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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 292/24 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
da
con sede legale in Parte_1
Martignacco, via della vecchia filatura 26/1, C.F.
, in persona del suo legale rappresentante, sig. P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Parte_2
Ventura (C.F. , pec C.F._1
) e Lorenzo Gennari (C.F. Email_1
, pec ), e C.F._2 Email_2
con domicilio eletto presso tali difensori con studio in
Udine, via Crispi 53-55, fax 0432.201720, come da procura in atti;
-attrice opponente –
contro
con sede in Controparte_1
Udine – Viale Trieste n. 158 (C.F. (C.F. , in P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante geom.
[...]
, amministratore unico, rappresentata e difesa per CP_2
procura unita al ricorso per decreto ingiuntivo mediante strumenti informatici, dall'avv. Giovanni Battista Campeis
(C.F.: ed elettivamente domiciliata, ai CodiceFiscale_3 1 fini della presente procedura, presso lo studio dello stesso in Via Gorghi n. 9 di Udine, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero di telefax 0432/21353 oppure all'indirizzo pec
Email_3
- convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1247/23
emesso dal Tribunale di Udine in data 11.12.2023, sub. R.G.
N. 3538/23.
Causa rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'opponente:
voglia il Tribunale adito: nel merito, in via principale
-revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via riconvenzionale
-accertare e dichiarare l'inadempimento di CP_1 al contratto con e, per l'effetto: Parte_1 (i) accertare e dichiarare che non vanta CP_1 alcun credito nei confronti di per Parte_1 alcun titolo o ragione, (ii) condannare Investendo al risarcimento dei danni subiti da per l'inadempimento di Parte_1
stessa nella misura di € 1.484.767,24 o in CP_1 quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà accertata nel giudizio o comunque ritenuta di giustizia;
nel merito, in via riconvenzionale, in subordine
-nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta sopra nel merito in via riconvenzionale sub (i), accertare e dichiarare l'inadempimento di al contratto con e, per CP_1 Parte_1 l'effetto, condannare Investendo al risarcimento dei danni subiti da per l'inadempimento Parte_1 di stessa nella misura di € 1.484.767,24 o CP_1 in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà accertata nel giudizio o comunque ritenuta di giustizia, diminuita in ogni caso, per compensazione, dell'importo che risulterà riconosciuto come dovuto a nel giudizio. CP_1 Con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria (…)
Per l'opposta:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- a) rigetti il Tribunale l'opposizione formulata da avverso il decreto Parte_1
2 ingiuntivo n. 1247/23 di data 11-12/12/23 perché infondata;
- b) rigetti il Tribunale la domanda riconvenzionale formulata da perché Parte_1 infondata;
- c) condanni il Tribunale Parte_1 alla rifusione delle spese di lite;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
- a) accerti e dichiari il Tribunale la esistenza e la entità del credito azionato monitoriamente da nonché l'inadempimento di Controparte_1 [...] alle obbligazioni contrattualmente Parte_1 assunte e, conseguentemente, condanni
[...] a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 l'importo di euro 300.858,73 oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/02 sull'importo di euro 260.470,00 dall'11-12-23 al saldo;
- b) rigetti il Tribunale la domanda riconvenzionale formulata da perché Parte_1 infondata;
- c) condanni il Tribunale Parte_1 alla rifusione delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA:
Ragioni di fatto e diritto della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata,
così come la domanda riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione giova premettere che la vicenda processuale che ci occupa attiene alla domanda, azionata in via monitoria,
della (di seguito più brevemente Investendo CP_1
oppure opposta) con cui tale società ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio dalla
(di seguito più brevemente Parte_1 Pt_1
oppure opponente), per il pagamento della somma di Euro
300.858,73 (di cui Euro 260.470,00 per somma capitale, Euro
6.034,08 per interessi di mora calcolati sugli importi delle fatture 2020 e 2021 pagate in ritardo, € 34.354,65 per interessi di mora alla data del 9.11.23 calcolati sulle fatture 2021, 2022 e 2023 non pagate), nonché degli interessi
3 ex art. 5 D.Lgs. 231/02 sulla somma capitale di euro
260.470,00 dal 10.11.23 al saldo;
il tutto a titolo di corrispettivo (e interessi anche moratori) maturato in forza dell'esecuzione del “contratto di fornitura di servizi tecnici resi nel settore immobiliare”, stipulato in data 5-6-
18 con la . Pt_1
Ciò, in sintesi, premesso, l'oggetto dell'incarico assunto dalla società opposta è espressamente descritto all'art.3 del contratto in questione che così recita:
“Le prestazioni da rendere per l'espletamento
dell'incarico che qui si conferisce, consistono
sostanzialmente in:
analisi degli interventi programmati dalla committente;
individuazione e verifica delle condizioni e strategie
di costruzione e/o valorizzazione;
verifica presso gli enti pubblici preposti, delle
procedure e delle modalità urbanistiche necessarie a
predisporre il progetto di fattibilità;
formalizzazione dell'iniziativa attraverso la redazione
di progetti esecutivi e/o di variante condivisi con la
committente;
coordinamento delle attività necessarie a rendere
operative le scelte urbanistiche di carattere generale anche
al fine della richiesta di rilascio delle concessioni e
autorizzazioni edilizie;
predisposizione all'occorrenza di Viste renderizzate
degli interventi programmati.
Per l'esecuzione dell'incarico conferito la società
metterà a disposizione a tempo pieno un architetto CP_1
abilitato, che sarà coordinato dalla società di servizi
4 secondo le linee guida della committente.”
La piana lettura di tale clausola consente immediatamente di escludere dal novero delle attività
demandate alla società la predisposizione dei CP_1
cronoprogrammi di cantiere, sulla cui pretesa erroneità la parte opponente ha essenzialmente fondato l'eccezione di inadempimento e la conseguenziale domanda riconvenzionale per gli asseriti danni da ritardo che assume subiti per la ritardata ultimazione delle opere, quantificati in opposizione in Euro 1.484.767,24.
Tale evidente difetto di incarico in relazione all'eccepito inadempimento si coglie chiaramente sol se si consideri come sia pacifico in causa, trattandosi di fatti non specificamente contestati ex art.115 c.p.c., che l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle residenze sanitarie vennero affidate dall'opponente alla società CP_3
quale impresa esecutrice, e che non ebbe mai
[...] CP_1
ad assumere, rispetto a tali lavori, le funzioni di progettazione e/o di direzione lavori, né tanto meno di supervisione tecnica, economica e finanziaria;
tutte funzioni assegnate pacificamente a soggetti diversi dall'opposta,
In altri termini, l'oggetto dell'incarico affidato a si concretizzava in tutta quella attività CP_1
professionale urbanistico-amministrativa prodromica, anche alle varianti in corso d'opera, all'intervento edilizio programmato dalla committente opponente e concretamente realizzato dalla quale impresa appaltatrice, CP_3
avvalendosi di professionisti diversi da quelli messi a disposizione dalla società opposta.
Ciò spiega in modo chiaro ed evidente perché i
5 cronoprogrammi prodotti dalla stessa opponente riportino in alto a sinistra il logo della società esecutrice dei lavori, appunto la alla quale sola competeva, CP_3
all'evidenza, l'organizzazione dei lavori del proprio cantiere.
Sicchè la lamentata erroneità della crono-
programmazione dei lavori -quale fonte dei pretesi danni subiti per la ritardata consegna delle opere appaltate oggetto della domanda riconvenzionale azionata nel presente giudizio- non è imputabile alla società opposta, per l'evidente ragione che siffatta attività non rientrava tra i compiti oggetto dell'incarico di cui all'art.3 del contratto.
Del resto, come ben evidenziato dalla difesa dell'opposta, l'assenza di qualsivoglia inadempimento nell'esecuzione del contratto affidatole dall'opponente risulta suffragata dallo scioglimento per mutuo consenso del contratto in questione alla data del 31/3/23 e dall'avvicendamento nelle stesse attività che già facevano capo a , dell'arch. (genero del legale CP_1 Per_1
rappresentante dell'opposta) il quale, a partire dal 1°aprile
2023, iniziò a svolgere autonomamente le stesse attività che egli stesso aveva già prestato per conto di in CP_1
favore dell'opponente, senza alcuna contestazione fino alla data di tale avvicendamento.
Inoltre, a supportare il convincimento del Tribunale
circa l'assenza di qualsiasi inadempimento dell'opposta nell'esecuzione del proprio incarico milita l'assenza di contestazioni da parte dell'opponente al momento del ricevimento delle fatture finali, tenuto anche conto che i
6 pretesi ritardi si sarebbero manifestati, in tesi dell'opponente, anche nel corso del rapporto con , CP_1
il che mal si concilia con la prosecuzione dello stesso anche in considerazione degli asseriti danni per oltre Euro
1.400.000,00 allegati: se l'opposta fosse stata effettivamente responsabile di tali ingenti danni a causa del suo inadempimento, l'opponente, da un lato, non avrebbe certamente continuato, anche dopo il 31/3/23, ad avvalersi dell'attività dell'arch. , che era già stato messo a Per_1
disposizione proprio da per lo svolgimento CP_1
dell'attività del contratto che ci occupa, e, dall'altro,
avrebbe mosso, secondo l'id quod plerumque accidit, immediata contestazione e non avrebbe proseguito il rapporto con l'opposta, ben potendo avvalersi in tal caso della clausola di cui all'art.4 del contratto che le dava la facoltà di recedere immediatamente nell'ipotesi di grave inadempienza da parte del collaboratore, fatto salvo il risarcimento del danno.
Ma così non ha fatto.
Il che rafforza il convincimento del Tribunale circa l'assenza di qualsivoglia inadempimento da parte dell'opposta nell'esecuzione del proprio incarico.
In ragione di ciò, l'opposizione va, quindi, rigettata,
così come la domanda riconvenzionale risarcitoria per evidente difetto dell'allegato inadempimento che costituisce il presupposto logico-giuridico di tale domanda.
Il decreto ingiuntivo opposta va, quindi, confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed
7 eccezioni rigettate, così decide:
a) rigetta l'opposizione b) e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio che liquida in Euro 37.951,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine in data 28/5/25
Il Giudice
Gianmarco Calienno
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 292/24 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
da
con sede legale in Parte_1
Martignacco, via della vecchia filatura 26/1, C.F.
, in persona del suo legale rappresentante, sig. P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Parte_2
Ventura (C.F. , pec C.F._1
) e Lorenzo Gennari (C.F. Email_1
, pec ), e C.F._2 Email_2
con domicilio eletto presso tali difensori con studio in
Udine, via Crispi 53-55, fax 0432.201720, come da procura in atti;
-attrice opponente –
contro
con sede in Controparte_1
Udine – Viale Trieste n. 158 (C.F. (C.F. , in P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante geom.
[...]
, amministratore unico, rappresentata e difesa per CP_2
procura unita al ricorso per decreto ingiuntivo mediante strumenti informatici, dall'avv. Giovanni Battista Campeis
(C.F.: ed elettivamente domiciliata, ai CodiceFiscale_3 1 fini della presente procedura, presso lo studio dello stesso in Via Gorghi n. 9 di Udine, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero di telefax 0432/21353 oppure all'indirizzo pec
Email_3
- convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1247/23
emesso dal Tribunale di Udine in data 11.12.2023, sub. R.G.
N. 3538/23.
Causa rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'opponente:
voglia il Tribunale adito: nel merito, in via principale
-revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via riconvenzionale
-accertare e dichiarare l'inadempimento di CP_1 al contratto con e, per l'effetto: Parte_1 (i) accertare e dichiarare che non vanta CP_1 alcun credito nei confronti di per Parte_1 alcun titolo o ragione, (ii) condannare Investendo al risarcimento dei danni subiti da per l'inadempimento di Parte_1
stessa nella misura di € 1.484.767,24 o in CP_1 quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà accertata nel giudizio o comunque ritenuta di giustizia;
nel merito, in via riconvenzionale, in subordine
-nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta sopra nel merito in via riconvenzionale sub (i), accertare e dichiarare l'inadempimento di al contratto con e, per CP_1 Parte_1 l'effetto, condannare Investendo al risarcimento dei danni subiti da per l'inadempimento Parte_1 di stessa nella misura di € 1.484.767,24 o CP_1 in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà accertata nel giudizio o comunque ritenuta di giustizia, diminuita in ogni caso, per compensazione, dell'importo che risulterà riconosciuto come dovuto a nel giudizio. CP_1 Con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria (…)
Per l'opposta:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- a) rigetti il Tribunale l'opposizione formulata da avverso il decreto Parte_1
2 ingiuntivo n. 1247/23 di data 11-12/12/23 perché infondata;
- b) rigetti il Tribunale la domanda riconvenzionale formulata da perché Parte_1 infondata;
- c) condanni il Tribunale Parte_1 alla rifusione delle spese di lite;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
- a) accerti e dichiari il Tribunale la esistenza e la entità del credito azionato monitoriamente da nonché l'inadempimento di Controparte_1 [...] alle obbligazioni contrattualmente Parte_1 assunte e, conseguentemente, condanni
[...] a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 l'importo di euro 300.858,73 oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/02 sull'importo di euro 260.470,00 dall'11-12-23 al saldo;
- b) rigetti il Tribunale la domanda riconvenzionale formulata da perché Parte_1 infondata;
- c) condanni il Tribunale Parte_1 alla rifusione delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA:
Ragioni di fatto e diritto della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata,
così come la domanda riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione giova premettere che la vicenda processuale che ci occupa attiene alla domanda, azionata in via monitoria,
della (di seguito più brevemente Investendo CP_1
oppure opposta) con cui tale società ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio dalla
(di seguito più brevemente Parte_1 Pt_1
oppure opponente), per il pagamento della somma di Euro
300.858,73 (di cui Euro 260.470,00 per somma capitale, Euro
6.034,08 per interessi di mora calcolati sugli importi delle fatture 2020 e 2021 pagate in ritardo, € 34.354,65 per interessi di mora alla data del 9.11.23 calcolati sulle fatture 2021, 2022 e 2023 non pagate), nonché degli interessi
3 ex art. 5 D.Lgs. 231/02 sulla somma capitale di euro
260.470,00 dal 10.11.23 al saldo;
il tutto a titolo di corrispettivo (e interessi anche moratori) maturato in forza dell'esecuzione del “contratto di fornitura di servizi tecnici resi nel settore immobiliare”, stipulato in data 5-6-
18 con la . Pt_1
Ciò, in sintesi, premesso, l'oggetto dell'incarico assunto dalla società opposta è espressamente descritto all'art.3 del contratto in questione che così recita:
“Le prestazioni da rendere per l'espletamento
dell'incarico che qui si conferisce, consistono
sostanzialmente in:
analisi degli interventi programmati dalla committente;
individuazione e verifica delle condizioni e strategie
di costruzione e/o valorizzazione;
verifica presso gli enti pubblici preposti, delle
procedure e delle modalità urbanistiche necessarie a
predisporre il progetto di fattibilità;
formalizzazione dell'iniziativa attraverso la redazione
di progetti esecutivi e/o di variante condivisi con la
committente;
coordinamento delle attività necessarie a rendere
operative le scelte urbanistiche di carattere generale anche
al fine della richiesta di rilascio delle concessioni e
autorizzazioni edilizie;
predisposizione all'occorrenza di Viste renderizzate
degli interventi programmati.
Per l'esecuzione dell'incarico conferito la società
metterà a disposizione a tempo pieno un architetto CP_1
abilitato, che sarà coordinato dalla società di servizi
4 secondo le linee guida della committente.”
La piana lettura di tale clausola consente immediatamente di escludere dal novero delle attività
demandate alla società la predisposizione dei CP_1
cronoprogrammi di cantiere, sulla cui pretesa erroneità la parte opponente ha essenzialmente fondato l'eccezione di inadempimento e la conseguenziale domanda riconvenzionale per gli asseriti danni da ritardo che assume subiti per la ritardata ultimazione delle opere, quantificati in opposizione in Euro 1.484.767,24.
Tale evidente difetto di incarico in relazione all'eccepito inadempimento si coglie chiaramente sol se si consideri come sia pacifico in causa, trattandosi di fatti non specificamente contestati ex art.115 c.p.c., che l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle residenze sanitarie vennero affidate dall'opponente alla società CP_3
quale impresa esecutrice, e che non ebbe mai
[...] CP_1
ad assumere, rispetto a tali lavori, le funzioni di progettazione e/o di direzione lavori, né tanto meno di supervisione tecnica, economica e finanziaria;
tutte funzioni assegnate pacificamente a soggetti diversi dall'opposta,
In altri termini, l'oggetto dell'incarico affidato a si concretizzava in tutta quella attività CP_1
professionale urbanistico-amministrativa prodromica, anche alle varianti in corso d'opera, all'intervento edilizio programmato dalla committente opponente e concretamente realizzato dalla quale impresa appaltatrice, CP_3
avvalendosi di professionisti diversi da quelli messi a disposizione dalla società opposta.
Ciò spiega in modo chiaro ed evidente perché i
5 cronoprogrammi prodotti dalla stessa opponente riportino in alto a sinistra il logo della società esecutrice dei lavori, appunto la alla quale sola competeva, CP_3
all'evidenza, l'organizzazione dei lavori del proprio cantiere.
Sicchè la lamentata erroneità della crono-
programmazione dei lavori -quale fonte dei pretesi danni subiti per la ritardata consegna delle opere appaltate oggetto della domanda riconvenzionale azionata nel presente giudizio- non è imputabile alla società opposta, per l'evidente ragione che siffatta attività non rientrava tra i compiti oggetto dell'incarico di cui all'art.3 del contratto.
Del resto, come ben evidenziato dalla difesa dell'opposta, l'assenza di qualsivoglia inadempimento nell'esecuzione del contratto affidatole dall'opponente risulta suffragata dallo scioglimento per mutuo consenso del contratto in questione alla data del 31/3/23 e dall'avvicendamento nelle stesse attività che già facevano capo a , dell'arch. (genero del legale CP_1 Per_1
rappresentante dell'opposta) il quale, a partire dal 1°aprile
2023, iniziò a svolgere autonomamente le stesse attività che egli stesso aveva già prestato per conto di in CP_1
favore dell'opponente, senza alcuna contestazione fino alla data di tale avvicendamento.
Inoltre, a supportare il convincimento del Tribunale
circa l'assenza di qualsiasi inadempimento dell'opposta nell'esecuzione del proprio incarico milita l'assenza di contestazioni da parte dell'opponente al momento del ricevimento delle fatture finali, tenuto anche conto che i
6 pretesi ritardi si sarebbero manifestati, in tesi dell'opponente, anche nel corso del rapporto con , CP_1
il che mal si concilia con la prosecuzione dello stesso anche in considerazione degli asseriti danni per oltre Euro
1.400.000,00 allegati: se l'opposta fosse stata effettivamente responsabile di tali ingenti danni a causa del suo inadempimento, l'opponente, da un lato, non avrebbe certamente continuato, anche dopo il 31/3/23, ad avvalersi dell'attività dell'arch. , che era già stato messo a Per_1
disposizione proprio da per lo svolgimento CP_1
dell'attività del contratto che ci occupa, e, dall'altro,
avrebbe mosso, secondo l'id quod plerumque accidit, immediata contestazione e non avrebbe proseguito il rapporto con l'opposta, ben potendo avvalersi in tal caso della clausola di cui all'art.4 del contratto che le dava la facoltà di recedere immediatamente nell'ipotesi di grave inadempienza da parte del collaboratore, fatto salvo il risarcimento del danno.
Ma così non ha fatto.
Il che rafforza il convincimento del Tribunale circa l'assenza di qualsivoglia inadempimento da parte dell'opposta nell'esecuzione del proprio incarico.
In ragione di ciò, l'opposizione va, quindi, rigettata,
così come la domanda riconvenzionale risarcitoria per evidente difetto dell'allegato inadempimento che costituisce il presupposto logico-giuridico di tale domanda.
Il decreto ingiuntivo opposta va, quindi, confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed
7 eccezioni rigettate, così decide:
a) rigetta l'opposizione b) e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio che liquida in Euro 37.951,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine in data 28/5/25
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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