Sentenza 8 agosto 2014
Massime • 1
I coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale in presenza di figli minori, o anche solo concepiti, i quali, pertanto, sono legittimati a dedurne la conseguente l'invalidità.
Commentari • 13
- 1. cos'è e come funziona?https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
- 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 3. TUTELA PATRIMONIO - Scioglimento fondo patrimoniale con il si dei figlihttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx
È ammissibile la risoluzione consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi che l'hanno istituito, anche se la legge non prevede espressamente la cessazione consensuale del fondo patrimoniale. Se però si tratta di coniugi con figli minorenni, anche solo nascituri, per cessare validamente il vincolo del fondo patrimoniale occorre pure il consenso di costoro. È quanto deciso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 17811 dell'8 agosto 2014. Il caso è interessante (e sorprendente) perché affronta sotto un aspetto nuovo (la necessità del coinvolgimento dei figli minorenni) un antico e controverso tema, e cioè se il fondo patrimoniale sia consensualmente risolubile. Anche …
Leggi di più… - 4. Cessazione e scioglimento convenzionale del fondo patrimonialeDaniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 16 gennaio 2026
DISCIPLINA NORMATIVA SULLO SCIOGLIMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE La cessazione del fondo patrimoniale è disciplinata dall'art. 171 codice civile, il quale dispone che: “La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento, o dello scioglimento, o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tal caso il Giudice puà adottare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche die genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il Giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei …
Leggi di più… - 5. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2014, n. 17811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17811 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.R. , quale curatore speciale dei minori C.M.
e Ca.Ma. , elettivamente domiciliato in Roma, via Chiana 48, presso l'avv. ALEANDRI Stefano, che con l'avv. de Finis Luigi lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine e Cassa Rurale Alta Vallagarina di Besenello, Calliano, Nomi, Volano - B c.c. Soc. Coop., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, elettivamente domiciliate in Roma, via Varrone 9, presso l'avv. Vannicelli Francesco, che con gli avv. MO Zanoni e Daniele Nicholas Boschi le rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
Ci.An. , elettivamente domiciliato in Roma, via Bazzoni 3 presso l'avv. Fabrizio Paoletti, che con l'avv. Fabrizio Marchionni lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
M.M. , Fallimento c.m. , Fallimento MC di
AI MO s.a.s. & C., in persona dei rispettivi curatori;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 43/12 dell'8.2.2012;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.5.2014 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Uditi gli avv. Aleandri per M. , Cinquemani su delega per le Casse Rurali, Francesco Paoletti su delega per Ci. ;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17.12.2007 M.R. , quale curatore speciale del minore C.M. , figlio di M.M.
e di c.m. , nonché del figlio nascituro dei predetti,
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trento c.m. , M.M. , la MC s.a.s. di AI MO & C, la Cassa
Rurale di Aldeno e Cadine, la Cassa Rurale Alta Vallagarina di Besenello, Calliano, Nomi e Volano, per sentir dichiarare la nullità o l'annullamento dell'atto pubblico del 15.7.2004, con il quale era stato disposto lo scioglimento del fondo patrimoniale, costituito con atto del 18.4.2002 dai coniugi C. - M. sulla casa di abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultimo, e sentir pronunciare i consequenziali provvedimenti di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sull'immobile in questione, nonché la nullità dell'atto di apertura di credito fondiario "in quanto mutuo di scopo", come tale non consentito.
L'atto di scioglimento del fondo sarebbe stato infatti viziato per essere lesivo degli interessi del figlio nascituro, per essere stato adottato in una situazione di conflitto di interessi fra quest'ultimo ed i genitori, per l'errore in cui sarebbe incorsa la M. al momento della stipulazione del detto atto, avendo questa a torto ritenuto nell'occasione che il nascituro fosse privo di tutela giuridica. La sollecitata dichiarazione di invalidità dell'atto in questione avrebbe poi automaticamente comportato la nullità dell'apertura di credito fondiario sopra richiamata, nonché la cancellazione delle successive iscrizioni ipotecarie. Alle indicate richieste dell'attore aderiva anche il padre del nascituro c.m. , mentre resistevano alla domanda le due Casse Rurali, che segnatamente eccepivano il difetto di autorizzazione del giudice tutelare alla nomina del difensore, il difetto di autorizzazione all'azione del curatore speciale, il difetto di interesse ad agire dell'attore posto che le banche ben avrebbero potuto agire esecutivamente sui beni del fondo -, l'estinzione dell'azione della Legge tavolare, ex art. 64 attesa la loro qualità di soggetti terzi rispetto all'atto di scioglimento del fondo patrimoniale e tenuto conto della loro buona fede. Si costituivano poi in giudizio (dapprima interrotto per fallimento di c.m. in proprio e della M.C. s.a.s., e quindi riassunto), il notaio Ci.An. , chiamato in causa dalle banche nella qualità di estensore dell'atto oggetto di contestazione al fine di essere garantite, il curatore del fallimento e M.M. , e quindi all'esito il tribunale respingeva la domanda, ritenendo infondate le diverse questioni sottoposte al suo esame dall'attore. La Corte di Appello, adita in via principale dal M. nella predetta qualità e in via incidentale dalla Cassa Rurale di Aldeno, confermava sostanzialmente la sentenza impugnata (che veniva infatti riformata esclusivamente con riferimento alla statuizione sulle spese processuali, che venivano interamente compensate), rilevando in particolare: l'ammissibilità dello scioglimento consensuale del fondo patrimoniale, intervenuto per atto pubblico;
l'insussistenza di un diritto soggettivo dei minori in ordine ad atti dispositivi dei beni del fondo patrimoniale;
l'impossibilità di ravvisare nell'istanza di autorizzazione del curatore al giudice tutelare e nel conseguente provvedimento autorizzativo la volontà di far valere nei confronti delle banche anche la nullità degli atti di apertura di credito garantiti da ipoteca;
la non rilevabilità di ufficio della detta nullità; la necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione del giudice tutelare, contestata dall'appellante per il fatto che il consenso dell'organo giudiziale sarebbe richiesto soltanto "per il promovimento di azioni che potrebbero comportare il depauperamento del patrimonio del minore" (p. 30), ma con una questione "in realtà mal posta", poiché l'esistenza di un conflitto di interessi tra genitori e figli richiederebbe inevitabilmente l'autorizzazione del giudice tutelare, mentre l'inesistenza di tale conflitto renderebbe superfluo l'intervento di quest'ultimo, poiché il curatore sarebbe estraneo "nella sua veste di rappresentante dei minori, al rapporto obbligatorio sorto tra i genitori e i terzi" (p. 30). Avverso la decisione M.R. , quale tutore di C.M. e Ca.Ma.
(figli minori di c.m. e M.M. nati dopo l'atto di scioglimento del fondo) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, cui hanno resistito con controricorso le due banche, che pure depositavano memoria, e Ci.An. . La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 30.5.2014. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di impugnazione M. ha rispettivamente denunciato:
1) violazione degli artt. 169 e 171 c.c., art. 100 c.p.c. e vizio di motivazione, con riferimento all'affermato difetto di legittimazione sostanziale e processuale del figlio minore e di quello nascituro. Nella specie sarebbe infatti certo che lo scioglimento del fondo patrimoniale sarebbe intervenuto a seguito di richiesta degli istituti di credito, per i debiti contratti dal c. nello svolgimento di un'attività edilizia, e ciò sarebbe sufficientemente dimostrativo dell'interesse dei figli ad opporsi all'iniziativa dei genitori.
Inoltre l'affermata riconducibilità dello scioglimento del fondo alla natura convenzionale dell'atto costitutivo non sarebbe confortata da alcun riscontro normativo e risulterebbe del tutto apodittica.
Infine sarebbe errata l'interpretazione degli articoli sopra richiamati per effetto dell'omessa considerazione delle finalità perseguite dal legislatore, all'evidenza individuabili nella ravvisata esigenza di disporre una limitazione dell'autonomia negoziale dei genitori, nella prospettiva di favorire una maggior tutela dei figli.
Ciò avrebbe dovuto dunque indurre a ritenere quanto meno necessaria la nomina di un curatore speciale sicché, in mancanza, il negozio oggetto di controversia sarebbe nullo per contrarietà a norma imperativa;
2) violazione degli artt. 320 e 321 c.c. e vizio di motivazione, in relazione al "contenuto dell'autorizzazione all'azione concessa dal giudice tutelare al curatore speciale", che secondo la Corte di appello non avrebbe riguardato anche quella relativa alla domanda di nullità o di annullamento degli atti di apertura di credito. La tutela invocata dal curatore avrebbe infatti avuto ad oggetto "la reviviscenza del grado tavolare" e sotto tale aspetto "la domanda di annullamento/nullità dello scioglimento del fondo non ha una propria autonomia, ma è meramente strumentale a questo scopo". La Corte avrebbe quindi errato nell'omettere un'interpretazione sistematica e complessiva delle argomentazioni svolte da esso ricorrente a sostegno dell'affermato ambito di estensione dell'autorizzazione all'azione giudiziaria rilasciata dal giudice tutelare e, correlativamente, della fondatezza della formulata domanda di nullità o di annullamento dei contestati accordi stipulati con le banche.
Infine, indipendentemente da ogni considerazione in ordine all'effettivo contenuto della richiesta, gli atti di apertura di credito garantiti da ipoteca sarebbero nulli per la loro natura di mutui di scopo (sarebbero stati destinati al finanziamento di attività edilizia), ed il vizio sarebbe rilevabile di ufficio;
3) violazione dell'art. 169 c.c. e vizio di motivazione, per non aver la Corte di appello " affrontato in alcun modo la questione della nullità della clausola contrattuale di deroga alla disciplina " prevista in detto articolo, sulla base del non condivisibile giudizio secondo il quale il relativo esame sarebbe stato ininfluente sulla decisione.
La dedotta inammissibilità dell'eccezione per tardività sollevata dalle banche sarebbe poi comunque inconsistente, per essere la stessa "funzionale alla domanda principale di dichiarazione di nullità/annullamento dell'atto di scioglimento del fondo patrimoniale";
4) violazione degli artt. 182, 188 e 277 c.p.c., per l'omesso esame di questioni ritenute assorbite, più specificamente individuabili nella dedotta soggettività giuridica del nascituro e nella mancata assegnazione di un termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., comma 2, per il rilascio dell'autorizzazione eventualmente ritenuta necessaria, omissione che avrebbe in tal modo impedito di precisare ed integrare domande ed eccezioni già proposte, nonché di replicare alle controdeduzioni rappresentate.
Osserva il Collegio che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 169 e 171 c.c. e vizio di motivazione, con riferimento all'omesso riconoscimento della legittimazione sostanziale e processuale dei figli minori e nascituri a proporre opposizione avverso l'atto di scioglimento di un fondo patrimoniale posto in essere dai genitori. Sul punto la Corte di appello, dopo aver operato una distinzione fra le due diverse ipotesi di alienazione di beni del fondo (art. 169 c.c.) e di scioglimento del fondo (art. 171 c.c.), aveva poi ritenuto di aderire "alla tesi secondo cui è ammesso dal nostro ordinamento giuridico lo scioglimento consensuale e per atto pubblico del fondo patrimoniale", facendo da ciò discendere la non configurabilità di una lesione dell'interesse dei figli minori poiché, "essendo pacifico che la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta di regola ad entrambi i coniugi", la caducazione della convenzione matrimoniale dapprima disposta si limiterebbe a determinare "un ritorno al pregresso regime patrimoniale normale". Il rilievo non può essere condiviso. Al riguardo occorre innanzitutto considerare che la disciplina del fondo patrimoniale, istituto introdotto dalla legge di Riforma del diritto di famiglia in sostituzione del preesistente patrimonio familiare, non risulta esaustiva, avendo il legislatore ad essa dedicato soltanto cinque articoli, all'interno dei quali non sono puntualmente delineate e distinte le diverse fasi della costituzione, della gestione, della modificazione e dell'estinzione del fondo. Non solo, ma nella disciplina adottata sono ravvisabili profili di dubbia coerenza fra i quali, per la parte di interesse, va evidenziato quello individuabile nella disposta attenuazione dei vincoli di inalienabilità ed inespropriabilità dei beni, rispetto alla precedente disciplina dettata in tema di patrimonio familiare (art. 167 c.c., comma 2 nella previgente formulazione). Tale attenuazione non risulta infatti in totale e assoluta sintonia con la funzione che il fondo è destinato a svolgere, incontestabilmente consistente nella istituzione di un patrimonio a sè (prescindendo in questa sede da ogni considerazione in ordine alla sua qualificazione come autonomo o separato), con vincolo di destinazione dei beni a far fronte ai bisogni della famiglia e ad adempiere alle eventuali obbligazioni sorte per il soddisfacimento della detta esigenza. Più precisamente i vincoli in questione sono individuabili rispettivamente nelle limitazioni nell'amministrazione e nell'alienazione dei beni del fondo indicate dall'art. 169 c.c. (in deroga alla regola generale dettata dall'art. 1379 c.c..), nonché in quella consistente nella previsione di inespropriabilita per alcuni crediti contemplata dall'art. 170 c.c. (in deroga all'art. 2740 c.c.) e costituiscono lo strumento attraverso il quale l'istituto realizza nel concreto la funzione economico - sociale che il legislatore ha inteso attribuirgli. Ciò premesso, si osserva che nella specie il fondo patrimoniale è stato sciolto con atto pubblico del 15.7.2004 e, a fronte della censura dell'attuale ricorrente, la Corte di appello ha dapprima affrontato la questione relativa alla legittimità o meno della intervenuta risoluzione consensuale del negozio costitutivo del fondo, derivante dal fatto che l'art. 171 c.c. (la cui rubrica recita "cessazione del fondo"), nel comma 1, stabilisce che "La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio", senza nulla prevedere, dunque, in ordine agli effetti riconducibili alle manifestata volontà negoziale delle parti di dare corso all'estinzione del fondo.
Il profilo problematico sul piano interpretativo che ulteriormente ne discende deve essere quindi individuato nello stabilire se l'elencazione contenuta nella disposizione richiamata abbia o meno carattere tassativo (nel primo caso sarebbe all'evidenza ininfluente l'accordo in tal senso delle parti), quesito al quale la Corte territoriale ha dato soluzione negativa con argomentazione che può essere condivisa.
La stessa Corte ha invero precisato in proposito che la natura giuridica dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale sarebbe "del tutto assimilabile alle convenzioni matrimoniali e che conferma della detta natura si trarrebbe pure "dalla riforma dell'art. 48 L. not. di cui alla L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 12, lett. b) e c).. laddove la disposizione novellata si limita a menzionare, tra gli atti familiari bisognosi dell'assistenza di due testimoni, le convenzioni matrimoniali e le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni, così rendendo evidente che il fondo patrimoniale non può ascriversi se non alla prima delle due tipologie .. ".
Inoltre le dette considerazioni risultano ulteriormente rafforzate da altri due rilievi, rispettivamente consistenti: a) nella previsione dell'art. 171 c.c., u.c., che nel caso di mancanza di figli richiama le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale elencate dall'art. 191 c.c., fra le quali è compreso il mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
b) nella circostanza che è pressoché unanimemente condivisa la necessità di annoverare fra le cause di cessazione del fondo indicate dal citato art. 171 quella relativa alla dichiarazione di morte presunta di un coniuge (causa che risulterebbe pure, peraltro, dallo specifico richiamo operato dal menzionato art. 191), con ciò sostanzialmente venendosi ad indirettamente confermare la natura non tassativa dell'elencazione contenuta nell'art. 171 c.c.. Deve pertanto concludersi, per quel che interessa in questa sede, che, in mancanza di figli, lo scioglimento del fondo patrimoniale può intervenire anche sulla base del solo consenso dei coniugi. La Corte di appello ha peraltro ritenuto che la medesima conclusione dovesse valere anche in presenza di figli minori, in ragione di una pretesa assenza di lesività nell'" effetto di un ritorno al pregresso regime patrimoniale normale ", e ciò sarebbe in sintonia con il mancato richiamo da parte del legislatore, nella disciplina dettata relativamente allo scioglimento del fondo, delle garanzie dettate per le ipotesi di alienazione dei beni che lo costituiscono. Tale affermazione non può essere condivisa. Depongono infatti in senso contrario sia la ragione ispiratrice dell'istituto, individuabile nell'obiettivo di assicurare un sostegno patrimoniale alla famiglia e di realizzare una situazione di vantaggio per tutti i suoi diversi componenti, sia singole disposizioni dettate segnatamente negli art. 169 e 171 c.c., che risultano fra l'altro del tutto in linea con la ratio della normativa sopra evidenziata. Si intende in particolare fare riferimento: al prescritto limite all'alienazione dei beni del fondo che, se vi sono figli minori, possono essere trasferiti soltanto con l'autorizzazione del giudice nei casi di necessità o utilità evidente (art. 169 c.c.); alla prescrizione della durata del fondo fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio, nel caso in cui vi siano figli minori (art. 171 c.c., comma 2); alla facoltà conferita al giudice di attribuire ai figli in godimento o in proprietà una quota dei beni del fondo, ove le condizioni economiche dei genitori e dei figli, o comunque ogni altra circostanza, lo suggeriscano (art. 171 c.c., comma 3). Se dunque è vero che la costituzione del fondo non determina per ciò solo la perdita della proprietà dei singoli beni da parte dei coniugi che ne sono titolari e che gli stessi possono riservarsi nell'atto di costituzione la facoltà di alienazione dei beni, è pur vero che la detta istituzione (peraltro concretizzata per effetto di una libera scelta dalle parti) determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli minori) , che il legislatore ha inteso assicurare con la previsione di una serie di misure di sostegno in favore dei componenti più deboli, fra le quali particolarmente significativa risulta quella sopra citata per la quale, ricorrendone le prescritte condizioni, il giudice può attribuire in proprietà ai figli una quota dei beni (art. 171 c.c., comma 3), così legittimando, sostanzialmente, una espropriazione per tale causa.
E d'altra parte non sembra contestabile, neppure da un punto di vista logico, l'astratta configurabilità di uno specifico interesse di questi ultimi ad interloquire sulle opzioni operative effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti parte del fondo, atteso che per i componenti del nucleo familiare non è certamente irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato all'esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni. Non incide infine sulla detta conclusione ne' la natura gratuita del conferimento ne' la facoltà, espressamente riconosciuta ai coniugi dal legislatore, di derogare convenzionalmente alla previsione del divieto di alienazione dei beni del fondo, disposta in via generale (art. 169 c.c., comma 1). Quanto al primo punto, infatti, la qualificazione rileva esclusivamente con riferimento all'atto costitutivo del fondo ed ai conseguenti effetti derivanti dall'utilizzo patologico del negozio posto in essere, essenzialmente focalizzati da una consolidata giurisprudenza sull'applicabilità della L. Fall., art. 64, nel caso di fallimento di uno dei coniugi (C. 13/120 29 , C. 10/16760, C. 06/2327, C. 0 5/62 67 ). In ordine al secondo è poi sufficiente rilevare che del tutto diversa è l'ipotesi di alienazione di beni del fondo - che comunque nonostante l'atto dispositivo incidente sulla sua consistenza conserva la sua validità ed efficacia - rispetto a quella di cessazione dello stesso che ne determina l'estinzione, sicché il parallelismo di disciplina non appare comunque correttamente evocabile. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, va ravvisata in capo ai figli minori una posizione giuridicamente tutelata in ordine agli atti di disposizione del fondo. Considerato peraltro che nella specie alla data in cui è stato redatto l'atto di scioglimento di quest'ultimo i coniugi c. - M. non avevano prole, ma la seconda era già in attesa di un figlio (che per l'appunto sarebbe nato circa un mese dopo), la questione che ulteriormente ne discende riguarda l'estensibilità o meno della disciplina ritenuta applicabile in presenza di figli minori al caso di nascituri.
A tale interrogativo il Collegio ritiene di dover dare risposta positiva.
Al riguardo occorre considerare, innanzitutto, che il nostro ordinamento riconosce espressamente al concepito la possibilità di divenire titolare di diritti (art. 1 c.c., comma 2); che nello stesso codice civile sono dettate disposizioni che attribuiscono diritti patrimoniali al concepito, segnatamente in tema di successione (art. 462, comma 1) e di donazione (art. 784, comma 1); che forme di tutela del nascituro sono anche previste in altre leggi, quali la L. n. 40 del 2004, il cui capo 3^ contiene "Disposizioni concernenti la tutela del nascituro", la L. n. 405 del 1975, che per la parte di interesse attribuisce al nascituro la tutela del diritto alla salute riconosciuto dall'art. 32 Cost., la L. n. 194 del 1978, per la quale la vita umana è tutelata fin dal suo inizio, l'art. 578 c.p. (infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale) per quanto concerne i profili penali.
Inoltre analogo riconoscimento è intervenuto ad opera della giurisprudenza di questa Corte che, nell'affrontare i prospettati profili risarcitori, ha reiteratamente ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di danno proposta da soggetto non ancora nato alla data della commissione dell'illecito (C. 12/16754, C. 11/9700, C. 0 9/10 741 , C. 00/58 81 ). Deve dunque concludersi sul punto che anche al nascituro deve essere riconosciuta l'attitudine ad essere titolare di diritti, e pertanto la sua legittimazione sostanziale in relazione ad atti di disposizione del fondo, quale quello oggetto di giudizio. È poi fondato anche il secondo motivo, nei termini e nei limiti appresso precisati. La contestata decisione è invero basata su due distinte ragioni, di cui una prima ravvisata nell'affermata insussistenza di una legittimazione sostanziale dei minori, dalla quale sarebbe discesa anche la mancanza di una legittimazione processuale, ed una seconda individuata nel fatto che il curatore avrebbe promosso l'azione di nullità o di annullamento degli atti di apertura di credito, senza essere munito dell'indispensabile autorizzazione che avrebbe dovuto rilasciare il giudice tutelare, ed il vizio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non avrebbe potuto essere rilevato di ufficio.
Quanto alla prima ragione decisionale, la sua infondatezza discende dalla erroneità del presupposto che l'ha ispirata, attesa la riscontrata titolarità di una legittimazione sostanziale del curatore, dalla quale automaticamente deriva anche la titolarità della legittimazione processuale.
In ordine alla seconda, non può essere condivisa l'interpretazione data dalla Corte di appello alla domanda del curatore speciale, e ciò sotto il duplice aspetto dell'avvenuta focalizzazione della relativa attenzione esclusivamente sugli atti di apertura di credito (esito logicamente conseguente all'affermata carenza di legittimazione dello stesso curatore per la dedotta nullità dell'atto di scioglimento del fondo patrimoniale) e della valorizzazione esclusiva del dato letterale dell'istanza, quale riportata nella stessa sentenza impugnata (p. 28), in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nello svolgimento dell'attività ermeneutica che istituzionalmente gli compete il giudice deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa (C. 11/19630, C. 10/3012, C. 04/22665). Risulta pertanto necessaria un'ulteriore delibazione sul punto da parte del giudice del merito, che dovrà nuovamente interpretare la domanda del curatore tenendo conto, oltre che del criterio letterale, della sua titolarità sostanziale del rapporto e del reale e concreto contenuto della pretesa azionata, in particolare considerato che M. aveva agito "onde ottenere l'annullamento dell'atto di scioglimento del fondo patrimoniale dd. 15 luglio .. 2004", e che aveva interesse alla relativa declaratoria per il fatto che "qualora venisse dichiarato nullo o comunque invalido l'atto di scioglimento del fondo patrimoniale verrebbe quindi tavolarmente reiscritto il predetto fondo patrimoniale con la data di prima intavolazione (18 aprile 2002), mentre le ipoteche delle banche verrebbero a collocarsi in coda".
La questione relativa alla sostenuta (e contrastata) rilevabilità di ufficio della nullità degli atti di apertura di credito garantiti da ipoteca resta infine assorbita, risultando pregiudiziale l'accertamento relativo all'esatta determinazione della domanda del curatore. È invece privo di pregio il terzo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 169 c.c. e vizio di motivazione con riferimento alla clausola derogatoria alla disposizione dei beni del fondo apposta dalle parti, con attribuzione a ciascuno dei coniugi della facoltà di ipotecare o vendere i beni, atteso che la Corte di appello non si è pronunciata sul punto, essendosi limitata ad affermare che " Tutto quanto sin qui osservato toglie ogni pregnanza alla doglianza relativa alla nullità della clausola contrattuale di deroga alla disciplina di cui all'art. 169 c.c., norma estranea alla fattispecie ..". Della relativa questione si occuperà dunque il giudice del rinvio, anche sotto il profilo della (contestata) tempestività dell'eccezione di nullità della clausola.
È infine inammissibile il quarto ed ultimo motivo di impugnazione perché privo di censura e perché, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, i diversi profili di doglianza prospettati sono stati considerati assorbiti (p. 60).
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei termini sopra precisati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione, che nel decidere si atterrà ai principi sopra delineati. Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2014