Articolo 1 della Legge 12 aprile 1965, n. 410
Versione
25 maggio 1965
Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articola unico.
Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all' art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative.

Entrata in vigore il 25 maggio 1965