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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 593/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 593/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CALÒ MAURO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VANNUCCI ANTONIO
APPELLATA avverso la sentenza n. 450/2022 emessa dal Tribunale di FIRENZE pubblicata il
16/02/2022
CONCLUSIONI
In data 30.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza:
pagina 1 di 16 1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di , già Controparte_1 per violazione degli artt. 1175, 1 ; Controparte_2
2) per l'effetto, condannare , già al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno pat bend di Parte_1
come quantificato nella parte motiva dell'atto introduttivo del primo Parte_1 lla maggiore o minore somma che l'On.le Giudice riterrà equa e di giustizia;
3) accertare la difformità tra tasso di interesse sia corrispettivo che moratorio formalmente convenuto e tasso effettivamente applicato e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1418 c.c., la nullità di ogni condizione e/o clausola che preveda interessi anatocistici e ultralegali di cui al contratto di leasing;
4) imputare alla sorte capitale tutto quanto indebitamente già corrisposto in esecuzione del rapporto contrattuale;
5) condannare la convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del contratto di leasing a credito di all'esito della Pt_1 Parte_1 rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti.
6) In ogni caso condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario”.
Per la parte appellata:
“Si conclude sin d'ora perché piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respingere l'appello proposto dalla
[...]
. e comunque, in ogni caso respingere le domande dalla Parte_1 guente vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La (di seguito anche solo citava in giudizio, Controparte_3 Pt_1 davanti al Tribunale di FIRENZE, al fine di sollevare Controparte_2 contestazioni in relazione ad un leasing contratto con Centro Leasing SPA (poi fusa per incorporazione in , la quale a partire dal 1.1.2014 Controparte_1 aveva assegnato le posizioni alla controllata ). Controparte_2 deduceva di aver stipulato in data 19.9.2011 un contratto tramite il Pt_1 quale aveva venduto a Centro Leasing la proprietà di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Copertino (LE) con la previsione che questa lo avrebbe successivamente concesso a lei medesima in locazione finanziaria, onde poter pagina 2 di 16 disporre di liquidità finanziaria per potenziare l'impianto stesso.
Il contratto prevedeva le seguenti condizioni:
• capitale finanziato pari ad € 1.216.800,00, di cui € 243.360,00 oltre IVA a titolo di canone anticipato iniziale, versato all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione, e successivi canoni periodici da corrispondere, il primo, pari ad €
7.753,93, al 210° giorno successivo alla consegna del bene, gli ulteriori 208 canoni di ammontare pari a € 7.753,93 cadauno, con cadenza mensile;
• totale importo da restituire pari a € 1.863.931,37;
• tasso leasing pari al 6,07%
• canoni periodici indicizzati al parametro Euribor 3 mesi, divisore 360, Valore base (Tr) 1,5580%;
• prezzo per l'esercizio dell'opzione d'acquisto al termine della durata della locazione € 12.168,00;
• interessi di mora variabili, pari al TEGM rilevato trimestralmente ai sensi della l.
n. 108/1996, maggiorato della metà;
• spese, oneri accessori e obbligo di assicurazione dell'immobile a carico dell'utilizzatore secondo quanto pattuito nelle Condizioni particolari del contratto;
• nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento, ex art. 12 delle Condizioni generali, la concedente si riservava la facoltà di ottenere a titolo risarcitorio la somma dei canoni periodici non maturati e del prezzo finale di acquisto, attualizzati al tasso di riferimento, diminuito dell'1%.
Il contratto veniva altresì garantito a favore dell'istituto di leasing costituendo
CENTRO LEASING SPA come procuratrice speciale, con procura irrevocabile datata sempre 19.9.2011, a sottoscrivere a proprio favore un atto di cessione pro solvendo di tutti i crediti presenti e futuri della presso il Gestore dei Pt_1
Servizi Elettrici, nella cui rete l'impianto fotovoltaico avrebbe conferito l'energia elettrica prodotta in cambio del riconoscimento di “tariffe incentivanti”, ossia un corrispettivo riconosciuto dal gestore per ogni kWh immesso in rete.
Nonostante tali accordi, riferiva l'attrice, Centro Leasing non si adoperava per ottenere la cessione dei crediti da GSA, cosicché il flusso di denaro che avrebbe garantito il terzo non confluiva sul conto corrente deputato al pagamento dei pagina 3 di 16 canoni, determinando degli insoluti, dei quali si accorgeva solo nel Pt_1 momento i cui le veniva notificato un pignoramento dei crediti vantati nei confronti di GSA da parte di un altro creditore.
Affermava quindi l'attrice che il comportamento di Centro Leasing, la quale non aveva provveduto ad ottenere la cessione dei crediti, tramite i quali estinguere l'obbligazione relativa ai ratei, aveva determinato il sorgere del debito, che era altresì incrementato per effetto della mora.
Soltanto in data 29.11.2013 veniva poi operata la cessione dei crediti a beneficio di Centro Leasing.
Successivamente il contratto veniva ceduto da Centro Leasing a CP
, controllata da , la quale continuava a percepire le
[...] Controparte_1
“tariffe incentivanti”, ma, invece di imputare il ricavato al canone dovuto, lo accantonava per scomputarlo solo in seguito, causando un ritardo nei pagamenti, con applicazione di interessi moratori e conseguente segnalazione alla Centrale
Rischi. invocava pertanto la responsabilità contrattuale di Controparte_3
per la violazione dei canoni di correttezza e buona fede Controparte_2 nell'esecuzione del contratto, chiedendo il risarcimento del relativo danno.
Inoltre, l'attrice chiedeva di dichiarare la nullità parziale del contratto per superamento del tasso soglia determinato ai sensi della l. n. 108/1996 e l n.
24/2001, ovvero, in subordine, la nullità derivante dal fatto che gli interessi di mora effettivamente applicati al rapporto erano superiori a quelli contrattualmente previsti ed al tasso soglia.
Si costituiva in giudizio , domandano il rigetto della Controparte_2 domanda.
La causa veniva istruita con consulenza tecnica.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 450/2022 pubblicata il 16/02/2022 il Tribunale di FIRENZE così statuiva:
“Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda e condanna parte attrice soccombente alla rifusione in favore
pagina 4 di 16 della convenuta (oggi divenuta ) delle spese di lite che Controparte_4 liquida in euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Oltre al rimborso delle anticipazioni, anche per CTP, sostenute dalla convenuta, se ed in quanto documentate.
Pone definitivamente a carico dell'attrice soccombente le spese della CTU contabile nell'importo già liquidato nel corso del giudizio”.
In particolare, il giudice richiamava la consulenza tecnica la quale evidenziava la sostanziale correttezza delle indicazioni contrattuali, eccetto che per il Tasso
Interno di Attualizzazione (c.d. Tasso Leasing), di cui il CTU sottolineava una discrepanza: infatti, il Tasso Leasing indicato era in realtà un tasso nominale
(6,07%) mentre il tasso leasing effettivamente applicato era pari al 6,239%. Tale discrepanza era dovuta al fatto che la finanziaria non aveva considerato l'effetto di capitalizzazione dovuta alla periodicità infra-annuale dei canoni.
Il decidente riteneva però di non valorizzare tale discrepanza, affermando che “il contratto indica tutti i dati necessari perché il costo del finanziamento risulti individuato e individuabile ed il criterio per l'indicizzazione dei canoni risulta previsto in maniera analitica … Inoltre il tasso corrispettivo non è difforme da quanto riportato in contratto ed il TAN indicato in contratto corrisponde a quello applicato. Dunque la mancata indicazione in contratto del TAE (Tasso effettivo) non comporta alcun vizio e/o nullità neppure ai sensi dell'art. 117 T.U.B. e non dovrà pertanto procedersi alla rielaborazione del piano di ammortamento con il tasso BOT … Peraltro lo stesso CTU afferma che effettivamente, “si poteva verificare che il TAN del 6,07% indicato in contratto, corrispondeva con quello di fatto applicato al rapporto”, concludendo quindi che il tasso corrispettivo applicato non era difforme da quanto indicato in contratto posto che la finanziaria aveva pubblicizzato ed indicato il “Tasso interno di attualizzazione” inteso quale Tasso
Nominale Annuo (TAN) e che tale tasso nominale era quello effettivamente applicato per elaborare il piano di ammortamento del contratto ed il relativo importo dei canoni mensili. Pertanto Centro Leasing S.p.A. non ha pubblicizzato tassi o condizioni diversi da quelli applicati e non è quindi venuta meno ai propri obblighi di trasparenza L'indicazione di un tasso nominale anziché di quello
pagina 5 di 16 “effettivo” non viola la normativa sulla “trasparenza” né dunque l'art. 117 comma
4 e comma 6 del Testo Unico Bancario.
Peraltro l'art. 6 della Delibera CICR del 9/2/2000 - nel quale si prevede che nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infra annuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione - non è applicabile al contratto di leasing, in quanto esso riguarda esclusivamente “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito”.
Le istruzioni sulla “trasparenza” dei tassi nei documenti informativi e nel contratto di leasing redatte e pubblicate dalla Banca d'Italia affermano invece che
“Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte)” . Dunque non viene prevista l'indicazione del
Tasso Effettivo o del il Tasso Nominale per i contratti di leasing. quale è il caso di specie.”.
Concludeva quindi il Tribunale sulla non necessità di procedere ad alcun ricalcolo e sull'inesistenza di indebiti da restituire ala parte attrice.
Il giudice negava altresì, anche qui in divergenza dalla CTU, la presenza di anatocismo illegittimo nel rapporto, avendo l'ausiliare del giudice ricalcolato gli interessi di mora sulla sola quota di capitale degli interessi scaduti, escludendo la quota degli interessi corrispettivi. Neppure risultavano al giudice che fossero stati applicati oneri in difformità da quando indicato nel contratto.
Ancora, sulla questione della buona fede nell'esecuzione del contratto, il giudice di primo grado rigettava il rilievo, evidenziando che la cessione dei crediti relativi alle “tariffe incentivanti” di GSE a Centro Leasing non aveva alcuna funzione solutoria delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice, bensì di mera garanzia. Tra
l'altro, la richiesta di parte attrice di accertare la natura solutoria della cessione sarebbe stata tardiva, in quanto formulata solo nella memoria ex art. 183 n.
1. In ogni caso, la cessione poteva attivarsi solo in caso di ritardo o mancato pagamento delle somme contrattualmente dovute e non a compensazione di pagina 6 di 16 partite non ancora scadute.
Infine, appariva al giudice di prime cure corretta la segnalazione alla centrale crisi, posto che si era appunto resa inadempiente. Neppure poteva Pt_1 rinvenirsi l'usura, non essendo condivisibile la tesi della necessaria inclusione nel calcolo della penale per estinzione anticipata nel contratto. In ogni caso, il TEG rilevato, pari al 6,438% era inferiore al tasso soglia pro tempore valido e cioè
l'8,925%.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio,
[...] innanzi questa Corte di Appello , (di seguito anche Controparte_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Errata interpretazione del contratto e falsa applicazione della legge;
2) Errata interpretazione dei documenti e delle prove;
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
30.1.2025 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 16 L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame, l'appellante contesta l'affermazione secondo la quale la delibera CICR 9.2.2000, art. 6 (secondo cui “Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione […] Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto), non sia applicabile al contratto di leasing.
Deduce che fino al 2012 (quindi, fino a un anno dopo la stipula del contratto) le
Istruzioni di Vigilanza per le Banche, sezione contratti, affermavano al paragrafo
3 che “con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000, i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. Il
TIR (tasso interno di attualizzazione) corrisponderebbe, secondo le istruzioni della
Banca d'Italia, al TAE (Tasso annuo effettivo). Esso delineerebbe un regime composto, asseritamente in deroga al divieto di anatocismo. In ogni caso, il tasso di leasing non sarebbe un tasso nominale, come erroneamente ritenuto dal giudice.
Sostiene l'appellante che, in base alla sentenza 12889 del 13.5.2021, vi sarebbe una indiscutibile differenza tra TAN e TIR, e l'indicazione del tasso leasing in termini di tasso nominale andrebbe messo sullo stesso piano delle conseguenze giuridiche previste per le ipotesi di omessa pattuizione del tasso, cioè quelle previste dall'art. 117 TUB, comma 7. Il CTU avrebbe infatti appurato che il tasso leasing sarebbe pari al 6,239%, a fronte del 6,07% indicato nel contratto come
TAN.
L'argomento è infondato.
È infatti opinione della giurisprudenza di legittimità, e condivisa da questa Corte, che l'art. 117 TUB e quindi il principio di trasparenza non possa considerarsi pagina 8 di 16 violato solo perché il tasso effettivo globale - o comunque il costo complessivo del prestito - non risulti univocamente e singolarmente indicato, se a tale dato è possibile risalire in base ad altre clausole indicate nel contrato. Sul punto, proprio in materia di leasing, la recentissima ordinanza Cass. Civ., Sez. 3, 15/11/2024, n.
29530 afferma: “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”
(conf., sez. 3, Ord. 28824 del 17.10.2023) Si veda anche, in tema di mutuo,
Cass. Sez. 6, 30/03/2018, n. 8028: “In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con
l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione”.
Non fa eccezione la sentenza 12889/21 citata dall'appellante, che pure ribadisce questa giurisprudenza, e cassa con rinvio ma con riferimento ad una diversa questione.
Il motivo di appello si concentra sul fatto che il TAN non corrisponderebbe al tasso leasing, e quindi si sarebbe violato il principio di trasparenza ,con conseguente nullità e applicazione del tasso sostitutivo.
In realtà, come chiarito anche dal CTU, il tasso applicato è desumibile dal contratto complessivamente considerato. In risposta a specifico quesito sulla pagina 9 di 16 determinabilità del tasso, il CTU (p. 50) rispondeva che “In contratto sono indicati tutti i termini necessari per la determinabilità del piano di ammortamento, per cui non è stato ritenuto necessario effettuare alcun tipo di ricalcolo”.
In ogni caso la mancata indicazione del tasso leasing non è differente dalla mancata indicazione, nei mutui, dell'indice ISC/TAEG, che pure ha la funzione di ricomprendere il costo complessivo nel mutuo, così come il tasso leasing nel leasing. Anche in quel caso la mancata indicazione non comporta la sostituzione col tasso BOT ma semmai responsabilità precontrattuale (“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. - Cass. Sez. 1, 14/02/2023, n.
4597).
Non è pertanto sostenibile la tesi portata avanti dall'appellante, secondo la quale
“se questa (Centroleasing n.d.r.) avesse realmente applicato il tasso leasing indicato in contratto, il canone periodico avrebbe dovuto essere più basso. In altre parole, se quello indicato in contratto fosse il vero tasso leasing, quello voluto dalla Banca d'Italia, la rata avrebbe dovuto essere più bassa”.
Il costo del finanziamento è chiaramente quello derivante dal complesso dei pagamenti convenuti, che nel contratto erano indicati con l'ammontare dei singoli ratei. Il tasso indicato nel contratto era soltanto la rappresentazione matematica del costo totale del finanziamento, espressamente qualificato come tasso nominale. La mancata indicazione del tasso globale, che il CTU ha accertato essere di pochi decimali superiore a quello nominale, quindi, non ha affatto comportato un aumento dei ratei corrisposti, che sono sempre rimasti nella misura indicata nel contratto.
pagina 10 di 16 Al più avrebbe potuto essere configurata una responsabilità della concedente per l'errata comunicazione di elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'utilità economica dell'affare, fonte di responsabilità risarcitoria. Parte appellante però non ha domandato, nemmeno in primo grado, la condanna al risarcimento da responsabilità precontrattuale.
Non appare poi dirimente il richiamo all'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000, la quale, oltre a riferirsi alle operazioni di raccolta del risparmio e concessione del credito, tra le quali non rientra il leasing, non contiene una previsione in ordine all'obbligo di indicazione del tasso globale, ma solo dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi. Né assumono certamente valore normativo le raccomandazioni di Assilea, le quali, oltre a non essere vincolanti, provengono da una associazione di categoria.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nella valutazione della funzione solutoria della cessione dei crediti relativi alle tariffe incentivanti erogate dal
Gestore dei Servizi Elettrici.
Deduce l'appellante che nella presente cessione dei crediti oltre alla causa solutoria vi sarebbe anche una funzione di garanzia. Non sarebbe corretto quanto affermato in sentenza e cioè che “la garanzia in oggetto pertanto poteva essere utilizzata solo a fronte di mancati o ritardati pagamenti delle somme contrattualmente dovute, non dunque a compensazione di partite non ancora scadute”. Al contrario, dalla regolamentazione relativa all'atto di cessione del credito risulterebbe che la cessione stessa aveva funzione solutoria e non semplicemente di garanzia.
L'istituto di credito avrebbe agito in mala fede, attuando un sistematico ritardo nell'utilizzo dei contributi ricevuti dal GSE.
L'argomento è infondato.
In primo luogo, non risulta da nessun atto di causa che la cessione dei crediti fosse da intendersi a scopo solutorio e non solamente di garanzia. Al contrario, nell'impegno alla cessione dei crediti firmato dal L.R. di in Parte_1 data 19.9.2011, ma anche nella procura irrevocabile all'istituto di credito a cedere pagina 11 di 16 a sé i crediti derivanti dal gestore elettrico nazionale, firmata in pari data, si cita espressamente la causa di garanzia, mentre non si fa accenno alcuno ad altre cause.
Neppure è agilmente evincibile una diversa causa da altri elementi del contratto.
E' infatti insito nel concetto di garanzia, richiamato in tutti gli atti, che la stessa possa essere azionata solo in caso di inadempimento.
Nessuna previsione contrattuale, poi, consentiva a CENTRO LEASING di incassare i crediti ed imputarli al pagamento delle rate al momento della loro naturale scadenza, senza attendere l'inadempimento o il ritardo.
pagina 12 di 16 Risulta anzi che l'utilizzatrice era stata edotta del fatto che i crediti riscossi da
Centro Leasing non sarebbero stati immediatamente posti a defalco dei canoni, il cui pagamento integrale risultava comunque dovuto, salvo il diritto ad ottenere la restituzione delle maggiori somme incassate dalla concedente.
Nella dichiarazione di impegno a cedere i crediti, sottoscritta le stesso giorno del contratto di leasing, infatti, afferma: “nel prendere atto che il GSE effettuerà i pagamenti dei crediti ceduti direttamente a Centro Leasing, quale cessionaria, sul conto corrente n. 100000008318 dalla stessa intrattenuto presso la CP
, filiale di Parma, vi confermiamo di aver preso buona nota che, stante la
[...] funzione di garanzia della cessione, Centro Leasing provvederà, in caso di regolare pagamento delle rate del leasing, a rimettere nella nostra disponibilità, dopo il pagamento di ciascuna rata, le somme accreditate sul predetto conto in dipendenza della cessione del credito, eccedenti l'importo di €. 51.175,94 (ovvero eccedenti un importo pari a 6 canoni di leasing)”.
Tale dichiarazione conferma che l'intento delle parti era di costituire un deposito in garanzia di € 51.175,94 e l'eccedenza sarebbe stata restituita a solo Pt_1 dopo il pagamento di ciascuna rata.
E' quindi testualmente escluso che vi fosse un impegno della concedente ad utilizzare le intere somme ricevute dal GSE per il pagamento dei ratei, con obbligo di di pagare solo la differenza. Pt_1
Tale atto, pur distinto dal contratto di leasing, è perfettamente idoneo all'interpretazione della comune volontà delle parti, essendo coevo e palesemente accessorio allo stesso. E' infatti lo stesso secondo comma dell'art. 1362 c.c. a richiedere che la comune intenzione delle parti debba essere indagata alla luce del loro comportamento complessivo.
Il ritardo di qualche mese nella sottoscrizione dell'atto di cessione, avvenuto in data 29.11.2013, poi risulta del tutto compatibile con la dinamica del rapporto, e certamente dello stesso non se ne può dolere l'utilizzatrice, stante la chiara finalità di garanzia, ed essendo essa comunque tenuta medio tempore all'adempimento.
pagina 13 di 16 Peraltro, la già richiamata dichiarazione di impegno precisava espressamente che la procura irrevocabile sarebbe stata utilizzata da Centro Leasing soltanto laddove non avesse autonomamente provveduto in tal senso. Pt_1
Il richiamo deve essere letto unitamente al contenuto del primo periodo dello stesso documento, dal quale si desume l'impegno di a sottoscrivere l'atto Pt_1 di cessione entro 90 giorni dall'allaccio dell'impianto.
Non vi è stato pertanto alcun ritardo imputabile a Centroleasing nella stipula della cessione del credito, visto che essa, in base agli impegni assunti, avrebbe dovuto attendere la scadenza del termine che aveva concesso alla controparte per procedere in tal senso prima di utilizzare la procura speciale irrevocabile.
Irrilevante è poi la qualificazione, più volte rimarcata, di “cessione pro solvendo”.
Tale dicitura non vale infatti, come sostiene l'appellante, a qualificare la cessione come solutoria, ma esclusivamente a rimarcare che il cedente al momento della cessione non sarebbe stato liberato dalla responsabilità legata al credito ceduto, come sarebbe avvenuto in caso di cessione “pro soluto”. L'effetto solutorio era comunque subordinato all'effettivo incasso e comunque, alla luce degli accordi intercorsi tra le parti, attraverso il meccanismo sopra richiamato, che prevedeva la retrocessione delle somme incassate solo per l'eccedenza dell'importo di €
51.175,94.
In comportamento di Centro Leasing, quindi, non può essere ritenuto contrario a buona fede, non essendo essa tenuta, sulla base degli accordi intercorsi, a stipulare immediatamente la cessione del credito, in forza della procura ricevuta,
pagina 14 di 16 né tanto meno a limitare la richiesta di pagamento dei ratei alla differenza tra quanto contrattualmente previsto e le somme eventualmente incassate dal GSE.
III. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese Controparte_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 450/2022 emessa dal Tribunale di CP_1
FIRENZE e pubblicata il 16/02/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. Condanna a rifondere le Parte_1 spese legali del giudizio di appello dell'appellata , che Controparte_1 liquida in complessivi 6.949,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del4 giugno 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
pagina 15 di 16 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 593/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CALÒ MAURO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VANNUCCI ANTONIO
APPELLATA avverso la sentenza n. 450/2022 emessa dal Tribunale di FIRENZE pubblicata il
16/02/2022
CONCLUSIONI
In data 30.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza:
pagina 1 di 16 1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di , già Controparte_1 per violazione degli artt. 1175, 1 ; Controparte_2
2) per l'effetto, condannare , già al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno pat bend di Parte_1
come quantificato nella parte motiva dell'atto introduttivo del primo Parte_1 lla maggiore o minore somma che l'On.le Giudice riterrà equa e di giustizia;
3) accertare la difformità tra tasso di interesse sia corrispettivo che moratorio formalmente convenuto e tasso effettivamente applicato e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1418 c.c., la nullità di ogni condizione e/o clausola che preveda interessi anatocistici e ultralegali di cui al contratto di leasing;
4) imputare alla sorte capitale tutto quanto indebitamente già corrisposto in esecuzione del rapporto contrattuale;
5) condannare la convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del contratto di leasing a credito di all'esito della Pt_1 Parte_1 rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti.
6) In ogni caso condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario”.
Per la parte appellata:
“Si conclude sin d'ora perché piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respingere l'appello proposto dalla
[...]
. e comunque, in ogni caso respingere le domande dalla Parte_1 guente vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La (di seguito anche solo citava in giudizio, Controparte_3 Pt_1 davanti al Tribunale di FIRENZE, al fine di sollevare Controparte_2 contestazioni in relazione ad un leasing contratto con Centro Leasing SPA (poi fusa per incorporazione in , la quale a partire dal 1.1.2014 Controparte_1 aveva assegnato le posizioni alla controllata ). Controparte_2 deduceva di aver stipulato in data 19.9.2011 un contratto tramite il Pt_1 quale aveva venduto a Centro Leasing la proprietà di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Copertino (LE) con la previsione che questa lo avrebbe successivamente concesso a lei medesima in locazione finanziaria, onde poter pagina 2 di 16 disporre di liquidità finanziaria per potenziare l'impianto stesso.
Il contratto prevedeva le seguenti condizioni:
• capitale finanziato pari ad € 1.216.800,00, di cui € 243.360,00 oltre IVA a titolo di canone anticipato iniziale, versato all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione, e successivi canoni periodici da corrispondere, il primo, pari ad €
7.753,93, al 210° giorno successivo alla consegna del bene, gli ulteriori 208 canoni di ammontare pari a € 7.753,93 cadauno, con cadenza mensile;
• totale importo da restituire pari a € 1.863.931,37;
• tasso leasing pari al 6,07%
• canoni periodici indicizzati al parametro Euribor 3 mesi, divisore 360, Valore base (Tr) 1,5580%;
• prezzo per l'esercizio dell'opzione d'acquisto al termine della durata della locazione € 12.168,00;
• interessi di mora variabili, pari al TEGM rilevato trimestralmente ai sensi della l.
n. 108/1996, maggiorato della metà;
• spese, oneri accessori e obbligo di assicurazione dell'immobile a carico dell'utilizzatore secondo quanto pattuito nelle Condizioni particolari del contratto;
• nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento, ex art. 12 delle Condizioni generali, la concedente si riservava la facoltà di ottenere a titolo risarcitorio la somma dei canoni periodici non maturati e del prezzo finale di acquisto, attualizzati al tasso di riferimento, diminuito dell'1%.
Il contratto veniva altresì garantito a favore dell'istituto di leasing costituendo
CENTRO LEASING SPA come procuratrice speciale, con procura irrevocabile datata sempre 19.9.2011, a sottoscrivere a proprio favore un atto di cessione pro solvendo di tutti i crediti presenti e futuri della presso il Gestore dei Pt_1
Servizi Elettrici, nella cui rete l'impianto fotovoltaico avrebbe conferito l'energia elettrica prodotta in cambio del riconoscimento di “tariffe incentivanti”, ossia un corrispettivo riconosciuto dal gestore per ogni kWh immesso in rete.
Nonostante tali accordi, riferiva l'attrice, Centro Leasing non si adoperava per ottenere la cessione dei crediti da GSA, cosicché il flusso di denaro che avrebbe garantito il terzo non confluiva sul conto corrente deputato al pagamento dei pagina 3 di 16 canoni, determinando degli insoluti, dei quali si accorgeva solo nel Pt_1 momento i cui le veniva notificato un pignoramento dei crediti vantati nei confronti di GSA da parte di un altro creditore.
Affermava quindi l'attrice che il comportamento di Centro Leasing, la quale non aveva provveduto ad ottenere la cessione dei crediti, tramite i quali estinguere l'obbligazione relativa ai ratei, aveva determinato il sorgere del debito, che era altresì incrementato per effetto della mora.
Soltanto in data 29.11.2013 veniva poi operata la cessione dei crediti a beneficio di Centro Leasing.
Successivamente il contratto veniva ceduto da Centro Leasing a CP
, controllata da , la quale continuava a percepire le
[...] Controparte_1
“tariffe incentivanti”, ma, invece di imputare il ricavato al canone dovuto, lo accantonava per scomputarlo solo in seguito, causando un ritardo nei pagamenti, con applicazione di interessi moratori e conseguente segnalazione alla Centrale
Rischi. invocava pertanto la responsabilità contrattuale di Controparte_3
per la violazione dei canoni di correttezza e buona fede Controparte_2 nell'esecuzione del contratto, chiedendo il risarcimento del relativo danno.
Inoltre, l'attrice chiedeva di dichiarare la nullità parziale del contratto per superamento del tasso soglia determinato ai sensi della l. n. 108/1996 e l n.
24/2001, ovvero, in subordine, la nullità derivante dal fatto che gli interessi di mora effettivamente applicati al rapporto erano superiori a quelli contrattualmente previsti ed al tasso soglia.
Si costituiva in giudizio , domandano il rigetto della Controparte_2 domanda.
La causa veniva istruita con consulenza tecnica.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 450/2022 pubblicata il 16/02/2022 il Tribunale di FIRENZE così statuiva:
“Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda e condanna parte attrice soccombente alla rifusione in favore
pagina 4 di 16 della convenuta (oggi divenuta ) delle spese di lite che Controparte_4 liquida in euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Oltre al rimborso delle anticipazioni, anche per CTP, sostenute dalla convenuta, se ed in quanto documentate.
Pone definitivamente a carico dell'attrice soccombente le spese della CTU contabile nell'importo già liquidato nel corso del giudizio”.
In particolare, il giudice richiamava la consulenza tecnica la quale evidenziava la sostanziale correttezza delle indicazioni contrattuali, eccetto che per il Tasso
Interno di Attualizzazione (c.d. Tasso Leasing), di cui il CTU sottolineava una discrepanza: infatti, il Tasso Leasing indicato era in realtà un tasso nominale
(6,07%) mentre il tasso leasing effettivamente applicato era pari al 6,239%. Tale discrepanza era dovuta al fatto che la finanziaria non aveva considerato l'effetto di capitalizzazione dovuta alla periodicità infra-annuale dei canoni.
Il decidente riteneva però di non valorizzare tale discrepanza, affermando che “il contratto indica tutti i dati necessari perché il costo del finanziamento risulti individuato e individuabile ed il criterio per l'indicizzazione dei canoni risulta previsto in maniera analitica … Inoltre il tasso corrispettivo non è difforme da quanto riportato in contratto ed il TAN indicato in contratto corrisponde a quello applicato. Dunque la mancata indicazione in contratto del TAE (Tasso effettivo) non comporta alcun vizio e/o nullità neppure ai sensi dell'art. 117 T.U.B. e non dovrà pertanto procedersi alla rielaborazione del piano di ammortamento con il tasso BOT … Peraltro lo stesso CTU afferma che effettivamente, “si poteva verificare che il TAN del 6,07% indicato in contratto, corrispondeva con quello di fatto applicato al rapporto”, concludendo quindi che il tasso corrispettivo applicato non era difforme da quanto indicato in contratto posto che la finanziaria aveva pubblicizzato ed indicato il “Tasso interno di attualizzazione” inteso quale Tasso
Nominale Annuo (TAN) e che tale tasso nominale era quello effettivamente applicato per elaborare il piano di ammortamento del contratto ed il relativo importo dei canoni mensili. Pertanto Centro Leasing S.p.A. non ha pubblicizzato tassi o condizioni diversi da quelli applicati e non è quindi venuta meno ai propri obblighi di trasparenza L'indicazione di un tasso nominale anziché di quello
pagina 5 di 16 “effettivo” non viola la normativa sulla “trasparenza” né dunque l'art. 117 comma
4 e comma 6 del Testo Unico Bancario.
Peraltro l'art. 6 della Delibera CICR del 9/2/2000 - nel quale si prevede che nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infra annuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione - non è applicabile al contratto di leasing, in quanto esso riguarda esclusivamente “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito”.
Le istruzioni sulla “trasparenza” dei tassi nei documenti informativi e nel contratto di leasing redatte e pubblicate dalla Banca d'Italia affermano invece che
“Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte)” . Dunque non viene prevista l'indicazione del
Tasso Effettivo o del il Tasso Nominale per i contratti di leasing. quale è il caso di specie.”.
Concludeva quindi il Tribunale sulla non necessità di procedere ad alcun ricalcolo e sull'inesistenza di indebiti da restituire ala parte attrice.
Il giudice negava altresì, anche qui in divergenza dalla CTU, la presenza di anatocismo illegittimo nel rapporto, avendo l'ausiliare del giudice ricalcolato gli interessi di mora sulla sola quota di capitale degli interessi scaduti, escludendo la quota degli interessi corrispettivi. Neppure risultavano al giudice che fossero stati applicati oneri in difformità da quando indicato nel contratto.
Ancora, sulla questione della buona fede nell'esecuzione del contratto, il giudice di primo grado rigettava il rilievo, evidenziando che la cessione dei crediti relativi alle “tariffe incentivanti” di GSE a Centro Leasing non aveva alcuna funzione solutoria delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice, bensì di mera garanzia. Tra
l'altro, la richiesta di parte attrice di accertare la natura solutoria della cessione sarebbe stata tardiva, in quanto formulata solo nella memoria ex art. 183 n.
1. In ogni caso, la cessione poteva attivarsi solo in caso di ritardo o mancato pagamento delle somme contrattualmente dovute e non a compensazione di pagina 6 di 16 partite non ancora scadute.
Infine, appariva al giudice di prime cure corretta la segnalazione alla centrale crisi, posto che si era appunto resa inadempiente. Neppure poteva Pt_1 rinvenirsi l'usura, non essendo condivisibile la tesi della necessaria inclusione nel calcolo della penale per estinzione anticipata nel contratto. In ogni caso, il TEG rilevato, pari al 6,438% era inferiore al tasso soglia pro tempore valido e cioè
l'8,925%.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio,
[...] innanzi questa Corte di Appello , (di seguito anche Controparte_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Errata interpretazione del contratto e falsa applicazione della legge;
2) Errata interpretazione dei documenti e delle prove;
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
30.1.2025 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 16 L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame, l'appellante contesta l'affermazione secondo la quale la delibera CICR 9.2.2000, art. 6 (secondo cui “Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione […] Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto), non sia applicabile al contratto di leasing.
Deduce che fino al 2012 (quindi, fino a un anno dopo la stipula del contratto) le
Istruzioni di Vigilanza per le Banche, sezione contratti, affermavano al paragrafo
3 che “con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000, i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. Il
TIR (tasso interno di attualizzazione) corrisponderebbe, secondo le istruzioni della
Banca d'Italia, al TAE (Tasso annuo effettivo). Esso delineerebbe un regime composto, asseritamente in deroga al divieto di anatocismo. In ogni caso, il tasso di leasing non sarebbe un tasso nominale, come erroneamente ritenuto dal giudice.
Sostiene l'appellante che, in base alla sentenza 12889 del 13.5.2021, vi sarebbe una indiscutibile differenza tra TAN e TIR, e l'indicazione del tasso leasing in termini di tasso nominale andrebbe messo sullo stesso piano delle conseguenze giuridiche previste per le ipotesi di omessa pattuizione del tasso, cioè quelle previste dall'art. 117 TUB, comma 7. Il CTU avrebbe infatti appurato che il tasso leasing sarebbe pari al 6,239%, a fronte del 6,07% indicato nel contratto come
TAN.
L'argomento è infondato.
È infatti opinione della giurisprudenza di legittimità, e condivisa da questa Corte, che l'art. 117 TUB e quindi il principio di trasparenza non possa considerarsi pagina 8 di 16 violato solo perché il tasso effettivo globale - o comunque il costo complessivo del prestito - non risulti univocamente e singolarmente indicato, se a tale dato è possibile risalire in base ad altre clausole indicate nel contrato. Sul punto, proprio in materia di leasing, la recentissima ordinanza Cass. Civ., Sez. 3, 15/11/2024, n.
29530 afferma: “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”
(conf., sez. 3, Ord. 28824 del 17.10.2023) Si veda anche, in tema di mutuo,
Cass. Sez. 6, 30/03/2018, n. 8028: “In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con
l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione”.
Non fa eccezione la sentenza 12889/21 citata dall'appellante, che pure ribadisce questa giurisprudenza, e cassa con rinvio ma con riferimento ad una diversa questione.
Il motivo di appello si concentra sul fatto che il TAN non corrisponderebbe al tasso leasing, e quindi si sarebbe violato il principio di trasparenza ,con conseguente nullità e applicazione del tasso sostitutivo.
In realtà, come chiarito anche dal CTU, il tasso applicato è desumibile dal contratto complessivamente considerato. In risposta a specifico quesito sulla pagina 9 di 16 determinabilità del tasso, il CTU (p. 50) rispondeva che “In contratto sono indicati tutti i termini necessari per la determinabilità del piano di ammortamento, per cui non è stato ritenuto necessario effettuare alcun tipo di ricalcolo”.
In ogni caso la mancata indicazione del tasso leasing non è differente dalla mancata indicazione, nei mutui, dell'indice ISC/TAEG, che pure ha la funzione di ricomprendere il costo complessivo nel mutuo, così come il tasso leasing nel leasing. Anche in quel caso la mancata indicazione non comporta la sostituzione col tasso BOT ma semmai responsabilità precontrattuale (“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. - Cass. Sez. 1, 14/02/2023, n.
4597).
Non è pertanto sostenibile la tesi portata avanti dall'appellante, secondo la quale
“se questa (Centroleasing n.d.r.) avesse realmente applicato il tasso leasing indicato in contratto, il canone periodico avrebbe dovuto essere più basso. In altre parole, se quello indicato in contratto fosse il vero tasso leasing, quello voluto dalla Banca d'Italia, la rata avrebbe dovuto essere più bassa”.
Il costo del finanziamento è chiaramente quello derivante dal complesso dei pagamenti convenuti, che nel contratto erano indicati con l'ammontare dei singoli ratei. Il tasso indicato nel contratto era soltanto la rappresentazione matematica del costo totale del finanziamento, espressamente qualificato come tasso nominale. La mancata indicazione del tasso globale, che il CTU ha accertato essere di pochi decimali superiore a quello nominale, quindi, non ha affatto comportato un aumento dei ratei corrisposti, che sono sempre rimasti nella misura indicata nel contratto.
pagina 10 di 16 Al più avrebbe potuto essere configurata una responsabilità della concedente per l'errata comunicazione di elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'utilità economica dell'affare, fonte di responsabilità risarcitoria. Parte appellante però non ha domandato, nemmeno in primo grado, la condanna al risarcimento da responsabilità precontrattuale.
Non appare poi dirimente il richiamo all'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000, la quale, oltre a riferirsi alle operazioni di raccolta del risparmio e concessione del credito, tra le quali non rientra il leasing, non contiene una previsione in ordine all'obbligo di indicazione del tasso globale, ma solo dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi. Né assumono certamente valore normativo le raccomandazioni di Assilea, le quali, oltre a non essere vincolanti, provengono da una associazione di categoria.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nella valutazione della funzione solutoria della cessione dei crediti relativi alle tariffe incentivanti erogate dal
Gestore dei Servizi Elettrici.
Deduce l'appellante che nella presente cessione dei crediti oltre alla causa solutoria vi sarebbe anche una funzione di garanzia. Non sarebbe corretto quanto affermato in sentenza e cioè che “la garanzia in oggetto pertanto poteva essere utilizzata solo a fronte di mancati o ritardati pagamenti delle somme contrattualmente dovute, non dunque a compensazione di partite non ancora scadute”. Al contrario, dalla regolamentazione relativa all'atto di cessione del credito risulterebbe che la cessione stessa aveva funzione solutoria e non semplicemente di garanzia.
L'istituto di credito avrebbe agito in mala fede, attuando un sistematico ritardo nell'utilizzo dei contributi ricevuti dal GSE.
L'argomento è infondato.
In primo luogo, non risulta da nessun atto di causa che la cessione dei crediti fosse da intendersi a scopo solutorio e non solamente di garanzia. Al contrario, nell'impegno alla cessione dei crediti firmato dal L.R. di in Parte_1 data 19.9.2011, ma anche nella procura irrevocabile all'istituto di credito a cedere pagina 11 di 16 a sé i crediti derivanti dal gestore elettrico nazionale, firmata in pari data, si cita espressamente la causa di garanzia, mentre non si fa accenno alcuno ad altre cause.
Neppure è agilmente evincibile una diversa causa da altri elementi del contratto.
E' infatti insito nel concetto di garanzia, richiamato in tutti gli atti, che la stessa possa essere azionata solo in caso di inadempimento.
Nessuna previsione contrattuale, poi, consentiva a CENTRO LEASING di incassare i crediti ed imputarli al pagamento delle rate al momento della loro naturale scadenza, senza attendere l'inadempimento o il ritardo.
pagina 12 di 16 Risulta anzi che l'utilizzatrice era stata edotta del fatto che i crediti riscossi da
Centro Leasing non sarebbero stati immediatamente posti a defalco dei canoni, il cui pagamento integrale risultava comunque dovuto, salvo il diritto ad ottenere la restituzione delle maggiori somme incassate dalla concedente.
Nella dichiarazione di impegno a cedere i crediti, sottoscritta le stesso giorno del contratto di leasing, infatti, afferma: “nel prendere atto che il GSE effettuerà i pagamenti dei crediti ceduti direttamente a Centro Leasing, quale cessionaria, sul conto corrente n. 100000008318 dalla stessa intrattenuto presso la CP
, filiale di Parma, vi confermiamo di aver preso buona nota che, stante la
[...] funzione di garanzia della cessione, Centro Leasing provvederà, in caso di regolare pagamento delle rate del leasing, a rimettere nella nostra disponibilità, dopo il pagamento di ciascuna rata, le somme accreditate sul predetto conto in dipendenza della cessione del credito, eccedenti l'importo di €. 51.175,94 (ovvero eccedenti un importo pari a 6 canoni di leasing)”.
Tale dichiarazione conferma che l'intento delle parti era di costituire un deposito in garanzia di € 51.175,94 e l'eccedenza sarebbe stata restituita a solo Pt_1 dopo il pagamento di ciascuna rata.
E' quindi testualmente escluso che vi fosse un impegno della concedente ad utilizzare le intere somme ricevute dal GSE per il pagamento dei ratei, con obbligo di di pagare solo la differenza. Pt_1
Tale atto, pur distinto dal contratto di leasing, è perfettamente idoneo all'interpretazione della comune volontà delle parti, essendo coevo e palesemente accessorio allo stesso. E' infatti lo stesso secondo comma dell'art. 1362 c.c. a richiedere che la comune intenzione delle parti debba essere indagata alla luce del loro comportamento complessivo.
Il ritardo di qualche mese nella sottoscrizione dell'atto di cessione, avvenuto in data 29.11.2013, poi risulta del tutto compatibile con la dinamica del rapporto, e certamente dello stesso non se ne può dolere l'utilizzatrice, stante la chiara finalità di garanzia, ed essendo essa comunque tenuta medio tempore all'adempimento.
pagina 13 di 16 Peraltro, la già richiamata dichiarazione di impegno precisava espressamente che la procura irrevocabile sarebbe stata utilizzata da Centro Leasing soltanto laddove non avesse autonomamente provveduto in tal senso. Pt_1
Il richiamo deve essere letto unitamente al contenuto del primo periodo dello stesso documento, dal quale si desume l'impegno di a sottoscrivere l'atto Pt_1 di cessione entro 90 giorni dall'allaccio dell'impianto.
Non vi è stato pertanto alcun ritardo imputabile a Centroleasing nella stipula della cessione del credito, visto che essa, in base agli impegni assunti, avrebbe dovuto attendere la scadenza del termine che aveva concesso alla controparte per procedere in tal senso prima di utilizzare la procura speciale irrevocabile.
Irrilevante è poi la qualificazione, più volte rimarcata, di “cessione pro solvendo”.
Tale dicitura non vale infatti, come sostiene l'appellante, a qualificare la cessione come solutoria, ma esclusivamente a rimarcare che il cedente al momento della cessione non sarebbe stato liberato dalla responsabilità legata al credito ceduto, come sarebbe avvenuto in caso di cessione “pro soluto”. L'effetto solutorio era comunque subordinato all'effettivo incasso e comunque, alla luce degli accordi intercorsi tra le parti, attraverso il meccanismo sopra richiamato, che prevedeva la retrocessione delle somme incassate solo per l'eccedenza dell'importo di €
51.175,94.
In comportamento di Centro Leasing, quindi, non può essere ritenuto contrario a buona fede, non essendo essa tenuta, sulla base degli accordi intercorsi, a stipulare immediatamente la cessione del credito, in forza della procura ricevuta,
pagina 14 di 16 né tanto meno a limitare la richiesta di pagamento dei ratei alla differenza tra quanto contrattualmente previsto e le somme eventualmente incassate dal GSE.
III. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese Controparte_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 450/2022 emessa dal Tribunale di CP_1
FIRENZE e pubblicata il 16/02/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. Condanna a rifondere le Parte_1 spese legali del giudizio di appello dell'appellata , che Controparte_1 liquida in complessivi 6.949,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del4 giugno 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
pagina 15 di 16 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16