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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2024, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3152/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Imbò
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Daniele Imbò; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 08/07/2017 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Surbo (atto n. 21, parte II, serie A, anno 2017). Hanno precisato che dalla loro unione è nata
(Lecce, 30/03/2023). Persona_1
Nel ricorso depositato in data 16/07/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) La IG.ra unitamente alla figlia, vivrà in un'altra CP_1 abitazione ove trasferirà la propria residenza in Trepuzzi R.G.V.G. 3152/2024
alla via Roma n. 7, lasciando la casa coniugale al IG.
; Pt_1
2) Si precisa che l'immobile ove la IG.ra trasferirà la CP_1 propria residenza attualmente è oggetto di alcuni lavori e sarà perfettamente agibile a far data dalla fine di luglio;
3) Le spese relative alla casa ove abitava stabilmente il nucleo familiare in discorso viene concordemente assegnata al IG.
e su di lui graveranno interamente tutte le Parte_1 relative spese;
4) Il IG. verserà alla IG.ra la somma di € Pt_1 CP_1
200,00 mensile, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore che verrà aggiornata annualmente in base Per_1 all'indice ISTAT;
5) La IG.ra , inoltre, percepirà il c.d. assegno unico che CP_1 mensilmente viene corrisposto dall'I.N.P.S.
6) Le spese scolastiche e mediche per la minore, non mutuabili, saranno a carico di entrambi i genitori nella percentuale del
50%, così come tutte le spese di straordinaria amministrazione relative alla figlia minore;
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di volere l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre;
8) I coniugi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla figlia minore. In particolare quest'ultima, non appena raggiungerà l'età di anni quattro, durante la settimana, potrà stare col padre previo accordo telefonico con la madre;
con riferimento ai fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena), la minore li passerà alternativamente (a settimana alternata) con uno dei due coniugi, fermo restando la possibilità di accordi differenti convenuti di volta in volta tra i genitori;
9) Fino ai quattro anni, previo accordo tra gli istanti, la minore sarà prevalentemente affidata alla madre ed il padre potrà vederla, portandola anche al proprio domicilio, previo consenso della madre e comunque almeno 3 giorni alla settimana, dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
10) Nei giorni di visita del padre, la minore sarà prelevata presso la casa materna - previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i propri impegni - nel luogo in cui si trova con la madre o con i nonni (materni o paterni) e/o altri parenti. Nel medesimo modo, data l'impossibilità della presenza di ciascun genitore, la minore potrà essere prelevata dai nonni (paterni o materni) e/o da altri parenti, ovvero da terzi di fiducia di entrambi i coniugi;
2 R.G.V.G. 3152/2024
11) I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalla minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
10B) Il padre ovvero la madre potrà comunicare telefonicamente con la minore quotidianamente e fargli visita, previ accordi telefonici nel rispetto dei diritti di privacy;
11B)I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni;
12) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
13) I coniugi prestano, sin da ora, il consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità per la minore, affinché questa possa viaggiare con l'altro coniuge, anche all'estero, per un breve periodo di vacanza e previo accordo tra i genitori;
14) I coniugi si danno atto di aver definito tutti i rapporti economici in essere e dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, salvo gli aggiornamenti periodici relativi al mantenimento.
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- All'udienza dell'08/10/2024, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative ed integrative:
- in sostituzione delle condizioni sub 8) e 9) del ricorso introduttivo, le seguenti: il genitore non collocatario prevalente, fino ai tre anni di incontrerà e terrà Per_1 con sé la figlia secondo il seguente calendario: a) il lunedì, mercoledì e venerdì dall'ora di uscita dall'asilo alle 20:00 (con possibilità di tenere con sé al Per_1 mattino e portarla all'asilo in tarda mattinata nelle settimane in cui ha il turno pomeridiano) e, a Pt_1 settimane alterne, il sabato o la domenica;
a.1) dai tre anni in poi (o anche prima ove possibile), le parti si impegnano a tentare il pernottamento di presso il Per_1 padre, sicché il calendario sarà il seguente: il martedì e il giovedì dall'orari di uscita da scuola alle 20:00 nonché,
a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 20:00 della
3 R.G.V.G. 3152/2024
domenica; b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il 06/01
e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo, a partire dai tre anni della minore, per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 20 giugno di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno della figlia sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
- i genitori si danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle eIGenze della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
- in sostituzione della condizione sub 6), la seguente: le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come integrate e modificate in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3152/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 16/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Lecce Parte_1
(LE), 05/05/1978) e (Lecce (LE), 18/04/1988) CP_1 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come integrate e modificate all'udienza dell'08/10/2024;
4 R.G.V.G. 3152/2024
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Surbo per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di conIGlio del 15/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
5
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Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3152/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Imbò
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Daniele Imbò; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 08/07/2017 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Surbo (atto n. 21, parte II, serie A, anno 2017). Hanno precisato che dalla loro unione è nata
(Lecce, 30/03/2023). Persona_1
Nel ricorso depositato in data 16/07/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) La IG.ra unitamente alla figlia, vivrà in un'altra CP_1 abitazione ove trasferirà la propria residenza in Trepuzzi R.G.V.G. 3152/2024
alla via Roma n. 7, lasciando la casa coniugale al IG.
