TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/12/2024, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3078/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3078/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Francesco Montomoli, presso il cui studio in
Siena, Via di Pantaneto n. 31, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in calce CP_1 C.F._2
al ricorso congiunto, dall'Avv. Luca Azzano-Cantarutti, presso il cui studio in Adria (RO), Corso
Vittorio Emanuele II n. 99, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.11.2024 entrambi i ricorrenti così concludono congiuntamente: “Voglia il Tribunale di Siena pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai IGg.
[...]
e in Monteriggioni in data 13.08.2011, trascritto nel Parte_1 CP_1 2 / 5
registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2011, al n.28, Parte II, serie A, ordinando l'annotazione nei registri di stato civile del Comune medesimo;
confermare l'autosufficienza economica dei coniugi, con esonero dal reciproco mantenimento;
omologare le seguenti condizioni di divorzio, concordate tra i coniugi:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ai genitori, i quali eserciteranno Persona_1
pertanto congiuntamente la potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la potestà sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2) La figlia sarà collocata ed avrà la residenza anagrafica presso la madre. Persona_1
3) Il padre avrà il diritto di tenere con sé la figlia : a) un week-end a settimane Persona_1 alterne, dal sabato mattina ore 09,00 per e dall'uscita da scuola per sino alle ore Per_1 Per_2
18,00 della domenica per entrambi;
b) tre giorni durante le vacanze di carnevale;
c) tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; d) sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendendo, ad anni alternati, il giorno di Natale o il
Capodanno ossia il periodo dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
e) venti giorni - anche non consecutivi - durante le vacanze scolastiche estive, la cui esatta cadenza dovrà essere concordata dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno in funzione delle ferie
Per_ lavorative di ciascuno di essi;
f) il giorno del compleanno di il IG. avrà facoltà di Per_1
partecipare alla festa di compleanno organizzata per la figlia anche presso l'abitazione della stessa od in altro luogo pubblico o privato;
.
4) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore nonché all'iscrizione dei medesimi su entrambi i passaporti.
Per_ 5) Il diritto al godimento della casa familiare è assegnato alla IG.ra Il IG. non Pt_1
potrà più accedere alla casa familiare, se non previa autorizzazione della IG.ra Pt_1
Per_ 6) A titolo di contributo al mantenimento dei figli e il IG. si obbliga a Per_2 Per_1 corrispondere alla IG.ra la somma mensile di €. 300,00 (trecento/00) per ciascun Pt_1 figlio e così complessivamente la somma di €. 600,00 (seicento/00), da versarsi a mezzo bonifico 3 / 5
bancario con valuta fissa di accredito entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente che la
IG.ra indicherà. Ogni successivo mese di Ottobre, tale somma sarà annualmente ed Pt_1
automaticamente rivalutata in base alla variazione degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
Per_ Il IG. si obbliga a concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese di natura straordinaria - quali indicate nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale
Forense il 29.11.2017 - che saranno sostenute dalla IG.ra per i figli e Pt_1 Per_2
previa mensile esibizione e consegna della relativa documentazione fiscale. Le eventuali Per_1
spese universitarie dei figli dovranno essere ripartite al 50% tra i ricorrenti.
In ogni caso, in deroga a quanto previsto nella sezione “Spese comprese nell'assegno di mantenimento” delle Linee guida di cui sopra, le spese per il materiale scolastico di cancelleria, le spese di trasporto e di carburante per raggiungere la scuola, le spese per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero e le spese per le ricariche dei cellulari dei figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e non saranno quindi ricomprese nei suddetti assegni di mantenimento, il tutto entro il limite massimo mensile per tali
Per_ spese, a carico del sig. , di € 40,00 per ciascun figlio. Detto limite massimo di spesa del sig. Per_
non si applicherà in ogni caso per le tasse scolastiche, che rimarranno sempre e comunque a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con i figli e mentre saranno Per_2 Per_1
a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno quelle relative alle vacanze che i minori trascorreranno con terzi, con la precisazione che tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. I coniugi convengono che gli assegni familiari saranno percepiti in via esclusiva dalla IG.ra e che la medesima beneficerà in via esclusiva di tutte le Pt_1
detrazioni fiscali relative ai figli. Per_ 7) La IG.ra ed il IG. rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di Pt_1
contributo al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. 4 / 5
9) Spese e compensi professionali di lite integralmente compensati fra le Parti.
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 9.8.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.7.2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che avevano contratto matrimonio concordatario in data 13.8.2011 in
[...]
Monteriggioni (SI), trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Monteriggioni, per l'anno 2011, al n. 28, Parte II, serie A, che dal matrimonio era nata a [...] il [...] la figlia e che la aveva già un figlio, , nato in Venezuela in [...]_1 Pt_1 Per_2
20.1.2004, dal precedente matrimonio con deceduto in data 2.5.2013, Persona_3
adottato da con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 118/2015 del CP_1
3.11.2015; evidenziavano che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che la Pt_1
aveva chiesto la separazione giudiziale con addebito al marito e quindi, a seguito del raggiungimento di un accordo, il Tribunale di Siena, con decreto dell'8.7.2020, trasformata la separazione da giudiziale in consensuale, aveva omologato la separazione medesima alle condizioni concordate tra le parti;
chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.11.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 Per_1
Cessazione effetti civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 08.07.2020 con cui il Tribunale Ordinario di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che 5 / 5
appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
C.F.: ) e (C.F.: ),
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
celebrato in data 13.8.2011 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Monteriggioni (SI) per l'anno 2011, al n. 28, Parte II, serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2024
Il Giudice Relatore
Dott. Michele Moggi
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3078/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Francesco Montomoli, presso il cui studio in
Siena, Via di Pantaneto n. 31, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in calce CP_1 C.F._2
al ricorso congiunto, dall'Avv. Luca Azzano-Cantarutti, presso il cui studio in Adria (RO), Corso
Vittorio Emanuele II n. 99, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.11.2024 entrambi i ricorrenti così concludono congiuntamente: “Voglia il Tribunale di Siena pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai IGg.
[...]
e in Monteriggioni in data 13.08.2011, trascritto nel Parte_1 CP_1 2 / 5
registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2011, al n.28, Parte II, serie A, ordinando l'annotazione nei registri di stato civile del Comune medesimo;
confermare l'autosufficienza economica dei coniugi, con esonero dal reciproco mantenimento;
omologare le seguenti condizioni di divorzio, concordate tra i coniugi:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ai genitori, i quali eserciteranno Persona_1
pertanto congiuntamente la potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la potestà sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2) La figlia sarà collocata ed avrà la residenza anagrafica presso la madre. Persona_1
3) Il padre avrà il diritto di tenere con sé la figlia : a) un week-end a settimane Persona_1 alterne, dal sabato mattina ore 09,00 per e dall'uscita da scuola per sino alle ore Per_1 Per_2
18,00 della domenica per entrambi;
b) tre giorni durante le vacanze di carnevale;
c) tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; d) sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendendo, ad anni alternati, il giorno di Natale o il
Capodanno ossia il periodo dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
e) venti giorni - anche non consecutivi - durante le vacanze scolastiche estive, la cui esatta cadenza dovrà essere concordata dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno in funzione delle ferie
Per_ lavorative di ciascuno di essi;
f) il giorno del compleanno di il IG. avrà facoltà di Per_1
partecipare alla festa di compleanno organizzata per la figlia anche presso l'abitazione della stessa od in altro luogo pubblico o privato;
.
4) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore nonché all'iscrizione dei medesimi su entrambi i passaporti.
Per_ 5) Il diritto al godimento della casa familiare è assegnato alla IG.ra Il IG. non Pt_1
potrà più accedere alla casa familiare, se non previa autorizzazione della IG.ra Pt_1
Per_ 6) A titolo di contributo al mantenimento dei figli e il IG. si obbliga a Per_2 Per_1 corrispondere alla IG.ra la somma mensile di €. 300,00 (trecento/00) per ciascun Pt_1 figlio e così complessivamente la somma di €. 600,00 (seicento/00), da versarsi a mezzo bonifico 3 / 5
bancario con valuta fissa di accredito entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente che la
IG.ra indicherà. Ogni successivo mese di Ottobre, tale somma sarà annualmente ed Pt_1
automaticamente rivalutata in base alla variazione degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
Per_ Il IG. si obbliga a concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese di natura straordinaria - quali indicate nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale
Forense il 29.11.2017 - che saranno sostenute dalla IG.ra per i figli e Pt_1 Per_2
previa mensile esibizione e consegna della relativa documentazione fiscale. Le eventuali Per_1
spese universitarie dei figli dovranno essere ripartite al 50% tra i ricorrenti.
In ogni caso, in deroga a quanto previsto nella sezione “Spese comprese nell'assegno di mantenimento” delle Linee guida di cui sopra, le spese per il materiale scolastico di cancelleria, le spese di trasporto e di carburante per raggiungere la scuola, le spese per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero e le spese per le ricariche dei cellulari dei figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e non saranno quindi ricomprese nei suddetti assegni di mantenimento, il tutto entro il limite massimo mensile per tali
Per_ spese, a carico del sig. , di € 40,00 per ciascun figlio. Detto limite massimo di spesa del sig. Per_
non si applicherà in ogni caso per le tasse scolastiche, che rimarranno sempre e comunque a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con i figli e mentre saranno Per_2 Per_1
a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno quelle relative alle vacanze che i minori trascorreranno con terzi, con la precisazione che tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. I coniugi convengono che gli assegni familiari saranno percepiti in via esclusiva dalla IG.ra e che la medesima beneficerà in via esclusiva di tutte le Pt_1
detrazioni fiscali relative ai figli. Per_ 7) La IG.ra ed il IG. rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di Pt_1
contributo al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. 4 / 5
9) Spese e compensi professionali di lite integralmente compensati fra le Parti.
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 9.8.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.7.2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che avevano contratto matrimonio concordatario in data 13.8.2011 in
[...]
Monteriggioni (SI), trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Monteriggioni, per l'anno 2011, al n. 28, Parte II, serie A, che dal matrimonio era nata a [...] il [...] la figlia e che la aveva già un figlio, , nato in Venezuela in [...]_1 Pt_1 Per_2
20.1.2004, dal precedente matrimonio con deceduto in data 2.5.2013, Persona_3
adottato da con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 118/2015 del CP_1
3.11.2015; evidenziavano che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che la Pt_1
aveva chiesto la separazione giudiziale con addebito al marito e quindi, a seguito del raggiungimento di un accordo, il Tribunale di Siena, con decreto dell'8.7.2020, trasformata la separazione da giudiziale in consensuale, aveva omologato la separazione medesima alle condizioni concordate tra le parti;
chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.11.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 Per_1
Cessazione effetti civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 08.07.2020 con cui il Tribunale Ordinario di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che 5 / 5
appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
C.F.: ) e (C.F.: ),
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
celebrato in data 13.8.2011 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Monteriggioni (SI) per l'anno 2011, al n. 28, Parte II, serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2024
Il Giudice Relatore
Dott. Michele Moggi
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao