Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2942 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Severino Elia;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Galluzzo Rossana;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25/11/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
[...]
unione coniugale dalla quale è nata il [...] la figlia CP_1
, ha chiesto a questo Tribunale, essendo venuta meno Persona_1 la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, di pronunciare la separazione personale con addebito al marito, di disporre l'affidamento congiunto della figlia con domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna e di disciplinare il diritto di visita con il padre, nonché di stabilire l'obbligo, a carico del coniuge, di versarle la somma complessiva di 450,00 euro mensili, di cui euro 150,00 per il suo mantenimento personale ed euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
2. costituitosi in giudizio con comparsa depositata Controparte_1 il 2/01/2022, ha aderito alla domanda di separazione personale e a sua volta ha chiesto, in via riconvenzionale, la pronuncia di addebito alla moglie e l'affidamento esclusivo della minore, in subordine l'affidamento condiviso della figlia con domiciliazione prevalente presso la sua dimora e in via ulteriormente gradata presso l'abitazione materna e si è dichiarato disponibile a corrispondere per il mantenimento della figlia un importo mensile di euro
150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 18/01/2022, il Presidente f.f., con ordinanza emessa in pari data rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore, previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“dispone che la figlia minore della coppia, , nata il [...] Persona_1 resti affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, la stessa vivrà con la madre;
incarica il servizio sociale di zona di vigilare e sostenere la minore nonché di effettuare indagine socio-ambientale (…);
2 incarica il consultorio familiare di zona di avviare un percorso di valutazione
e sostegno delle capacità genitoriale di entrambi genitori (…); dispone la regolamentazione degli incontri tra i minori e il padre presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo alla presenza di operatori specializzati secondo tempi e modalità stabilite da questi ultimi (…); pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 CP_1 Pt_1 di ogni mese la somma di euro 175,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia;
dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della prole individuate nel protocollo siglato in data 2.07.2019 da questo Tribunale con il locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati”
4. La causa, essendo state ritenute in parte inammissibili ed in parte inconducenti ai fini del decidere le prove articolate dalle parti, all'esito dell'acquisizione delle relazioni trasmesse dai Servizi incaricati (Servizi Sociali del Comune di Palermo, Consultorio Familiare, U.O. Equipe Interistituzionale
Territoriale Abuso e Maltrattamento e U.O. Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) all'udienza del 25/11/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Sulla domanda di separazione
A seguito della emissione, in data 15.09.2022, della sentenza non definitiva n. 3614/2022 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
6. Sulla domanda di addebito
Occorre dunque procedere, in primis, alla disamina delle richieste di addebito della responsabilità della separazione reciprocamente proposte da entrambe le parti.
Al riguardo, in punto di diritto, mette conto evidenziare che in ordine alla
3 fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito non pare superfluo rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione «La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in
4 relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito»
(cfr.. tra le tante. Cass. n. 40795/2021).
Nella vicenda in esame, ha attribuito al marito la Parte_1 responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri coniugali, atteso che costui, dal carattere violento, aggressivo ed irascibile, si era reso responsabile di reiterati episodi di abusi e maltrattamenti in suo danno, anche in presenza della figlia minore . Persona_1
In particolare, la ricorrente durante l'audizione all'udienza di comparizione dei coniugi del 18/01/2022 ha dichiarato: “il grave episodio a cui mi riferisco nel ricorso è stato che sono stata malmenata da mio marito e dalla madre il
4.12.2019; mi hanno malmenata perché un giorno sono andata a riprendermi mia figlia che era con mio marito e mia suocera, provavo a chiamarli ma non rispondevano, allora mi sono recata in una strada dove c'erano loro e lì mio marito mi ha aggredita dandomi calci in pancia, mentre la madre mi teneva” (si veda verbale di udienza cit.).
Il resistente, dal canto suo, ha sollecitato il rigetto della domanda di addebito avanzata nei suoi confronti, contestandone il fondamento e asserendo che in realtà la fine del loro matrimonio doveva essere imputata alla moglie, la quale dopo aver deciso, in accordo con lo stesso, di raggiungerlo in
Germania – paese ove il aveva deciso di andare alla ricerca di una CP_1 stabile occupazione lavorativa – non si sarebbe mai trasferita e per di più avrebbe speso tutti i risparmi e i soldi da lui inviati in scommesse e gioco del lotto.
Ha, inoltre, rappresentato che al suo rientro in Italia aveva scoperto che la moglie si era trasferita in un altro appartamento, aveva venduto tutti i mobili della famiglia e le aveva confessato di essere innamorata di un altro uomo.
Orbene, così succintamente compendiate le deduzioni svolte dalle parti, è
5 agevole rilevare, all'esito dell'istruttoria svolta, che i fatti dedotti dalla ricorrente, a sostegno della domanda di addebito della separazione, hanno trovato riscontro negli atti del procedimento penale a carico del CP_1
R.G.N.R. n. 8781/2019, nell'ambito del quale il Giudice per le indagini preliminari, ha applicato all'odierno resistente in data 9.12.2021 la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, ravvisando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di cui agli artt. 572, comma secondo, c.p. e 612 bis, comma secondo, c.p. e, segnatamente:
“1) Del reato previsto e punito dall'art. 572, co 2, c.p., perché anche alla presenza della figlia minore, con condotte reiterate, sottoponeva a maltrattamenti la propria moglie , nei cui riguardi Parte_1 infliggeva sofferenze fisiche e morali, tali da rendere abitualmente dolorosa la convivenza;
Condotta consistita nell'avere in più occasioni ed anche dopo l'intervenuta separazione di fatto:
- aggredito fisicamente, in seguito a banali e frequenti litigi, con schiaffi, pugni
e calci la propria moglie, cagionandole in un'occasione le lesioni meglio descritte al capo 2);
- danneggiato mobili e suppellettili all'interno dell'abitazione a seguito dell'instaurazione di discussioni per futili motivi;
- offeso la p.o., con espressioni del tipo “troia, sucaminchia, buttana, pulla, consuma casate, hai la sifilide, mi fai ribrezzo”
- minacciato di morte in più occasioni la p.o. dicendole "ti ammazzo", e brandendo un coltello proferiva la seguente frase: "ti taglio la faccia con il coltello" ed ancora, la minacciava che "l'avrebbe squagliata viva", che le avrebbe tirato dell'acido in faccia, che le avrebbe lanciato una bottiglia di acido, ed in un'occasione ha tentato di versarle dell'olio caldo sul viso;
da ultimo contattava la madre della p.o. rivolgendo le seguenti minacce chiaramente riferibili alla
RANDAZZO "MI DISPIACE PER TUA FIGLIA MA APPENA SCENDO A PALERMO
6 GLI BUTTO LA BENZINA SOPRA E LE DO FUOCO";
- assunto in diverse e reiterate occasioni, anche dopo la separazione di fatto atteggiamenti intimidatori (tra cui quelli contestati al capo 4) nei confronti della moglie , del suo convivente in Parte_1 Controparte_2 un'occasione mostrava tramite videochiamata una pistola e delle munizioni facendogli udire il suono del percussore;
- controllato gli spostamenti della moglie ed effettuato pedinamenti e appostamenti sotto l'abitazione della donna anche fuori dagli orari di prelievo per le visite con la figlia minore;
Fatto accertato in Palermo almeno dall'anno 2018 con condotta in atto
, Controparte_1 Controparte_3
2) Del reati p. e p. dagli artt. 110, 582 e 585 in relazione all'art. 577 comma
1 n.1, 61 n. 2 e n.11 quinquies), c.p., per avere, in concorso fra loro, aggredito
, cagionando a quest'ultima una malattia nel corpo. Parte_1
In particolare, la , colpiva con un calci e Controparte_3 pugni all'addome e alla testa la P.O., sino a farla rovinare per terra e nel frattempo il , le sferrava calci in testa cagionandole Controparte_1 lesioni personali consistite in "politrauma contusivo da aggressione", con prognosi di giorni 15. (si veda referto P.S. Ospedale Civico di Palermo del
6.12.2019)
3) Del reato p. e p. dagli artt. 582 e 585 61 n.2 c.p. per aver, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), aggredito cagionando Controparte_2
a quest'ultimo lesioni personali consistite in diverse escoriazioni giudicate guaribili in giorni 3 (si veda referto P.S. Ospedale Civico di Palermo del
24.09.2021)
Con l'aggravante di avere commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo
1).
Fatto commesso in Palermo il 24.09.2021
4) Del delitto di cui all'art. 424 c.p. poiché, anche al fine di commettere il delitto di cui al capo 1), appiccava il fuoco sul motociclo targato DR364XN, di proprietà
7 di compagno della moglie con lo Controparte_2 Parte_1 scopo di danneggiarlo;
fatto da cui derivava pericolo di incendio;
Fatto accertato in Palermo in data 18.10.2021”.
Fatti per i quali il è stato rinviato a giudizio (cfr. doc. 1, 2 e 3 CP_1 allegati alla memoria ex art 183 n. 2 c.p.c. depositata il 16.11.2023).
Orbene, le emergenze probatorie dimostrano, in ultima analisi, il fatto che all'interno del ménage familiare il rapporto tra i coniugi aveva progressivamente assunto connotati di tensione insostenibile e ciò era avvenuto in ragione del comportamento violento di il Controparte_1 quale, peraltro, non ha dal canto suo fornito alcun supporto probatorio utile a corroborare le circostanze dalle quali sarebbe originata la crisi coniugale.
Al riguardo preme invero osservare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera pertanto il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione (ai fini dell'adozione delle relative pronunce) col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (v. Cass. 3925/2018).
Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, “di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia
8 vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (v. Cass.
7388/2017; v anche Cass. civ., sez. I., ord., 24 ottobre 2022, n. 31351 - Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 19 febbraio 2018, n. 3925 - Cass. civ., sez. VI - 1, ord.,
22 marzo 2017, n. 7388 - Cass. civ., sez. VI - 1, 14 gennaio 2016, n. 433 -
Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2011, n. 817 - Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2005, n.
7321).
Ed anche la violenza psicologica, che può essere costituita da condotte persecutorie, aggressioni verbali, comportamenti tesi all'intimidazione, sopraffazione e umiliazione della vittima, è equiparabile alla violenza fisica, laddove risulti provato un clima familiare di intimidazione e sopraffazione, violento o comunque diretto all'umiliazione del coniuge e dei figli, in totale contrasto con i principi di solidarietà, collaborazione e comprensione propri di una fisiologica vita familiare.
Sin dalla introduzione nel nostro ordinamento degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342-bis e 342-ter, inseriti nel codice civile dalla legge 4 aprile 2001 n. 154, oggi abrogati poiché il loro contenuto è stato trasposto negli artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c.) ha preso forma l'idea che gli abusi familiari sono illeciti autonomi -ed autonomamente rilevanti- rispetto alle ipotesi di reato che sanzionano le condotte antigiuridiche tenute all'interno della famiglia (ad es. i maltrattamenti in famiglia).
Questa consapevolezza si è rafforzata in seguito alla firma e ratifica (legge n. 77/2013) della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 11 maggio
2011, oggi ratificata anche dalla UE e quindi vincolante per tutti gli Stati membri.
La Convenzione di Istanbul definisce violenza domestica tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso
9 la stessa residenza con la vittima.
Chiarisce quindi che il fenomeno denominato violenza domestica e di genere comprende tutti gli atti che comportano violazione dei diritti umani e discriminazione contro le donne, suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;
essa descrive inoltre un quadro molto chiaro della incidenza di questi atti di violenza sui rapporti familiari, sui procedimenti civili che hanno per oggetto l'affidamento e sulla necessità di tutelare i bambini che abbiano assistito a siffatti episodi di violenza (cd. violenza assistita).
Venendo alla vicenda che ci occupa, va, dunque, accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei Parte_1 confronti di essendo emerso che effettivamente Controparte_1 quest'ultimo si è reso responsabile di diverse condotte violente in danno della moglie.
Di contro, dev'essere rigettata la speculare richiesta avanzata dal convenuto atteso che i fatti posti a supporto, già allegati in maniera del tutto generica, non hanno trovato alcun riscontro probatorio all'esito dell'istruttoria.
7. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, riguardo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato – come già evidenziato – che dalla coppia è nata il [...] la figlia
[...]
. Persona_1
In punto di diritto mette conto evidenziare che l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma,
c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
10 In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n.
16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “integrano
11 comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nella fattispecie in esame entrambe le parti nel corso del giudizio hanno chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della minore e, solo in subordine,
l'affidamento condiviso.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 18/01/2022 la ricorrente ha raccontato: “mio marito non mi dà nulla per e nemmeno per me (…)
ER psicologicamente è stata distrutta da mio marito e da mia suocera, che
ER le ha dato delle gocce di melatonina;
(…) in questo momento e suo padre
ER non si vedono da quando lui è in stato di arresti domiciliari, dallo scorso dicembre, per atti persecutori nei miei confronti, il procedimento è in corso;
(…) non voglio che mia figlia abbia contatto con mia suocera perché l'ha
ER distrutta psicologicamente, diceva a mia figlia di dirmi che sono una prostituta
(detto però con termini volgari), mia figlia mi ha fatto il segno della pistola e mi ha detto “papà ti spara qua” (n.d.r. la ricorrente mima il gesto di una pistola puntata in fronte), mia suocera se la portava dalle vecchiette dove lavora, mia suocera è stata l'artefice della rovina della vita di mio marito e della mia” (si veda verbale di udienza citato).
Dal canto suo il resistente ha affermato: “i rapporti con mia figlia sono bellissimi, però non la vedo dal 17 novembre, da quel momento mia moglie non me la fa vedere, non so perché, ogni volta trova una scusa;
per vedere la bambina dovevo chiamare la polizia;
mi trovo in stato di arresti domiciliari dall'8
o 9 dicembre 2021, per delle denunce che ha fatto mia moglie, per venire qua oggi ho chiesto l'autorizzazione che le esibisco;
non ricordo l'episodio del
4.12.2019 in cui avrei dato un calcio a moglie, lei ha detto tante cose contro di
12 me, ma io le contesto tutte;
mia figlia adora mia madre;
quasi tutto il mese di agosto è stata con me, ha anche pernottato con me, ma dopo mia Persona_1 moglie ha sempre trovato una scusa per non farmela vedere;
negli ultimi tre o quattro mesi ho avuto difficoltà a vedere mia figlia, per le scuse che dà mia moglie, ma prima la bambina stava con me una settimana con me e una con mia moglie;
mia moglie vive con un compagno, con cui vive insieme, non sono
d'accordo perché è molto più grande di lei (ha 52 anni) e non mi va che mia figlia stia con loro” (si veda verbale di udienza cit.)
L'elevata conflittualità tra i coniugi e le dichiarazioni discordanti rese in sede di comparizione hanno reso necessario a tutela della minore l'intervento: del Consultorio Familiare, dei Servizi Sociali territorialmente competenti, dell'Equipe interistituzionale abusi e maltrattamenti, dell'U.O.
Neuropsichiatria infantile e del Servizio Spazio Neutro.
Gli operatori dello Spazio Neutro hanno riferito che gli incontri tra ER
e il padre nel corso del 2022 si sono svolti con cadenza piuttosto regolare e hanno consentito di appurare il reciproco affetto che connota la relazione tra i due (si vedano relazioni in atti del 20/4/22, del 27/9/22 e del 21/12/22).
Tuttavia, successivamente il si è reso a lungo irrintracciabile ai CP_1
Servizi, in quanto ha smesso di utilizzare l'utenza telefonica che aveva fornito e non si era premurato di comunicare un altro recapito e non ha dato attuazione all'accordo concluso con la moglie al fine di esternalizzare gli incontri con con la supervisione del referente dello Spazio Neutro, ER come disposto dal Giudice Istruttore con ordinanza del 16/06/2023 e, pertanto, essendo stato ritenuto il suo comportamento indicativo della scarsa aderenza, da parte sua, al progetto e al rispetto delle regole condivise i responsabili del Servizio avevano chiesto la revoca dell'incarico, in difetto delle condizioni per poter continuare ad espletare il mandato (cfr. relazione del
26.9.2023).
Non coglie, peraltro, nel segno la difesa di parte resistente, che in proposito ha dedotto che in tale periodo aveva cambiato il numero dell'utenza telefonica,
13 ma aveva comunque mantenuto la residenza e, pertanto, sarebbe stato raggiungibile in altro modo.
Va, invero, evidenziato che era onere del comunicare la nuova CP_1 utenza telefonica ai servizi incaricati, in particolare allo Spazio Neutro al fine di poter regolarmente incontrare la figlia.
Difatti, con la successiva relazione di aggiornamento trasmessa congiuntamente dall' , dal Consultorio Familiare, dall' e CP_4 CP_5 dall'istituto scolastico del 6.10.2023 i servizi hanno rappresentato che “dopo un breve periodo in cui i rapporti tra il sig. e la sig.ra sono CP_1 Pt_1 apparsi più sereni e collaborativi, già dal mese di maggio c.a. sono ritornati ad essere conflittuali.
La sig.ra incontrata saltuariamente nel corso dei mesi passati, ha Pt_1 infatti evidenziato un comportamento nuovamente minaccioso e anche inopportuno dell'ex compagno. A tal proposito, in occasione di un colloquio la sig.ra ha riferito di essere stata importunata telefonicamente dall'ex marito che le avrebbe chiesto insistentemente dei soldi perché in difficoltà economiche.
La sig.ra durante l'ultimo colloquio svolto nel mese di settembre, Pt_1 ha riferito che il sig. durante la scorsa estate ha interrotto gli incontri CP_1 con la figlia, non rispettando quanto riproposto da codesto Tribunale” (cfr. relazione congiunta del 6.10.2023)
Il Servizio Spazio Neutro ad ottobre 2024 ha relazionato che “In occasione del colloquio svolto con la sig.ra si è appreso che la minore non voleva Pt_1 più incontrare il proprio padre e che addirittura si era rifiutata di venire ER con la madre presso il servizio scrivente, come era stato richiesto, per paura di incontrare il genitore;
si è, però stabilito con la madre della minore che quest'ultima avrebbe spiegato alla propria figlia che la stessa avrebbe svolto un colloquio con l'operatrice ma che, nell'immediato, non avrebbe incontrato nessun'altro se non la scrivente.
Così nel successivo incontro avuto con la piccola , la bambina ha ER confermato quanto già era stato esposto dalla mamma.
14 La minore ha raccontato che il padre nel tempo aveva disertato diversi appuntamenti, motivo per il quale, nel tempo, ne era rimasta molto delusa e in ultimo, ha dichiarato che, una volta, avendo incontrato per strada il sig.
si era spaventata per i modi piuttosto bruschi che quest'ultimo- a suo CP_1 dire- avrebbe utilizzato con la propria madre (..)Pertanto dopo un lavoro di convincimento su ad opera della madre della minore, che ha permesso ER di ottenere il consenso della bambina nell'incontrare il padre alla presenza dell'operatrice, è stato possibile riavviare gli incontri. Gli appuntamenti fissati non sono, però stati rispettati e quasi regolarmente rinviati e ciò principalmente per le difficoltà lavorative manifestate dal sig. . (cfr. relazione spazio CP_1 neutro del 3.10.2024).
è stata descritta dai servizi incaricati come una bambina socievole, ER curiosa e collaborante.
I suoi insegnanti hanno riferito che: “fin dall'inizio del percorso scolastico si
è dimostrata affettuosa e sensibile, mostrando la necessità di avere dei punti di riferimento nei docenti (..) l'inserimento nel gruppo sezione è stato positivo, istaurando rapporti sereni con la maggior parte dei compagni. L'alunna contribuisce alla vita scolastica con buoni livelli di partecipazione, segue le attività didattiche, si mostra disponibile alle iniziative, rispetta le consegne e ha cura per il materiale scolastico. Si esprime verbalmente in modo corretto e sa rappresentare graficamente in modo dettagliato e preciso. È in grado di adempiere da sola alla routine quotidiana. Si mostra inoltre molto rispettosa delle regole. Nel complesso ha raggiunto e ottenuto risultati positivi, tutto ciò ha contribuito a renderla talvolta più sicura e a migliorare la sua autostima.
Le docenti riferiscono di alcun i momenti di sconforto verificatisi a seguito degli incontri con il padre” (cfr. relazione congiunta dell' , dello Spazio CP_4
Neutro e dell'istituto scolastico del 15.2.2023).
Dalla valutazione neuropsichiatrica del 6.10.2023 risulta, inoltre, che “la minore si mostra socievole e collaborante. Leggermente trascurata nell'aspetto.
(…) Dice che comunque a scuola ha degli amici e riferisce un buon rendimento.
15 Nel complesso la minore appare serena, eutimica, con autostima adeguata e non presenta sintomi di rilievo da segnalare.
E' presente la tendenza ad evitare il racconto di situazioni, eventi e persone che rievocano gli incontri con la figura paterna” (cfr. relazione citata).
Con riguardo ai rapporti tra , la madre ed il nuovo compagno, ER
l' nella relazione del 15.2.2023 ha posto in rilievo che nell'ambiente CP_4 materno non sussiste alcuna situazione di potenziale pregiudizio per la bambina.
Difatti, la dal dicembre 2021 si è trasferita unitamente alla figlia Pt_1
presso l'abitazione del compagno, , sita in via ER Controparte_2
Giovanni Argento n. 19 e “in occasione della visita domiciliare effettuata si è potuto osservare un contesto adeguato alla minore. Anche il rapporto tra
e il sembra confidenziale e non appaiono criticità ER CP_2 significative” (si veda relazione dell' del 15.2.2023). CP_4
Anche dalla successiva relazione sociale del 6.10.2023 si evince che “La sig.ra sta proseguendo la relazione con il sig. che Pt_1 Controparte_2
è stato incontrato anche recentemente insieme alla sig.ra e a . Il ER rapporto di coppia appare saldo così come appare affettuoso il rapporto con la bambina. La sig.ra e il compagno hanno raccontato che durante il mese di luglio
ha frequentato le attività ludiche presso Wisser Toys mentre ad agosto ER in più occasioni è stata al mare o al parco con la famiglia”.
Peraltro, non può neppure tralasciarsi di considerare che il alla CP_1 stregua di quanto allegato dalla ricorrente e non contestato dallo stesso, non versa il mantenimento previsto per la figlia con l'ordinanza presidenziale e inoltre, come rappresentato dall'istituto scolastico della figlia nelle relazioni trasmesse “le comunicazioni scuola-famiglia sono avvenute esclusivamente con la madre, che si è dimostrata partecipe alla vita scolastica, mentre il padre non ha interagito con le docenti rispetto al percorso scolastico della propria figlia”
(cfr. relazione del 15.2.2023).
Orbene, alla luce dei dati così raccolti nel corso della lunga istruttoria
16 svolta, appare conforme all'interesse morale e materiale della bambina concentrare in questo specifico caso in esame la responsabilità genitoriale sulla madre, quale figura che appare più idonea a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della sua personalità e, dunque, stabilire un regime di affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater cod. civ., anche al fine di garantire l'imprescindibile espletamento di tutti gli adempimenti quotidiani
(amministrativi, sanitari, scolastici, etc.) per i quali non occorre il consenso dell'altro genitore, tenuto anche conto dell'atteggiamento assunto del resistente nei confronti dei diversi servizi incaricati nel corso del giudizio non essendo stato sovente collaborativo, come si evince dalle relazioni trasmesse dallo Spazio Neutro il 25/9/23 e dell' il 6/10/23, sopra richiamate. CP_4
8. Regime di visita
Con riguardo, poi al regime di incontri padre-figlia, dalla più aggiornata relazione dei servizi sociali del 14.2.2025 risulta che “Gli incontri programmati tra il sig. e sua figlia sono stati frequentemente disdetti per problemi CP_1 lavorativi o di salute di entrambi i genitori;
ugualmente, però, nei pochi incontri svolti nel corso di questi mesi, è apparsa sempre serena, disponibile e ER disinvolta nel rapporto con il proprio padre, mostrando la stessa confidenza e intimità che in passato si ha avuto modo d'osservare.
Certamente, oggi, si ritiene che sia auspicabile nell'interesse della minore che gli incontri possano avvenire con maggiore frequenza e, anche, con modalità diverse da quelle al momento sperimentate.
desidera godere della presenza del sig. in un clima più ER CP_1 familiare e aperto, potendo tornare a frequentare il genitore fuori dal servizio scrivente.
La coppia genitoriale mostra di voler attenuare, nell'interesse della propria figlia, la conflittualità che ha sempre contraddistinto la loro relazione e per tale ragione, entrambi hanno richiesto a chi scrive la possibilità di esternalizzare gli incontri e questo potrebbe essere funzionale, anche, per garantire una maggiore
17 costanza nell'esercizio del diritto di vista.
Per quanto, ad oggi osservato, da quando si è avuto nuovamente incarico con decreto del 28/05/2024, facendo riferimento a quanto riportato nel suddetto decreto" ...ferma restando la possibilità di tentare una progressiva esternalizzazione pur sempre con la supervisione degli operatori" e visto il comune convincimento di entrambi i genitori, si ritiene opportuno esternalizzare gli incontri, pur continuando, in una prima fase, il servizio scrivente a monitorare
l'andamento degli stessi e le relative dinamiche relazionali che li caratterizzano.”
Appare, pertanto, opportuno prevedere che gli incontri avvengano in ambiente protetto, presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Comune di
Palermo alla presenza di operatori specializzati secondo tempi e modalità stabilite da questi ultimi, i quali provvederanno ad esternalizzare gli incontri progressivamente sempre con la loro supervisione, con onere di relazionare al
Giudice Tutelare con cadenza semestrale ovvero, in data antecedente qualora ne ravvisino la necessità.
9. Provvedimenti di carattere economico
Venendo a questo punto all'esame delle richieste di contenuto economico, deve rilevarsi che ha proposto una domanda diretta ad Parte_1 ottenere un assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili, di cui euro
300,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia ed euro Persona_1
150,00 a titolo di mantenimento della stessa.
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi
18 del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n.
13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione per- sonale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed
19 analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto,
20 all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel caso in disamina, parte ricorrente all'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del 18.01.2022 ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa, di percepire la misura di sostegno del cd. “reddito di cittadinanza” per l'ammontare di euro 600,00 mensili, con i quali fa fronte al pagamento del canone di locazione per l'immobile in cui vive di euro 450,00 al mese (si veda verbale di udienza cit.).
Nei successivi scritti difensivi la ricorrente ha poi rappresentato che il beneficio le è stato revocato (cfr. all. 4 alla memoria di replica del 16.11.22).
Inoltre, dalla relazione trasmessa dall' in data 14.3.2022 si evince che CP_4 la ha il titolo di studio della licenza media e il titolo di sommelier, Pt_1
21 ha svolto diversi lavori, tra i quali: banconista di panifico, operaia in una lavanderia, collaboratrice domestica che ancora sporadicamente continua a svolgere.
Dalla successiva relazione sociale del 15.02.2023 si evince che “la signora si è attivata nella ricerca di un lavoro come collaboratrice domestica Pt_1 che attualmente la impegna 3 mattine alla settimana per qualche ora (…) dallo scorso dicembre 2021 la signora insieme a si è trasferita in Pt_1 ER via Giovanni Argento n. 19, presso l'abitazione del compagno sig. CP_2
con cui intrattiene una relazione sentimentale dal 2020. Il sig.
[...]
, nato l'[...], celibe, in possesso della licenza media, lavora CP_2 presso le aziende di pulizie Euroservice e Dussman” (cfr. relazione trasmessa il
15.02.2023)
Ha, poi, provveduto a depositare la Certificazione Unica relativa ai redditi prodotti nell'anno 2024, dalla quale risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente pari ad euro 4.531,02 (cfr. documentazione versata in atti il
25.05.2024).
dal canto suo, in sede di udienza di comparizione dei Controparte_1 coniugi ha dichiarato di svolgere attività lavorativa in maniera saltuaria come operaio nel campo dell'edilizia e di percepire all'incirca 500,00/700,00 euro al mese, di vivere a casa della madre in un appartamento condotto in locazione, per il quale contribuisce a pagare il canone di locazione pari a 450,00 euro e le utenze domestiche.
Il resistente ha omesso di depositare qualsivoglia documentazione, essendosi limitato a produrre una attestazione ISEE alla quale, tuttavia, - al pari di qualunque dichiarazione sostitutiva di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti - deve escludersi possa attribuirsi qualsiasi rilevanza, sia pure solo indiziaria, atteso che la parte nel processo civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.
22 9.1 Tanto premesso, con riguardo alla domanda proposta da Parte_1 volta ad ottenere un assegno di mantenimento in suo favore da parte
[...] di ritiene il Collegio che dagli scarni elementi forniti, Controparte_1 dalle dichiarazioni rese dalle parti, dalla documentazione versata in giudizio, non è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Va pertanto rigettata, la domanda proposta da e Parte_1 diretta ad ottenere in suo favore una somma a tutolo di mantenimento da parte di anche alla luce della sopravvenuta circostanza Controparte_1
– com'è pacifico – che la convive con un uomo, , Pt_1 Controparte_2 che svolge attività lavorativa.
Orbene, al riguardo, in punto di diritto, preme osservare che la Corte di legittimità ha invero affermato che in presenza di una convivenza stabile si deve presumere che le risorse economiche vengano messe in comune, salvo la prova contraria data dall'interessato (Cass.16982/2018).
9.2 Con riguardo poi alla domanda proposta da Parte_1 diretta ad ottenere da parte del un assegno di mantenimento in CP_1 favore della figlia , deve rilevarsi che in maniera del tutto Persona_1 contraddittoria il nei propri scritti difensivi sostiene di svolgere CP_1 attività lavorativa soltanto in maniera del tutto saltuaria e di contro, in più occasioni - come risulta dalle relazioni versate agli atti - ha disertato gli incontri organizzati dai servizi incaricati da questo Tribunale a causa di concomitanti impegni lavorativi.
Pertanto, avuto riguardo ai tempi di permanenza del minore in via esclusiva presso l'abitazione materna e all'aumento delle esigenze economiche della minore notoriamente legato alla sua crescita, va incrementato il contributo posto a carico di da versare entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1 in favore della moglie per il mantenimento indiretto della figlia nella misura di
200,00 euro mensili, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT
F.O.I.
23 La decorrenza di tale assegno va individuata nel mese successivo alla data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
10. Assegno unico
Con riguardo all'assegno unico erogato dall' preme osservare che il CP_6 suddetto beneficio economico è stato istituito con la legge n. 46/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 (Decreto legislativo n. 230/2021) e viene attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica risultante dalla dichiarazione ISEE e ne possono fruire in parti uguali coloro che esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, dei figli con disabilità a carico senza limiti di età, nonché i maggiorenni sino al compimento del ventunesimo anno di età (ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b del D. Lgs. n. 230/2021).
Nel caso di separazione o divorzio l'assegno dev'essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 230/2021) ad eccezione del caso di affidamento esclusivo, fermo restando che le parti possono concordare per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario.
Discende che a seguito del disposto affidamento esclusivo della minore a
, spetta a quest'ultima per intero l'assegno unico Parte_1 universale per la figlia erogato dall' in virtù della disposizione ER CP_6 richiamata.
11. Spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, tenuto conto dell'addebito della separazione nei confronti del resistente, quest'ultimo dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla
24 controparte che si liquidano, avuto riguardo all'attività svolta, come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato con D.M. n. 147/2022, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D. Lgs. 115/2002, poiché Parte_1
è stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 17/09/2020.
Alla superiore statuizione non osta, del resto, la circostanza che
[...] sia stato altresì ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con CP_1 delibera del Consiglio dell'Ordine del 24/02/2022, atteso che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del
2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (cfr. Cass. n.
25653/2020).
Giova, altresì, evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, ogni
25 contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) richiama la sentenza n. 3614/2022 del 15.09.2022, con la quale è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...] l'[...], e nato a [...], Controparte_1
Bulgaria il 16/11/1989, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo il
3/10/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 586, parte II serie A, dell'anno 2016;
2) pronuncia l'addebito della separazione a carico di Controparte_1
3) respinge la domanda di addebito della separazione formulata da
[...] nei confronti di;
CP_1 Parte_1
4) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore della coppia
[...]
, nata a [...] il [...], alla madre Persona_1 [...]
; Parte_1
5) dispone che gli incontri tra il padre e la figlia minore Controparte_1 avvengano presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Comune di
Palermo, con modalità e secondo orari determinati dagli operatori responsabili del predetto Servizio che avranno cura di relazionare al
Giudice Tutelare con cadenza semestrale ovvero anche in data antecedente ove ne sussista la necessità;
6) pone a carico di a far data dal mese successivo alla Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già stabilito per il periodo antecedente con l'ordinanza presidenziale, l'obbligo di corrispondere in favore di , la somma di euro Parte_1
200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia , da versare entro il giorno 5 di ogni mese Persona_1
e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
7) dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in
26 data 2 luglio 2019;
8) dichiara che spetta a per intero l'assegno unico Parte_1 universale per la figlia a carico erogato dall' ai sensi dell'art. 6 del D. CP_6
Lgs. n. 230/2021;
9) rigetta la domanda con la quale ha chiesto di porre Parte_1
a carico del coniuge l'obbligo di versare un assegno mensile per il suo mantenimento personale;
10) condanna a rimborsare le spese di lite a Controparte_1 [...]
, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, oltre spese Parte_1 generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'erario;
11) dispone che la Cancelleria trasmetta direttamente al Giudice Tutelare tutte le relazioni che saranno eventualmente inviate a questo Tribunale dopo la definizione del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore dr.ssa Monica Montante.
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