; Pt_1
2) Si precisa che l'immobile ove la IG.ra trasferirà la CP_1 propria residenza attualmente è oggetto di alcuni lavori e sarà perfettamente agibile a far data dalla fine di luglio;
3) Le spese relative alla casa ove abitava stabilmente il nucleo familiare in discorso viene concordemente assegnata al IG.
e su di lui graveranno interamente tutte le Parte_1 relative spese;
4) Il IG. verserà alla IG.ra la somma di € Pt_1 CP_1
200,00 mensile, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore che verrà aggiornata annualmente in base Per_1 all'indice ISTAT;
5) La IG.ra , inoltre, percepirà il c.d. assegno unico che CP_1 mensilmente viene corrisposto dall'I.N.P.S.
6) Le spese scolastiche e mediche per la minore, non mutuabili, saranno a carico di entrambi i genitori nella percentuale del
50%, così come tutte le spese di straordinaria amministrazione relative alla figlia minore;
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di volere l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre;
8) I coniugi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla figlia minore. In particolare quest'ultima, non appena raggiungerà l'età di anni quattro, durante la settimana, potrà stare col padre previo accordo telefonico con la madre;
con riferimento ai fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena), la minore li passerà alternativamente (a settimana alternata) con uno dei due coniugi, fermo restando la possibilità di accordi differenti convenuti di volta in volta tra i genitori;
9) Fino ai quattro anni, previo accordo tra gli istanti, la minore sarà prevalentemente affidata alla madre ed il padre potrà vederla, portandola anche al proprio domicilio, previo consenso della madre e comunque almeno 3 giorni alla settimana, dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
10) Nei giorni di visita del padre, la minore sarà prelevata presso la casa materna - previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i propri impegni - nel luogo in cui si trova con la madre o con i nonni (materni o paterni) e/o altri parenti. Nel medesimo modo, data l'impossibilità della presenza di ciascun genitore, la minore potrà essere prelevata dai nonni (paterni o materni) e/o da altri parenti, ovvero da terzi di fiducia di entrambi i coniugi;
2 R.G.V.G. 3152/2024
11) I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalla minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
10B) Il padre ovvero la madre potrà comunicare telefonicamente con la minore quotidianamente e fargli visita, previ accordi telefonici nel rispetto dei diritti di privacy;
11B)I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni;
12) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
13) I coniugi prestano, sin da ora, il consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità per la minore, affinché questa possa viaggiare con l'altro coniuge, anche all'estero, per un breve periodo di vacanza e previo accordo tra i genitori;
14) I coniugi si danno atto di aver definito tutti i rapporti economici in essere e dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, salvo gli aggiornamenti periodici relativi al mantenimento.
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- All'udienza dell'08/10/2024, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative ed integrative:
- in sostituzione delle condizioni sub 8) e 9) del ricorso introduttivo, le seguenti: il genitore non collocatario prevalente, fino ai tre anni di incontrerà e terrà Per_1 con sé la figlia secondo il seguente calendario: a) il lunedì, mercoledì e venerdì dall'ora di uscita dall'asilo alle 20:00 (con possibilità di tenere con sé al Per_1 mattino e portarla all'asilo in tarda mattinata nelle settimane in cui ha il turno pomeridiano) e, a Pt_1 settimane alterne, il sabato o la domenica;
a.1) dai tre anni in poi (o anche prima ove possibile), le parti si impegnano a tentare il pernottamento di presso il Per_1 padre, sicché il calendario sarà il seguente: il martedì e il giovedì dall'orari di uscita da scuola alle 20:00 nonché,
a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 20:00 della
3 R.G.V.G. 3152/2024
domenica; b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il 06/01
e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo, a partire dai tre anni della minore, per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 20 giugno di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno della figlia sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
- i genitori si danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle eIGenze della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
- in sostituzione della condizione sub 6), la seguente: le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come integrate e modificate in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3152/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 16/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Lecce Parte_1
(LE), 05/05/1978) e (Lecce (LE), 18/04/1988) CP_1 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come integrate e modificate all'udienza dell'08/10/2024;
4 R.G.V.G. 3152/2024
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Surbo per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di conIGlio del 15/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
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