Articolo 282 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 281Articolo 283
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 282.
(Dispositivo retrovisore
delle macchine agricole semoventi)
1. Il dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi ((...)) di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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