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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4698 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 31426/2022 R.G. promossa da
( ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Lainate, p.za Vittorio Emanuele II n. 6,
presso lo studio dell'avv. Francesco Mandaradoni
, che lo rappresenta e difende Email_1
per delega in atti
Attore/opponente
contro
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Guido Rota del Foro di Bergamo, Email_2
che lo rappresenta e difende per delega in atti
Convenuto/opposto
Oggetto: appalto d'opera – pagamento prezzo – risoluzione – risarcimento danni
– opposizione a decreto ingiuntivo
Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da fogli allegati al verbale di udienza del 11/12/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione, ha chiesto nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
il pagamento della somma di euro 17.568,00 oltre interessi moratori, a saldo del prezzo per la fornitura e posa in opera di una “cabina di verniciatura ad acqua”.
Ha proposto opposizione esponendo: che alla fine del 2020 Controparte_2
aveva concluso con la controparte un contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera da parte di di una “cabina per la Controparte_1
verniciatura a velo d'acqua”, destinata a sostituire il precedente impianto utilizzato dall'opponente per la verniciatura delle bombole utilizzate nella sua attività di stoccaggio e vendita di gas GPL;
che l'opponente aveva pagato l'acconto di euro 4.329,00; che il nuovo impianto di verniciatura era stato consegnato e montato da controparte nel marzo 2021 ma si era rivelato inidoneo all'uso cui era destinato;
che infatti con missiva del 13/4/2021 aveva CP_2
denunciato alla controparte il malfunzionamento dell'impianto che provocava l'intasamento dei filtri, l'insoddisfacente verniciatura delle bombole, la presenza di una elevata quantità di polveri di vernice sul luogo di lavoro e l'incapacità del depuratore di raccogliere e smaltire le scorie prodotte;
che aveva CP_1
proposto di installare un depuratore esterno (del costo di euro 3.904,00) senza tuttavia riuscire a risolvere le problematiche dell'impianto denunciate;
che CP_2
aveva comunicato di sospendere i pagamenti fino a quando la controparte non avesse provveduto a rendere l'impianto di verniciatura idoneo alle sue esigenze;
che aveva suggerito altri possibili interventi ed aveva ritirato il depuratore CP_1
esterno rivelatosi inutile, senza tuttavia riuscire a risolvere le problematiche evidenziate;
che nell'aprile del 2022 l'odierna opponente aveva proposto alla controparte di provvedere al ritiro dell'impianto e alla restituzione dell'acconto ricevuto ma tale proposta era rimasta priva di riscontro;
che la “cabina di verniciatura” era stata smontata a cura e spese di ed era sostituita CP_2
con un altro impianto;
che l'impianto fornito dall'opposta era inidoneo all'uso cui era destinato e pertanto il contratto andava risolto;
che inoltre a causa dell'inadempimento della controparte l'opponente aveva sostenuto spese per
22.480,24 euro;
che aveva diritto al risarcimento del danno corrispondente alle spese sostenute per l'inadempimento della società opposta. Su tali allegazioni l'opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e la condanna della società opposta a risarcire i danni.
Si è costituito ritualmente il convenuto opposto il quale esponeva: che il contratto concluso dalle parti prevedeva unicamente la fornitura e posa in opera di una
“cabina di verniciatura soluzione ad acqua”; che l'opposto aveva consegnato e montato la cabina di verniciatura;
che le parti avevano sottoscritto un verbale di fine lavori e di collaudo con esito favorevole;
che le successive richieste dell'opponente avevano riguardato il potenziamento dell'impianto di verniciatura funzionante;
che le problematiche lamentate da controparte erano dovute ad errati dosaggi e all'uso di prodotti chimici non idonei e pericolosi;
che dal giugno del 2021 fino al maggio del 2022 la cabina di verniciatura era stata utilizzata dall'opponente senza nessuna ulteriore denuncia di malfunzionamento;
che nel maggio del 2022 la controparte aveva sostituito la cabina di verniciatura ad acqua con un impianto di verniciatura a secco come risultava dalla documentazione prodotta da controparte;
che l'impianto fornito dall'opposto era funzionante e non vi era nessun inadempimento che potesse giustificare il mancato pagamento del prezzo, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno pretesi dall'opponente. Pertanto, la società opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'opponente.
L'istruttoria si è articolata nell'acquisizione dei documenti prodotti e nell'espletamento di una CTU, all'esito della quale l'incaricato ing. Persona_1
ha depositato la relazione scritta del 17/9/2024.
E' incontroverso e risulta dalla documentazione prodotta che le parti in lite hanno concluso nel dicembre 2020 un contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera da parte di (opposto) di una “cabina di verniciatura Controparte_1
soluzione ad acqua” destinata a sostituire l'impianto per la verniciatura di bombole per GPL sino ad allora utilizzato da (opponente). Parte_1
Come pure debbono ritenersi provate, a norma dell'art. 115 c.p.c., le circostanze allegate dall'opponente in citazione e non contestate specificamente dall'opposto,
secondo cui, prima della conclusione del contratto, un incaricato di CP_1
(sig. si era recato in più occasioni presso la sede della Persona_2 CP_2
per prendere visione dell'impianto di verniciatura esistente che l'odierna
[...]
opponente intendeva sostituire e che solo in seguito la società opposta ha formulato la sua proposta di “vendita” della cabina di verniciatura accettata dalla controparte (vd p. 3 della citazione e doc. 3 dell'opponente).
Contrariamente alla qualificazione contenuta nella proposta di il CP_1
contratto di cui si discute è un tipico contratto di appalto d'opera avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto per la verniciatura di bombole del gas a fronte del pagamento del prezzo da parte di CP_2
L'impianto è stato consegnato dall'appaltatore nel marzo del 2021 e CP_1
sin dai primi giorni di messa in opera il committente ha lamentato gravi CP_2 difetti che dopo il sopralluogo del 29/4/2021 l'appaltatore/opposto - pur tentando di giustificarsi con una “mal gestione di prodotti chimici” e con l'utilizzo di prodotti
“non idonei e pericolosi” da parte del committente - ha chiaramente riconosciuto,
sia pure in modo implicito, tant'è che per superare le problematiche riscontrate ha dapprima proposto l'inserimento di un nuovo depuratore esterno, rivelatosi insufficiente, e nella mail del 6/5/2021 indicava come necessarie delle ulteriori significative modifiche dell'impianto, proponendo di inserire varie componenti inizialmente non previste (vd mail del 6/5/2021 - doc. 13 dell'opponente).
A fronte del rifiuto di di pagare le componenti aggiuntive proposte CP_2
dall'appaltatore per il buon funzionamento dell'impianto, l'appaltatore nella mail del 17/5/2021 comunicava alla controparte che avrebbe provveduto al ritiro del depuratore che necessitava di modifiche e che, per “tamponare il problema”,
avrebbe inviato “i prodotti chimici il prima possibile” onde consentire al committente di “dosarli manualmente e cominciare a lavorare con acqua migliore e notare un principio di miglioramento, finché poi il dosaggio non sarà in automatico” (vd mail del 17/5/2021 – doc. 14 dell'opponente).
E' evidente dalle stesse mail inviate alla controparte nei mesi immediatamente successivi alla consegna del nuovo impianto che l'appaltatore, contrariamente a quanto sostenuto in giudizio, era perfettamente consapevole dell'inidoneità
dell'impianto fornito.
Se a ciò si aggiunge che non viene neppure dedotto, tantomeno provato,
dall'appaltatore/opposto che dopo il maggio del 2021 è intervenuto di nuovo per rendere l'impianto idoneo alla sua destinazione, appare chiaro che del tutto legittimamente il committente ha rifiutato il pagamento del prezzo dell'impianto, che dopo appena un anno ha dovuto smontare e dismettere per sostituirlo con un nuovo impianto fornito da terzi.
Contrariamente a quanto sostenuto in giudizio da l'avvenuto collaudo CP_1
e la conformità dell'impianto a quanto previsto nel contratto non vale ad escludere che l'impianto di verniciatura fornito dall'appaltatore si è rivelato obiettivamente del tutto inadatto alla sua destinazione nel ciclo produttivo della al quale era destinato. CP_2
Come detto, il committente aveva chiesto alla controparte di fornire CP_2
un impianto con cui sostituire quello preesistente destinato alla verniciatura delle bombole contenenti il GPL e, secondo quanto emerge sia dallo scambio di missive sopra richiamato sia dalla relazione del CTU in atti, l'appaltatore CP_1
ha fornito un impianto del tutto inadatto alla sua destinazione. Dalle
[...]
fotografie prodotte dall'opponente e dalla descrizione delle componenti smontate operata dal CTU, emerge infatti chiaramente che “la cabina fornita da
[...]
a non era idonea all'uso cui era destinata”, come ha CP_1 Parte_1
condivisibilmente concluso il CTU nella relazione in atti (vd p. 14 e p. 19 della relazione del CTU).
Le conclusioni dell'ausiliare vengono condivise e fatte proprie dal giudice, in quanto risultano logiche e coerenti sulla base di quanto emerge dai documenti prodotti e delle condizioni delle componenti dell'impianto riscontrate dal CTU e descritte nella relazione in atti. Le critiche mosse da parte opposta alla relazione del CTU risultano apodittiche e non idonee a smentire le condivisibili conclusioni dell'ausiliare.
Contrariamente a quanto sostiene la società opposta, non può essere ritenuto idoneo all'uso cui era destinato l'impianto per il solo fatto che consentiva la verniciatura delle bombole. Come infatti emerge dalle fotografie prodotte dal committente e dalla relazione del CTU, l'impianto di verniciatura fornito da CP_1
determinava “una presenza oltremisura e decisamente fuori norma di
[...]
overspray (…), sia all'interno della vasca di raccolta, sia sulle superfici delle pareti interne e sia infine nelle tubazioni di scarico dell'aria” (p. 10 della relazione del CTU). L'ausiliare ha concluso che “fu scelta una soluzione sottodimensionata dal punto di vista dell'aspirazione” e tale condivisibile affermazione come pure evidenziato dal CTU risulta suffragata dal fatto che “le indicazioni fornite da
[...]
per ottimizzare la produzione e per risolvere le problematiche CP_1
(utilizzo prodotti chimici diversi, modifiche depuratore, chiarificazione dell'acqua,
agitazione della vasca, nuova componentistica ecc.) non hanno mai sortito gli effetti sperati” (vd p. 10 della relazione del CTU). L'ausiliare ha precisato che le soluzioni prospettate da non potevano risolvere le problematiche CP_1
riscontrate sull'impianto realizzato, essendo “errata la scelta a monte della cabina” (p. 10).
L'appaltatore/opposto non può fondatamente opporsi alla domanda di risoluzione del contratto di appalto sostenendo che l'impianto fornito è conforme a quello previsto nel contratto e non presentava difetti. Il committente si era rivolto all'impresa opposta per la fornitura di un impianto che fosse idoneo a sostituire il precedente nel ciclo produttivo della , mentre l'appaltatore ha progettato e CP_2
consegnato un impianto che è risultato inadatto alla sua destinazione.
Per le ragioni esposte, risulta dunque fondata, a norma dell'art. 1668 c.c., la domanda del committente volta ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto.
Ne consegue che la pretesa dell'opposto, avanzata con il ricorso alla procedura monitoria, di ottenere il pagamento del saldo del prezzo dell'appalto è infondata e va respinta. Va pertanto accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Nessuna delle parti in lite ha chiesto la restituzione delle prestazioni eseguite sulla base del contratto risolto, per cui nulla va disposto al riguardo. Come
emerge dai rispettivi atti difensivi e dal tenore delle conclusioni precisate,
l'opponente non ha chiesto la restituzione dell'acconto di euro 4.329,00 che pagato dopo la conclusione dell'appalto e l'opposto non ha domandato la restituzione delle componenti dell'impianto smontato che si trova presso la sede del committente.
Venendo all'esame della domanda di risarcimento danni, pure avanzata in via riconvenzionale dall'opponente, essa è infondata.
Il committente non ha infatti provato, né ha chiesto adeguatamente di provare, di aver subito un pregiudizio economico in conseguenza della fornitura da parte dell'opposto dell'impianto suddetto.
Le spese per l'acquisto dei materiali necessari al funzionamento dell'impianto e per provvedere alla manutenzione nel periodo in cui la cabina di verniciatura è
stata utilizzata non costituiscono un danno risarcibile da parte dell'appaltatore, in quanto sono spese che avrebbe sostenuto anche qualora l'impianto CP_2
fosse stato idoneo all'uso cui era destinato. Mentre la spesa che CP_2
deduce di aver sostenuto per lo smontaggio dell'impianto fornito da CP_1
non risulta provata in alcun modo.
La domanda di risarcimento del danno avanzata dall'opponente va pertanto respinta.
Infine, considerato che la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno viene respinta, si ravvisano giustificate ragioni per compensare per un terzo le spese di lite fra le parti (art. 92 c.p.c.), ponendo a carico della società opposta -
soccombente sulle altre domande - la restante quota di spese liquidata come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al valore del contratto oggetto di causa e comprensiva dei due terzi degli oneri di CTU anticipati dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta,
con citazione notificata il 25/7/2022, da nei confronti di Controparte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 9663/2022 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano il 2/6/2022 e notificato il 16/6/2022, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente pronuncia la risoluzione del contratto di appalto concluso dalle parti per inidoneità
dell'impianto fornito dall'opposta;
- respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dall'opponente Controparte_2
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna l'opposto
[...]
a rifondere alla controparte la restante quota di spese di Controparte_1
lite, liquidata in complessivi euro 4.097,00, di cui euro 1.097,00 per esborsi
(compresi oneri di CTU) ed euro 3.000,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 6/6/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari