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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 592/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 23 marzo 2021, promossa con atto di citazione da
Parte_1
(C.F. e P.IVA.: ) in persona dei commissari
[...] P.IVA_1
liquidatori , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Malavasi, Roberta Moretti e Giacomo
Ricciardi;
1 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Aldo Baruffi e Julka Lanfranco;
C.F. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 Parte_5 P.IVA_3
contumace; appellati
Oggetto: “Altre controversie di competenze della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria” - Appello avverso la sentenza non definitiva n. 1466/2019, pubblicata in data 28 giugno 2019 e avverso la sentenza n. 207/2021, pubblicata in data 4 febbraio 2021 nel giudizio iscritto al n. 7898/2016 R.G. avanti al Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
A. in riforma della sentenza n. 207/2021, pronunciata dal Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in materia d'Impresa, nel procedimento sub R.G. n.
7898/2016, in data 3 febbraio 2021, pubblicata il 4 febbraio 2021 (rep. 608/2021)
e notificata in data 11 febbraio 2021 nonché in riforma della sentenza non definitiva n. 1466/2019, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia d'Impresa, nel procedimento sub RG 7898/2016 in data
25 giugno 2019 e pubblicata in data 28 giugno 2019 (rep. 3162/2019), oggetto di
2 riserva d'appello da parte di non notificata, e in accogli-mento dei motivi di CP_4
impugnazione spiegati:
(a) in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
(b) in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Venezia, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
(c) in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti van-tati dalla spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis Pt_1
TUB;
(d) in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità delle domande tardivamente proposte
e modificate dal Sig. ; CP_1
(e) nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti;
(f) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, de-terminare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio.
(g) in via istruttoria, anche previa ed occorrenda revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori:
- rigettare le istanze istruttorie avversarie;
- dichiarare la nullità e, comunque, l'inutilizzabilità della prova testimoniale assunta all'udienza del 23 gennaio 2020.
3 (h) in ogni caso:
- annullare il capo della Sentenza definitiva impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore dell'attore odierno appellato e condannare quest'ultimo alla rifusione integrale o parziale di spese, competenze e onorari di causa per il doppio grado di giudizio nonché delle spese del procedimento cautelare;
- condannare l'attore odierno appellato alla restituzione, totale o parziale, all'esponente, per la quota parte di pertinenza, delle somme incassate in esecuzione spontanea della Sentenza, oltre interessi legali dalla data dell'esborso sino all'effettiva restituzione;
B. rigettare integralmente l'appello incidentale promosso dal Sig.
[...]
; CP_1
C. in ogni caso, sulle spese, previa anche l'occorrenda riforma delle Sentenze di primo grado, condannare il Sig. alla rifusione integrale o parziale Controparte_1
di spese, competenze e onorari di causa per il doppio grado di giudizio e alla conseguente restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla Pt_1
- per parte appellata:
In via pregiudiziale
▪ Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in narrativa.
▪ Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ad agire di in l.c.a. Parte_1
▪ Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, in accoglimento della domanda di appello principale, il dettato dell'art. 83 co. 3 D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) fosse
4 inteso applicabile in riferimento a qualsivoglia azione giudiziale promossa, anziché in riferimento limitatamente alle azioni disciplinate dall'art. 83 co. 1 D.
Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) aventi ad oggetto “il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi” (fattispecie estranee alle domande svolte in primo grado da parte appellata), e fossero perciò ritenute fondate le doglianze proposte dall'appellante di inammissibilità, improcedibilità, improseguibilità delle domande attoree in primo grado e/o di incompetenza in ragione di quella asserita del Tribunale di Vicenza ex artt. 83-87 T.U.B., viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 co. 3 T.U.B. per violazione degli artt. 2 Cost. (per violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica), 3-24-111 Cost. (per violazione dei principi di effettività della tutela in giudizio dei diritti, del diritto alla difesa, della ragionevolezza ed uguaglianza),
41-47 Cost. (per violazione del divieto dell'esercizio dell'iniziativa economica in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana;
per violazione del principio di tutela del risparmio in tutte le sue forme), con istanza di sospensione del giudizio in corso e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, attesa la fondatezza della questione medesima e la non possibilità della decisione e definizione del presente giudizio indipendentemente dalla relativa risoluzione.
Nel merito – in principalità
Respingersi le domande di appello e contestazioni tutte proposte da
[...]
in l.c.a. e confermarsi le sentenze impugnate. Parte_1
- In subordine
5 ▪ Respingersi le domande di appello e difese tutte proposte da Parte_1
in l.c.a. ed in ogni caso dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia ex artt.
[...]
1322-1418 c.c. del contratto complesso ovvero dei contratti collegati di investimento nelle azioni di e dei singoli ordini di Parte_1
acquisto delle stesse di data 16.10.2012, di conto corrente n. 657973097, di deposito titoli n. 6572238670, di affidamento in conto corrente e dichiarare che il dott. nulla deve a né alle CP_1 Controparte_5
cessionarie e/o ià Controparte_2 CP_6 CP_7
▪ In via gradata, accertato il carattere fiduciario del contratto complesso ovvero dei contratti collegati di investimento nelle azioni di e Parte_1
dei singoli ordini di acquisto delle stesse di data 16.10.2012, di conto corrente n.
657973097, di deposito titoli n. 6572238670, di affidamento in conto corrente, per
i motivi esposti in atti, dichiararne la inefficacia o, in subordine, accertare la cessazione del rapporto fiduciario e per l'effetto dichiarare che il dott. CP_1
non deve alcun pagamento a né alle Controparte_5
cessionarie e/o già a fronte della Controparte_2 CP_6 CP_7
restituzione delle azioni.
▪ In via di ulteriore subordine,
- dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia ex art. 23
TUF del contratto complesso ovvero, ex artt. 23 TUF – 117 TUB, dei contratti collegati di investimento nelle azioni di e dei singoli Parte_1
ordini di acquisto delle stesse di data 16.10.2012, di conto corrente n. 657973097, di deposito titoli n. 6572238670, di affidamento in conto corrente e per l'effetto
6 dichiarare che il dott. nulla deve a CP_1 Controparte_5
né alle cessionarie e/o già ;
[...] Controparte_2 CP_6 CP_7
- accertare gli inadempimenti da parte di degli obblighi Parte_1
di condotta e dell'obbligo di cessione delle n. 13.800 azioni intestate al dott.
, descritti tutti in atti e per l'effetto dichiarare che il dott. nulla CP_1 CP_1
deve a né alle cessionarie Controparte_5 [...]
e/o già Controparte_2 CP_6 CP_7
In via di appello incidentale
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia n. 207/2021, voglia l'On. Corte liquidare le spese del Parte_6
giudizio di primo grado per complessivi € 1.608,00 per anticipazioni (di cui €
545,00 relativamente al procedimento ex art. 700 c.p.c. – RG n. 2690/2016 del
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di imprese – ed € 1.063,00 relativamente al procedimento di merito in primo grado) ed i compensi del giudizio di primo grado per complessivi € 51.546,32, ovvero per la diversa somma che fosse ritenuta di giustizia, oltre spese generali, iva e cpa (di cui € 14.567,00 relativamente al procedimento ante causam ed € 36.979,32 relativamente alla causa di merito in primo grado).
In ogni caso
Spese anche forfettarie e compensi di causa di entrambi i gradi interamente rifusi.
Motivi della decisione
In fatto
7 Con atto di citazione notificato il 14 luglio 2016 conveniva in Controparte_1
giudizio, avanti al Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di
Impresa, , allora in bonis, esponendo quanto di seguito Parte_1
si riassume.
, responsabile area della nel mese di settembre 2012 gli aveva Persona_1 CP_4
proposto di acquistare azioni emesse dalla stessa usufruendo di un fido di Pt_1
cassa che sarebbe stato concesso a condizioni particolarmente vantaggiose, tanto che, grazie ai dividendi, non avrebbe dovuto sostenere interessi passivi e avrebbe anzi maturato profitto. L'operazione era riservata a clienti selezionati e si sarebbe conclusa in 12 mesi con la finale vendita delle azioni a fronte dell'estinzione della esposizione, con compensazione delle poste attive e passive. Pertanto, il 16 ottobre
2012, previa apertura di un conto titoli e di un conto corrente, con due distinti ordini aveva acquistato 13.800 azioni emesse dalla per il prezzo di euro Pt_1
862.500,00 (unitario 62,50); in data 16 novembre 2012 la gli aveva concesso Pt_1
un affidamento per l'importo di euro 900.000,00, al tasso dello 1,5% annuo senza previsione di addebito di spese e commissioni, per la durata di dodici mesi.
Nel giugno 2013 i funzionari di lo avevano convocato per proporgli un CP_4
ulteriore acquisto azionario, per il controvalore di un milione di euro, ma avendo egli rifiutato, rappresentando invece l'interesse della di lui coniuge Persona_2
ad un finanziamento di euro 150.000, la dava disponibilità in tale senso ed Pt_1
il fido sul conto corrente a lui intestato veniva elevato, nel luglio 2013, ad euro
1.050.000, con garanzia di storno degli interessi.
8 Al volgere della scadenza pattuita, nel mese di settembre 2013, aveva chiesto alla di procedere all'esecuzione delle intese intercorse, con cessione di titoli per Pt_1
il controvalore di euro 750.000, per ripianare così l'esposizione per affidamento in conto corrente e ridurre il monte titoli a euro 112.500, ma l'ordine non veniva eseguito.
Pertanto, in data 22 dicembre 2015, aveva depositato, dinanzi al Tribunale di
Treviso, ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere declaratoria di sospensione dell'efficacia del contratto, complesso ed unitario, come descritto, ma il Giudice adito si era dichiarato incompetente. Aveva quindi riproposto il ricorso dinanzi al
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa (n. 2690/2012
R.G.) che, con ordinanza del 10 giugno 2016, si era così pronunciato: “Visti e applicati gli artt. 700 e 669 bis e ss c.p.c., in accoglimento del ricorso per quanto di ragione: inibisce a la richiesta di pagamento del Parte_1
saldo passivo del conto corrente n. 657973097, a cui è correlato il conto deposito titoli n. 6572238670; assegna termine di giorni trenta per la insinuazione del giudizio di merito;
spese al definitivo.”.
L'attore chiedeva: in via pregiudiziale che, in parziale riforma della predetta ordinanza, fosse inibita a gni segnalazione in Centrale Rischi o altro diverso CP_4
sistema di informazione creditizia;
nel merito a) che fosse dichiarata la nullità/inefficacia del contratto complesso ovvero dei contratti di investimento in azioni di degli ordini di acquisto, di conto corrente, di deposito titoli e di CP_4
affidamento in conto corrente e, per l'effetto, fosse dichiarato che nulla egli doveva alla b) la condanna della a cancellare qualsivoglia segnalazione Pt_1 Pt_1
9 presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, presso il CRIF e presso qualsiasi altra banca o sistema di informazione;
c) la condanna di l risarcimento dei CP_4
danni. si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree in quanto CP_4
inammissibili e infondate.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., la causa veniva dichiarata interrotta il 26 settembre 2017 a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di CP_4
riassumeva il giudizio nei confronti sia della liquidatela di sia di CP_1 CP_4
, in quanto aveva ricevuto un estratto conto al 30 settembre 2017 Controparte_2
su carta intestata di , ed una comunicazione di sconfinamento datata 24 CP_2
Contr ottobre 2017 su carta intestata .
Successivamente, parte attrice instava anche per la chiamata di (ora CP_7
dalla quale aveva ricevuto l'estratto conto al 30 giugno 2018, CP_6
richiesta che non veniva accolta.
Si costituiva la liquidatela di eccependo l'improcedibilità e l'incompetenza CP_4
del Giudice adito e richiamando le difese di merito già svolte dalla in bonis. Pt_1
Si costituiva anche affermando che “nessun trasferimento Controparte_2
successorio di è mai concretato in relazione ai diritti di cui si discute” e chiedendo che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e/o di interesse a resistere.
Con la sentenza non definitiva n. 1466 del 28 giugno 2019 il Tribunale così decideva sulle questioni preliminari:
10 “Non definitivamente pronunciando,
1) Rigetta l'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta in riassunzione;
2) Rigetta l'eccezione di improcedibilità proposta dalla convenuta in riassunzione”; la causa era rimessa sul ruolo con autorizzazione alla chiamata di disposizione di acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare CP_7
e ammissione delle istanze istruttorie.
Con comparsa del 28 novembre 2019, si costituiva Controparte_9
(già eccependo la tardività della chiamata e, in ogni
[...] CP_7
caso, allegando di aver acquistato dalla liquidatela di n compendio di crediti CP_4
deteriorati, ma che il D.M. 22 febbraio 2018 (v. art. 1, commi 2 e 3) aveva chiaramente escluso dalla cessione “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle Banche”, nonché “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività”, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del DL n. 99/2017, e “i rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate dei soggetti in liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. , comma 1, lettera b), del decreto-legge, inclusi i crediti o debiti da essi derivanti”.
11 Secondo restando espressamente esclusi dalla cessione i rapporti di CP_6
finanziamento (e i relativi crediti e debiti) oggetto di contestazioni relative alla correlazione dei finanziamenti stessi con operazioni di acquisto di titoli e CP_4
considerate, nel caso in esame, le contestazioni mosse dal in merito alla CP_1
pretesa correlazione tra il finanziamento ricevuto da l'acquisto di titoli della CP_4
Contr stessa, i rapporti in questione e i relativi crediti di non sarebbero stati oggetto di cessione ad che sarebbe pertanto priva di legittimazione passiva. CP_6
All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 207/2021 pubblicata in data 4 febbraio
2021, il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così decideva:
“1) dichiara la nullità degli acquisti azionari attorei – per complessive 13800 azioni di - e, fino al corrispondente ammontare di Parte_1 Parte_1
prezzo, pari ad euro 862.500,00, dei rapporti di affidamento accordati sul conto corrente 657973097 negli anni 2012, 2013 e 2014, meglio indicati in motivazione;
2) dichiara nulla essere dovuto in adempimento di tali contratti, per la parte dichiarata nulla;
3) dichiara non essere dovuto il pagamento del saldo del conto corrente
657973097 per le poste derivanti dai rapporti, per quanto dichiarati nulli, di cui sub 1);
4) rigetta la domanda di cancellazione di iscrizioni;
5) pone a carico di e di in solido le Controparte_5 CP_6
spese dell'attore in questo giudizio, nella proporzione, nei rapporti interni, di ¾ e
¼ rispettivamente;
pone a carico di le spese del Controparte_5
12 procedimento cautelare 2690/2016 r.g. di parte attrice;
liquida le spese del merito in euro 25.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
liquida le spese del cautelare in euro 286,00 in esborsi, 6.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
6) compensa le spese di ”. Controparte_2
Il Tribunale accertava il nesso fattuale fra finanziamento e acquisto azionario, sulla base della documentazione fornita e delle dichiarazioni del Direttore Area della
Banca assunto come teste, , affermando che “quando il collocamento Persona_1
di azioni avvenga, contro il divieto, nel mancato rispetto delle modalità e limiti descritti, la sanzione è quella della nullità, in quanto solo il rispetto di tali requisiti
e limiti permette di superare il divieto”. Il Tribunale, ritenuto applicabile anche alla categoria delle banche popolari costituite sotto forma di società cooperative l'art. 2458 c.c., affermava che “è pacifico che la non aveva, prima dell'acquisto Pt_1
azionario in esame, o prima della concessione del fido, deliberato tramite
l'assemblea straordinaria una operazione di finanziamento per acquisto azionario suscettibile di applicarsi al caso”; di conseguenza dichiarava nulli l'acquisto delle azioni e i finanziamenti, e che nulla era dovuto dai suddetti rapporti.
Avverso le sentenze, in LCA, con atto di citazione Parte_1
del 15 marzo 2021, ha proposto tempestivo appello invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha impugnato la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva nella parte in cui hanno ritenuto che le domande proposte dal fossero CP_1
13 ammissibili e/o proseguibili nei confronti della LCA. Il Tribunale avrebbe errato ritenendo che il divieto di cui all'art. 83, co. 3, TUB non abbia carattere omnicomprensivo, ma consenta l'ammissibilità delle domande di mero accertamento o costitutive;
al contrario, dalla data di insediamento degli organi liquidatori non potrebbe essere promossa né proseguita alcuna azione, a prescindere dalla sua natura, e qualsiasi azione idonea a incidere sulla formazione dello stato passivo dovrebbe essere proposta nelle forme e nei modi dell'insinuazione allo stato passivo. Parte appellante ha lamentato altresì
l'inammissibilità della domanda volta a dichiarare la non debenza di alcunché a poiché detta domanda non potrebbe in ogni caso essere qualificata come CP_4
mero accertamento di un credito vantato da in quanto finalizzata a ottenere CP_4
la correlativa compensazione (seppur implicita, poiché non espressamente richiesta) tra le rispettive poste creditorie e debitorie.
Col secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia- Sezione
Specializzata in materia di Impresa e la sentenza definitiva nella parte in cui ha statuito nel merito delle domande. Il Tribunale, pur correttamente rilevando nella sentenza non definitiva che le domande che “comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa” rientrano nella “più vasta area della competenza del
Tribunale della procedura”, cioè del Tribunale di Vicenza, il collegio, nella sentenza definitiva, non si sarebbe limitato a dichiarare la nullità dei finanziamenti e degli acquisti azioni per violazione dell'art. 2358 c.c., ma avrebbe altresì
14 dichiarato la non debenza da parte dell'attore del “pagamento del saldo del conto corrente 657973097 per le poste derivanti da tali rapporti, per quanto dichiarati nulli”.
Col terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'attore sulla sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti di acquisto azioni e affidamenti, con conseguente sanzione della nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. Secondo
l'appellante nessuno degli elementi presuntivi e testimoniali considerati dalla sentenza consentirebbe di ritenere provato lo specifico nesso tra i negozi in parola, né sotto il profilo soggettivo della comune volontà delle parti, né sotto il profilo oggettivo. La testimonianza del oltre a essere nulla, inammissibile e Per_1
inutilizzabile, non varrebbe in alcun modo a confermare la ricostruzione dei fatti prospettata da controparte poiché sarebbe lui stesso ad aver ammesso di non aver seguito l'esito della contrattazione inerente ai rapporti controversi dal momento che
“a ottobre 2012” era stato trasferito.
Col quarto motivo ha impugnato la sentenza definitiva nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c. anche alle società cooperative e, specialmente, alle banche popolari. Secondo l'appellante detta norma sarebbe incompatibile con le stesse poiché la natura cooperativa giustificherebbe una disciplina peculiare, diversa rispetto a quella delle società per azioni. Nelle società cooperative la decisione di acquistare azioni proprie sarebbe demandata all'organo Contr amministrativo, come stabilito anche dallo Statuto di;
di conseguenza, non
15 sarebbero richieste l'autorizzazione assembleare e la relazione dell'organo amministrativo.
Col quinto motivo parte appellante ha impugnato la sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dei contratti di acquisto azioni e affidamento per violazione dell'art. 2358 c.c. e dichiarate illegittime le poste passive di conto corrente inerenti agli acquisti azioni “per la quota di affidamento impiegata per
l'acquisto azionario”. Il Tribunale avrebbe affermato, da un lato, che l'art. 2358
c.c. troverebbe applicazione alle società cooperative ma, dall'altro, tuttavia, avrebbe omesso di verificare se, in concreto, i limiti quantitativi posti dall'art. 2358
c.c. siano stati violati;
in ogni caso, la conseguenza non sarebbe la nullità dei contratti di acquisto azioni e di finanziamento, poiché detta norma fisserebbe
“regole di comportamento”, la cui violazione non porterebbe alla nullità dei negozi.
Col sesto motivo parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui, dopo aver dichiarato la nullità dei contratti di acquisto azioni e finanziamento, ha dichiarato che nulla è dovuto in base ai contratti di finanziamento e che le poste gravanti su conto corrente per effetto di queste ultime sarebbero illegittime e non dovute. Il Tribunale non avrebbe considerato il comportamento del successivamente alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa, il CP_1
quale avrebbe contestato opportunisticamente la pretesa nullità solo allorquando il Contr valore delle azioni ha subito una notevole riduzione, oltre al fatto che la pretesa di recuperare tutte le somme investite sarebbe preclusa dall'art. 2037, co.
2, c.c.
16 Col settimo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza definitiva in punto di spese, nella parte in cui ha posto le spese di lite del giudizio di primo grado prevalentemente a carico della Pt_1
Con atto di costituzione e risposta del 28 giugno 2021, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. e per difetto d'interesse ad agire o a impugnare;
ha ribadito l'ammissibilità della propria domanda e la compatibilità con l'art. 83, comma 3, TUB;
ha negato di aver proposto azione di restituzione di indebito o di somme e di non aver svolto domanda o eccezione di compensazione con propri crediti. Quanto alla lamentata competenza del foro concorsuale del
Tribunale di Vicenza, ha ribadito l'intenzione di ottenere la nullità e/o inefficacia dell'operazione e la declaratoria di non essere debitore in alcuna misura verso la e le relative cessionarie, e di non aver perseguito alcun interesse alla Pt_1
partecipazione alla ripartizione dell'attivo della né al riconoscimento di un Pt_1
diritto restitutorio o risarcitorio. Ha affermato l'infondatezza della censura sul difetto di prova del collegamento negoziale, oltre che l'inammissibilità poiché introdurrebbe difese tardive.
Infine, parte appellata ha proposto appello incidentale in punto di spese di lite, chiedendo che, quanto al procedimento ex art. 700 c.p.c., la condanna della Pt_1
sia liquidata in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 14.567,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, e quanto al giudizio di merito, sia liquidata in euro
1.063,00 per anticipazioni ed euro 51.546,32 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
17 La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 5 ottobre
2023, con concessione dei termini massimi di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 23 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte e senza termini, essendo già stati concessi ed usufruiti i termini per il deposito di conclusionali e repliche ed avendo le parti rinunciato alla concessione di nuovi termini.
In diritto
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.
(cfr. Cass. 14696/2016).
Quanto all'eccepito difetto di interesse ad agire di in LCA per non avere CP_4
impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto successore nel rapporto CP_6
di conto corrente (“Quanto al conto, la mancata contestazione da parte di CP_6
dell'essere successore nel rapporto di conto (essa contesta solo di essere successore nel finanziamento), in una con l'invio all'attore, in data successiva alla Contr cessione perfezionata da con , di un estratto del conto su carta CP_10
18 Contr intestata a , portano a ritenere successore in questo rapporto.”, v. pagg. CP_6
15-18 di parte motiva) osserva il Collegio che ciò non preclude, ferma la titolarità in capo a el rapporto di finanziamento, di agire in giudizio per la riforma di CP_4
una decisione che, pronunciandosi sulla validità di tale rapporto, ne ha accertato la nullità, con conseguente caducazione degli obblighi di adempimento dallo stesso derivanti.
Con il primo motivo di impugnazione in LCA Parte_1
censura la sentenza non definitiva per avere ritenuto che le domande proposte dagli attori erano ammissibili e/o proseguibili nei confronti della LCA, la sentenza definitiva per avere statuito nel merito di tali domande.
Sostiene l'appellante che il divieto di cui all'art. 83, comma 3, T.U.B., per il quale
“[..] contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione [..]” riguarderebbe invece ogni tipo di azione, con la conseguenza che qualsiasi pretesa nei confronti di anche di mero accertamento, avrebbe CP_4
potuto essere fatta valere unicamente nella fase amministrativa della liquidazione dello stato passivo.
La tesi non è condivisibile.
La soluzione offerta dal Tribunale è corretta e va confermata.
L'art. 83, comma 3, del TUB (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di
19 esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 L. Fall., ossia nel senso che solo le pretese creditorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.
Non divengono viceversa improcedibili le domande di accertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme di denaro ovvero al risarcimento del danno da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sono comunque esercitabili (dagli organi della
Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, comma 1, della Costituzione.
Infatti, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte
20 a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali.
Il Testo Unico Bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto.
Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge
21 esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione
(apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della LCA sarebbe, d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in LCA (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad esempio ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto
“nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria.
22 E' poi da escludere che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dagli attori presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033
c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia
e, dall'altro, il venire meno del debito della parte istante è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. Pertanto, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: - non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
- le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso atecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità. Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo agli attori, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
In definitiva, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di in LCA nei suoi confronti CP_11
scaturiti dalla complessiva operazione in esame previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratto di finanziamento e
23 collegato contratto di investimento (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello
Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza non definitiva nella parte in cui ha respinto l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia
a favore del Tribunale di Vicenza quale tribunale concorsuale, escludendo la violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di formazione dello stato passivo, la sentenza definitiva nella parte in cui, sulla scorta delle valutazioni di cui alla sentenza non definitiva, ha conseguentemente statuito nel merito rispetto alle domande proposte dagli attori nei confronti della LCA.
Il motivo è infondato.
L'art. 83, comma 3, TUB, per cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali” non è applicabile alla fattispecie in esame;
la domanda proposta dagli attori appellati in questa sede non si può infatti considerare come azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis e che la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate, e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo.
E' opportuno aggiungere che l'art. 38 c.p.c. preclude l'esame della diversa questione se la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di
24 Venezia fosse o meno competente per materia ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a)
e lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modifiche, dalla l. n. 27 del 2012. Infatti, tale questione non è stata sollevata d'ufficio e neppure eccepita dalla banca convenuta, sì che la competenza si è radicata in capo al giudice adito, e non viene rimessa in gioco dal fatto che, a seguito dell'interruzione della causa e della costituzione in giudizio della liquidazione coatta amministrativa, la competenza del Tribunale di
Venezia sia stata contestata sotto il diverso profilo dell'attrazione al tribunale del luogo in cui la banca ha sede di tutte le azioni derivanti dalla liquidazione (art. 83, comma 3, TUB).
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ravvisato un collegamento meramente fattuale tra gli acquisti azionari ed i finanziamenti per cui è causa ed avere poi ricondotto detti contratti “ad una assistenza finanziaria vietata” ai sensi dell'art.2358 c.c..
In particolare l'appellante contesta la sentenza per avere tratto il proprio convincimento in relazione alla pretesa correlazione tra gli acquisti azionari ed i finanziamenti sulla base di elementi presuntivi ed elementi di fonte testimoniale acquisiti su capitoli di prova inammissibili, in quanto volti a provare l'esistenza di patti aggiunti o contrari in violazione dell'art. 2722 c.c., smentiti dalla documentazione in atti e comunque irrilevanti.
Il motivo è infondato e va respinto.
Va in primo luogo escluso che le prove orali dedotte da parte attrice dovessero ritenersi inammissibili per le ragioni indicate dall'appellante e fossero, una volta
25 assunte, non valutabili dal Collegio, tanto più considerato che la specifica indicazione dei fatti non attiene al piano di validità della prova, ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza e che oggetto della deposizione non era l'esistenza di patti aggiunti o contrari a quelli stipulati, e risultanti per iscritto, ma la compiuta illustrazione di quella che era stata l'effettiva dinamica economica e giuridica dell'operazione congegnata dalla in vista e in funzione di un Pt_1
interesse suo proprio al quale il cliente si era prestato per ragioni facilmente riferibili al consolidato rapporto con l'istituto richiedente.
Invero, il teste dott. – all'epoca Regionale Persona_1 Parte_7 Parte_8
di non è stato chiamato a deporre su patti aggiunti o contrari ai
[...] CP_4
contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della Banca e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica, sicché anche la circostanza che il predetto sia stato trasferito a Roma ad ottobre 2012 e non abbia potuto seguire l'esito della contrattazione nel caso in esame, non priva di rilievo la testimonianza resa.
Quanto al collegamento negoziale – ritenuto sussistente dal Tribunale e qui ancora contestato dalla difesa della ripetendo peraltro considerazioni già svolte in Pt_1
primo grado – ne va ribadita l'evidente sussistenza per le stesse ragioni già valorizzate dalla Sezione Specializzata.
La prova del collegamento risulta confermata dalla deposizione resa dal dott.
che propose all'odierno appellato l'acquisto in proprio di titoli azionari di Per_1
26 con il diretto sostegno finanziario della evidenziando come la CP_4 Pt_1
condotta posta in essere non costituiva un caso isolato, ma era espressione di una prassi operativa della Banca, dettata dai vertici aziendali.
Tale testimonianza è pienamente attendibile e dalla stessa si ricava senza margini di dubbio che fu proprio la a congegnare e quindi a proporre l'operazione al Pt_1
cliente per il tramite di propri funzionari di rilievo, ed altresì che fu la a Pt_1
mettere a disposizione del cliente la provvista finanziaria necessaria per l'acquisto delle proprie azioni, in difetto della quale, come già detto, l'affare non sarebbe stato concluso (“… su sollecitazioni della nel 2012 abbiamo contattato dei clienti Pt_1
sulla base di elenchi che ci venivano forniti, per proporre loro acquisti di azioni della anche concedendo finanziamenti;
ricordo di avere parlato di una Pt_1
operazione di questo tipo con il dr. nel 2012, non ricordo il mese, poi io CP_1
a ottobre 2012 sono andato a lavorare a Roma e non ho seguito l'esito, ma so che
l'operazione è stata in effetti conclusa … le operazioni erano prospettate così: o con l'aumento del prezzo delle azioni, e/o con il dividendo, si sarebbe poi provveduto a pareggiare il costo dell'operazione, e così prospettai anche in questo caso. Erano operazioni che dovevano durare fino a dopo l'assemblea, quindi sei mesi circa;
in seguito le azioni sarebbero state rivendute e il finanziamento chiuso.”).
Vi sono, poi, ulteriori elementi obiettivi che confermano che il finanziamento di riferimento venne concesso proprio e soltanto per consentire al cliente l'acquisto delle azioni della stessa Banca finanziatrice ed in particolare: la mancata corresponsione del prezzo delle azioni acquistate da – che aveva CP_1
27 sottoscritto in data 16 ottobre 2012 due preordini di azioni, rispettivamente per euro
500.000 ed euro 362.500, ed il 17 ed il 30 ottobre aveva sottoscritto la domanda di ammissione a socio, rispettivamente, per 8.000 e 5.800 azioni –, dall'inerzia della
Banca ad esigerlo ed anzi dalla concessione di un finanziamento, in data 16 novembre 2012, per euro 900.000; l'addebito del prezzo di acquisto delle azioni nel conto corrente aperto dall'attore in data 11 ottobre 2012 aveva infatti determinato un saldo negativo per l'importo corrispondente sino alla concessione del fido.
Vi è altresì significativa corrispondenza tra l'importo dell'acquisto azionario (per euro 862.500) e l'importo del finanziamento (euro 900.000), concesso peraltro con un tasso di interesse assai modesto considerata l'assenza di garanzie (entro fido
1,5%).
Sicché la mise a disposizione del cliente la provvista finanziaria necessaria Pt_1
per l'acquisto delle proprie azioni, in accoglimento della richiesta di , che CP_1
in data 17 ottobre 2012, aveva dichiarato: “Il sottoscritto in Parte_9
ragione dell'apertura di fido di cassa di Euro 900.000,00 concesso dal vostro
Istituto di Credito presso la filiale di Jesolo (VE), Vi Parte_1
conferma che lo stesso affidamento verrà rimborsato alla scadenza in ragione del valore dei titoli azionari di numero 13800 azioni Parte_1
acquistati dallo stesso”.
Il Tribunale ha pertanto correttamente affermato come gli elementi documentali evidenzianti la prossimità temporale dell'acquisto di azioni rispetto al
28 finanziamento e gli stessi rinnovi del finanziamento denotassero la sussistenza di una connessione tra l'erogazione del credito e l'acquisto delle azioni.
Con il quarto motivo l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, fosse applicabile anche alle società cooperative e, specificamente, a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la all'epoca dei fatti. Parte_1
Il motivo non merita accoglimento.
Il Tribunale di Venezia ha correttamente ritenuto che l'art. 2358 c.c., il quale fa divieto alle società di accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, trovi applicazione anche alle società cooperative (e quindi alle banche popolari, quale era all'epoca che rappresentano una delle forme con cui, ai CP_4
sensi dell'art. 28 TUB, le società cooperative possono esercitare l'attività bancaria), in forza del richiamo dell'art. 2519, comma 1, c.c..
Non vi sono infatti ragioni d'incompatibilità dell'art. 2358 c.c. con la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al divieto suddetto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa. In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo
29 mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.
Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria – avvenga essa prima o dopo l'acquisto – qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto delle azioni di del relativo finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c.; nello CP_4
specifico contesta che: - non può sostenersi, in relazione alle operazioni oggetto di causa, alcuna violazione dell'art. 2358 c.c., la cui applicazione sarebbe comunque limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori;
- la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. (a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori) non comporta comunque la nullità dei contratti;
- in ogni caso l'eventuale nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni, che resta valido ed efficace.
Il motivo è infondato.
Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di
30 salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
È perciò irrilevante il fatto, asserito dall'appellante, che la banca disponesse al tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere tali riserve (la cui sorte negli esercizi successivi, che hanno preceduto la messa in liquidazione, non è indicata) indisponibili, iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi. In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, comma 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
31 Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere, perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue alla nullità, causata della violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie. L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di on ha mai autorizzato CP_4
concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori hanno illustrato a questo proposito all'assemblea. Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358
c.c..
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr. Cass. n. 25005/2006) – è nulla per violazione della norma imperativa.
32 Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come correttamente affermato dal
Tribunale.
Con il sesto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto dall'attore in base ai contratti di finanziamento e che le poste gravanti sul conto corrente sono, per la parte corrispondente agli acquisti azionari, illegittime.
Il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione il comportamento tenuto da successivamente alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa, e cioè CP_1
che non avrebbe contestato la nullità dei contratti stipulati con la se non Pt_1
quando le azioni anno perso valore;
inoltre avrebbe omesso di considerare CP_4
le utilità dal predetto percepite.
Il motivo è solo parzialmente fondato, nei ridotti limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Le considerazioni sulla non immediata reazione dei sottoscrittori, seguita solo alle note successive vicende della Banca veneta, sono irrilevanti, considerato che la pretesa trova unico limite nella – non eccepita e non decorsa – prescrizione, ed essendo d'altra parte ovvio che qualsivoglia iniziativa giudiziale consegua alla percezione di un interesse ad esperirla.
Parimenti non pertinenti, atteso il petitum e considerate le ragioni della decisione, sono le considerazioni sulle cause della svalutazione delle azioni che CP_4
secondo la liquidatela sarebbero frutto di eventi sopravvenuti alle negoziazioni
33 intercorse con controparte, e non imputabili alla condotta della banca: la decisione assunta non è infatti fondata su affermazioni di responsabilità e non ha portata sanzionatoria.
Per altri aspetti (v. ad es. l'asserita compensazione delle poste di debito con il presunto credito) l'appellante richiama doglianze esposte nei precedenti motivi ed
è in relazione a tali profili infondato per quanto già osservato nella disamina degli stessi.
Tuttavia, proprio la nullità della complessiva operazione, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, comporta che i titoli non sono mai usciti dalla titolarità della
Banca e che è obbligato a restituire le utilità che può averne tratto. CP_1
Dall'estratto conto prodotto da (v. doc.55 fascicolo di primo grado della CP_4
risultano accreditati euro 5.520,00 per “incasso cedole”, che non potranno Pt_1
essere trattenute dall'appellato, non avendone titolo.
L'importo di euro 5.520,00 dovrà essere pertanto restituito da a CP_1 CP_4
in LCA, e ciò non tanto in adempimento del rapporto di fido, ma in quanto detto importo costituisce un indebito.
Non vi è invece prova che abbia inoltrato richieste di rimborso al Controparte_1
Fondo Indennizzo Risparmiatori o abbia ricevuto rimborsi.
Con il settimo ed ultimo motivo di impugnazione, in Parte_1
LCA si duole della regolamentazione delle spese affermando che dall'accoglimento dei motivi di appello dovrà discendere la riforma della sentenza di primo grado, incluso il capo relativo alle spese, e che comunque, anche nella
34 denegata ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di appello, il capo sulle spese andrà riformato compensando le spese.
A sostegno del motivo LCA espone, quanto al giudizio di merito, che il CP_10
Collegio ha accolto la domanda di nullità dei contratti per violazione dell'art.2358
c.c. dopo avere espressamente ed integralmente rigettato ulteriori domande proposte da parte attrice (la domanda di nullità del contratto di conto corrente;
la domanda volta ad ottenere la cancellazione di “iscrizioni” e la domanda fondata sull'asserita natura fiduciaria o simulatoria e/o intestazione fiduciaria degli acquisti azionari), quanto al giudizio cautelare, che il Tribunale ha ritenuto di non accogliere tutte le richieste avanzate da parte ricorrente.
La doglianza non è condivisibile.
Il Tribunale ha infatti riconosciuto la pretesa attorea accogliendo tra le domande formulate in via gradata, quella proposta in via principale sicché non vi è margine per ritenere che si versi in ipotesi di soccombenza reciproca.
Il Tribunale, pertanto, compensando le spese nella misura di 1/4 e condannando alle spese di lite per i 3/4 ha fatto corretta applicazione del principio di CP_4
soccombenza.
Tale statuizione non merita di essere riformata all'esito del parziale accoglimento del sesto motivo di appello, nei ridotti limiti sopra evidenziati.
ha formulato appello incidentale con riguardo alla quantificazione Controparte_1
delle spese di lite. L'appellante incidentale lamenta che il Tribunale non avrebbe riconosciuto tutte le anticipazioni sostenute con la proposizione del ricorso
35 cautelare, liquidando euro 286,00 per “spese”, mentre le anticipazioni ammonterebbero ad euro 545,00 (di cui euro 518,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per diritti); anche la liquidazione dei compensi sarebbe errata in quanto inferiore ai minimi di legge. Quanto al giudizio di merito non veniva riconosciuto alcun importo a titolo di anticipazioni, mentre la liquidazione dei compensi non terrebbe conto della complessità dello stesso e delle numerose questioni trattate.
Premesso che la nota spese depositata da all'esito del giudizio di primo CP_1
grado non è chiara, in quanto non distingue la fase cautelare dal giudizio di merito,
l'appello incidentale merita accoglimento solo con riguardo al mancato riconoscimento degli importi delle anticipazioni, che vanno quindi riconosciute quanto alla fase cautelare in euro 545,00, quanto al giudizio di merito in euro
1.063,00.
Quanto ai compensi, la liquidazione di euro 6.000,00 per il cautelare appare in linea con valori prossimi ai medi dei procedimenti cautelari – scaglione indeterminabile
– complessità media (c'è peraltro da tenere in considerazione, come evidenziato dal Tribunale, che la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere la cancellazione di qualsiasi segnalazione sia in Centrale Rischi che negli ulteriori sistemi di informazione creditizia non ha trovato accoglimento).
Appare altresì congrua la liquidazione a titolo di compensi dell'importo di euro
25.000,00 per il giudizio di merito, prossima anche in questo caso al parametro
(minimi euro 14.598,00; medi 29.193,00).
36 In conclusione, l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 870/2019, pronunciata dalla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di
Venezia, viene interamente respinto.
L'appello avverso la sentenza n. 3346/2020 della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia è in minima parte accolto, accertandosi, in parziale riforma della sentenza suddetta, il debito di euro 5.520,00 di CP_1
nei confronti di in LCA.
[...] Parte_1
L'appello incidentale di viene accolto, nei limiti sopra indicati, Controparte_12
con conseguente integrazione degli importi da riconoscere a titolo di anticipazioni sostenute.
In considerazione dell'esito del giudizio (che ha visto l'accertamento che il debito dell'attore nei confronti della Banca è di euro 5.520,00), le spese processuali del presente grado sono per un decimo compensate e per i rimanenti nove decimi devono essere rifuse a da in LCA. Controparte_1 Parte_1
Nulla sulle spese nei confronti di ed , rimaste contumaci. CP_6 Controparte_2
Le spese sono liquidate come in dispositivo, considerata l'assenza di una fase istruttoria e applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da euro
520.001 ad euro 1.000.000) previsti dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 592/2021 r.g. promossa con
37 atto di citazione da in LCA (appellante) nei Parte_1
confronti di (appellato – appellante incidentale), ogni contraria Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 1466/2019 pronunciata dalla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia;
2) in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza definitiva n. 207/2021 della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia e in parziale riforma della stessa, accerta il debito di euro 5.520,00 di Controparte_1
nei confronti di in LCA;
Parte_1
3) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
avverso la sentenza definitiva n. 207/2021 liquida a titolo di anticipazioni euro
545,00 per il cautelare ed euro 1.063,00 per il giudizio di merito, fermo per il resto il punto 5) del dispositivo;
4) rigetta nel resto gli appelli avverso la sentenza n. 3346/2020 della Sezione
Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia;
5) condanna in LCA a rifondere a Parte_1 Controparte_1
i 9/10 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida per l'intero in complessivi euro 18.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
compensa tra le predette parti la residua frazione di 1/10.
Venezia, 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
38 39
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 23 marzo 2021, promossa con atto di citazione da
Parte_1
(C.F. e P.IVA.: ) in persona dei commissari
[...] P.IVA_1
liquidatori , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Malavasi, Roberta Moretti e Giacomo
Ricciardi;
1 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Aldo Baruffi e Julka Lanfranco;
C.F. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 Parte_5 P.IVA_3
contumace; appellati
Oggetto: “Altre controversie di competenze della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria” - Appello avverso la sentenza non definitiva n. 1466/2019, pubblicata in data 28 giugno 2019 e avverso la sentenza n. 207/2021, pubblicata in data 4 febbraio 2021 nel giudizio iscritto al n. 7898/2016 R.G. avanti al Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
A. in riforma della sentenza n. 207/2021, pronunciata dal Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in materia d'Impresa, nel procedimento sub R.G. n.
7898/2016, in data 3 febbraio 2021, pubblicata il 4 febbraio 2021 (rep. 608/2021)
e notificata in data 11 febbraio 2021 nonché in riforma della sentenza non definitiva n. 1466/2019, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia d'Impresa, nel procedimento sub RG 7898/2016 in data
25 giugno 2019 e pubblicata in data 28 giugno 2019 (rep. 3162/2019), oggetto di
2 riserva d'appello da parte di non notificata, e in accogli-mento dei motivi di CP_4
impugnazione spiegati:
(a) in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
(b) in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Venezia, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
(c) in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti van-tati dalla spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis Pt_1
TUB;
(d) in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità delle domande tardivamente proposte
e modificate dal Sig. ; CP_1
(e) nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti;
(f) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, de-terminare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio.
(g) in via istruttoria, anche previa ed occorrenda revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori:
- rigettare le istanze istruttorie avversarie;
- dichiarare la nullità e, comunque, l'inutilizzabilità della prova testimoniale assunta all'udienza del 23 gennaio 2020.
3 (h) in ogni caso:
- annullare il capo della Sentenza definitiva impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore dell'attore odierno appellato e condannare quest'ultimo alla rifusione integrale o parziale di spese, competenze e onorari di causa per il doppio grado di giudizio nonché delle spese del procedimento cautelare;
- condannare l'attore odierno appellato alla restituzione, totale o parziale, all'esponente, per la quota parte di pertinenza, delle somme incassate in esecuzione spontanea della Sentenza, oltre interessi legali dalla data dell'esborso sino all'effettiva restituzione;
B. rigettare integralmente l'appello incidentale promosso dal Sig.
[...]
; CP_1
C. in ogni caso, sulle spese, previa anche l'occorrenda riforma delle Sentenze di primo grado, condannare il Sig. alla rifusione integrale o parziale Controparte_1
di spese, competenze e onorari di causa per il doppio grado di giudizio e alla conseguente restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla Pt_1
- per parte appellata:
In via pregiudiziale
▪ Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in narrativa.
▪ Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ad agire di in l.c.a. Parte_1
▪ Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, in accoglimento della domanda di appello principale, il dettato dell'art. 83 co. 3 D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) fosse
4 inteso applicabile in riferimento a qualsivoglia azione giudiziale promossa, anziché in riferimento limitatamente alle azioni disciplinate dall'art. 83 co. 1 D.
Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) aventi ad oggetto “il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi” (fattispecie estranee alle domande svolte in primo grado da parte appellata), e fossero perciò ritenute fondate le doglianze proposte dall'appellante di inammissibilità, improcedibilità, improseguibilità delle domande attoree in primo grado e/o di incompetenza in ragione di quella asserita del Tribunale di Vicenza ex artt. 83-87 T.U.B., viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 co. 3 T.U.B. per violazione degli artt. 2 Cost. (per violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica), 3-24-111 Cost. (per violazione dei principi di effettività della tutela in giudizio dei diritti, del diritto alla difesa, della ragionevolezza ed uguaglianza),
41-47 Cost. (per violazione del divieto dell'esercizio dell'iniziativa economica in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana;
per violazione del principio di tutela del risparmio in tutte le sue forme), con istanza di sospensione del giudizio in corso e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, attesa la fondatezza della questione medesima e la non possibilità della decisione e definizione del presente giudizio indipendentemente dalla relativa risoluzione.
Nel merito – in principalità
Respingersi le domande di appello e contestazioni tutte proposte da
[...]
in l.c.a. e confermarsi le sentenze impugnate. Parte_1
- In subordine
5 ▪ Respingersi le domande di appello e difese tutte proposte da Parte_1
in l.c.a. ed in ogni caso dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia ex artt.
[...]
1322-1418 c.c. del contratto complesso ovvero dei contratti collegati di investimento nelle azioni di e dei singoli ordini di Parte_1
acquisto delle stesse di data 16.10.2012, di conto corrente n. 657973097, di deposito titoli n. 6572238670, di affidamento in conto corrente e dichiarare che il dott. nulla deve a né alle CP_1 Controparte_5
cessionarie e/o ià Controparte_2 CP_6 CP_7
▪ In via gradata, accertato il carattere fiduciario del contratto complesso ovvero dei contratti collegati di investimento nelle azioni di e Parte_1
dei singoli ordini di acquisto delle stesse di data 16.10.2012, di conto corrente n.
657973097, di deposito titoli n. 6572238670, di affidamento in conto corrente, per
i motivi esposti in atti, dichiararne la inefficacia o, in subordine, accertare la cessazione del rapporto fiduciario e per l'effetto dichiarare che il dott. CP_1
non deve alcun pagamento a né alle Controparte_5
cessionarie e/o già a fronte della Controparte_2 CP_6 CP_7
restituzione delle azioni.
▪ In via di ulteriore subordine,
- dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia ex art. 23
TUF del contratto complesso ovvero, ex artt. 23 TUF – 117 TUB, dei contratti collegati di investimento nelle azioni di e dei singoli Parte_1
ordini di acquisto delle stesse di data 16.10.2012, di conto corrente n. 657973097, di deposito titoli n. 6572238670, di affidamento in conto corrente e per l'effetto
6 dichiarare che il dott. nulla deve a CP_1 Controparte_5
né alle cessionarie e/o già ;
[...] Controparte_2 CP_6 CP_7
- accertare gli inadempimenti da parte di degli obblighi Parte_1
di condotta e dell'obbligo di cessione delle n. 13.800 azioni intestate al dott.
, descritti tutti in atti e per l'effetto dichiarare che il dott. nulla CP_1 CP_1
deve a né alle cessionarie Controparte_5 [...]
e/o già Controparte_2 CP_6 CP_7
In via di appello incidentale
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia n. 207/2021, voglia l'On. Corte liquidare le spese del Parte_6
giudizio di primo grado per complessivi € 1.608,00 per anticipazioni (di cui €
545,00 relativamente al procedimento ex art. 700 c.p.c. – RG n. 2690/2016 del
Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di imprese – ed € 1.063,00 relativamente al procedimento di merito in primo grado) ed i compensi del giudizio di primo grado per complessivi € 51.546,32, ovvero per la diversa somma che fosse ritenuta di giustizia, oltre spese generali, iva e cpa (di cui € 14.567,00 relativamente al procedimento ante causam ed € 36.979,32 relativamente alla causa di merito in primo grado).
In ogni caso
Spese anche forfettarie e compensi di causa di entrambi i gradi interamente rifusi.
Motivi della decisione
In fatto
7 Con atto di citazione notificato il 14 luglio 2016 conveniva in Controparte_1
giudizio, avanti al Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di
Impresa, , allora in bonis, esponendo quanto di seguito Parte_1
si riassume.
, responsabile area della nel mese di settembre 2012 gli aveva Persona_1 CP_4
proposto di acquistare azioni emesse dalla stessa usufruendo di un fido di Pt_1
cassa che sarebbe stato concesso a condizioni particolarmente vantaggiose, tanto che, grazie ai dividendi, non avrebbe dovuto sostenere interessi passivi e avrebbe anzi maturato profitto. L'operazione era riservata a clienti selezionati e si sarebbe conclusa in 12 mesi con la finale vendita delle azioni a fronte dell'estinzione della esposizione, con compensazione delle poste attive e passive. Pertanto, il 16 ottobre
2012, previa apertura di un conto titoli e di un conto corrente, con due distinti ordini aveva acquistato 13.800 azioni emesse dalla per il prezzo di euro Pt_1
862.500,00 (unitario 62,50); in data 16 novembre 2012 la gli aveva concesso Pt_1
un affidamento per l'importo di euro 900.000,00, al tasso dello 1,5% annuo senza previsione di addebito di spese e commissioni, per la durata di dodici mesi.
Nel giugno 2013 i funzionari di lo avevano convocato per proporgli un CP_4
ulteriore acquisto azionario, per il controvalore di un milione di euro, ma avendo egli rifiutato, rappresentando invece l'interesse della di lui coniuge Persona_2
ad un finanziamento di euro 150.000, la dava disponibilità in tale senso ed Pt_1
il fido sul conto corrente a lui intestato veniva elevato, nel luglio 2013, ad euro
1.050.000, con garanzia di storno degli interessi.
8 Al volgere della scadenza pattuita, nel mese di settembre 2013, aveva chiesto alla di procedere all'esecuzione delle intese intercorse, con cessione di titoli per Pt_1
il controvalore di euro 750.000, per ripianare così l'esposizione per affidamento in conto corrente e ridurre il monte titoli a euro 112.500, ma l'ordine non veniva eseguito.
Pertanto, in data 22 dicembre 2015, aveva depositato, dinanzi al Tribunale di
Treviso, ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere declaratoria di sospensione dell'efficacia del contratto, complesso ed unitario, come descritto, ma il Giudice adito si era dichiarato incompetente. Aveva quindi riproposto il ricorso dinanzi al
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa (n. 2690/2012
R.G.) che, con ordinanza del 10 giugno 2016, si era così pronunciato: “Visti e applicati gli artt. 700 e 669 bis e ss c.p.c., in accoglimento del ricorso per quanto di ragione: inibisce a la richiesta di pagamento del Parte_1
saldo passivo del conto corrente n. 657973097, a cui è correlato il conto deposito titoli n. 6572238670; assegna termine di giorni trenta per la insinuazione del giudizio di merito;
spese al definitivo.”.
L'attore chiedeva: in via pregiudiziale che, in parziale riforma della predetta ordinanza, fosse inibita a gni segnalazione in Centrale Rischi o altro diverso CP_4
sistema di informazione creditizia;
nel merito a) che fosse dichiarata la nullità/inefficacia del contratto complesso ovvero dei contratti di investimento in azioni di degli ordini di acquisto, di conto corrente, di deposito titoli e di CP_4
affidamento in conto corrente e, per l'effetto, fosse dichiarato che nulla egli doveva alla b) la condanna della a cancellare qualsivoglia segnalazione Pt_1 Pt_1
9 presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, presso il CRIF e presso qualsiasi altra banca o sistema di informazione;
c) la condanna di l risarcimento dei CP_4
danni. si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree in quanto CP_4
inammissibili e infondate.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., la causa veniva dichiarata interrotta il 26 settembre 2017 a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di CP_4
riassumeva il giudizio nei confronti sia della liquidatela di sia di CP_1 CP_4
, in quanto aveva ricevuto un estratto conto al 30 settembre 2017 Controparte_2
su carta intestata di , ed una comunicazione di sconfinamento datata 24 CP_2
Contr ottobre 2017 su carta intestata .
Successivamente, parte attrice instava anche per la chiamata di (ora CP_7
dalla quale aveva ricevuto l'estratto conto al 30 giugno 2018, CP_6
richiesta che non veniva accolta.
Si costituiva la liquidatela di eccependo l'improcedibilità e l'incompetenza CP_4
del Giudice adito e richiamando le difese di merito già svolte dalla in bonis. Pt_1
Si costituiva anche affermando che “nessun trasferimento Controparte_2
successorio di è mai concretato in relazione ai diritti di cui si discute” e chiedendo che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e/o di interesse a resistere.
Con la sentenza non definitiva n. 1466 del 28 giugno 2019 il Tribunale così decideva sulle questioni preliminari:
10 “Non definitivamente pronunciando,
1) Rigetta l'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta in riassunzione;
2) Rigetta l'eccezione di improcedibilità proposta dalla convenuta in riassunzione”; la causa era rimessa sul ruolo con autorizzazione alla chiamata di disposizione di acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare CP_7
e ammissione delle istanze istruttorie.
Con comparsa del 28 novembre 2019, si costituiva Controparte_9
(già eccependo la tardività della chiamata e, in ogni
[...] CP_7
caso, allegando di aver acquistato dalla liquidatela di n compendio di crediti CP_4
deteriorati, ma che il D.M. 22 febbraio 2018 (v. art. 1, commi 2 e 3) aveva chiaramente escluso dalla cessione “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle Banche”, nonché “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività”, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del DL n. 99/2017, e “i rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate dei soggetti in liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. , comma 1, lettera b), del decreto-legge, inclusi i crediti o debiti da essi derivanti”.
11 Secondo restando espressamente esclusi dalla cessione i rapporti di CP_6
finanziamento (e i relativi crediti e debiti) oggetto di contestazioni relative alla correlazione dei finanziamenti stessi con operazioni di acquisto di titoli e CP_4
considerate, nel caso in esame, le contestazioni mosse dal in merito alla CP_1
pretesa correlazione tra il finanziamento ricevuto da l'acquisto di titoli della CP_4
Contr stessa, i rapporti in questione e i relativi crediti di non sarebbero stati oggetto di cessione ad che sarebbe pertanto priva di legittimazione passiva. CP_6
All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 207/2021 pubblicata in data 4 febbraio
2021, il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così decideva:
“1) dichiara la nullità degli acquisti azionari attorei – per complessive 13800 azioni di - e, fino al corrispondente ammontare di Parte_1 Parte_1
prezzo, pari ad euro 862.500,00, dei rapporti di affidamento accordati sul conto corrente 657973097 negli anni 2012, 2013 e 2014, meglio indicati in motivazione;
2) dichiara nulla essere dovuto in adempimento di tali contratti, per la parte dichiarata nulla;
3) dichiara non essere dovuto il pagamento del saldo del conto corrente
657973097 per le poste derivanti dai rapporti, per quanto dichiarati nulli, di cui sub 1);
4) rigetta la domanda di cancellazione di iscrizioni;
5) pone a carico di e di in solido le Controparte_5 CP_6
spese dell'attore in questo giudizio, nella proporzione, nei rapporti interni, di ¾ e
¼ rispettivamente;
pone a carico di le spese del Controparte_5
12 procedimento cautelare 2690/2016 r.g. di parte attrice;
liquida le spese del merito in euro 25.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
liquida le spese del cautelare in euro 286,00 in esborsi, 6.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
6) compensa le spese di ”. Controparte_2
Il Tribunale accertava il nesso fattuale fra finanziamento e acquisto azionario, sulla base della documentazione fornita e delle dichiarazioni del Direttore Area della
Banca assunto come teste, , affermando che “quando il collocamento Persona_1
di azioni avvenga, contro il divieto, nel mancato rispetto delle modalità e limiti descritti, la sanzione è quella della nullità, in quanto solo il rispetto di tali requisiti
e limiti permette di superare il divieto”. Il Tribunale, ritenuto applicabile anche alla categoria delle banche popolari costituite sotto forma di società cooperative l'art. 2458 c.c., affermava che “è pacifico che la non aveva, prima dell'acquisto Pt_1
azionario in esame, o prima della concessione del fido, deliberato tramite
l'assemblea straordinaria una operazione di finanziamento per acquisto azionario suscettibile di applicarsi al caso”; di conseguenza dichiarava nulli l'acquisto delle azioni e i finanziamenti, e che nulla era dovuto dai suddetti rapporti.
Avverso le sentenze, in LCA, con atto di citazione Parte_1
del 15 marzo 2021, ha proposto tempestivo appello invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha impugnato la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva nella parte in cui hanno ritenuto che le domande proposte dal fossero CP_1
13 ammissibili e/o proseguibili nei confronti della LCA. Il Tribunale avrebbe errato ritenendo che il divieto di cui all'art. 83, co. 3, TUB non abbia carattere omnicomprensivo, ma consenta l'ammissibilità delle domande di mero accertamento o costitutive;
al contrario, dalla data di insediamento degli organi liquidatori non potrebbe essere promossa né proseguita alcuna azione, a prescindere dalla sua natura, e qualsiasi azione idonea a incidere sulla formazione dello stato passivo dovrebbe essere proposta nelle forme e nei modi dell'insinuazione allo stato passivo. Parte appellante ha lamentato altresì
l'inammissibilità della domanda volta a dichiarare la non debenza di alcunché a poiché detta domanda non potrebbe in ogni caso essere qualificata come CP_4
mero accertamento di un credito vantato da in quanto finalizzata a ottenere CP_4
la correlativa compensazione (seppur implicita, poiché non espressamente richiesta) tra le rispettive poste creditorie e debitorie.
Col secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia- Sezione
Specializzata in materia di Impresa e la sentenza definitiva nella parte in cui ha statuito nel merito delle domande. Il Tribunale, pur correttamente rilevando nella sentenza non definitiva che le domande che “comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa” rientrano nella “più vasta area della competenza del
Tribunale della procedura”, cioè del Tribunale di Vicenza, il collegio, nella sentenza definitiva, non si sarebbe limitato a dichiarare la nullità dei finanziamenti e degli acquisti azioni per violazione dell'art. 2358 c.c., ma avrebbe altresì
14 dichiarato la non debenza da parte dell'attore del “pagamento del saldo del conto corrente 657973097 per le poste derivanti da tali rapporti, per quanto dichiarati nulli”.
Col terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'attore sulla sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti di acquisto azioni e affidamenti, con conseguente sanzione della nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. Secondo
l'appellante nessuno degli elementi presuntivi e testimoniali considerati dalla sentenza consentirebbe di ritenere provato lo specifico nesso tra i negozi in parola, né sotto il profilo soggettivo della comune volontà delle parti, né sotto il profilo oggettivo. La testimonianza del oltre a essere nulla, inammissibile e Per_1
inutilizzabile, non varrebbe in alcun modo a confermare la ricostruzione dei fatti prospettata da controparte poiché sarebbe lui stesso ad aver ammesso di non aver seguito l'esito della contrattazione inerente ai rapporti controversi dal momento che
“a ottobre 2012” era stato trasferito.
Col quarto motivo ha impugnato la sentenza definitiva nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c. anche alle società cooperative e, specialmente, alle banche popolari. Secondo l'appellante detta norma sarebbe incompatibile con le stesse poiché la natura cooperativa giustificherebbe una disciplina peculiare, diversa rispetto a quella delle società per azioni. Nelle società cooperative la decisione di acquistare azioni proprie sarebbe demandata all'organo Contr amministrativo, come stabilito anche dallo Statuto di;
di conseguenza, non
15 sarebbero richieste l'autorizzazione assembleare e la relazione dell'organo amministrativo.
Col quinto motivo parte appellante ha impugnato la sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dei contratti di acquisto azioni e affidamento per violazione dell'art. 2358 c.c. e dichiarate illegittime le poste passive di conto corrente inerenti agli acquisti azioni “per la quota di affidamento impiegata per
l'acquisto azionario”. Il Tribunale avrebbe affermato, da un lato, che l'art. 2358
c.c. troverebbe applicazione alle società cooperative ma, dall'altro, tuttavia, avrebbe omesso di verificare se, in concreto, i limiti quantitativi posti dall'art. 2358
c.c. siano stati violati;
in ogni caso, la conseguenza non sarebbe la nullità dei contratti di acquisto azioni e di finanziamento, poiché detta norma fisserebbe
“regole di comportamento”, la cui violazione non porterebbe alla nullità dei negozi.
Col sesto motivo parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui, dopo aver dichiarato la nullità dei contratti di acquisto azioni e finanziamento, ha dichiarato che nulla è dovuto in base ai contratti di finanziamento e che le poste gravanti su conto corrente per effetto di queste ultime sarebbero illegittime e non dovute. Il Tribunale non avrebbe considerato il comportamento del successivamente alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa, il CP_1
quale avrebbe contestato opportunisticamente la pretesa nullità solo allorquando il Contr valore delle azioni ha subito una notevole riduzione, oltre al fatto che la pretesa di recuperare tutte le somme investite sarebbe preclusa dall'art. 2037, co.
2, c.c.
16 Col settimo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza definitiva in punto di spese, nella parte in cui ha posto le spese di lite del giudizio di primo grado prevalentemente a carico della Pt_1
Con atto di costituzione e risposta del 28 giugno 2021, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. e per difetto d'interesse ad agire o a impugnare;
ha ribadito l'ammissibilità della propria domanda e la compatibilità con l'art. 83, comma 3, TUB;
ha negato di aver proposto azione di restituzione di indebito o di somme e di non aver svolto domanda o eccezione di compensazione con propri crediti. Quanto alla lamentata competenza del foro concorsuale del
Tribunale di Vicenza, ha ribadito l'intenzione di ottenere la nullità e/o inefficacia dell'operazione e la declaratoria di non essere debitore in alcuna misura verso la e le relative cessionarie, e di non aver perseguito alcun interesse alla Pt_1
partecipazione alla ripartizione dell'attivo della né al riconoscimento di un Pt_1
diritto restitutorio o risarcitorio. Ha affermato l'infondatezza della censura sul difetto di prova del collegamento negoziale, oltre che l'inammissibilità poiché introdurrebbe difese tardive.
Infine, parte appellata ha proposto appello incidentale in punto di spese di lite, chiedendo che, quanto al procedimento ex art. 700 c.p.c., la condanna della Pt_1
sia liquidata in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 14.567,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, e quanto al giudizio di merito, sia liquidata in euro
1.063,00 per anticipazioni ed euro 51.546,32 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
17 La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 5 ottobre
2023, con concessione dei termini massimi di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 23 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte e senza termini, essendo già stati concessi ed usufruiti i termini per il deposito di conclusionali e repliche ed avendo le parti rinunciato alla concessione di nuovi termini.
In diritto
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.
(cfr. Cass. 14696/2016).
Quanto all'eccepito difetto di interesse ad agire di in LCA per non avere CP_4
impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto successore nel rapporto CP_6
di conto corrente (“Quanto al conto, la mancata contestazione da parte di CP_6
dell'essere successore nel rapporto di conto (essa contesta solo di essere successore nel finanziamento), in una con l'invio all'attore, in data successiva alla Contr cessione perfezionata da con , di un estratto del conto su carta CP_10
18 Contr intestata a , portano a ritenere successore in questo rapporto.”, v. pagg. CP_6
15-18 di parte motiva) osserva il Collegio che ciò non preclude, ferma la titolarità in capo a el rapporto di finanziamento, di agire in giudizio per la riforma di CP_4
una decisione che, pronunciandosi sulla validità di tale rapporto, ne ha accertato la nullità, con conseguente caducazione degli obblighi di adempimento dallo stesso derivanti.
Con il primo motivo di impugnazione in LCA Parte_1
censura la sentenza non definitiva per avere ritenuto che le domande proposte dagli attori erano ammissibili e/o proseguibili nei confronti della LCA, la sentenza definitiva per avere statuito nel merito di tali domande.
Sostiene l'appellante che il divieto di cui all'art. 83, comma 3, T.U.B., per il quale
“[..] contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione [..]” riguarderebbe invece ogni tipo di azione, con la conseguenza che qualsiasi pretesa nei confronti di anche di mero accertamento, avrebbe CP_4
potuto essere fatta valere unicamente nella fase amministrativa della liquidazione dello stato passivo.
La tesi non è condivisibile.
La soluzione offerta dal Tribunale è corretta e va confermata.
L'art. 83, comma 3, del TUB (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di
19 esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 L. Fall., ossia nel senso che solo le pretese creditorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.
Non divengono viceversa improcedibili le domande di accertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme di denaro ovvero al risarcimento del danno da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sono comunque esercitabili (dagli organi della
Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, comma 1, della Costituzione.
Infatti, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte
20 a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali.
Il Testo Unico Bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto.
Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge
21 esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione
(apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della LCA sarebbe, d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in LCA (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad esempio ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto
“nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria.
22 E' poi da escludere che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dagli attori presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033
c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia
e, dall'altro, il venire meno del debito della parte istante è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. Pertanto, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: - non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
- le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso atecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità. Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo agli attori, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
In definitiva, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di in LCA nei suoi confronti CP_11
scaturiti dalla complessiva operazione in esame previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratto di finanziamento e
23 collegato contratto di investimento (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello
Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza non definitiva nella parte in cui ha respinto l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia
a favore del Tribunale di Vicenza quale tribunale concorsuale, escludendo la violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di formazione dello stato passivo, la sentenza definitiva nella parte in cui, sulla scorta delle valutazioni di cui alla sentenza non definitiva, ha conseguentemente statuito nel merito rispetto alle domande proposte dagli attori nei confronti della LCA.
Il motivo è infondato.
L'art. 83, comma 3, TUB, per cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali” non è applicabile alla fattispecie in esame;
la domanda proposta dagli attori appellati in questa sede non si può infatti considerare come azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis e che la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate, e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo.
E' opportuno aggiungere che l'art. 38 c.p.c. preclude l'esame della diversa questione se la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di
24 Venezia fosse o meno competente per materia ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a)
e lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modifiche, dalla l. n. 27 del 2012. Infatti, tale questione non è stata sollevata d'ufficio e neppure eccepita dalla banca convenuta, sì che la competenza si è radicata in capo al giudice adito, e non viene rimessa in gioco dal fatto che, a seguito dell'interruzione della causa e della costituzione in giudizio della liquidazione coatta amministrativa, la competenza del Tribunale di
Venezia sia stata contestata sotto il diverso profilo dell'attrazione al tribunale del luogo in cui la banca ha sede di tutte le azioni derivanti dalla liquidazione (art. 83, comma 3, TUB).
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ravvisato un collegamento meramente fattuale tra gli acquisti azionari ed i finanziamenti per cui è causa ed avere poi ricondotto detti contratti “ad una assistenza finanziaria vietata” ai sensi dell'art.2358 c.c..
In particolare l'appellante contesta la sentenza per avere tratto il proprio convincimento in relazione alla pretesa correlazione tra gli acquisti azionari ed i finanziamenti sulla base di elementi presuntivi ed elementi di fonte testimoniale acquisiti su capitoli di prova inammissibili, in quanto volti a provare l'esistenza di patti aggiunti o contrari in violazione dell'art. 2722 c.c., smentiti dalla documentazione in atti e comunque irrilevanti.
Il motivo è infondato e va respinto.
Va in primo luogo escluso che le prove orali dedotte da parte attrice dovessero ritenersi inammissibili per le ragioni indicate dall'appellante e fossero, una volta
25 assunte, non valutabili dal Collegio, tanto più considerato che la specifica indicazione dei fatti non attiene al piano di validità della prova, ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza e che oggetto della deposizione non era l'esistenza di patti aggiunti o contrari a quelli stipulati, e risultanti per iscritto, ma la compiuta illustrazione di quella che era stata l'effettiva dinamica economica e giuridica dell'operazione congegnata dalla in vista e in funzione di un Pt_1
interesse suo proprio al quale il cliente si era prestato per ragioni facilmente riferibili al consolidato rapporto con l'istituto richiedente.
Invero, il teste dott. – all'epoca Regionale Persona_1 Parte_7 Parte_8
di non è stato chiamato a deporre su patti aggiunti o contrari ai
[...] CP_4
contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della Banca e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica, sicché anche la circostanza che il predetto sia stato trasferito a Roma ad ottobre 2012 e non abbia potuto seguire l'esito della contrattazione nel caso in esame, non priva di rilievo la testimonianza resa.
Quanto al collegamento negoziale – ritenuto sussistente dal Tribunale e qui ancora contestato dalla difesa della ripetendo peraltro considerazioni già svolte in Pt_1
primo grado – ne va ribadita l'evidente sussistenza per le stesse ragioni già valorizzate dalla Sezione Specializzata.
La prova del collegamento risulta confermata dalla deposizione resa dal dott.
che propose all'odierno appellato l'acquisto in proprio di titoli azionari di Per_1
26 con il diretto sostegno finanziario della evidenziando come la CP_4 Pt_1
condotta posta in essere non costituiva un caso isolato, ma era espressione di una prassi operativa della Banca, dettata dai vertici aziendali.
Tale testimonianza è pienamente attendibile e dalla stessa si ricava senza margini di dubbio che fu proprio la a congegnare e quindi a proporre l'operazione al Pt_1
cliente per il tramite di propri funzionari di rilievo, ed altresì che fu la a Pt_1
mettere a disposizione del cliente la provvista finanziaria necessaria per l'acquisto delle proprie azioni, in difetto della quale, come già detto, l'affare non sarebbe stato concluso (“… su sollecitazioni della nel 2012 abbiamo contattato dei clienti Pt_1
sulla base di elenchi che ci venivano forniti, per proporre loro acquisti di azioni della anche concedendo finanziamenti;
ricordo di avere parlato di una Pt_1
operazione di questo tipo con il dr. nel 2012, non ricordo il mese, poi io CP_1
a ottobre 2012 sono andato a lavorare a Roma e non ho seguito l'esito, ma so che
l'operazione è stata in effetti conclusa … le operazioni erano prospettate così: o con l'aumento del prezzo delle azioni, e/o con il dividendo, si sarebbe poi provveduto a pareggiare il costo dell'operazione, e così prospettai anche in questo caso. Erano operazioni che dovevano durare fino a dopo l'assemblea, quindi sei mesi circa;
in seguito le azioni sarebbero state rivendute e il finanziamento chiuso.”).
Vi sono, poi, ulteriori elementi obiettivi che confermano che il finanziamento di riferimento venne concesso proprio e soltanto per consentire al cliente l'acquisto delle azioni della stessa Banca finanziatrice ed in particolare: la mancata corresponsione del prezzo delle azioni acquistate da – che aveva CP_1
27 sottoscritto in data 16 ottobre 2012 due preordini di azioni, rispettivamente per euro
500.000 ed euro 362.500, ed il 17 ed il 30 ottobre aveva sottoscritto la domanda di ammissione a socio, rispettivamente, per 8.000 e 5.800 azioni –, dall'inerzia della
Banca ad esigerlo ed anzi dalla concessione di un finanziamento, in data 16 novembre 2012, per euro 900.000; l'addebito del prezzo di acquisto delle azioni nel conto corrente aperto dall'attore in data 11 ottobre 2012 aveva infatti determinato un saldo negativo per l'importo corrispondente sino alla concessione del fido.
Vi è altresì significativa corrispondenza tra l'importo dell'acquisto azionario (per euro 862.500) e l'importo del finanziamento (euro 900.000), concesso peraltro con un tasso di interesse assai modesto considerata l'assenza di garanzie (entro fido
1,5%).
Sicché la mise a disposizione del cliente la provvista finanziaria necessaria Pt_1
per l'acquisto delle proprie azioni, in accoglimento della richiesta di , che CP_1
in data 17 ottobre 2012, aveva dichiarato: “Il sottoscritto in Parte_9
ragione dell'apertura di fido di cassa di Euro 900.000,00 concesso dal vostro
Istituto di Credito presso la filiale di Jesolo (VE), Vi Parte_1
conferma che lo stesso affidamento verrà rimborsato alla scadenza in ragione del valore dei titoli azionari di numero 13800 azioni Parte_1
acquistati dallo stesso”.
Il Tribunale ha pertanto correttamente affermato come gli elementi documentali evidenzianti la prossimità temporale dell'acquisto di azioni rispetto al
28 finanziamento e gli stessi rinnovi del finanziamento denotassero la sussistenza di una connessione tra l'erogazione del credito e l'acquisto delle azioni.
Con il quarto motivo l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, fosse applicabile anche alle società cooperative e, specificamente, a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la all'epoca dei fatti. Parte_1
Il motivo non merita accoglimento.
Il Tribunale di Venezia ha correttamente ritenuto che l'art. 2358 c.c., il quale fa divieto alle società di accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, trovi applicazione anche alle società cooperative (e quindi alle banche popolari, quale era all'epoca che rappresentano una delle forme con cui, ai CP_4
sensi dell'art. 28 TUB, le società cooperative possono esercitare l'attività bancaria), in forza del richiamo dell'art. 2519, comma 1, c.c..
Non vi sono infatti ragioni d'incompatibilità dell'art. 2358 c.c. con la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al divieto suddetto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa. In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo
29 mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.
Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria – avvenga essa prima o dopo l'acquisto – qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto delle azioni di del relativo finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c.; nello CP_4
specifico contesta che: - non può sostenersi, in relazione alle operazioni oggetto di causa, alcuna violazione dell'art. 2358 c.c., la cui applicazione sarebbe comunque limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori;
- la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. (a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori) non comporta comunque la nullità dei contratti;
- in ogni caso l'eventuale nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni, che resta valido ed efficace.
Il motivo è infondato.
Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di
30 salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
È perciò irrilevante il fatto, asserito dall'appellante, che la banca disponesse al tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere tali riserve (la cui sorte negli esercizi successivi, che hanno preceduto la messa in liquidazione, non è indicata) indisponibili, iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi. In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, comma 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
31 Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere, perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue alla nullità, causata della violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie. L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di on ha mai autorizzato CP_4
concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori hanno illustrato a questo proposito all'assemblea. Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358
c.c..
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr. Cass. n. 25005/2006) – è nulla per violazione della norma imperativa.
32 Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come correttamente affermato dal
Tribunale.
Con il sesto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto dall'attore in base ai contratti di finanziamento e che le poste gravanti sul conto corrente sono, per la parte corrispondente agli acquisti azionari, illegittime.
Il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione il comportamento tenuto da successivamente alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa, e cioè CP_1
che non avrebbe contestato la nullità dei contratti stipulati con la se non Pt_1
quando le azioni anno perso valore;
inoltre avrebbe omesso di considerare CP_4
le utilità dal predetto percepite.
Il motivo è solo parzialmente fondato, nei ridotti limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Le considerazioni sulla non immediata reazione dei sottoscrittori, seguita solo alle note successive vicende della Banca veneta, sono irrilevanti, considerato che la pretesa trova unico limite nella – non eccepita e non decorsa – prescrizione, ed essendo d'altra parte ovvio che qualsivoglia iniziativa giudiziale consegua alla percezione di un interesse ad esperirla.
Parimenti non pertinenti, atteso il petitum e considerate le ragioni della decisione, sono le considerazioni sulle cause della svalutazione delle azioni che CP_4
secondo la liquidatela sarebbero frutto di eventi sopravvenuti alle negoziazioni
33 intercorse con controparte, e non imputabili alla condotta della banca: la decisione assunta non è infatti fondata su affermazioni di responsabilità e non ha portata sanzionatoria.
Per altri aspetti (v. ad es. l'asserita compensazione delle poste di debito con il presunto credito) l'appellante richiama doglianze esposte nei precedenti motivi ed
è in relazione a tali profili infondato per quanto già osservato nella disamina degli stessi.
Tuttavia, proprio la nullità della complessiva operazione, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, comporta che i titoli non sono mai usciti dalla titolarità della
Banca e che è obbligato a restituire le utilità che può averne tratto. CP_1
Dall'estratto conto prodotto da (v. doc.55 fascicolo di primo grado della CP_4
risultano accreditati euro 5.520,00 per “incasso cedole”, che non potranno Pt_1
essere trattenute dall'appellato, non avendone titolo.
L'importo di euro 5.520,00 dovrà essere pertanto restituito da a CP_1 CP_4
in LCA, e ciò non tanto in adempimento del rapporto di fido, ma in quanto detto importo costituisce un indebito.
Non vi è invece prova che abbia inoltrato richieste di rimborso al Controparte_1
Fondo Indennizzo Risparmiatori o abbia ricevuto rimborsi.
Con il settimo ed ultimo motivo di impugnazione, in Parte_1
LCA si duole della regolamentazione delle spese affermando che dall'accoglimento dei motivi di appello dovrà discendere la riforma della sentenza di primo grado, incluso il capo relativo alle spese, e che comunque, anche nella
34 denegata ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di appello, il capo sulle spese andrà riformato compensando le spese.
A sostegno del motivo LCA espone, quanto al giudizio di merito, che il CP_10
Collegio ha accolto la domanda di nullità dei contratti per violazione dell'art.2358
c.c. dopo avere espressamente ed integralmente rigettato ulteriori domande proposte da parte attrice (la domanda di nullità del contratto di conto corrente;
la domanda volta ad ottenere la cancellazione di “iscrizioni” e la domanda fondata sull'asserita natura fiduciaria o simulatoria e/o intestazione fiduciaria degli acquisti azionari), quanto al giudizio cautelare, che il Tribunale ha ritenuto di non accogliere tutte le richieste avanzate da parte ricorrente.
La doglianza non è condivisibile.
Il Tribunale ha infatti riconosciuto la pretesa attorea accogliendo tra le domande formulate in via gradata, quella proposta in via principale sicché non vi è margine per ritenere che si versi in ipotesi di soccombenza reciproca.
Il Tribunale, pertanto, compensando le spese nella misura di 1/4 e condannando alle spese di lite per i 3/4 ha fatto corretta applicazione del principio di CP_4
soccombenza.
Tale statuizione non merita di essere riformata all'esito del parziale accoglimento del sesto motivo di appello, nei ridotti limiti sopra evidenziati.
ha formulato appello incidentale con riguardo alla quantificazione Controparte_1
delle spese di lite. L'appellante incidentale lamenta che il Tribunale non avrebbe riconosciuto tutte le anticipazioni sostenute con la proposizione del ricorso
35 cautelare, liquidando euro 286,00 per “spese”, mentre le anticipazioni ammonterebbero ad euro 545,00 (di cui euro 518,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per diritti); anche la liquidazione dei compensi sarebbe errata in quanto inferiore ai minimi di legge. Quanto al giudizio di merito non veniva riconosciuto alcun importo a titolo di anticipazioni, mentre la liquidazione dei compensi non terrebbe conto della complessità dello stesso e delle numerose questioni trattate.
Premesso che la nota spese depositata da all'esito del giudizio di primo CP_1
grado non è chiara, in quanto non distingue la fase cautelare dal giudizio di merito,
l'appello incidentale merita accoglimento solo con riguardo al mancato riconoscimento degli importi delle anticipazioni, che vanno quindi riconosciute quanto alla fase cautelare in euro 545,00, quanto al giudizio di merito in euro
1.063,00.
Quanto ai compensi, la liquidazione di euro 6.000,00 per il cautelare appare in linea con valori prossimi ai medi dei procedimenti cautelari – scaglione indeterminabile
– complessità media (c'è peraltro da tenere in considerazione, come evidenziato dal Tribunale, che la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere la cancellazione di qualsiasi segnalazione sia in Centrale Rischi che negli ulteriori sistemi di informazione creditizia non ha trovato accoglimento).
Appare altresì congrua la liquidazione a titolo di compensi dell'importo di euro
25.000,00 per il giudizio di merito, prossima anche in questo caso al parametro
(minimi euro 14.598,00; medi 29.193,00).
36 In conclusione, l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 870/2019, pronunciata dalla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di
Venezia, viene interamente respinto.
L'appello avverso la sentenza n. 3346/2020 della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia è in minima parte accolto, accertandosi, in parziale riforma della sentenza suddetta, il debito di euro 5.520,00 di CP_1
nei confronti di in LCA.
[...] Parte_1
L'appello incidentale di viene accolto, nei limiti sopra indicati, Controparte_12
con conseguente integrazione degli importi da riconoscere a titolo di anticipazioni sostenute.
In considerazione dell'esito del giudizio (che ha visto l'accertamento che il debito dell'attore nei confronti della Banca è di euro 5.520,00), le spese processuali del presente grado sono per un decimo compensate e per i rimanenti nove decimi devono essere rifuse a da in LCA. Controparte_1 Parte_1
Nulla sulle spese nei confronti di ed , rimaste contumaci. CP_6 Controparte_2
Le spese sono liquidate come in dispositivo, considerata l'assenza di una fase istruttoria e applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da euro
520.001 ad euro 1.000.000) previsti dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 592/2021 r.g. promossa con
37 atto di citazione da in LCA (appellante) nei Parte_1
confronti di (appellato – appellante incidentale), ogni contraria Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 1466/2019 pronunciata dalla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia;
2) in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza definitiva n. 207/2021 della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia e in parziale riforma della stessa, accerta il debito di euro 5.520,00 di Controparte_1
nei confronti di in LCA;
Parte_1
3) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
avverso la sentenza definitiva n. 207/2021 liquida a titolo di anticipazioni euro
545,00 per il cautelare ed euro 1.063,00 per il giudizio di merito, fermo per il resto il punto 5) del dispositivo;
4) rigetta nel resto gli appelli avverso la sentenza n. 3346/2020 della Sezione
Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia;
5) condanna in LCA a rifondere a Parte_1 Controparte_1
i 9/10 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida per l'intero in complessivi euro 18.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
compensa tra le predette parti la residua frazione di 1/10.
Venezia, 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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