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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 431/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunciato, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 641/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e , parti rappresentate e difese
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 come in atti dall'Avv. Mariangela Casiello, elettivamente domiciliate in Eboli (SA), alla Via D.
M. Paesano, n. 53;
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., parte Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti da dall'Avv. Marco Forlenza, elettivamente domiciliata come da pec;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1249/2022 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 06.07.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1249/2022 il Tribunale di Salerno, in funzione di g.l., rigettava, con condanna alle spese di lite, la domanda proposta dai ricorrenti, odierni appellanti, con ricorso depositato in data 08.11.2019, volta a conseguire l'accertamento dello svolgimento per oltre dieci anni, sin dalla data di assunzione come infermieri professionali (categoria D CCNL Comparto Sanità Pubblica) presso l'unità operativa di salute mentale del distretto sanitario di Eboli e comunque dal 1° gennaio 2009 e fino a tutto il 2019, di mansioni inferiori corrispondenti alla diversa categoria professionale degli SS (riordino leti, trasporto pazienti, pulizia malato, somministrazione pasti, gestione igienico-domestica-alberghiera dei pazienti) e la conseguente condanna dell' al risarcimento dei danni subiti alla professionalità, all'immagine Parte_8 professionale ed alla dignità personale in un importo pari, per ogni anno di utilizzo improprio e di demansionamento, ad un minimo di 5% ovvero ad un massimo del 50% della retribuzione mensile percepita.
Il giudicante, in particolare, a sostegno del proprio convincimento, rilevava l'assoluta genericità della prospettazione dei ricorrenti in ordine ai danni asseritamente patiti, oltre che il difetto di compiuta allegazione, da parte degli stessi, circa lo svolgimento prevalente di mansioni inferiori, ed evidenziava, in ogni caso, che dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio era emerso che i ricorrenti avevano pacificamente svolto le mansioni della propria qualifica di appartenenza, risultando adibiti solo sporadicamente ad ulteriori minime attività di ausilio ai pazienti, le quali, nel caso di specie, si inserivano invero nell'ambito del programma terapeutico proprio di un paziente psichiatrico.
Con ricorso depositato in data 29.12.2022 i lavoratori soccombenti proponevano appello avverso la sopracitata pronuncia, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo per la integrale riforma della stessa, con conseguente accoglimento di tutte le domande azionate nel giudizio di primo grado e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Gli appellanti, riepilogate le vicende di causa, deducevano l'erroneità della decisione adottata dal primo giudice con riferimento alla mancata allegazione del pregiudizio subito, tenuto conto che nel capitolo 2 del ricorso introduttivo avevano indicato, in modo specifico e dettagliato, il danno alla professionalità invocato e che, in ogni caso, al fine di acclarare l'effettività dell'avvenuto demansionamento, avevano articolato specifichi capitoli di prova, di cui infatti lamentavano la mancata ammissione, in particolare con riguardo alla prova presuntiva.
Eccepivano, inoltre, l'omesso esame di un fatto decisivo e non contestato, atteso che dalle stesse risultanze della prova testimoniale era emersa la totale assenza di SS per due dei tre turni giornalieri e la presenza di un solo SS per il restante;
circostanza, quest'ultima, che secondo la loro prospettazione, corroborava lo svolgimento quotidiano, prevalente e continuativo di mansioni inferiori da parte degli istanti. Ribadivano, infine, che era onere del datore di lavoro dare prova di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi derivanti dagli artt. 2103 c.c. e
2087 c.c. e censuravano altresì la condanna alle spese di lite, alla luce del riconoscimento, da parte dello stesso giudicante, dell'effettivo svolgimento di ulteriori mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio l'
[...]
convenuta con memoria difensiva depositata in data 03.10.2023, resistendo sulla base CP_1 di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
All'esito della camera di consiglio susseguente all'udienza del 13.10.2025 celebrata ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, lette le note difensive di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e non può pertanto essere accolto per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
Non vi è dubbio che la professione infermieristica rientri nell'ambito delle professioni intellettuali disciplinate dagli artt. 2229 e ss. c.c., e, in dettaglio, dal D.M. 14/9/1994 n.739 concernente l'individuazione del profilo professionale di infermiere ed il campo proprio di attività e responsabilità. All'art.1 è espressamente delineato il profilo professionale: è infermiere
“l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile della assistenza generale infermieristica” ed al successivo comma 2: “l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria”; segue al comma terzo l'elenco delle prestazioni e compiti a cui è tenuto l'infermiere (fra cui il primo, “partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività” e continua con:
“identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari e sociali;
per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio o nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale”); al comma quarto prevede che l'infermiere contribuisca alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca;
al comma quinto si precisa che la formazione infermieristica post-base per la ricerca specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche in varie aree cliniche, ed al comma settimo si afferma che il percorso formativo venga definito con decreto del Ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative.
Rilevante è quanto riportato, poi all'art. 2 “il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 30/12/1993 n.502 e ss. mod., abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale”. Quest'ultimo requisito qualifica la natura di professione intellettuale, ex art. 2229 c.c., implica l'accertamento di requisiti per l'iscrizione, consente il diritto ad agire per il pagamento della retribuzione, comporta l'esecuzione personale dell'incarico e la possibilità di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari. L'articolazione del processo formativo, la natura del titolo abilitante ed il contenuto delle prestazioni infermieristiche è stato poi disciplinato con DM
509/99 Legge 251/2000 e Legge 43/2006, disciplina comprendente il Codice Deontologico, e trattasi di disposizioni normative che hanno sancito il definitivo superamento del concetto di ausiliarietà e mera esecutività dell'assistenza infermieristica in relazione alla professione medica.
Non si dubita, quindi, della natura di professione intellettuale, e, quindi, della sua diversità dalle mansioni meramente assistenziali e finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della persona ed a favorirne il benessere e l'autonomia, affidate alla differente categoria dell'Operatore Socio Sanitario, il quale svolge attività di cura con semplici apparecchi medicali e aiuta nell'assunzione dei farmaci, rileva i parametri vitali dell'assistito e ne percepisce le comuni alterazioni, procede alla raccolta dei rifiuti, al trasporto di materiale biologico, sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici, esegue semplici medicazioni o altre minime prestazioni di carattere sanitario, supporta e assiste la persona nelle attività quotidiane e di igiene personale, nella vestizione, nella mobilità e nella assunzione dei cibi, si adopera per mantenere le capacità motorie dell'assistito e per fargli assumere posture corrette, realizza attività di animazione e Parte socializzazione. I compiti e le attività del profilo professionale dell' sono declinati negli allegati A, B, C dell'Accordo tra Ministero della Sanità, Ministero per la solidarietà sociale e
Regioni e province autonome (Conferenza Permanente Stato-Regioni), del 22/2/2001, dove si Parte precisa che l' svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale secondo il criterio del lavoro multiprofessionale, le cui attività sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: assistenza diretta e aiuto domestico-alberghiero, intervento igienico-sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo, il tutto secondo gli allegati elenchi di attività, competenze ed obiettivi.
La diversità dei compiti appartenenti alle due categorie professionali è sufficientemente chiarita dai testi normativi di riferimento, ma è altrettanto evidente che l'operatore socio sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e sociale, e che l'infermiere nella identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e nel formularne gli obiettivi pianificando e valutando l'intervento assistenziale infermieristico, debba agire anche in collaborazione con altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, per l'espletamento delle sue funzioni, dell'opera del personale di supporto:
l'art. 1 comma 3 del DM 739/94 si articola e si completa con l'art. 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2001.
Trattasi, allora, di una interazione professionale, di una modalità collaborativa imprescindibile nell'espletamento delle attività e compiti a cui entrambe le figure sono preposte;
l'obiettivo di soddisfare i bisogni di salute dell'utente comprende anche i bisogni della persona, d'altronde l'intervento igienico-sanitario favorisce la corretta esecuzione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche, l'assistenza nella mobilità e nella assunzione di cibi consente di comprendere la risposta alle prestazioni assistenziali tecnico-relazionali-educative, l'assistenza nella assunzione di farmaci o nella predisposizione di apparecchi medicali realizza il compito infermieristico di garantire la corretta applicazione delle prestazioni diagnostico-terapeutiche.
I compiti dei due prestatori, professionale l'uno, assistenziale l'altro, non raggiungerebbero il rispettivo livello di completa attuazione senza la reciproca cooperazione sinergica.
In questa ottica va pertanto letta l'attività assistenziale che i ricorrenti lamentano di aver prestato nelle ore di carenza di turni del personale SS e che è stata riportata anche dai testi escussi in primo grado.
Trattasi di prestazioni che, ancor prima di verificare se siano state svolte con prevalenza e continuità, non sembrano affatto estranee all'ambito operativo dell'infermiere professionale, rientrano nel percorso degli obiettivi in cui si muove la propria prestazione, a fortiori in un reparto quale quello di salute mentale ove svolgono la propria attività lavorativa i ricorrenti, e va quindi confermata l'osservazione del giudice di primo grado circa la collateralità delle mansioni di carattere genericamente assistenziale a quelle più prettamente infermieristiche sì da affermare, ad esempio, che l'assistenza nell'alimentazione o nell'igiene del paziente, seppure non costituisca il nucleo fondante delle mansioni proprie, potrebbe rientrare nel profilo di appartenenza dell'infermiere laddove questi partecipi alla individuazione dei bisogni di salute del paziente;
incensurabile è, dunque, la conseguenziale osservazione che le mansioni accessorie svolte dai ricorrenti non fossero completamente estranee alla loro professionalità ma, al contrario, rientrassero nel più ampio percorso terapeutico cui l'infermiere deve prendere parte.
Ciò è a dirsi su piano meramente teorico e nel raffronto fra le declaratorie professionali delle due categorie in comparazione. In punto di fatto, tuttavia, manca la allegazione della prevalenza, costanza e continuità delle mansioni inferiori, e soprattutto manca, così come correttamente rilevato dal primo giudice, l'allegazione della deprivazione delle mansioni professionali infermieristiche a cui i dipendenti erano preposti.
Si appalesa invero carente la dimostrazione dell'entità quantitativa e qualitativa del denunciato demansionamento, ma anche di tutti gli aspetti caratterizzanti di esso, come più volte enunciati in giurisprudenza di legittimità: manca la illustrazione di una eventuale forzata inattività delle mansioni proprie causativa di un pregiudizio incidente sulla vita professionale e di relazione degli interessati con indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa (Cass. 31182/2021) ovvero quale lesione del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino nonché dell'immagine, della dignità e della professionalità del dipendente (Cass. n.20466/2020), manca l'allegazione di una eventuale mortificazione di immagine e professionalità quale conseguenza della inattività nelle mansioni proprie (Cass. n.7963/12), manca la dimostrazione dell'impossibilità di acquisire per un congruo periodo un'esperienza professionale aderente alla categoria di appartenenza e per la quale fu assunto quale diminuzione dell'aspirazione all'accrescimento del proprio bagaglio professionale
(Cass. n.1916/2015), manca un accertamento di gravità di lesioni degli interessi professionali coinvolti ed il superamento della soglia di normale tollerabilità (Cass. n.5237/2011), e su tutte, a livello probatorio, occorrerebbe una specifica allegazione ad onere di lavoratore (Cass.
n.6572/06).
I ricorrenti non descrivono in quali occasioni si sarebbe occupato di svolgere mansioni definite
“improprie” ed inferiori, e con quale frequenza durante i turni di lavoro nei quali erano assenti gli SS e, soprattutto, non asseriscono di non aver potuto svolgere le proprie mansioni infermieristiche a cagione dello svolgimento delle predette mansioni ausiliarie, ma si dolgono di aver svolto ulteriori mansioni, rientranti in altra categoria ausiliaria di operatore socio-sanitario.
Tale onere di allegazione non risulta soddisfatto neppure con riguardo alla documentazione prodotta in atti, dalla quale non emerge che gli odierni appellanti abbiano svolto mansioni assistenziali sociosanitarie durante le ore di servizio: le buste paga enunciano voci lavoro straordinario e maggiorazioni per turno festivo o notturno, ma ovviamente non descrivono le attività svolte;
dei turni di servizio predisposti nell'ambito del reparto di salute mentale è fornito un estratto a campione relativo peraltro al solo anno 2018 per tutti i turni mensili nel decennio in osservazione;
dall'elenco del personale attestante la presenza di un solo SS può solo astrattamente ipotizzarsi, in un'ottica di leale collaborazione in ambiente lavorativo come sopra descritta, l'interazione professionale tra personale infermieristico e operatori sociosanitari, fra l'altro confermata dalle risultanze della prova testimoniale, avuto anche riguardo delle esigue dimensioni del reparto.
Occorre quivi ribadire che costituisce principio generale consolidato, quello secondo cui, ai fini della individuazione della qualifica spettane al lavoratore, deve aversi riguardo alla mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (v. Cass., 22.12.2009, n. 26978 e Cass., 18.3.2011, n. 6303).
La Suprema Corte ha precisato che:
- “deve considerarsi caratterizzante anche una mansione esercitata con scarsa frequenza ma richiedente un alto grado di specializzazione” (v. Cass., 8.7.1992, n. 8330 e Cass., 8.1.2000, n.
133);
- “una volta che l'attività prevalente e assorbente del lavoratore rientri fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non viola i limiti esterni dello "ius variandi" del datore di lavoro (nè frustra la funzione di tutela della professionalità) l'adibizione del lavoratore stesso a mansioni inferiori, accessorie rispetto alle prime, massimamente quando esse risultino funzionali alla tutela della sicurezza e della salubrità dell'ambiente di lavoro” (v.
Cass.,10.6.2004, n. 11045).
Analogo principio è stato poi ribadito con riferimento al lavoro pubblico privatizzato, nell'ambito del quale sono riconducibili i rapporto dedotti in giudizio, affermandosi che “l'art.
52 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario. L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare”. Nel caso di cui ci si occupa, dunque, come sopra evidenziato e come già correttamente sottolineato dalla gravata sentenza, già dalle semplici deduzione ed allegazioni, non può desumersi lo svolgimento da parte degli odierni appellanti di mansioni inferiori prevalenti e comunque non collaterali alla assorbente attività professionale di infermieri per la quale sono stati assunti.
È emerso piuttosto che essi svolgevano integralmente e continuativamente le mansioni costituenti il nucleo essenziale della figura dell'infermiere professionale.
Lo svolgimento di ulteriori attività rientranti nell'espletamento di mansioni inferiori è stato dedotto in maniera aspecifica, senza offrire elementi atti a personalizzare per ciascuno degli appellanti l'an, il quantum, il quomodo delle prestazioni rese, anche sotto un profilo temporale.
Tale puntualizzazione e chiarificazione, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, non sarebbe stata raggiunta nemmeno con l'espletamento dell'ulteriore richiesta prova testimoniale, così come articolata;
prova che affasciava peraltro indistintamente le posizioni degli odierni appellanti, per tutto l'arco temporale di riferimento, di circa un decennio.
Ed infatti i capitoli, articolati fin dal ricorso introduttivo, sono stati diretti a provare indistintamente, per tutti gli odierni appellanti, le seguenti circostanze:
“Vero è che i ricorrenti hanno sempre svolto, sin dalla loro assunzione e comunque negli ultimi dieci anni presso il dipartimento di salute mentale di Eboli, in via San Giovanni, in maniera continuativa e prevalente le mansioni di SS, ovvero pulizia dei malati, riordino dei letti, somministrazione pasti”; “Vero che presso il dipartimento di salute mentale di Eboli vi è confusione di ruolo tra infermiere e SS e vi è una sola SS per tutto il dipartimento e presente solo per un turno al giorno o mattutino o pomeridiano”; “Vero che la continua confusione esistente per l'utenza tra la figura di infermiere professionale e quella di SS, in quanto il primo svolgeva le mansioni del secondo, ha determinato disagio lamentato, derivante da compromissione delle proprie competenze professionali, mortificazione e senso di frustrazione per i ricorrenti”: tutte circostanze che non chiariscono l'apporto qualitativo e quantitativo delle attività riconducibili a mansioni inferiori e negli anni di lavoro.
Al contrario, le prestazioni asseritamente ricondotte a mansioni inferiori, diversamente da quanto affermato dagli appellanti, posso invece annoverarsi tra le cd. mansioni promiscue, ossia attività lavorative che possono appartenere, nelle loro diverse declinazioni e sfumature, a più inquadramenti riconducibili alle medesime categorie professionali.
A fronte di tale quadro, si deve rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di chiarire che “con riguardo all'individuazione dell'inquadramento da attribuire al lavoratore nel caso di svolgimento di attività promiscue e alla determinazione di mansioni da considerarsi prevalenti, la “promiscuità” non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, delle mansioni maggiormente significative sul piano professionale, purché non espletate in via sporadica od occasionale” (Cfr tra le altre, Cass. 21.6.2013, n. 15736; Id.
18149/12; Id. 11785/11).”
In sintesi, considerato che gli appellanti non sono stati adibiti a mansioni inferiori tout court ma hanno continuato – per loro stessa ammissione e per quanto emergente dalla prova testimoniale-
a svolgere le mansioni del proprio profilo di appartenenza insieme a quelle di un livello inferiore
(non essendo stato possibile, tra l'altro, dimostrare la prevalenza di queste ultime rispetto a quelle di appartenenza), deve ritenersi che, il lavoro da loro svolto non si è concretizzato in una sottrazione o in un depauperamento di mansioni, ma, al contrario, nell'espletamento di mansioni integrative e di complemento della prestazione di cura complessiva.
Correttamente, quindi, è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per ravvisare una riduzione o menomazione del contenuto professionale della funzione infermieristica in concreto svolta.
Del tutto prive di riscontro, risultano poi, le censure relative al danno da dequalificazione professionale e all'immagine professionale e alla dignità personale. Ed invero, come in più occasioni affermato dalla Suprema Corte, per poter accedere alla tutela risarcitoria non è sufficiente sostenere di aver subito un demansionamento, non potendo ritenersi il danno da dequalificazione professionale in re ipsa, ma occorre in ogni caso dedurre e provare, anche mediante il ricorso a presunzioni ai sensi dell'art. 2727 cod. civ., le conseguenze pregiudizievoli prodottesi nella sfera del lavoratore demansionato.
Con una serie di recenti pronunce (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 16 dicembre 2020, n. 28810; 1° giugno 2020, n. 10405; 19 agosto 2019, n. 21467; 5 dicembre 2017, n. 29047; 22 marzo 2016, n.
5590), il Supremo Collegio, ribadendo, peraltro, un principio già affermato, ha precisato che, in tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale e biologico non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato.
In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 cod. civ., è necessario individuare, quindi, un effetto della violazione incidente su di un determinato bene affinché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) dello stesso.
Con la sentenza n. 10868 del 23 aprile 2021, l'organo di legittimità ha ancora una volta affermato che, ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, è necessario che sia specificamente allegata, nel ricorso introduttivo del giudizio, l'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Ciò comporta che tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
Sulla scorta delle argomentazioni sin qui svolte, può quindi affermarsi che ogni azione risarcitoria correlata a un presunto inadempimento del datore di lavoro non può trovare idoneo e bastevole fondamento nell'allegazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma dev'essere supportata dalla descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, così da porre la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento del relativo onere probatorio.
Nella vicenda in esame, invece, in contrasto con le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, gli appellanti hanno altresì omesso di allegare e descrivere (prima ancora che provare) le specifiche conseguenze pregiudizievoli che il dedotto mutamento di mansioni avrebbe determinato sul proprio bagaglio professionale e non hanno offerto, quindi, alcun elemento da cui desumere l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche dello stesso, nonché il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro.
Parimenti deve essere esclusa la configurabilità di un danno all'immagine e alla dignità della persona, posto che: a) non sono state sottratte agli odierni appellanti le mansioni tipiche della professionalità acquisita;
b) le ulteriori incombenze affidate o non esulavano da tale professionalità, atteso anche il loro carattere strumentale ed accessorio, ovvero erano espletate con frequenza modesta;
c) il comportamento datoriale che richiedeva l'espletamento di tali ulteriori incombenze non risulta essere stato pretestuoso, anche alla luce dell'interesse dei terzi utenti del servizio pubblico erogato sui quali non potevano gravare, nei limiti del possibile, le notorie carenze di organico del settore.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, attesa l'oscillazione giurisprudenziale sul tema ed il recente intervento della S.C. di legittimità (Cass.
n. 25174/2025), la quale ha confermato precedente sentenza di questa Corte emessa all'esito di una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto ai sensi dell'art 13, co 1 quater dpr 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 29.12.2022 da , , Parte_1 Parte_5 Parte_3 [...]
, , nei confronti dell' Parte_2 Parte_4 Parte_6 Parte_7 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. (parte appellata) avverso la Controparte_2 sentenza del Tribunale di Salerno n. 1249/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di , , , Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_2
, Parte_4 Parte_6 Parte_7 compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il CONS. EST.
(Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dr. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunciato, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 641/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e , parti rappresentate e difese
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 come in atti dall'Avv. Mariangela Casiello, elettivamente domiciliate in Eboli (SA), alla Via D.
M. Paesano, n. 53;
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., parte Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti da dall'Avv. Marco Forlenza, elettivamente domiciliata come da pec;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1249/2022 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 06.07.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1249/2022 il Tribunale di Salerno, in funzione di g.l., rigettava, con condanna alle spese di lite, la domanda proposta dai ricorrenti, odierni appellanti, con ricorso depositato in data 08.11.2019, volta a conseguire l'accertamento dello svolgimento per oltre dieci anni, sin dalla data di assunzione come infermieri professionali (categoria D CCNL Comparto Sanità Pubblica) presso l'unità operativa di salute mentale del distretto sanitario di Eboli e comunque dal 1° gennaio 2009 e fino a tutto il 2019, di mansioni inferiori corrispondenti alla diversa categoria professionale degli SS (riordino leti, trasporto pazienti, pulizia malato, somministrazione pasti, gestione igienico-domestica-alberghiera dei pazienti) e la conseguente condanna dell' al risarcimento dei danni subiti alla professionalità, all'immagine Parte_8 professionale ed alla dignità personale in un importo pari, per ogni anno di utilizzo improprio e di demansionamento, ad un minimo di 5% ovvero ad un massimo del 50% della retribuzione mensile percepita.
Il giudicante, in particolare, a sostegno del proprio convincimento, rilevava l'assoluta genericità della prospettazione dei ricorrenti in ordine ai danni asseritamente patiti, oltre che il difetto di compiuta allegazione, da parte degli stessi, circa lo svolgimento prevalente di mansioni inferiori, ed evidenziava, in ogni caso, che dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio era emerso che i ricorrenti avevano pacificamente svolto le mansioni della propria qualifica di appartenenza, risultando adibiti solo sporadicamente ad ulteriori minime attività di ausilio ai pazienti, le quali, nel caso di specie, si inserivano invero nell'ambito del programma terapeutico proprio di un paziente psichiatrico.
Con ricorso depositato in data 29.12.2022 i lavoratori soccombenti proponevano appello avverso la sopracitata pronuncia, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo per la integrale riforma della stessa, con conseguente accoglimento di tutte le domande azionate nel giudizio di primo grado e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Gli appellanti, riepilogate le vicende di causa, deducevano l'erroneità della decisione adottata dal primo giudice con riferimento alla mancata allegazione del pregiudizio subito, tenuto conto che nel capitolo 2 del ricorso introduttivo avevano indicato, in modo specifico e dettagliato, il danno alla professionalità invocato e che, in ogni caso, al fine di acclarare l'effettività dell'avvenuto demansionamento, avevano articolato specifichi capitoli di prova, di cui infatti lamentavano la mancata ammissione, in particolare con riguardo alla prova presuntiva.
Eccepivano, inoltre, l'omesso esame di un fatto decisivo e non contestato, atteso che dalle stesse risultanze della prova testimoniale era emersa la totale assenza di SS per due dei tre turni giornalieri e la presenza di un solo SS per il restante;
circostanza, quest'ultima, che secondo la loro prospettazione, corroborava lo svolgimento quotidiano, prevalente e continuativo di mansioni inferiori da parte degli istanti. Ribadivano, infine, che era onere del datore di lavoro dare prova di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi derivanti dagli artt. 2103 c.c. e
2087 c.c. e censuravano altresì la condanna alle spese di lite, alla luce del riconoscimento, da parte dello stesso giudicante, dell'effettivo svolgimento di ulteriori mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio l'
[...]
convenuta con memoria difensiva depositata in data 03.10.2023, resistendo sulla base CP_1 di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
All'esito della camera di consiglio susseguente all'udienza del 13.10.2025 celebrata ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, lette le note difensive di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e non può pertanto essere accolto per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
Non vi è dubbio che la professione infermieristica rientri nell'ambito delle professioni intellettuali disciplinate dagli artt. 2229 e ss. c.c., e, in dettaglio, dal D.M. 14/9/1994 n.739 concernente l'individuazione del profilo professionale di infermiere ed il campo proprio di attività e responsabilità. All'art.1 è espressamente delineato il profilo professionale: è infermiere
“l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile della assistenza generale infermieristica” ed al successivo comma 2: “l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria”; segue al comma terzo l'elenco delle prestazioni e compiti a cui è tenuto l'infermiere (fra cui il primo, “partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività” e continua con:
“identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari e sociali;
per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio o nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale”); al comma quarto prevede che l'infermiere contribuisca alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca;
al comma quinto si precisa che la formazione infermieristica post-base per la ricerca specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche in varie aree cliniche, ed al comma settimo si afferma che il percorso formativo venga definito con decreto del Ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative.
Rilevante è quanto riportato, poi all'art. 2 “il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 30/12/1993 n.502 e ss. mod., abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale”. Quest'ultimo requisito qualifica la natura di professione intellettuale, ex art. 2229 c.c., implica l'accertamento di requisiti per l'iscrizione, consente il diritto ad agire per il pagamento della retribuzione, comporta l'esecuzione personale dell'incarico e la possibilità di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari. L'articolazione del processo formativo, la natura del titolo abilitante ed il contenuto delle prestazioni infermieristiche è stato poi disciplinato con DM
509/99 Legge 251/2000 e Legge 43/2006, disciplina comprendente il Codice Deontologico, e trattasi di disposizioni normative che hanno sancito il definitivo superamento del concetto di ausiliarietà e mera esecutività dell'assistenza infermieristica in relazione alla professione medica.
Non si dubita, quindi, della natura di professione intellettuale, e, quindi, della sua diversità dalle mansioni meramente assistenziali e finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della persona ed a favorirne il benessere e l'autonomia, affidate alla differente categoria dell'Operatore Socio Sanitario, il quale svolge attività di cura con semplici apparecchi medicali e aiuta nell'assunzione dei farmaci, rileva i parametri vitali dell'assistito e ne percepisce le comuni alterazioni, procede alla raccolta dei rifiuti, al trasporto di materiale biologico, sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici, esegue semplici medicazioni o altre minime prestazioni di carattere sanitario, supporta e assiste la persona nelle attività quotidiane e di igiene personale, nella vestizione, nella mobilità e nella assunzione dei cibi, si adopera per mantenere le capacità motorie dell'assistito e per fargli assumere posture corrette, realizza attività di animazione e Parte socializzazione. I compiti e le attività del profilo professionale dell' sono declinati negli allegati A, B, C dell'Accordo tra Ministero della Sanità, Ministero per la solidarietà sociale e
Regioni e province autonome (Conferenza Permanente Stato-Regioni), del 22/2/2001, dove si Parte precisa che l' svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale secondo il criterio del lavoro multiprofessionale, le cui attività sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: assistenza diretta e aiuto domestico-alberghiero, intervento igienico-sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo, il tutto secondo gli allegati elenchi di attività, competenze ed obiettivi.
La diversità dei compiti appartenenti alle due categorie professionali è sufficientemente chiarita dai testi normativi di riferimento, ma è altrettanto evidente che l'operatore socio sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e sociale, e che l'infermiere nella identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e nel formularne gli obiettivi pianificando e valutando l'intervento assistenziale infermieristico, debba agire anche in collaborazione con altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, per l'espletamento delle sue funzioni, dell'opera del personale di supporto:
l'art. 1 comma 3 del DM 739/94 si articola e si completa con l'art. 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2001.
Trattasi, allora, di una interazione professionale, di una modalità collaborativa imprescindibile nell'espletamento delle attività e compiti a cui entrambe le figure sono preposte;
l'obiettivo di soddisfare i bisogni di salute dell'utente comprende anche i bisogni della persona, d'altronde l'intervento igienico-sanitario favorisce la corretta esecuzione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche, l'assistenza nella mobilità e nella assunzione di cibi consente di comprendere la risposta alle prestazioni assistenziali tecnico-relazionali-educative, l'assistenza nella assunzione di farmaci o nella predisposizione di apparecchi medicali realizza il compito infermieristico di garantire la corretta applicazione delle prestazioni diagnostico-terapeutiche.
I compiti dei due prestatori, professionale l'uno, assistenziale l'altro, non raggiungerebbero il rispettivo livello di completa attuazione senza la reciproca cooperazione sinergica.
In questa ottica va pertanto letta l'attività assistenziale che i ricorrenti lamentano di aver prestato nelle ore di carenza di turni del personale SS e che è stata riportata anche dai testi escussi in primo grado.
Trattasi di prestazioni che, ancor prima di verificare se siano state svolte con prevalenza e continuità, non sembrano affatto estranee all'ambito operativo dell'infermiere professionale, rientrano nel percorso degli obiettivi in cui si muove la propria prestazione, a fortiori in un reparto quale quello di salute mentale ove svolgono la propria attività lavorativa i ricorrenti, e va quindi confermata l'osservazione del giudice di primo grado circa la collateralità delle mansioni di carattere genericamente assistenziale a quelle più prettamente infermieristiche sì da affermare, ad esempio, che l'assistenza nell'alimentazione o nell'igiene del paziente, seppure non costituisca il nucleo fondante delle mansioni proprie, potrebbe rientrare nel profilo di appartenenza dell'infermiere laddove questi partecipi alla individuazione dei bisogni di salute del paziente;
incensurabile è, dunque, la conseguenziale osservazione che le mansioni accessorie svolte dai ricorrenti non fossero completamente estranee alla loro professionalità ma, al contrario, rientrassero nel più ampio percorso terapeutico cui l'infermiere deve prendere parte.
Ciò è a dirsi su piano meramente teorico e nel raffronto fra le declaratorie professionali delle due categorie in comparazione. In punto di fatto, tuttavia, manca la allegazione della prevalenza, costanza e continuità delle mansioni inferiori, e soprattutto manca, così come correttamente rilevato dal primo giudice, l'allegazione della deprivazione delle mansioni professionali infermieristiche a cui i dipendenti erano preposti.
Si appalesa invero carente la dimostrazione dell'entità quantitativa e qualitativa del denunciato demansionamento, ma anche di tutti gli aspetti caratterizzanti di esso, come più volte enunciati in giurisprudenza di legittimità: manca la illustrazione di una eventuale forzata inattività delle mansioni proprie causativa di un pregiudizio incidente sulla vita professionale e di relazione degli interessati con indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa (Cass. 31182/2021) ovvero quale lesione del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino nonché dell'immagine, della dignità e della professionalità del dipendente (Cass. n.20466/2020), manca l'allegazione di una eventuale mortificazione di immagine e professionalità quale conseguenza della inattività nelle mansioni proprie (Cass. n.7963/12), manca la dimostrazione dell'impossibilità di acquisire per un congruo periodo un'esperienza professionale aderente alla categoria di appartenenza e per la quale fu assunto quale diminuzione dell'aspirazione all'accrescimento del proprio bagaglio professionale
(Cass. n.1916/2015), manca un accertamento di gravità di lesioni degli interessi professionali coinvolti ed il superamento della soglia di normale tollerabilità (Cass. n.5237/2011), e su tutte, a livello probatorio, occorrerebbe una specifica allegazione ad onere di lavoratore (Cass.
n.6572/06).
I ricorrenti non descrivono in quali occasioni si sarebbe occupato di svolgere mansioni definite
“improprie” ed inferiori, e con quale frequenza durante i turni di lavoro nei quali erano assenti gli SS e, soprattutto, non asseriscono di non aver potuto svolgere le proprie mansioni infermieristiche a cagione dello svolgimento delle predette mansioni ausiliarie, ma si dolgono di aver svolto ulteriori mansioni, rientranti in altra categoria ausiliaria di operatore socio-sanitario.
Tale onere di allegazione non risulta soddisfatto neppure con riguardo alla documentazione prodotta in atti, dalla quale non emerge che gli odierni appellanti abbiano svolto mansioni assistenziali sociosanitarie durante le ore di servizio: le buste paga enunciano voci lavoro straordinario e maggiorazioni per turno festivo o notturno, ma ovviamente non descrivono le attività svolte;
dei turni di servizio predisposti nell'ambito del reparto di salute mentale è fornito un estratto a campione relativo peraltro al solo anno 2018 per tutti i turni mensili nel decennio in osservazione;
dall'elenco del personale attestante la presenza di un solo SS può solo astrattamente ipotizzarsi, in un'ottica di leale collaborazione in ambiente lavorativo come sopra descritta, l'interazione professionale tra personale infermieristico e operatori sociosanitari, fra l'altro confermata dalle risultanze della prova testimoniale, avuto anche riguardo delle esigue dimensioni del reparto.
Occorre quivi ribadire che costituisce principio generale consolidato, quello secondo cui, ai fini della individuazione della qualifica spettane al lavoratore, deve aversi riguardo alla mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (v. Cass., 22.12.2009, n. 26978 e Cass., 18.3.2011, n. 6303).
La Suprema Corte ha precisato che:
- “deve considerarsi caratterizzante anche una mansione esercitata con scarsa frequenza ma richiedente un alto grado di specializzazione” (v. Cass., 8.7.1992, n. 8330 e Cass., 8.1.2000, n.
133);
- “una volta che l'attività prevalente e assorbente del lavoratore rientri fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non viola i limiti esterni dello "ius variandi" del datore di lavoro (nè frustra la funzione di tutela della professionalità) l'adibizione del lavoratore stesso a mansioni inferiori, accessorie rispetto alle prime, massimamente quando esse risultino funzionali alla tutela della sicurezza e della salubrità dell'ambiente di lavoro” (v.
Cass.,10.6.2004, n. 11045).
Analogo principio è stato poi ribadito con riferimento al lavoro pubblico privatizzato, nell'ambito del quale sono riconducibili i rapporto dedotti in giudizio, affermandosi che “l'art.
52 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario. L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare”. Nel caso di cui ci si occupa, dunque, come sopra evidenziato e come già correttamente sottolineato dalla gravata sentenza, già dalle semplici deduzione ed allegazioni, non può desumersi lo svolgimento da parte degli odierni appellanti di mansioni inferiori prevalenti e comunque non collaterali alla assorbente attività professionale di infermieri per la quale sono stati assunti.
È emerso piuttosto che essi svolgevano integralmente e continuativamente le mansioni costituenti il nucleo essenziale della figura dell'infermiere professionale.
Lo svolgimento di ulteriori attività rientranti nell'espletamento di mansioni inferiori è stato dedotto in maniera aspecifica, senza offrire elementi atti a personalizzare per ciascuno degli appellanti l'an, il quantum, il quomodo delle prestazioni rese, anche sotto un profilo temporale.
Tale puntualizzazione e chiarificazione, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, non sarebbe stata raggiunta nemmeno con l'espletamento dell'ulteriore richiesta prova testimoniale, così come articolata;
prova che affasciava peraltro indistintamente le posizioni degli odierni appellanti, per tutto l'arco temporale di riferimento, di circa un decennio.
Ed infatti i capitoli, articolati fin dal ricorso introduttivo, sono stati diretti a provare indistintamente, per tutti gli odierni appellanti, le seguenti circostanze:
“Vero è che i ricorrenti hanno sempre svolto, sin dalla loro assunzione e comunque negli ultimi dieci anni presso il dipartimento di salute mentale di Eboli, in via San Giovanni, in maniera continuativa e prevalente le mansioni di SS, ovvero pulizia dei malati, riordino dei letti, somministrazione pasti”; “Vero che presso il dipartimento di salute mentale di Eboli vi è confusione di ruolo tra infermiere e SS e vi è una sola SS per tutto il dipartimento e presente solo per un turno al giorno o mattutino o pomeridiano”; “Vero che la continua confusione esistente per l'utenza tra la figura di infermiere professionale e quella di SS, in quanto il primo svolgeva le mansioni del secondo, ha determinato disagio lamentato, derivante da compromissione delle proprie competenze professionali, mortificazione e senso di frustrazione per i ricorrenti”: tutte circostanze che non chiariscono l'apporto qualitativo e quantitativo delle attività riconducibili a mansioni inferiori e negli anni di lavoro.
Al contrario, le prestazioni asseritamente ricondotte a mansioni inferiori, diversamente da quanto affermato dagli appellanti, posso invece annoverarsi tra le cd. mansioni promiscue, ossia attività lavorative che possono appartenere, nelle loro diverse declinazioni e sfumature, a più inquadramenti riconducibili alle medesime categorie professionali.
A fronte di tale quadro, si deve rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di chiarire che “con riguardo all'individuazione dell'inquadramento da attribuire al lavoratore nel caso di svolgimento di attività promiscue e alla determinazione di mansioni da considerarsi prevalenti, la “promiscuità” non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, delle mansioni maggiormente significative sul piano professionale, purché non espletate in via sporadica od occasionale” (Cfr tra le altre, Cass. 21.6.2013, n. 15736; Id.
18149/12; Id. 11785/11).”
In sintesi, considerato che gli appellanti non sono stati adibiti a mansioni inferiori tout court ma hanno continuato – per loro stessa ammissione e per quanto emergente dalla prova testimoniale-
a svolgere le mansioni del proprio profilo di appartenenza insieme a quelle di un livello inferiore
(non essendo stato possibile, tra l'altro, dimostrare la prevalenza di queste ultime rispetto a quelle di appartenenza), deve ritenersi che, il lavoro da loro svolto non si è concretizzato in una sottrazione o in un depauperamento di mansioni, ma, al contrario, nell'espletamento di mansioni integrative e di complemento della prestazione di cura complessiva.
Correttamente, quindi, è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per ravvisare una riduzione o menomazione del contenuto professionale della funzione infermieristica in concreto svolta.
Del tutto prive di riscontro, risultano poi, le censure relative al danno da dequalificazione professionale e all'immagine professionale e alla dignità personale. Ed invero, come in più occasioni affermato dalla Suprema Corte, per poter accedere alla tutela risarcitoria non è sufficiente sostenere di aver subito un demansionamento, non potendo ritenersi il danno da dequalificazione professionale in re ipsa, ma occorre in ogni caso dedurre e provare, anche mediante il ricorso a presunzioni ai sensi dell'art. 2727 cod. civ., le conseguenze pregiudizievoli prodottesi nella sfera del lavoratore demansionato.
Con una serie di recenti pronunce (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 16 dicembre 2020, n. 28810; 1° giugno 2020, n. 10405; 19 agosto 2019, n. 21467; 5 dicembre 2017, n. 29047; 22 marzo 2016, n.
5590), il Supremo Collegio, ribadendo, peraltro, un principio già affermato, ha precisato che, in tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale e biologico non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato.
In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 cod. civ., è necessario individuare, quindi, un effetto della violazione incidente su di un determinato bene affinché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) dello stesso.
Con la sentenza n. 10868 del 23 aprile 2021, l'organo di legittimità ha ancora una volta affermato che, ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, è necessario che sia specificamente allegata, nel ricorso introduttivo del giudizio, l'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Ciò comporta che tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
Sulla scorta delle argomentazioni sin qui svolte, può quindi affermarsi che ogni azione risarcitoria correlata a un presunto inadempimento del datore di lavoro non può trovare idoneo e bastevole fondamento nell'allegazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma dev'essere supportata dalla descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, così da porre la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento del relativo onere probatorio.
Nella vicenda in esame, invece, in contrasto con le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, gli appellanti hanno altresì omesso di allegare e descrivere (prima ancora che provare) le specifiche conseguenze pregiudizievoli che il dedotto mutamento di mansioni avrebbe determinato sul proprio bagaglio professionale e non hanno offerto, quindi, alcun elemento da cui desumere l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche dello stesso, nonché il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro.
Parimenti deve essere esclusa la configurabilità di un danno all'immagine e alla dignità della persona, posto che: a) non sono state sottratte agli odierni appellanti le mansioni tipiche della professionalità acquisita;
b) le ulteriori incombenze affidate o non esulavano da tale professionalità, atteso anche il loro carattere strumentale ed accessorio, ovvero erano espletate con frequenza modesta;
c) il comportamento datoriale che richiedeva l'espletamento di tali ulteriori incombenze non risulta essere stato pretestuoso, anche alla luce dell'interesse dei terzi utenti del servizio pubblico erogato sui quali non potevano gravare, nei limiti del possibile, le notorie carenze di organico del settore.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, attesa l'oscillazione giurisprudenziale sul tema ed il recente intervento della S.C. di legittimità (Cass.
n. 25174/2025), la quale ha confermato precedente sentenza di questa Corte emessa all'esito di una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto ai sensi dell'art 13, co 1 quater dpr 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 29.12.2022 da , , Parte_1 Parte_5 Parte_3 [...]
, , nei confronti dell' Parte_2 Parte_4 Parte_6 Parte_7 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. (parte appellata) avverso la Controparte_2 sentenza del Tribunale di Salerno n. 1249/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di , , , Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_2
, Parte_4 Parte_6 Parte_7 compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il CONS. EST.
(Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dr. Maura Stassano)