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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/12/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 987/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO RI, e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Fabretti Giuseppina.
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“sia pronunciata la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affidamento, del collocamento, del diritto di visita e del mantenimento della figlia minore alle condizioni di seguito specificate e riportate: A) AFFIDAMENTO DELLA MINORE. Quanto all'affidamento della figlia minore , le parti confermano un affidamento in forma Per_1 condivisa ai genitori, affinché provvedano alla sua cura, educazione, assistenza e formazione, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale nel rispetto dei reciproci diritti e doveri, e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e durante il tempo che il figlio resterà con ciascuno di essi. Le decisioni di maggiore interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura della figlia dovranno essere assunte concordemente e congiuntamente nell'esclusivo interesse del medesimo. Entrambi si impegnano a garantire la conservazione di un significativo rapporto affettivo con , a non ostacolare il Per_1 rapporto con l'altro genitore, incoraggiando al contrario i momenti di condivisione con ciascun genitore, con i nonni e con le figure parentali più vicine alle medesime. B)
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA. I genitori concordano di stabilire il seguente calendario di incontri padre-figlio come segue:
1. Il padre avrà con sé la figlia minore due weekend al mese, alternati con la madre, secondo la formula che segue: dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica cenate. A partire dal prossimo mese di luglio 2025 la minore pernotterà presso il padre durante i due weekend di sua spettanza. Qualora il Sig. non riuscisse ad essere presente nelle giornate in cui Pt_2 avrebbe dovuto esercitare il diritto di visita, per comprovati motivi, la Sig.ra Parte_1 consentirà il recupero di tali giornate entro 20 giorni. Sono da intendersi qui ricompresi i casi in cui sarà malata, dunque recuperando il il diritto di visita, che avrebbe Per_1 Pt_2 dovuto esercitare, entro i 20 giorni concordati. Tale recupero del diritto di visita, ad ogni modo, non varrà per i giorni infrasettimanali in cui la figlia non potrà stare con il padre,
a causa della turnazione pomeridiana dallo stesso espletata, ma starà invece con i nonni paterni.
2. Il padre avrà inoltre con sé la figlia, nella settimana ove il weekend sarà di spettanza materna, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 cenate. Le parti concordano che la giornata di martedì possa essere sostituita con quella del lunedì qualora il diritto di visita paterna sarà esercitato successivamente al weekend di spettanza materna. Ad ogni modo, qualora il Sig. svolgerà il turno lavorativo pomeridiano, Pt_2 costui potrà vedere la figlia durante la mattina, negli stessi giorni indicati, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, fino a che non frequenterà la scuola dell'infanzia. Successivamente Per_1 la bambina manterrà lo stesso calendario (martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 cenate). Qualora il espleterà il turno pomeridiano, restando dunque la figlia minore Pt_2 con i nonni paterni, il padre non avrà facoltà di recupero di tali giornate di visita entro i concordati 20 giorni. La Sig.ra acconsente a che il nei giorni di martedì Parte_1 Pt_2
e di giovedì in cui espleti il turno pomeridiano, possa prelevare la figlia minore alle ore 8,00 del mattino per accompagnarla a scuola. Durante l'esercizio di tale diritto di visita, comunque, sarà cura del padre prelevare e riportare la minore presso l'abitazione materna.
In considerazione della permanenza di presso il padre nelle tre giornate del 19, 20 e Per_1
21 settembre p.v., in occasione del matrimonio della zia, si prevede che il successivo weekend di spettanza paterna del 27 e 28 settembre p.v. sarà usufruito dalla madre, così da qui procedendo con la turnazione dei fine settimana.
3. I compleanni di saranno Per_1 festeggiati alternatamente di anno in anno tra i due genitori, a partire dal Sig. per Pt_2
l'anno 2025, con costi relativi ad eventuali feste a carico di ciascun genitore.
4. Nei giorni di compleanni dei due genitori la minore trascorrerà la giornata con il genitore relativo. Lo stesso a dirsi per la festa della mamma e del papà.
5. Ogni festività o ricorrenza, anche di famiglia, a cui la minore dovrà partecipare dovrà essere preventivamente comunicata all'altro genitore. Tutte le spese sostenute a tal titolo (ad esempio vestiario) saranno a carico del genitore cui la festività si riferisce. In tali casi, sarà opportuno che la minore faccia rientro entro le 21,00, laddove possibile, ed in caso di opportunità, sin d'ora, si specifica che la minore dovrà pernottare con il genitore con cui ha trascorso l'evento. Per le festività natalizie si prevede che trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale, il giorno di Per_1
Natale e di Santo Stefano alternatamente tra madre e padre, a partire dal Sig. per Pt_2
l'anno 2025. La stessa regolamentazione varrà per il 31 Dicembre, il 1° Gennaio e il 6
Gennaio, dunque alternatamente tra i genitori. Il pernotto della minore , per tali Per_1 giorni, sarà alternato di anno in anno tra i genitori come segue: 24/26 dicembre, 31 dicembre/1° gennaio, 5/6 gennaio.
6. Per le festività pasquali le parti prevedono una suddivisione delle giornate di festa, con pernotto di dal venerdì santo alla domenica Per_1 di Pasqua e, di seguito, dal lunedì dell'angelo al mercoledì, alternatamente di anno in anno tra i due genitori.
7. Per il periodo estivo la minore trascorrerà 7 giorni anche non Per_1 consecutivi con il padre, con pernotto presso la di Lui abitazione a partire dal mese di
Luglio 2025, rendendo nota la località in cui eventualmente la minore verrà condotta all'altro genitore.
8. Le parti potranno comunque variare le modalità indicate, previa comunicazione tra loro, ferme nella sostanza le modalità così indicate.
9. Durante la permanenza della figlia minore presso l'altro genitore, il genitore non collocatario potrà sentirla una volta al giorno. C) ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE
STRAORDINARIE. Le parti concordano per la conferma di un assegno di mantenimento a carico del Sig. in favore della figlia minore dell'importo di € 250,00 Pt_2 Per_1 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese oltre al
50% delle spese straordinarie per la minore come da Protocollo del Tribunale di Vasto, previamente concordate e successivamente documentate;
L'assegno unico verrà ripartito al 50% tra i due genitori. D) VARIE. Le parti si impegnano a un inserimento graduale delle loro eventuali frequentazioni nella vita della figlia minore . Ciascuna parte Per_1 presta sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto o documento equipollente in favore della minore e, altresì, in favore dell'altro genitore. Per quanto non espressamente stabilito, le parti fanno riferimento alle vigenti norme di legge in materia. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 14.11.2025, e Parte_1
- premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva Parte_2
successivamente terminata, durante la quale è nata, in data 24.09.2022, la figlia
, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori – hanno chiesto la Per_1
modifica del provvedimento relativo alla disciplina dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore reso in data 21.02.2025 nell'ambito del procedimento n. 54/2025 R.G.V.G.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza del 03.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite in quanto conformi alla situazione economica delle parti, non contrastanti con l'ordine pubblico e rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore
; non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio Per_1
all'audizione della minore, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della predetta minore. Sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO della modifica dei provvedimenti relativi alla disciplina dell'affidamento della figlia minore precedentemente resi dal Tribunale di Vasto con ordinanza n. 54/2025 del 21.02.2025, concordata dalle parti e sopra riportata;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 987/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO RI, e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Fabretti Giuseppina.
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“sia pronunciata la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affidamento, del collocamento, del diritto di visita e del mantenimento della figlia minore alle condizioni di seguito specificate e riportate: A) AFFIDAMENTO DELLA MINORE. Quanto all'affidamento della figlia minore , le parti confermano un affidamento in forma Per_1 condivisa ai genitori, affinché provvedano alla sua cura, educazione, assistenza e formazione, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale nel rispetto dei reciproci diritti e doveri, e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e durante il tempo che il figlio resterà con ciascuno di essi. Le decisioni di maggiore interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura della figlia dovranno essere assunte concordemente e congiuntamente nell'esclusivo interesse del medesimo. Entrambi si impegnano a garantire la conservazione di un significativo rapporto affettivo con , a non ostacolare il Per_1 rapporto con l'altro genitore, incoraggiando al contrario i momenti di condivisione con ciascun genitore, con i nonni e con le figure parentali più vicine alle medesime. B)
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA. I genitori concordano di stabilire il seguente calendario di incontri padre-figlio come segue:
1. Il padre avrà con sé la figlia minore due weekend al mese, alternati con la madre, secondo la formula che segue: dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica cenate. A partire dal prossimo mese di luglio 2025 la minore pernotterà presso il padre durante i due weekend di sua spettanza. Qualora il Sig. non riuscisse ad essere presente nelle giornate in cui Pt_2 avrebbe dovuto esercitare il diritto di visita, per comprovati motivi, la Sig.ra Parte_1 consentirà il recupero di tali giornate entro 20 giorni. Sono da intendersi qui ricompresi i casi in cui sarà malata, dunque recuperando il il diritto di visita, che avrebbe Per_1 Pt_2 dovuto esercitare, entro i 20 giorni concordati. Tale recupero del diritto di visita, ad ogni modo, non varrà per i giorni infrasettimanali in cui la figlia non potrà stare con il padre,
a causa della turnazione pomeridiana dallo stesso espletata, ma starà invece con i nonni paterni.
2. Il padre avrà inoltre con sé la figlia, nella settimana ove il weekend sarà di spettanza materna, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 cenate. Le parti concordano che la giornata di martedì possa essere sostituita con quella del lunedì qualora il diritto di visita paterna sarà esercitato successivamente al weekend di spettanza materna. Ad ogni modo, qualora il Sig. svolgerà il turno lavorativo pomeridiano, Pt_2 costui potrà vedere la figlia durante la mattina, negli stessi giorni indicati, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, fino a che non frequenterà la scuola dell'infanzia. Successivamente Per_1 la bambina manterrà lo stesso calendario (martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 cenate). Qualora il espleterà il turno pomeridiano, restando dunque la figlia minore Pt_2 con i nonni paterni, il padre non avrà facoltà di recupero di tali giornate di visita entro i concordati 20 giorni. La Sig.ra acconsente a che il nei giorni di martedì Parte_1 Pt_2
e di giovedì in cui espleti il turno pomeridiano, possa prelevare la figlia minore alle ore 8,00 del mattino per accompagnarla a scuola. Durante l'esercizio di tale diritto di visita, comunque, sarà cura del padre prelevare e riportare la minore presso l'abitazione materna.
In considerazione della permanenza di presso il padre nelle tre giornate del 19, 20 e Per_1
21 settembre p.v., in occasione del matrimonio della zia, si prevede che il successivo weekend di spettanza paterna del 27 e 28 settembre p.v. sarà usufruito dalla madre, così da qui procedendo con la turnazione dei fine settimana.
3. I compleanni di saranno Per_1 festeggiati alternatamente di anno in anno tra i due genitori, a partire dal Sig. per Pt_2
l'anno 2025, con costi relativi ad eventuali feste a carico di ciascun genitore.
4. Nei giorni di compleanni dei due genitori la minore trascorrerà la giornata con il genitore relativo. Lo stesso a dirsi per la festa della mamma e del papà.
5. Ogni festività o ricorrenza, anche di famiglia, a cui la minore dovrà partecipare dovrà essere preventivamente comunicata all'altro genitore. Tutte le spese sostenute a tal titolo (ad esempio vestiario) saranno a carico del genitore cui la festività si riferisce. In tali casi, sarà opportuno che la minore faccia rientro entro le 21,00, laddove possibile, ed in caso di opportunità, sin d'ora, si specifica che la minore dovrà pernottare con il genitore con cui ha trascorso l'evento. Per le festività natalizie si prevede che trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale, il giorno di Per_1
Natale e di Santo Stefano alternatamente tra madre e padre, a partire dal Sig. per Pt_2
l'anno 2025. La stessa regolamentazione varrà per il 31 Dicembre, il 1° Gennaio e il 6
Gennaio, dunque alternatamente tra i genitori. Il pernotto della minore , per tali Per_1 giorni, sarà alternato di anno in anno tra i genitori come segue: 24/26 dicembre, 31 dicembre/1° gennaio, 5/6 gennaio.
6. Per le festività pasquali le parti prevedono una suddivisione delle giornate di festa, con pernotto di dal venerdì santo alla domenica Per_1 di Pasqua e, di seguito, dal lunedì dell'angelo al mercoledì, alternatamente di anno in anno tra i due genitori.
7. Per il periodo estivo la minore trascorrerà 7 giorni anche non Per_1 consecutivi con il padre, con pernotto presso la di Lui abitazione a partire dal mese di
Luglio 2025, rendendo nota la località in cui eventualmente la minore verrà condotta all'altro genitore.
8. Le parti potranno comunque variare le modalità indicate, previa comunicazione tra loro, ferme nella sostanza le modalità così indicate.
9. Durante la permanenza della figlia minore presso l'altro genitore, il genitore non collocatario potrà sentirla una volta al giorno. C) ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE
STRAORDINARIE. Le parti concordano per la conferma di un assegno di mantenimento a carico del Sig. in favore della figlia minore dell'importo di € 250,00 Pt_2 Per_1 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese oltre al
50% delle spese straordinarie per la minore come da Protocollo del Tribunale di Vasto, previamente concordate e successivamente documentate;
L'assegno unico verrà ripartito al 50% tra i due genitori. D) VARIE. Le parti si impegnano a un inserimento graduale delle loro eventuali frequentazioni nella vita della figlia minore . Ciascuna parte Per_1 presta sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto o documento equipollente in favore della minore e, altresì, in favore dell'altro genitore. Per quanto non espressamente stabilito, le parti fanno riferimento alle vigenti norme di legge in materia. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 14.11.2025, e Parte_1
- premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva Parte_2
successivamente terminata, durante la quale è nata, in data 24.09.2022, la figlia
, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori – hanno chiesto la Per_1
modifica del provvedimento relativo alla disciplina dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore reso in data 21.02.2025 nell'ambito del procedimento n. 54/2025 R.G.V.G.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza del 03.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite in quanto conformi alla situazione economica delle parti, non contrastanti con l'ordine pubblico e rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore
; non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio Per_1
all'audizione della minore, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della predetta minore. Sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO della modifica dei provvedimenti relativi alla disciplina dell'affidamento della figlia minore precedentemente resi dal Tribunale di Vasto con ordinanza n. 54/2025 del 21.02.2025, concordata dalle parti e sopra riportata;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi