarmente deduceva l'improponibilità della domanda per la pagina 2 di 13 violazione dell'art. 148, commi 1 e 2, D.lgs. n. 209/2006 da parte dell'attore, che non aveva prodotto documentazione idonea a provare la fondatezza della domanda;
nel merito, ne deduceva l'infondatezza, eccependo l'inverosimiglianza della dinamica denunciata dal danneggiato, con riferimento alla verificazione del sinistro, alla condotta di guida delle parti e all'impossibilità di e dei testimoni di avvedersi della targa del mezzo pesante, Pt_1 nonostante l'incidente si sia verificato in condizioni di piena visibilità. Aggiungeva che i danni riportati dal ciclomotore risultavano incompatibili con il tipo di sinistro denunciato e che si è trattato, piuttosto, di un incidente autonomo.
Contestava, inoltre, la richiesta risarcitoria nel quantum debeatur, in quanto sproporzionata e non idoneamente provata, segnatamente in ordine al danno morale, nonché la quantificazione e la spettanza dei danni al mezzo. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi e, all'esito, veniva disposta CTU medico-legale.
All'udienza del 7/05/2024 la causa veniva rinviata per l'espletamento del tentativo di mediazione demandata.
All'udienza a trattazione scritta del 20/02/2025 – in cui subentrava la scrivente - la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando, alle parti, i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148, commi 1 e 2, d.lgs. n. 209/2006, formulata dalla Controparte_1 in quanto risulta agli atti l'avvenuta costituzione in mora da parte di e l'invio Parte_1 della documentazione medica. Da parte sua, la compagnia di assicurazione avrebbe dovuto richiedere l'integrazione della documentazione mancante, ove avesse ritenuto insufficiente quella già prodotta dall'attore a supporto della domanda formulata.
pagina 3 di 13 Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della
[...]
n.q. dispiegata, può essere qualificata ai sensi dell'art. 283 d. lgs. n. Controparte_1
209/2005.
Com'è noto, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S., sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 209/2005), ha l'onere di provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti dei , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo Parte_2 non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/04/2023, n. 10540; nello stesso senso, cfr. Cass. civ. n. 12304/2005).
In ordine a tale ultimo profilo, la Suprema Corte ha affermato che occorre valutare tutte le circostanze del caso concreto al fine di verificare se il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente per la identificazione del responsabile, anche mediante formale denuncia alle
Autorità, e se la impossibilità di procedere alla sua identificazione derivi da circostanze oggettive (C. Cass., Sez. III, n. 15367/2011; n. 18308/2015; n. 274/2015), pur precisando che non risulta determinante l'eventuale mancata individuazione del danneggiante o il mancato adoperarsi in tal senso del danneggiato, non potendosi gravare il privato di oneri ed incombenti che non gli appartengono, dovendo richiedersi la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente (C. Cass., Sez. III, n. 24449/2005). Invero, la giurisprudenza, con principio che si condivide, è pacifica nell'affermare che la mancata denuncia del fatto non sia di per sé ostativa al risarcimento del danno, qualora il sinistro sia idoneamente provato dal danneggiato.
Le domande formulate dall'attore sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Con riguardo all'accertamento della verificazione e delle modalità del sinistro sia la documentazione versata in atti (cartella clinica) sia le dichiarazioni dei testi escussi hanno pagina 4 di 13 permesso di acclarare che l'incidente si è effettivamente verificato come allegato da
[...]
per una turbativa da parte di un mezzo pesante. Pt_1
Invero, il teste , poliziotto presente al momento del sinistro in quanto Testimone_1 con la sua vettura si trovava dietro il camion non identificato, ha confermato che stava Pt_1 percorrendo la SS113 in direzione di marcia Nord-Sud e ha dichiarato: “Di ciò posso riferire perché mi trovavo con la mia auto” “ad una distanza di circa 150 mt” “e stavo percorrendo la stessa strada quando ad un certo punto ho visto un motociclo che procedeva in senso inverso al mio che andava a sbattere contro un muro”.
“Tra la mia auto ed il camion non vi erano altri mezzi”; “preciso che era un TIR bianco di dietro”.
“La strada che stavamo percorrendo è a doppio senso di circolazione”, “dovrebbe essere attorno gli otto metri, essendo una strada statale” ed “era umida a causa della rugiada notturna”; inoltre, “dove si è verificato l'incidente la striscia era continua”.
Ha aggiunto che “Il camion ha leggermente invaso la corsia di marcia opposta, ritengo perché li vi era un palo con dell'erba e per evitarlo il camion si è spostato sulla sua sinistra”; “Il sinistro è avvenuto al centro di una semicurva a destra dal mio senso di marcia ed è poi proseguito con l'impatto del motociclo sul muro di cinta posto alla sua destra”; “Io non ho visto la moto procedere in senso opposto al mio, ho visto solo che la moto andava trasversalmente ad impattare contro il muro”.
“Il conducente del motociclo ha impattato contro un muro ed è rimasto nelle vicinanze, mentre la moto si è fermata una decina di metri oltre il punto di impatto al muro ed io ho trovato la pistola del conducente del ciclomotore ad una trentina di metri da lui sulla strada”.
“Non posso dire se vi è stato un urto tra il motociclo ed il camion perché non avevo tale visuale, io ho notato solo che la moto è schizzata andando a sbattere sul muro di cinta posto sulla sua destra.
“Il camion ha proseguito la sua marcia senza fermarsi”. “Io sono intervenuto unitamente ad altre due persone che guidavano un furgone ed abbiamo prestato i primi soccorsi chiamando anche il 118”. “il conducente del ciclomotore aveva dolore nella spalla e in faccia, ricordo che aveva il casco indossato che però è volato nell'impatto. Era un casco Jet”.
Anche il teste , che ha visto l'incidente in quanto procedeva sulla sua auto Testimone_2 dietro il motociclo di , a una distanza di circa 200 metri, ha confermato la dinamica del Pt_1
pagina 5 di 13 sinistro, dichiarando “L'incidente si è verificato verso le ore 7,15 – 7,30 e vi era già il sole”; “Tra la mia autovettura e motociclo non vi erano altri mezzi. La strada era a doppio senso ma non ricordo se la striscia di mezzeria si vedesse. Io avevo una buona visuale perché la strada era dritta”. “La moto l'avevo vista prima che sbandasse”.
Ha aggiunto: “Ho visto che il motociclo era davanti a me ed ad un certo punto in senso opposto è arrivato un Tir che ha preso la curva larga andando ad invadere la mezza corsia del senso opposto dove camminava lo scooter”. “Non ho visto se si è verificato un impatto tra il motociclo ed il Tir anche perché c'era il sole contro ma ho visto che lo scooter prima è sbattuto a terra e poi contro una casa posta sulla sua destra”. Ha precisato che “Lo scooter camminava nella sua carreggiata, era il tir che ha invaso quella opposta” e che “il tir se ne è andato senza fermarsi”.
Ha ricordato che “aveva dolori dappertutto, gli usciva [sangue] dalla bocca, era Parte_1 cosciente ma non riusciva a muoversi. Io ho chiamato subito i soccorsi. Poi sono arrivati i colleghi del motociclista e poi sono andato via”, “ho saputo che erano colleghi perché si sono presentati, non so chi li abbia chiamati”. “Insieme a me oltre al mio amico che si trovava in macchia con me si è fermato subito un poliziotto che si trovava a passare e poi mano mano le persone che passavano e si fermavano”.
Infine, , compagna di all'epoca dei fatti, ha confermato che l'attore ha Testimone_3 Pt_1 subito un incidente, cui non ha assistito, ma di essere stata contattata da un poliziotto, che l'aveva chiamata tramite il telefono di , “dicendomi di venire sul luogo del sinistro perché c'era il Pt_1
che era stato investito. Giunta sul luogo ho visto il per terra e l'ambulanza che stava arrivando, Pt_1 Pt_1 vi era anche un poliziotto che mi disse che era stato lui a chiamarla. Il era sdraiato a terra cosciente che Pt_1 parlottava anche se in stato di confusione. Ho chiesto a cosa fosse successo e lo stesso mi rispondeva di Pt_1 essere stato investito da un grande camion bianco”. Ha dichiarato che anche altre persone presenti
“quando ho chiesto cosa fosse successo, mi dicevano che il aveva investito contro un camion bianco”. Pt_1
Ha aggiunto che “ percorreva la statale 113 Nord-Sud”, che “la strada è doppio senso di Pt_1 circolazione”, di non avere “fatto caso a segni di frenata”, che “la moto si trovava abbandonata lontano rispetto al corpo del ” e “dopo il corpo” dello stesso, di avere “notato che perdeva sangue dalla bocca Pt_1
e nella mano e che “il corpo si trovava subito dopo una semicurva” … “sinistrorsa, esattamente sotto il cartello Mortelle”.
pagina 6 di 13 Le dichiarazioni dei testimoni permettono di ritenere provato il sinistro e la turbativa da parte del camion che ha invaso la corsia di marcia di . Pt_1
Non può imputarsi all'attore la mancata identificazione del veicolo investitore, alla luce delle particolari modalità del sinistro, della repentinità dell'evento, delle gravi lesioni che ne sono conseguite e che hanno lasciato il danneggiato riverso sull'asfalto “in stato di confusione” e della fuga del veicolo non identificato, nonostante la denuncia/querela svolta e le dichiarazioni dei presenti assunte.
Da parte sua, la convenuta non è riuscita a dimostrare la mancata verificazione del sinistro ovvero il concorso di colpa dell'attore nella causazione dello stesso.
Diversamente da quanto opinato dalla non depone in suo favore Controparte_1 il modulo di denuncia dell'infortunio all'INAIL, compilato dal datore di lavoro di , che Pt_1 non gode di alcun carattere confessorio circa le modalità del sinistro.
A questo punto, viste le univoche dichiarazioni dei testi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non può che affermarsi la responsabilità esclusiva dell'autoarticolato non identificato in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa, non potendo muoversi alcun addebito a ,che mentre percorreva una curva sinistrorsa, si è visto Parte_1 improvvisamente impegnare la corsia di marcia da un camion non identificato, che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.
Ne discende che la nella qualità dispiegata, va condannata Controparte_1 al risarcimento dei danni riportati da in conseguenza del sinistro. Parte_1
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott. Per_1 ha constatato che a seguito ed in conseguenza del sinistro, ha
[...] Parte_1 riportato: “Trauma facciale con frattura della branca destra della mandibola parzialmente scomposta in sede perimentoniera;
frattura ingranata della branca sinistra della mandibola con disclusione del gruppo incisivo centrale di sinistra;
Frattura del manubrio sternale in sede paramediana destra;
Frattura Ia, IIa, IIIa, IVa costa a sinistra;
frattura Ia costa a destra;
Emotorace post-traumatico a destra, pneumotorace a sinistra;
Frattura del processo trasverso di D3 e D4 a sinistra;
Frattura del corpo della scapola a sinistra con
pagina 7 di 13 lussazione acromion-claveare; Frattura spiroide parziale della falange basale del V° dito mano destra;
Contusione ginocchio sinistro”.
Da tali lesioni sono residuati “Esiti algo-disfunzionali da: frattura bifocale della mandibola, trattata chirurgicamente, con mezzi di sintesi in situ e con alterazione dei rapporti occlusali;
frattura del processo trasverso di D3 e D4 a sinistra;
fratture costali plurime e del manubrio dello sterno;
frattura del corpo della scapola di sinistra con lussazione acromion claveare, con accentuata ipotonotrofia muscolare del cingolo scapoloomerale;
frattura spiroide falange basale V° dito mano destra.”, ritenuti dal CTU compatibili con il sinistro e comportanti una compromissione della integrità psicofisica dalla stessa stimata nella misura del 20%.
Il Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 33 giorni, nonché 210 giorni di inabilità temporanea, di cui 30 al 75%, 60 al 50% ed ulteriori 120 al 25%.
Le conclusioni della CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e ben motivate. Proprio le valutazioni operate, tenendo conto delle tabelle di riferimento e degli esiti concretamente riportati da Parte_1 permettono di superare la diversa stima del danno effettuata dal perito di parte attrice.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Parte_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della
pagina 8 di 13 sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie, le tabelle di Milano del 2024 (dal momento che la Tabella Unica Nazione, allegata al DPR n. 12 del 13/01/2025, sebbene entrata in vigore il 5 marzo 2025, è applicabile ai sinistri verificatisi successivamente a tale data, art. 5 DPR cit.).
Conseguentemente, all'attore va riconosciuta complessivamente la somma di € 72.333,50 all'attualità, di cui € 59.051,00 a titolo di danno dinamico-relazionale (importo ottenuto riconoscendo il 20% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 46 al momento del sinistro) e € 13.282,50 per inabilità temporanea (di cui € 3.795,00 per inabilità assoluta, €
2.587,50 per 30 giorni al 75%; € 3.450,00 per 60 giorni al 50%; € 3.450,00 per 120 giorni al
25%), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione in quanto già inclusa nella valutazione del CTU, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto.
L'attore ha, altresì, documentato spese mediche già effettuate e di consulenza medica di parte per complessivi € 734,43, oltre a un preventivo di € 4.000,00 per trattamenti odontoiatrici, ritenuti congrui dal CTU. Tuttavia, a titolo di spese mediche sostenute gli possono essere riconosciuti solo € 679,73, rivalutati all'attualità in complessivi € 815,68, escludendo le somme portate dagli scontrini fiscali non riferibili all'attore ( , Parte_3
9/02/2017 - € 40,00; 3/03/2017 - € 7,80; 14/03/2017 - € Controparte_2 CP_3
pagina 9 di 13 6,90), oltre a € 4.000,00 per interventi odontoiatrici, rivalutati all'attualità in € 4.800,00, per complessivi € 5.615,68 (all'attualità).
Deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (02/02/2017), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attore ammonta ad € 86.007,96, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 64.903,56) della rivalutazione monetaria (€ 13.045,62) e degli interessi legali (€ 8.058,78) come sopra specificato.
Su detta somma dopo la pubblicazione della sentenza matureranno solo gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento ai danni al ciclomotore, l'attore si è limitato a depositare un preventivo di riparazione, senza, tuttavia, provare che lo stesso sia rimasto danneggiato in conseguenza del sinistro e quali danni abbia in concreto riportato. Sicché la domanda risarcitoria va rigettata in parte qua.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque, la convenuta va condannata al pagamento, in favore di di dette spese, liquidate applicando il d.m. n. Parte_1
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in pagina 10 di 13 relazione al decisum (scaglione fino a € 260.000,00, valori medi) nel seguente modo: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, €
4.253,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 14.103,00, oltre € 786,53 per contributo unificato, bollo e notifica, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010, la n.q., va, altresì, Controparte_1 condannata al pagamento del doppio del contributo unificato, per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla procedura di mediazione demandata dal giudice, di cui all'art. 5 quater del d.lgs. citato, con ordinanza del 7/05/2024.
Con note del 30/01/2025 la convenuta ha comunicato che “vertendo il giudizio su un'ipotesi di cui all'lett. a) D.Lgs n, 209/2005 (veicolo sconosciuto) e, trattandosi di fondi statali a beneficio e garanzia delle vittime della strada, la convenuta società è soggetta ad un rigoroso controllo da parte della Consap che, in ipotesi di sinistro come quello del caso di specie, autorizza pagamenti transattivi ante causam o nella fase antecedente alla definizione del giudizio solo in presenza di verbale redatto dalle Autorità in cui vengano sentiti
a SIT testimoni oculari presenti al momento dell'incidente”.
Ebbene, la circostanza addotta da per la mancata Controparte_1 partecipazione alla procedura di mediazione appare del tutto irragionevole e non può integrare il giustificato motivo di cui all'art. 12 bis, da interpretare, secondo costante giurisprudenza, come motivo impeditivo avente i caratteri dell'oggettività, dell'assolutezza e della non temporaneità.
Invero, l'istruttoria orale espletata in corso di causa può essere considerata del tutto equivalente al “verbale redatto dalle Autorità in cui vengano sentiti a SIT testimoni oculari presenti al momento dell'incidente”. Anzi, i testimoni escussi in giudizio innanzi al giudice delegato per la prova testimoniale assumono l'impegno di dire la verità, dopo essere stati avvertiti delle conseguenze, anche penali, della falsa testimonianza.
Nella specie, le dichiarazioni rese dai testimoni sono risultate attendibili e tra loro convergenti ed hanno pienamente dimostrato la fondatezza della ricostruzione del sinistro fornita dall'attore.
Ne deriva che la partecipazione – in buona fede e secondo uno spirito collaborativo – dell'assicurazione alla procedura di mediazione demandata dal giudice avrebbe assicurato pagina 11 di 13 l'attuazione della ratio legis, garantendo un risparmio in termini di ragionevole durata del processo e di statuizioni condannatorie. Per converso, la mancata partecipazione dell'assicurazione ha vanificato l'obbligo sancito dall'articolo 5 quater del D.lgs. n. 28/2010 quale strumento alternativo per la risoluzione della controversia e va sanzionata ai sensi di legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5241/2018 r.g., vertente tra
[...]
(attore), in persona del legale rappresentante pro Pt_1 Controparte_1 tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S.,
(convenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S.,
[...] al pagamento, in favore di della somma di € 86.007,96 all'attualità, Parte_1 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. condanna la nella qualità di impresa territorialmente Controparte_1
designata per la gestione del F.G.V.S., al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
14.103,00 per compensi ed € 786,53 per spese vive, oltre spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Marco Di Mauro;
3. ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010, condanna la Controparte_1
nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S., al pagamento del doppio del contributo unificato;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S..
Così deciso in Messina il 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
pagina 12 di 13 Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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