TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3151/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3151/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente a [...]
15, c.f. avv. Piero Santantonio) C.F._1
e
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...]
Tigli n. 89, c.f. (avv. Piero Santantonio) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 23.07.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la figlia , nata a [...] il [...]; Persona_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...]
LE (BA) il 01.06.1971, c.f. e , nato C.F._1 Parte_2 ad AV (TA) il 26.04.1967, c.f. , celebrato con rito concordatario in data C.F._2 ad AV (TA) il 21.09.1996, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 45, parte II, serie A, anno 1996;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di AV (TA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“3. Tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi intercorsi ed intercorrenti vengono composti per mezzo delle seguenti pattuizioni: ognuno provvederà al proprio mantenimento dandosi le parti reciprocamente atto di essere entrambe economicamente autosufficienti e di aver già amichevolmente definito ogni questione di carattere economico. Si precisa, a questo proposito, che la SI.ra è titolare di impresa individuale di infortunistica denominata “Futura Servizi” Pt_1
ubicata a Faenza, Via Pontarchi n. 9/3, nonché titolare di licenza di affittacamere di un immobile posto al medesimo indirizzo, attività dalle quali trae i mezzi di sostentamento, mentre il SI.
è pensionato dell'Arma dei Carabinieri e titolare di ditta individuale Parte_2
denominata “DPP” di consulenza generica, con sede ad AV, Via dei Tigli n. 89; per l'effetto dichiarano di non avere diritto ad assegni di mantenimento.
4. Ogni parte continuerà a rimanere titolare esclusiva del proprio c/c e dei rispettivi beni mobili ed immobili. Inoltre, il SI. , entro 30 giorni dall'omologa del presente atto, si Parte_2
impegna a costituire il diritto di usufrutto vitalizio a titolo gratuito e senza alcun corrispettivo a favore della sig.ra sulla propria quota pari ad un mezzo indiviso (½) dell'unità Parte_1
immobiliare sita in comune di Faenza (RA), Via Giotto n. 15, distinta nel catasto dei fabbricati del comune di Faenza al Foglio 132, particella 1189, sub 2, Cat. A/2, Cl 2, vani 8, r.c. 743,70, con atto pubblico da stipularsi presso un Notaio scelto da entrambi i coniugi, con spese ripartite tra gli stessi in egual misura. Con l'usufrutto vitalizio concesso dal SI. sulla propria quota del Parte_2
predetto immobile, sommato a quella di proprietà della SI.ra , ne garantisce a quest'ultima Pt_1
l'intero possesso. Nessun terzo potrà accedervi, risiedervi o abitarvi senza l'espresso consenso della
SI.ra . Il SI. si impegna inoltre a produrre e fornire e predisporre Pt_1 Parte_2
a propria cura e spese tutta la documentazione necessaria per il trasferimento in oggetto. Si precisa che tale trasferimento costituisce condizione essenziale dello scioglimento del matrimonio e pertanto si richiedono tutte le agevolazioni previste dalla legge. Le parti convengono inoltre che in caso di locazione del predetto immobile, il canone riscosso dovrà essere suddiviso in parti eguali fra loro.
5. Le parti pattuiscono altresì la corresponsione, da parte del SI. , di un Parte_2
Per_ contributo di mantenimento diretto alla figlia di € 300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fino a che la stessa non raggiungerà l'autosufficienza economica, con spese straordinarie (quali visite mediche non coperte dal S.S.N., rette universitarie, attività sportive, ecc.) suddivise al 50% tra i genitori.”
- spese compensate tra le parti.
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3151/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente a [...]
15, c.f. avv. Piero Santantonio) C.F._1
e
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...]
Tigli n. 89, c.f. (avv. Piero Santantonio) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 23.07.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la figlia , nata a [...] il [...]; Persona_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...]
LE (BA) il 01.06.1971, c.f. e , nato C.F._1 Parte_2 ad AV (TA) il 26.04.1967, c.f. , celebrato con rito concordatario in data C.F._2 ad AV (TA) il 21.09.1996, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 45, parte II, serie A, anno 1996;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di AV (TA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“3. Tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi intercorsi ed intercorrenti vengono composti per mezzo delle seguenti pattuizioni: ognuno provvederà al proprio mantenimento dandosi le parti reciprocamente atto di essere entrambe economicamente autosufficienti e di aver già amichevolmente definito ogni questione di carattere economico. Si precisa, a questo proposito, che la SI.ra è titolare di impresa individuale di infortunistica denominata “Futura Servizi” Pt_1
ubicata a Faenza, Via Pontarchi n. 9/3, nonché titolare di licenza di affittacamere di un immobile posto al medesimo indirizzo, attività dalle quali trae i mezzi di sostentamento, mentre il SI.
è pensionato dell'Arma dei Carabinieri e titolare di ditta individuale Parte_2
denominata “DPP” di consulenza generica, con sede ad AV, Via dei Tigli n. 89; per l'effetto dichiarano di non avere diritto ad assegni di mantenimento.
4. Ogni parte continuerà a rimanere titolare esclusiva del proprio c/c e dei rispettivi beni mobili ed immobili. Inoltre, il SI. , entro 30 giorni dall'omologa del presente atto, si Parte_2
impegna a costituire il diritto di usufrutto vitalizio a titolo gratuito e senza alcun corrispettivo a favore della sig.ra sulla propria quota pari ad un mezzo indiviso (½) dell'unità Parte_1
immobiliare sita in comune di Faenza (RA), Via Giotto n. 15, distinta nel catasto dei fabbricati del comune di Faenza al Foglio 132, particella 1189, sub 2, Cat. A/2, Cl 2, vani 8, r.c. 743,70, con atto pubblico da stipularsi presso un Notaio scelto da entrambi i coniugi, con spese ripartite tra gli stessi in egual misura. Con l'usufrutto vitalizio concesso dal SI. sulla propria quota del Parte_2
predetto immobile, sommato a quella di proprietà della SI.ra , ne garantisce a quest'ultima Pt_1
l'intero possesso. Nessun terzo potrà accedervi, risiedervi o abitarvi senza l'espresso consenso della
SI.ra . Il SI. si impegna inoltre a produrre e fornire e predisporre Pt_1 Parte_2
a propria cura e spese tutta la documentazione necessaria per il trasferimento in oggetto. Si precisa che tale trasferimento costituisce condizione essenziale dello scioglimento del matrimonio e pertanto si richiedono tutte le agevolazioni previste dalla legge. Le parti convengono inoltre che in caso di locazione del predetto immobile, il canone riscosso dovrà essere suddiviso in parti eguali fra loro.
5. Le parti pattuiscono altresì la corresponsione, da parte del SI. , di un Parte_2
Per_ contributo di mantenimento diretto alla figlia di € 300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fino a che la stessa non raggiungerà l'autosufficienza economica, con spese straordinarie (quali visite mediche non coperte dal S.S.N., rette universitarie, attività sportive, ecc.) suddivise al 50% tra i genitori.”
- spese compensate tra le parti.
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè