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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20920 R.G. nell'anno 2023 cui sono riunite quelle recanti i nn. 20921, 20922 e 20924 dell'anno 2023 vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rappresentati e difesi, giusta procura in calce al
[...] Parte_4
ricorso, dall'avv. Raffaele Ceglia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Napoli alla Via Arenaccia, 29
- ricorrenti
E
, in persona del legale rapp.te p.t. sig. , Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Sebastiano
Schiavone e dall'Avv. Antonella Dell'Aversano Orabona, con i quali elettivamente domicilia in Aversa alla Via Caravaggio n. 64, giusta procura alle liti in calce alla memoria,
NONCHÉ
(già , in persona Controparte_3 Controparte_4 dell'Amministratore Delegato, Dott. rappresentata e difesa, anche Controparte_5
disgiuntamente, in forza di procura in calce atto difensivo, dagli Avv.ti Michele
Bignami, Chiara Oggioni e Riccardo Maria Raimondi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 122/D,
- resistenti
1 Oggetto: costituzione di rapporto di lavoro a seguito di passaggio di cantiere
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati tutti il 13 novembre 2023, poi riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio e l' Controparte_1 Controparte_6
rassegnando le seguenti conclusioni:
“ Accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio di cantiere tra essa
[...]
e in riferimento al Controparte_3 Controparte_7
servizio ristorazione a favore presso la PARITà Controparte_8
DI , per l'effetto, dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere assunti, CP_9
ai sensi degli artt. 222 e ss del CCNL di categoria, alle dipendenze di essa
[...]
a far data dal 01.06.2023 e/o dal diverso periodo Controparte_7
che si riterrà di giustizia, con le medesime mansioni di aiuto cuoco V del CCNL di categoria, ed i medesimi orari di lavoro, presso la pregressa sede di lavoro e con, e, con il versamento dei contributi maturati;
per l'effetto ordinare ad essa
[...]
la effettiva costituzione del rapporto di lavoro con i Controparte_7
ricorrenti a far data dal 01.06.2023, e/o dalla diversa data che si riterrà di giustizia,
e con integrale versamento dei contributi e con integrale pagamento delle retribuzioni maturate dal 01.06.2023 a quello della effettiva costituzione del rapporto di lavoro parametrate sulla base della retribuzione precedente come da busta paga, e/o comunque a quella diversa che si dovesse ritenere di giustizia;
in via subordinata ed eslcusivamente in caso di mancato riconoscimento del diritto della ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro con Controparte_10
a: accertare e dichiarare MANIFESTAMENTE INDONDATO e comunque
[...]
INGIUSTIFICATO il licenziamento intimato in data 31.05.2023 da essa
[...]
e, per l'effetto dichiarare risolto il rapporto di lavoro e Controparte_3
condannare essa società a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento,
l'importo pari al numero massimo previsto della legge, delle 6 mensilità della retribuzione globale di fatto, come da busta paga, e/o comunque a quella diversa che si dovesse ritenere di giustizia.” Con vittoria di spese da distrarsi.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
2 - di aver lavorato, sin dal 01.08.2016 come addetti alla mensa della
[...]
della Guardia di Finanza di Napoli, con qualifica e mansioni di addetti CP_11
mensa, dapprima inquadrati con la KLASS SERVICE srl e, dal 01.03.2020, con essa
, entrambe le società sono esercenti attività di catering Controparte_3
e ristorazione collettiva, CCNL Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, Turismo del 08.02.2018;
- di aver interrotto il rapporto di lavoro in data 31.05.2023, per licenziamento a seguito di giustificato motivo oggettivo;
- di aver ricevuto la missiva di risoluzione del rapporto, in cui veniva comunicato che: che, a far data dal 31.05.2023 cesseranno gli effetti del contratto di appalto affidato alla alla Guaria di finanza di Napoli, caserma Controparte_3
NG E DE GREGORIO e relativo alla gestione del servizio di CP_8 ristorazione nell'unità ove Ella presta la Sua attività alle nostre dipendenze. La informiamo, pertanto, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 223 e ss del CCNL
Pubblici esercizi Ristorazione collettiva, a far data dal 01.06.23, o dal giorno successivo a quello del termine di un eventuale evento di assenza con diritto alla conservazione del posto di lavoro alle dipendenze della Controparte_3
, il suo rapporto di lavoro si risolverà con contestuale diritto all'assunzione alle
[...]
dipendenze della società che da tale data subentrerà nella gestione Controparte_7 dei servizi di ristorazione”
Su tali premesse, hanno concluso nei termini innanzi trascritti.
Si è costituita in giudizio la quale ha in primo luogo evidenziato di Controparte_1
aver sempre rappresentato, in ossequio alla “clausola sociale”, consacrata anche nel disciplinare di gara, di essere intenzionata ad armonizzare l'acquisizione dei dipendenti in passaggio di cantiere con la propria organizzazione economica e soprattutto con le esigenze tecnico-organizzative dell'appalto, con garanzia di conservazione del CCNL e dei livelli praticati, fino a proporre l'assorbimento di tutta la manodopera con riduzione dell'orario di lavoro.
In particolare, ha evidenziato che nelle sedi sindacali si è resa disponibile all'impiego delle n.13 unità lavorative con conservazione delle rispettive mansioni di inquadramento,
CCNL praticato, livelli e scatti di anzianità, ma riducendo il tempo di impiego di ciascuno, conformemente con quanto prescritto all'art. 227 del CCNL. Nel merito, ha
3 chiesto il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti in ragione del fatto di aver rispettato la clausola sociale prevista nella legge di gara avendo assunto parte delle maestranze impegnate nell'appalto sulla base delle esigenze tecnico- organizzative dello stesso, armonizzando il tutto con i costi previsti per la somministrazione dei pasti ai militi della GDF di Napoli e con le reali necessità di tale servizio;
con vittoria di spese.
Si è costituita l' già , la quale Controparte_3 Controparte_4 ha evidenziato di aver provveduto all'adempimento degli obblighi necessari al passaggio di personale ai sensi degli artt. 222 e ss. del CCNL applicato, ha eccepito la legittimità del licenziamento intimato da concludendo nel merito per il CP_3
rigetto della domanda con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, raccolto il libero interrogatorio delle parti, preso atto dell'intervenuta rinuncia della domanda di nei confronti di è stata Pt_4 CP_3
ammessa ed assunta prova per testi;
la causa è stata decisa, sulla base della richiesta delle parti in causa, di dichiarare cessata la materia del contendere, mediante separata sentenza.
Anche la ricorrente ha raggiunto un'intesa conciliativa con le convenute Pt_2
avendo ripreso a lavorare presso la Caserma Sanges con Controparte_1
similmente la è pure stata assunta dalla ( v. deposizione Parte_1 CP_1 teste Dell'Aversano Orabona del 20.11.2024 )
Residuano dunque le posizioni dei ricorrenti e . Pt_4 Parte_1
Va dichiarata anche per essi la cessazione della materia del contendere.
Sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere;
infatti, nel corso del giudizio è intervenuto un evento pienamente satisfattivo delle pretese avanzate in questo giudizio.
Ciò vale in primis per le signore e assunte da Pt_2 Parte_1 Controparte_1
nel corso del giudizio ed in secondo luogo per e che hanno Pt_4 Pt_3
stipulato separati verbali di conciliazione sindacale in data 14.02.2025).
Per tutti i lavoratori l'odierna richiesta di cessazione della materia del contendere, implica rinuncia ad ogni pretesa.
4 Infine, l'intervenuta conciliazione in sede sindacale del 14.02.2025 rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sotto il profilo sistematico, “la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia
l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
“La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle osservazioni esposte, il riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese, le parti lo hanno espressamente concordato nei verbali di conciliazione sindacale versati in atti.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) spese come da conciliazione.
Così deciso e letto in Napoli 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
5 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20920 R.G. nell'anno 2023 cui sono riunite quelle recanti i nn. 20921, 20922 e 20924 dell'anno 2023 vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rappresentati e difesi, giusta procura in calce al
[...] Parte_4
ricorso, dall'avv. Raffaele Ceglia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Napoli alla Via Arenaccia, 29
- ricorrenti
E
, in persona del legale rapp.te p.t. sig. , Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Sebastiano
Schiavone e dall'Avv. Antonella Dell'Aversano Orabona, con i quali elettivamente domicilia in Aversa alla Via Caravaggio n. 64, giusta procura alle liti in calce alla memoria,
NONCHÉ
(già , in persona Controparte_3 Controparte_4 dell'Amministratore Delegato, Dott. rappresentata e difesa, anche Controparte_5
disgiuntamente, in forza di procura in calce atto difensivo, dagli Avv.ti Michele
Bignami, Chiara Oggioni e Riccardo Maria Raimondi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 122/D,
- resistenti
1 Oggetto: costituzione di rapporto di lavoro a seguito di passaggio di cantiere
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati tutti il 13 novembre 2023, poi riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio e l' Controparte_1 Controparte_6
rassegnando le seguenti conclusioni:
“ Accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio di cantiere tra essa
[...]
e in riferimento al Controparte_3 Controparte_7
servizio ristorazione a favore presso la PARITà Controparte_8
DI , per l'effetto, dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere assunti, CP_9
ai sensi degli artt. 222 e ss del CCNL di categoria, alle dipendenze di essa
[...]
a far data dal 01.06.2023 e/o dal diverso periodo Controparte_7
che si riterrà di giustizia, con le medesime mansioni di aiuto cuoco V del CCNL di categoria, ed i medesimi orari di lavoro, presso la pregressa sede di lavoro e con, e, con il versamento dei contributi maturati;
per l'effetto ordinare ad essa
[...]
la effettiva costituzione del rapporto di lavoro con i Controparte_7
ricorrenti a far data dal 01.06.2023, e/o dalla diversa data che si riterrà di giustizia,
e con integrale versamento dei contributi e con integrale pagamento delle retribuzioni maturate dal 01.06.2023 a quello della effettiva costituzione del rapporto di lavoro parametrate sulla base della retribuzione precedente come da busta paga, e/o comunque a quella diversa che si dovesse ritenere di giustizia;
in via subordinata ed eslcusivamente in caso di mancato riconoscimento del diritto della ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro con Controparte_10
a: accertare e dichiarare MANIFESTAMENTE INDONDATO e comunque
[...]
INGIUSTIFICATO il licenziamento intimato in data 31.05.2023 da essa
[...]
e, per l'effetto dichiarare risolto il rapporto di lavoro e Controparte_3
condannare essa società a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento,
l'importo pari al numero massimo previsto della legge, delle 6 mensilità della retribuzione globale di fatto, come da busta paga, e/o comunque a quella diversa che si dovesse ritenere di giustizia.” Con vittoria di spese da distrarsi.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
2 - di aver lavorato, sin dal 01.08.2016 come addetti alla mensa della
[...]
della Guardia di Finanza di Napoli, con qualifica e mansioni di addetti CP_11
mensa, dapprima inquadrati con la KLASS SERVICE srl e, dal 01.03.2020, con essa
, entrambe le società sono esercenti attività di catering Controparte_3
e ristorazione collettiva, CCNL Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, Turismo del 08.02.2018;
- di aver interrotto il rapporto di lavoro in data 31.05.2023, per licenziamento a seguito di giustificato motivo oggettivo;
- di aver ricevuto la missiva di risoluzione del rapporto, in cui veniva comunicato che: che, a far data dal 31.05.2023 cesseranno gli effetti del contratto di appalto affidato alla alla Guaria di finanza di Napoli, caserma Controparte_3
NG E DE GREGORIO e relativo alla gestione del servizio di CP_8 ristorazione nell'unità ove Ella presta la Sua attività alle nostre dipendenze. La informiamo, pertanto, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 223 e ss del CCNL
Pubblici esercizi Ristorazione collettiva, a far data dal 01.06.23, o dal giorno successivo a quello del termine di un eventuale evento di assenza con diritto alla conservazione del posto di lavoro alle dipendenze della Controparte_3
, il suo rapporto di lavoro si risolverà con contestuale diritto all'assunzione alle
[...]
dipendenze della società che da tale data subentrerà nella gestione Controparte_7 dei servizi di ristorazione”
Su tali premesse, hanno concluso nei termini innanzi trascritti.
Si è costituita in giudizio la quale ha in primo luogo evidenziato di Controparte_1
aver sempre rappresentato, in ossequio alla “clausola sociale”, consacrata anche nel disciplinare di gara, di essere intenzionata ad armonizzare l'acquisizione dei dipendenti in passaggio di cantiere con la propria organizzazione economica e soprattutto con le esigenze tecnico-organizzative dell'appalto, con garanzia di conservazione del CCNL e dei livelli praticati, fino a proporre l'assorbimento di tutta la manodopera con riduzione dell'orario di lavoro.
In particolare, ha evidenziato che nelle sedi sindacali si è resa disponibile all'impiego delle n.13 unità lavorative con conservazione delle rispettive mansioni di inquadramento,
CCNL praticato, livelli e scatti di anzianità, ma riducendo il tempo di impiego di ciascuno, conformemente con quanto prescritto all'art. 227 del CCNL. Nel merito, ha
3 chiesto il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti in ragione del fatto di aver rispettato la clausola sociale prevista nella legge di gara avendo assunto parte delle maestranze impegnate nell'appalto sulla base delle esigenze tecnico- organizzative dello stesso, armonizzando il tutto con i costi previsti per la somministrazione dei pasti ai militi della GDF di Napoli e con le reali necessità di tale servizio;
con vittoria di spese.
Si è costituita l' già , la quale Controparte_3 Controparte_4 ha evidenziato di aver provveduto all'adempimento degli obblighi necessari al passaggio di personale ai sensi degli artt. 222 e ss. del CCNL applicato, ha eccepito la legittimità del licenziamento intimato da concludendo nel merito per il CP_3
rigetto della domanda con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, raccolto il libero interrogatorio delle parti, preso atto dell'intervenuta rinuncia della domanda di nei confronti di è stata Pt_4 CP_3
ammessa ed assunta prova per testi;
la causa è stata decisa, sulla base della richiesta delle parti in causa, di dichiarare cessata la materia del contendere, mediante separata sentenza.
Anche la ricorrente ha raggiunto un'intesa conciliativa con le convenute Pt_2
avendo ripreso a lavorare presso la Caserma Sanges con Controparte_1
similmente la è pure stata assunta dalla ( v. deposizione Parte_1 CP_1 teste Dell'Aversano Orabona del 20.11.2024 )
Residuano dunque le posizioni dei ricorrenti e . Pt_4 Parte_1
Va dichiarata anche per essi la cessazione della materia del contendere.
Sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere;
infatti, nel corso del giudizio è intervenuto un evento pienamente satisfattivo delle pretese avanzate in questo giudizio.
Ciò vale in primis per le signore e assunte da Pt_2 Parte_1 Controparte_1
nel corso del giudizio ed in secondo luogo per e che hanno Pt_4 Pt_3
stipulato separati verbali di conciliazione sindacale in data 14.02.2025).
Per tutti i lavoratori l'odierna richiesta di cessazione della materia del contendere, implica rinuncia ad ogni pretesa.
4 Infine, l'intervenuta conciliazione in sede sindacale del 14.02.2025 rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sotto il profilo sistematico, “la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia
l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
“La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle osservazioni esposte, il riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese, le parti lo hanno espressamente concordato nei verbali di conciliazione sindacale versati in atti.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) spese come da conciliazione.
Così deciso e letto in Napoli 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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