Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articola unico.
Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all' art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articola unico.
Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all' art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative.