Ordinanza presidenziale 27 novembre 2024
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 02000/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01392/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- anche quali legali rappresentanti della -OMISSIS-., rappresentati e difesi dall'avvocato Mariarosaria Finocchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Motta Sant’Anastasia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Guardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Maria Oliveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dei seguenti atti: 1) il provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui, concludendo la pratica edilizia n. -OMISSIS-, il Dirigente del Comune di Motta Sant’Anastasia (CT), Area 3 Urbanistica – Servizio Edilizia e Urbanistica, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia e il Tecnico Istruttore della pratica hanno denegato la domanda di condono edilizio prot. -OMISSIS-, presentata ai sensi della legge 23 dicembre -OMISSIS-94, n. 724 e ss.mm.ii; 2) il preavviso di diniego prot.-OMISSIS-; 3) nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso ancorché sconosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
dei seguenti atti: 1) l’ordinanza prot. -OMISSIS-, notificata in data 23.09.2024, con la quale il Comune di Motta Sant’Anastasia ha ingiunto agli odierni ricorrenti di provvedere alla demolizione entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di notifica delle opere abusivamente realizzate e di ripristinare a proprie cure e spese lo stato dei luoghi; 2) tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Motta Sant’Anastasia e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I sig.ri -OMISSIS- odierni ricorrenti, hanno presentato in data 3.04.-OMISSIS-95 domanda di condono edilizio (prot.-OMISSIS-) ai sensi della L. 724/-OMISSIS-94, avente ad oggetto la realizzazione di taluni interventi di messa in sicurezza effettuati, nel corso degli anni, in un lago di asserita formazione naturale sul terreno di proprietà, sito nel territorio del Comune di Motta Sant’Anastasia, identificato catastalmente al foglio n. -OMISSIS- particelle nn. -OMISSIS-.
Con tale domanda i ricorrenti hanno dichiarato che “… trattasi di un invaso naturale certamente esistente da oltre un trentennio, come rilevabile dall’aerofotogrammetria del territorio. I danti causa hanno realizzato da oltre un ventennio, opere presa, casotto motori, mentre da più di un quinquennio opere presidio e recinzione dell’invaso. Nessuna attività (...) è stata posta in essere né dal sottoscritto né dal proprietario mentre per motivi di sicurezza è stata accertata idoneità statica dell’invaso. Pertanto le opere realizzate sono individuabili fra quelle previste all’art. 6 della legge 10.08.85 n. 37, soggette a concessioni, autorizzazione e comunicazione. Pur tuttavia trattandosi di manufatto assolutamente necessario alla buona condizioni del fondo onde evitare eventuale contenzioso con la pubblica amministrazione si propone istanza di condono edilizio …”.
Con istanza del 10.01.2022 i due ricorrenti hanno comunicato di voler produrre documentazione integrativa per l’esame e l’istruttoria della superiore pratica di condono edilizio, in riscontro alla quale il Comune procedente, con nota prot. n. -OMISSIS-, ha comunicato che «…- è necessario, per il proseguo della pratica sopra indicata, trasmettere al nostro Ente nuovo Nulla Osta della Soprintendenza come richiesto dalla stessa con nota n. -OMISSIS-, da rilasciarsi su “Progetto di adeguamento dei luoghi” volto a rimuovere le attuali condizioni ostativo al rilascio di parere favorevole e titolo abilitativo in sanatoria; - Non è presente, nel nostro archivio, tra gli elaborati indispensabili al rilascio di Permesso di Costruire in Sanatoria, la documentazione comprovante l’avvenuto accatastamento del manufatto, per questo si richiede di provvedere all’inserimento presso l’Ufficio dell’Agenzia del Territorio di TA (Catasto) del bene oggetto di condono ed inoltrare copia a questo Ufficio, al fine di proseguire con l’esame ed istruttoria della pratica; - Visto il vincolo imposto dal Regio Decreto n. 523 sulle aree interessate da corsi d’acqua e loro utilizzo, nonché il vincolo geologico imposto dal PRG vigente, la documentazione prodotta per il perfezionamento della pratica n. -OMISSIS- sarà sottoposta al Parere dell’Autorità di Bacino Regione Sicilia prima della sua completa definizione. […] Si informa che, nelle more di ricevere i suddetti Pareri e Nulla-Osta, nonché la documentazione catastale riguardante il bene oggetto di condono, questo Ufficio non può procedere al completamento della pratica, determinare le eventuali somme residue ed esprimere il circostanziato parere di competenza …».
L’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico di Sicilia, con nota dell’-OMISSIS-, avente ad oggetto la “ richiesta di intervento urgente a tutela della pubblica incolumità – invaso artificiale nei pressi del -OMISSIS- ”, ha richiesto al Comune quale fosse lo stato dei luoghi, facendo esplicito riferimento ad un “ laghetto esistente sul confine tra due lotti di proprietà privata ”.
Con nota di riscontro prot. -OMISSIS-, indirizzata sia alla predetta Autorità che ai sig.ri -OMISSIS-, l’Ente comunale ha rappresentato l’impossibilità di concludere la pratica di condono edilizio n. -OMISSIS- stante la “ carenza di documentazione indispensabile al rilascio di definitivo titolo conclusivo …”, esplicitando tuttavia che “… si rimane in attesa della documentazione precedentemente richiesta in data -OMISSIS- al fine di poter istruire definitivamente la pratica di condono edilizio sulla sanabilità dell’opera …”.
L’Autorità di Bacino, con nota prot. n. -OMISSIS-, ha fissato un sopralluogo congiunto per il successivo 13.11.2023, avvenuto per mezzo del personale del Corpo Forestale – Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia (c.d. NORAS), il quale ha redatto un contestuale verbale di accertamento urgente ai sensi dell’articolo 354 c.p.p., dal quale è emersa la presenza « in sponda idraulica destra di un invaso il cui argine si trova a ridosso della sponda del corso d’acqua, e che era visibile una conduttura di “troppo pieno” che fuoriesce dall’invaso e che recapita nel torrente. È emerso altresì che a monte di detto invaso, all’interno dell’alveo del torrente Lagani, era esistente uno sbarramento delle acque di dimensioni contenute e che addossato a detto sbarramento vi era una conduttura che intercettava le acque portandole direttamente all’interno di detto invaso …».
Nel medesimo verbale è stato poi precisato che l’invaso “… è stato misurato per la lunghezza di metri lineari 80, con una larghezza di metri lineari 40. È stata altresì misurata la distanza esistente tra l’acqua all’interno dell’invaso e la sponda in destra idraulica del torrente che è risultata essere mediamente di metri lineari 6.50 …”.
L’Autorità di Bacino, alla luce del sopralluogo effettuato, con nota prot. n. -OMISSIS-ha confermato che «… in sponda idraulica vi era presente un invaso il cui argine si trovava a ridosso della sponda del corso d’acqua. Il tratto di arginatura dell’invaso che insiste su fondi di proprietà dei cugini -OMISSIS- […] si segue per circa 80 metri procedendo in direzione circa nord; nel punto meridionale di tale argine, posto nel limite superiore, poco prima del coronamento del lago, vi era una conduttura in metallo, di alcuni decimetri di diametro, dalla quale fuoriusciva il troppopieno dell’invaso, che recapitava le acque, attraverso un salto di qualche metro nel -OMISSIS-, il cui asse del corso d’acqua si trova circa 3 – 4 metri più in basso. Procedendo in direzione nord lungo il corso del torrente per circa 80 m, a monte dell’invaso, nel punto in cui il corso d’acqua ha un cambio di direzione a gomito, di circa 90°, passando dalla direzione NNE-SSO a NO-SE, si è rilevata la presenza di una traversa di piccole dimensioni in cls, a modo di stramazzo, che realizzava un piccolo bacino di raccolta delle acqua e che in sponda a destra, in prossimità dello sbarramento vi era una conduttura in metallo di qualche decimetro (simile a quella rilevata più a valle per il troppopieno dell’invaso) che intercettava le acque del torrente in parola; la conduttura risultava poi interrata in direzione dell’invaso. Il laghetto che insiste nei fondi di proprietà dei “cugini -OMISSIS-”, il cui argine è posto a diretto contatto con la sponda del corso d’acqua con il suo scarico, oltre all’opera di presa (traversa e tubazione di derivazione) rilevata all’interno dell’alveo del -OMISSIS-, risultano essere poste all’interno e/o a distanza inferiore a metri 10 dal corso d’acqua in parola, in violazione degli artt. 93 e 96 lettera f) del R.D. n. 523/-OMISSIS-04 con conseguente applicazione di quanto previsto all’articolo 378 allegato f) della Legge 20/03/1865 n. 2248 così come modificato dall’art. 1 del Regio Decreto n. 1688 del -OMISSIS-/11/-OMISSIS-21 …», ordinando dunque “… ai sensi dell’art. 378 della Legge 20/3/1865 n. 2.248, all. f, visto l’art. 1 del Regio Decreto n. 1.688 del -OMISSIS-/11/-OMISSIS-21 e ss.mm.ii., la rimessa in pristino dei luoghi della pertinenza dell’area demaniale del -OMISSIS- nella parte dove è stato accertato l'abuso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente […] si ordina nello specifico lo sgombero dell’area di territorio di pertinenza del demanio fluviale dall’invaso e dall’opera di presa d’acqua in alveo e quindi la rimessa in pristino dei luoghi …”.
I ricorrenti hanno dunque impugnato con separato ricorso (R.G. n. -OMISSIS-) la suddetta ordinanza di rimessione in pristino e sgombero.
Il Comune procedente, con nota prot. n.-OMISSIS- ha comunicato i motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento di condono avviato dai sig.ri -OMISSIS-, preannunciando un diniego per improcedibilità e assegnando il termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. In assenza di quest’ultime, con il provvedimento prot. n. -OMISSIS-il Comune di Motta Sant’Anastasia ha denegato la domanda di condono edilizio dei due istanti.
2. Con ricorso introduttivo notificato in data 21.06.2024 e depositato il 20.07.2024 i due ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: 1) il provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui, concludendo la pratica edilizia n. -OMISSIS-, il Dirigente del Comune di Motta Sant’Anastasia (CT), Area 3 Urbanistica – Servizio Edilizia e Urbanistica, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia e il Tecnico Istruttore della pratica hanno denegato la domanda di condono edilizio prot.-OMISSIS-, presentata ai sensi della legge 724/-OMISSIS-94, avente ad oggetto la realizzazione di un invaso in terreno agricolo nel territorio comunale; 2) il preavviso di diniego prot.-OMISSIS-; 3) nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso ancorché sconosciuto.
Tali atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Eccesso di potere per sviamento; errore nel presupposto; difetto assoluto d’istruttoria; difetto di motivazione ; 2) Travisamento dei fatti; illogicità manifesta; eccesso di potere per sviamento; errore nel presupposto; difetto assoluto d’istruttoria; difetto di motivazione; violazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell’agere della P.A.; violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Costituzione ; 3) Travisamento dei fatti; illogicità manifesta; eccesso di potere per sviamento; errore nel presupposto; difetto assoluto d’istruttoria; difetto di motivazione; violazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell’agere della P.A.; violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Costituzione .
2.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti contestano la legittimità della prima parte dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono, richiamati dal provvedimento di diniego impugnato, ove il Comune di Motta Santa Anastasia così motiva:
«Visti gli allegati presentati per l’istruttoria della domanda di condono edilizio e tutti i documenti integrativi trasmessi a questo ufficio tecnico;
Vista la mancanza di documentazione indispensabile al rilascio di parere;
Visto che la domanda di condono edilizio riguarda un invaso dichiarato “naturale” su cui sono state eseguite opere di “presa, presidio e recinzione” in assenza di autorizzazioni necessarie da parte di tutti gli enti competenti in materia urbanistica ed ambientale (Comune di Motta Santa Anastasia, Ufficio del Genio Civile, Soprintendenza dei Beni Culturali, Autorità di Bacino); che sulla stessa e sull’atto notorio a firma del sig. --OMISSIS-non è specificata l’estensione del laghetto oggetto della stessa; che si dichiara che le opere abusivamente realizzate sono state ultimate in data 15 marzo --OMISSIS-; (...)».
Con specifico riguardo alla “ mancanza di documentazione indispensabile al rilascio di parere ”, i ricorrenti deducono che tale affermazione sia generica e illegittima, in quanto non si evincerebbero quali richieste di integrazioni documentali sarebbero state rivolte ai ricorrenti e non ottemperate da quest’ultimi.
Viene altresì censurata la parte del provvedimento ove l’Ente procedente afferma che « la domanda di condono edilizio riguarda un invaso dichiarato “naturale” su cui sono state eseguite opere di “presa, presidio e recinzione” in assenza di autorizzazioni necessarie da parte di tutti gli enti competenti in materia urbanistica ed ambientale (Comune di Motta Santa Anastasia, Ufficio del Genio Civile, Soprintendenza dei Beni Culturali, Autorità di Bacino); che sulla stessa e sull’atto notorio a firma del sig. --OMISSIS-non è specificata l’estensione del laghetto oggetto della stessa; che si dichiara che le opere abusivamente realizzate sono state ultimate in data 15 marzo --OMISSIS- », la quale sarebbe errata – con conseguente travisamento dei fatti ed errore nel presupposto – in quanto la domanda di condono edilizio, continuano i ricorrenti, avrebbe ad oggetto non la regolarizzazione di un lago di nuova realizzazione bensì la bonifica degli interventi di messa in sicurezza effettuati, nel corso degli anni, in un lago, di formazione naturale, dai danti causa dei ricorrenti.
È altresì contestato che l’Amministrazione comunale affermi che la presa d’acqua sia priva di autorizzazione, avendo quest’ultima rilasciato due autorizzazioni nel --OMISSIS- e nel --OMISSIS-.
2.2. Con la seconda doglianza viene avversata la seconda parte della motivazione del predetto preavviso di rigetto, richiamato dall’atto di diniego finale, ove l’Ente così motiva:
“ Verificato che su rilievo aerofotogrammetrico eseguito a fine anno --OMISSIS- dal Comune di Motta Sant’Anastasia risulta presente un invaso esteso circa 1.500 mq;
Visti i documenti integrati dal --OMISSIS-consistenti nello Studio di ingegneria Civile ed Industriale a firma del dott. ing. Francesco Giacalone che descrive un’area recintata estesa 3.400,00 mq e la relazione geologico-tecnica del geologo Giuseppe Pappalardo che descrive un invaso interrato, già realizzato, esteso 3.375,00 mq, depositato presso l’Ufficio del Genio Civile di CATANIA il -OMISSIS-ovvero in epoca antecedente alla presentazione della domanda di condono;
Vista la situazione attuale dei luoghi accertata con sopralluogo tecnico in data 13 novembre 2023 alla presenza del Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia – Corpo Forestale competente e dell’Autorità di Bacino della Regione Siciliana unitamente al personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Motta Sant’Anastasia e le misurazioni effettuate che confermano un’estensione areale di un invaso esteso non meno di 3.200,00 mq il cui confine di sud-ovest invade la fascia di rispetto della sponda ovest del fiume Lagani collocando a meno di m 10 dall’argine la costruzione abusivamente realizzata;
Accertato che per sagoma e dimensione, l’oggetto della domanda di Condono dal --OMISSIS- al -OMISSIS-95 è stato certamente alterato ed ampliato con conseguente variazione dello stato dei luoghi nel tempo ; (...)”.
È evidenziato, nello specifico, che:
- la dimensione reale del lago nel corso del tempo è sempre stata pari a circa 3.400 mq, e non pari a 1.500 mq, rilevandosi l’errore di misurazione dell’Ente comunale;
- l’invaso sarebbe di formazione naturale (con conseguente inapplicabilità della normativa sulle distanze) e non sarebbe comprovato, in ogni caso, che sia collocato a una distanza inferiore a 10 metri dall’argine del torrente.
2.3. Con l’ultima censura viene contestata la parte finale del preavviso di rigetto richiamato dal provvedimento di diniego finale, ove si legge:
« Accertato che le opere abusivamente realizzate violano le normative vigenti in materia ambientale ovvero l’art. 96 del R.D. 523/-OMISSIS-04 Testo Unico sulle Opere Idrauliche che impone il vincolo di inedificabilità assoluta entro 10 metri dall’alveo fluviale;
Visto il contenuto dell’art. 33 della legge 47/85 il quale indica espressamente le opere non suscettibili di sanatoria, ovvero riguardo alle opere abusivamente realizzate quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora, questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse […];
Visto il contenuto dell’Ordinanza della Regione Siciliana nella persona della Presidenza della Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, Servizio 6 – Pareri ed autorizzazioni ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica di TA, Siracusa e Ragusa, identificata con prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto la “rimessa in pristino dei luoghi”, catastalmente identificati al foglio n. -OMISSIS- del Comune di Motta Sant’Anastasia, particelle -OMISSIS- (ex particelle n. -OMISSIS- del foglio -OMISSIS-) e foglio -OMISSIS-, in ditta ai sig.ri -OMISSIS- […], con al quale si ordina lo sgombero dell’area del territorio di pertinenza del demanio fluviale dall’invaso e dall’opera di presa d’acqua in alveo e la rimessa in ripristino dei luoghi ».
I ricorrenti rilevano, in particolare, che anche tale parte del provvedimento sia viziata da difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’invaso sarebbe di formazione naturale, con conseguente inapplicabilità delle previsioni di cui all’art. 96 del R.D. n. 523/-OMISSIS-04 e dell’art. 33 della legge 47/--OMISSIS-.
2.4. I ricorrenti hanno chiesto in sede di gravame, in via istruttoria, la nomina di un consulente tecnico d’ufficio al fine di descrivere lo stato dei luoghi, verificare la reale estensione del lago e la distanza di questo dal torrente Lagani.
3. Il Comune di Motta Santa Anastasia, Amministrazione resistente, si è costituito in giudizio in data 17.09.2024 per resistere al ricorso.
4. In data 30.10.2024 è intervenuto ad opponendum nel presente giudizio il sig. -OMISSIS-, quale proprietario di un terreno confinante con l’area oggetto della pratica di condono edilizio per cui è causa.
5. Con memoria del 3.11.2024 il Comune resistente ha preliminarmente chiesto la riunione del presente giudizio con il giudizio pendente innanzi a questo Tribunale al n. -OMISSIS-, avente ad oggetto un atto posto a fondamento del provvedimento di diniego in questa sede impugnato, e ivi richiamato nella sua parte motiva. In subordine, la parte resistente ha chiesto la sospensione necessaria del presente giudizio ai sensi degli articoli 79 c.p.a. e 295 c.p.c., anche al fine di evitare un possibile conflitto tra giudicati.
Nel merito, viene osservato che:
(i) il Comune abbia chiesto in più frangenti agli odierni ricorrenti di integrare la documentazione necessaria per la definizione della pratica di condono, senza che a tali richieste sia seguita la produzione di quanto richiesto;
(ii) l’invaso avrebbe natura artificiale in quanto: 1) né il provvedimento del --OMISSIS- né il successivo ampliamento del --OMISSIS-, citati dai ricorrenti, farebbero riferimento a un lago di origine naturale; 2) le produzioni fotografiche fornite dai ricorrenti non proverebbero l’origine naturale del lago; 3) l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile di TA con nota prot. n. -OMISSIS-, versata in atti dalla parte intervenuta ad opponendum , ha ad oggetto un “… invaso artificiale abusivamente realizzato …”, come da istanza del -OMISSIS-, avanzata dai medesimi ricorrenti, i quali avrebbero quindi già in passato ammesso l’artificialità del manufatto abusivo; 4) le risultanze della C.T.U. svolta dall’ ing. Venero Torrisi, su mandato del Tribunale Civile di TA in seno al giudizio n. -OMISSIS- R.G., allo stato pendente tra i ricorrenti e l’interveniente, comproverebbero l’artificialità dell’invaso;
(iii) l’invaso artificiale sarebbe stato modificato – tanto nella sua struttura quanto nelle sue dimensioni e nel suo perimetro – dopo il --OMISSIS-;
(iv) l’opera sarebbe stata realizzata, come riportato nel provvedimento di diniego impugnato, in violazione: 1) dell’art. 96 del R.D. n. 523/-OMISSIS-04 (c.d. Testo Unico sulle Opere Idrauliche), che impone il vincolo di inedificabilità assoluta entro 10 metri dall’alveo fluviale; 2) dell’art. 82 del D.P.R. n. 616 del -OMISSIS-77, in quanto i ricorrenti non hanno richiesto né ottenuto il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico; 3) dell’art. 33 della L. 47/--OMISSIS-, sussistendo vincoli imposti da norme statati e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali.
In ultimo, viene contestata la richiesta di consulenza tecnica di ufficio presentata dai due ricorrenti, in quanto ritenuta generica ed esplorativa.
6. Con memoria del 4.11.2024 i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del proprio gravame introduttivo e hanno contestato la legittimità dell’intervento ad opponendum del sig. Orlando, la cui posizione giuridica soggettiva rispetto ai fatti di causa configurerebbe un diritto soggettivo (al risarcimento o alla riduzione in pristino) da far valere innanzi al Giudice ordinario.
È altresì contestata la tardività della produzione documentale del predetto interventore ad opponendum , avvenuta il 30.10.2024, ossia oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza, originariamente fissata in data 5.12.2024 innanzi alla Seconda Sezione di questo Tribunale.
È altresì evidenziato, nel merito, che con sentenza n. -OMISSIS- resa dal Tribunale penale di TA sarebbe stata accertata l’origine naturale dell’invaso, la quale sarebbe stata confermata anche nell’ambito del successivo Proc. Pen. -OMISSIS- R.G. presso lo stesso Tribunale.
7. Con successiva memoria di replica del 12.11.2024 i ricorrenti si sono opposti alla richiesta di riunione del presente giudizio con il giudizio pendente al R.G. n. -OMISSIS-, in quanto i provvedimenti impugnati con i due ricorsi avrebbero presupposti giuridici differenti e non vi sarebbe un rapporto di pregiudizialità tecnica tra i due procedimenti. I sig.ri -OMISSIS- hanno altresì insistito, oltreché nell’accoglimento dei propri motivi di ricorso, anche nella correlata richiesta istruttoria, chiedendo - in via subordinata rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio - di disporre una verificazione al fine di descrivere lo stato dei luoghi.
8. Con memoria di replica del 13.11.2024 il Comune di Mota Sant’Anastasia ha insistito per il rigetto del ricorso introduttivo. L’Ente resistente ha inoltre eccepito la tardività dei documenti depositati dai ricorrenti il 4.10.2024.
9. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 16.11.2024 e depositato il 13.12.2024 i due ricorrenti, anche quali legali rappresentanti pro tempore della -OMISSIS-., hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dei relativi effetti o adozione di ogni altra idonea misura cautelare, i seguenti atti: 1) l’ordinanza protocollo -OMISSIS-, notificata in data 23.09.2024, con la quale il Comune di Motta Sant’Anastasia ha ingiunto agli odierni ricorrenti di provvedere alla demolizione entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di notifica delle opere abusivamente realizzate e di ripristinare a proprie cure e spese lo stato dei luoghi; 2) tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
La predetta ordinanza è stata censurata per i seguenti motivi di diritto: 1) Difetto assoluto di legittimazione passiva ; 2) Violazione o errata applicazione degli art. 96, lett. f), del Regio Decreto 25 luglio -OMISSIS-04, n. 523 e conseguente violazione o errata applicazione dell’art. 33 L. 47/ --OMISSIS-; difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nel presupposto; difetto di istruttoria ; 3) Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e ingiustizia manifesta ; 4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nel presupposto; difetto di motivazione; difetto di istruttoria ; 5) Violazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell’agere della P.A.; violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Costituzione ; 6) Violazione dell’art. 31 del DPR 2001 n. 380 .
9.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di legittimazione passiva della -OMISSIS-., la quale non è proprietaria del fondo su cui insiste il lago e sarebbe estranea ai fatti contestati.
9.2. Con la seconda doglianza si asserisce che, attesa l’origine naturale dell’invaso, quest’ultimo non sia soggetto al vincolo di inedificabilità assoluta pari ad almeno dieci metri dai corsi d’acqua, con la conseguenza che la sua posizione adiacente al torrente Lagani non sarebbe in contrasto con il R.D. n. 523 del 25 luglio -OMISSIS-04. Sarebbe altresì errato il richiamo all’art. 33 della L. 47/--OMISSIS-, in quanto i ricorrenti non avrebbero mai eseguito alcuna opera o intervento che abbiano inciso sulle modalità di alimentazione naturale dell’invaso.
9.3. Con la terza censura si afferma l’ineseguibilità dell’ordinanza avversata, nella quale non sarebbero opportunamente specificate quali opere poste in essere dai ricorrenti debbano essere oggetto di rimozione, facendo intendere che l’intero lago debba essere riportato allo status quo ante . L’ordinanza impugnata avrebbe altresì travisato la tipologia di interventi oggetto di domanda di condono e le motivazioni poste a corredo dello stesso intervento umano, chiedendo la rimozione di opere preordinate alla messa in sicurezza di un bacino naturale.
9.4. Con il quarto motivo viene contestato che il Comune procedente non abbia mai effettuato una misurazione dei luoghi e che le misurazioni effettuate dal NORAS, poste a fondamento della ordinanza impugnata, in sede di sopralluogo, siano errate sia in ordine alla estensione sia in ordine alla distanza con la sponda del torrente Lagani.
È inoltre rilevato che l’ordinanza collochi erroneamente l’invaso nelle particelle -OMISSIS- del foglio -OMISSIS- e nella particella-OMISSIS- del Comune di Motta Sant’Anastasia.
Nelle suddette particelle, in particolare, non insisterebbe alcun lago, in quanto: 1) la particella -OMISSIS-del foglio -OMISSIS- non è censita al catasto terreni trattandosi di un fabbricato cat f/6; 2) le particelle -OMISSIS- del foglio -OMISSIS- sono terreni agricoli; 3) la particella-OMISSIS- è un agrumeto per 6220 m e pascoli per i restanti metri 180.
9.5. Con la quinta doglianza i ricorrenti contestano, nello specifico, la parte del provvedimento impugnato ove si afferma che “... per sagoma e dimensione, l'oggetto della domanda di condono dal --OMISSIS- al -OMISSIS-95 è stato certamente alterato ed ampliato con conseguente variazione dello stato dei luoghi nel tempo ”, in quanto tale accertamento non deriverebbe da misurazioni poste in essere dal Comune procedente.
9.6. Con l’ultima censura viene dedotta l’illegittimità dell’ordinanza nella parte in cui prevede che in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione sarà adottato un provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Responsabile dell'abuso di importo compreso tra un minimo di € 2.000,00 ed un massimo di € 20.000,00 in applicazione dell'art. 31 comma 4- bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in quanto il presunto abuso sarebbe stato posto in essere da soggetti diversi dai destinatari del provvedimento gravato e sarebbe stato posto in essere antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001.
10. Con memoria di costituzione del 10.01.2024 il Comune di Motta Sant’Anastasia ha chiesto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, rilevando, in particolare, che la scelta del Comune di Motta Sant’Anastasia di notificare l’ordinanza di demolizione anche alla -OMISSIS-. sia dipesa dalla circostanza che «… l’azienda agricola dei cugini -OMISSIS- è stata affittata alla “-OMISSIS-” il cui legale rappresentante è --OMISSIS-nato a [...] il 10 luglio -OMISSIS-62 …» (cfr. verbale di sopralluogo redatto il 13.11.2023, sottoscritto anche dai ricorrenti).
Tale circostanza, peraltro, sarebbe stata ripresa dall’ordinanza di rimessione in pristino pronunciata il 18.12.2023 dall’Autorità di Bacino, che ha indirizzato il provvedimento anche alla suddetta società.
L’ordinanza di demolizione pronunciata dal Comune, in quanto avente natura vincolata, traendo fondamento anche dall’ordinanza di rimessione in pristino dell’Autorità di Bacino, sarebbe stata, quindi, indirizzata ai destinatari ivi indicati.
Quanto all’asserita violazione dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, viene rilevato che sarebbe ininfluente che i supposti abusi siano da ricondurre esclusivamente ad un periodo antecedente all’entrata in vigore della normativa, in quanto la violazione che viene sanzionata è l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire (la quale è a carico dei ricorrenti).
11. A seguito della camera di consiglio del 15.01.2025, con ordinanza n.-OMISSIS- la Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata con il ricorso per motivi aggiunti, disponendo la sospensione degli effetti della sola ordinanza prot. -OMISSIS- ai fini del mantenimento della res adhuc integra nelle more della decisione della causa e fissando, per la trattazione del merito del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, l’udienza pubblica del 18.06.2025.
12. Con memoria del 16.05.2025 il Comune resistente ha ulteriormente articolato le proprie controdeduzioni difensive.
13. All’udienza pubblica del 18.06.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, il Presidente del Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di eventuali profili di inammissibilità dei due ricorsi per difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; parte ricorrente ha insistito nelle proprie domande processuali, rilevando che la vicenda controversa abbia ad oggetto l’impugnazione di atti non afferenti al regime delle acque pubbliche bensì adottati in considerazione di interessi urbanistici ed edilizi; la causa, quindi, è stata posta in decisione.
14. Deve preliminarmente esaminarsi l’istanza di riunione con il ricorso R.G. -OMISSIS- presentata dall’Amministrazione resistente, trattato nella medesima udienza pubblica, la quale viene respinta.
14.1. Il Collegio, pur consapevole della presenza di taluni profili di connessione oggettiva e soggettiva sussistenti con il suddetto procedimento, ritiene, nell’esercizio della propria discrezionalità che si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., che, per ragioni di opportunità e di economia processuale, le vicende processuali interessate dall’istanza di riunione debbano essere trattate disgiuntamente, attesa la non completa coincidenza delle doglianze prospettate nei predetti ricorsi.
15. È parimenti da respingersi l’istanza di sospensione necessaria presentata ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. in via subordinata dalla stessa Amministrazione comunale che resiste in giudizio.
15.1. La contemporaneità di trattazione del presente ricorso e del ricorso R.G. -OMISSIS-, infatti, elimina in radice le eventuali esigenze di sospensione del presente giudizio.
16. Il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di giurisdizione alla luce di quanto di seguito esposto e considerato.
16.1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 143, comma 1, del R.D. n. 1775/-OMISSIS-33 “ Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche:
a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;
b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio -OMISSIS-04, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio -OMISSIS-11, n. 774, del R. decreto -OMISSIS- novembre -OMISSIS-21, n. 1688, e degli art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre -OMISSIS-31, n. 1604. ”.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la citata disposizione ha la funzione di devolvere ad un giudice specializzato (e perciò dotato di competenze specialistiche), quale è il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tutte le controversie che riguardino, comunque, l'utilizzazione del demanio idrico, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque pubbliche. Rientrano, pertanto, nella giurisdizione di tale Tribunale specializzato tutti quei giudizi in cui si discuta della validità di un atto amministrativo che direttamente incide sul modo di utilizzazione delle acque pubbliche, e ciò anche nel caso in cui tale provvedimento sia stato adottato nell'esercizio di poteri che, inerendo ad interessi più generali e diversi, non siano strettamente attinenti alla materia delle acque (cfr. Cassazione Civ., Sez. Un., ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2710; id. sent. 25 ottobre 2013, n. 24154; in questo senso, si veda anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5552).
Secondo il giudice del riparto " deve riconoscersi la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche non solo quando l'atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso; pertanto, nell'ambito della giurisdizione specializzata vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque ed inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque " ( ex multis , Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 ottobre 2013, n. 24154; 12 maggio 2009, n. 10845; in tal senso anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 marzo 2021, n. -OMISSIS-43; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 26 maggio 2021, n. 1094).
Tale giurisdizione specializzata, quindi, si estende a tutti i ricorsi avverso atti che, pur perseguendo finalità diverse come il controllo urbanistico-edilizio, interferiscono direttamente con l'utilizzo del demanio idrico o modificano opere che incidono sul regime delle acque.
Il criterio c.d. dell'incidenza, che qui si utilizza per individuare il giudice fornito di giurisdizione in conformità all'orientamento maggioritario, rende superfluo il riferimento alle finalità per le quali il provvedimento impugnato è stato emanato (cfr. Cons. Stato, sez. V. 11 luglio 2016, n. 3055; T.A.R. Sicilia, TA, sez. IV, 21 novembre 2023, n. 3484).
Sono quindi sottoposti a tale giurisdizione i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati in forza dell'art. 2 del R.D. n. 523/-OMISSIS-04 così come avverso quegli atti i quali, pur se promananti da autorità diverse da quelle preposte al settore, sono caratterizzati dall'incidenza immediata e diretta sulla materia delle acque pubbliche e, pur se volti alla soddisfazione di interessi più generali o comunque diversi rispetto a quelli più specifici, sottesi all'uso delle acque pubbliche e all'autorizzazione delle opere idrauliche, interferiscono inevitabilmente con questi ultimi (cfr., in particolare, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 maggio 2024, n. 758).
Tra tali provvedimenti sono da includersi anche quelli concernenti le opere realizzate in violazione dell'art. 96, comma 1, lett. f) del R.D. n. 523/-OMISSIS-04, atteso che il divieto di costruzione nella fascia di rispetto idraulica di dieci metri ivi prevista ha carattere legale e inderogabile, essendo finalizzato non solo ad assicurare lo sfruttamento delle acque demaniali, ma soprattutto a garantire il libero deflusso delle acque nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 dicembre 2009, n. 8602).
Le opere realizzate in violazione di tale divieto, peraltro, ricadono nella previsione dell'art. 33 della L. 47/--OMISSIS- e, pertanto, non sono suscettibili di sanatoria edilizia.
Per giurisprudenza da tempo consolidata, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la giurisdizione in unico grado attribuita dall’art. 143 del R.D. n. 1775/-OMISSIS-33 al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, infatti, “ si estende a tutti i provvedimenti amministrativi caratterizzati dall’incidenza sulla materia delle acque pubbliche, ancorché promananti da autorità diverse da quelle istituzionalmente preposte alla tutela delle stesse, ivi compresi i provvedimenti di diniego di condono edilizio adottati per la salvaguardia del vincolo di inedificabilità gravante sulle fasce di rispetto degli argini dei corsi d’acqua demaniali ” (T.A.R. Toscana, sez. III, 27 settembre 2022, n. 1053 e giurisprudenza ivi citata: Cass. civ., SS.UU., 12 maggio 2009, n. 10845; T.A.R. Toscana, sez. III, 6 maggio 2020 n. 631; id., 26 giugno 20-OMISSIS- n. 965).
Restano, invece, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti relativi allo sfruttamento dell'acqua pubblica e del demanio idrico, adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio (T.A.R. Veneto, sez. II, 4 febbraio 2022, n. 225, e la giurisprudenza ivi citata: “ Cassazione civile, sez. un., 05/02/2020, n. 2710; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 6 maggio 2020, n. 337 ”).
16.2. Ciò riportato a fini di inquadramento sistematico, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio:
(i) è un provvedimento di diniego di una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della L. 724/-OMISSIS-94, nella quale gli istanti hanno dichiarato che “… trattasi di un invaso naturale certamente esistente da oltre un trentennio, come rilevabile dall’aerofotogrammetria del territorio. I danti causa hanno realizzato da oltre un ventennio, opere presa, casotto motori, mentre da più di un quinquennio opere presidio e recinzione dell’invaso. Nessuna attività (...) è stata posta in essere né dal sottoscritto né dal proprietario mentre per motivi di sicurezza è stata accertata idoneità statica dell’invaso. Pertanto le opere realizzate sono individuabili fra quelle previste all’art. 6 della legge 10.08.85 n. 37, soggette a concessioni, autorizzazione e comunicazione. Pur tuttavia trattandosi di manufatto assolutamente necessario alla buona condizioni del fondo onde evitare eventuale contenzioso con la pubblica amministrazione si propone istanza di condono edilizio …”.
(ii) è stato adottato dal Comune di Motta Sant’Anastasia, il quale è ente amministrativo diverso dall’Autorità preposta competente in materia di polizia idraulica e di tutela delle acque pubbliche;
(iii) concerne opere di “presa, presidio e recinzione” poste a ridosso dell’alveo fluviale del -OMISSIS-, iscritto nell’elenco ufficiale delle Acque Pubbliche della Provincia di TA al n. 291 dei corsi d’acqua trasferiti alla Regione Sicilia ai sensi del D.P.R. 1503/-OMISSIS-70;
(iv) trae la propria motivazione dalla nota prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della predetta istanza di condono - richiamata nell’atto di diniego - ove sono riportate le plurime ragioni poste a base del diniego, rendendo l’atto impugnato, quindi, un provvedimento plurimotivato.
Orbene, dalla lettura dei capi motivazionali che informano il predetto atto di diniego emerge che l’Ente comunale abbia richiamato, nel corpo della citata nota prot. -OMISSIS-, in particolare:
(i) la mancanza delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione delle opere oggetto della domanda di condono, tra cui rientra anche quella che deve essere rilasciata dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia per la realizzazione di opere idrauliche, secondo la disciplina del R.D. 523/-OMISSIS-04;
(ii) il sopralluogo svolto dal NORAS in data 13.11.2023, ove è stato verificato che: a) “... in sponda idraulica destra vie era presente un invaso il cui argine si trovava a ridosso della sponda del corso d’acqua ”; b) “ il laghetto che insiste sui fondi di proprietà dei cugini -OMISSIS-, il cui argine è posto a diretto contatto con la sponda del corso d’acqua con il suo scarico, oltre all’opera di presa (...), risultano essere poste all’interno e/o a distanza inferiore a metri 10 dal corso d’acqua in parola ”; c) “ a ridosso della sponda destra del torrente si trova l’argine dell’invaso oggetto degli accertamenti; inoltre a monte dell’invaso, all’interno dell’alveo del torrente era esistente uno sbarramento delle acque di dimensioni contenute e che addossato a detto sbarramento vi era una conduttura che intercettava le acque portandole all’interno dell’invaso ”;
(iii) la specifica violazione dell’art. 96 del R.D. n. 523/-OMISSIS-04, laddove, come si legge nell’atto, “... impone il vincolo di inedificabilità assoluta entro 10 metri dall’alveo fluviale ”;
(iv) il contenuto dell’art. 33 della L. 47/--OMISSIS-, il quale indica espressamente le opere non suscettibili di sanatoria in presenza di vincoli di inedificabilità, richiamati anche dall’art. 39 della L. 724/-OMISSIS-94;
(v) il contenuto dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia ha ritenuto integrate, alla luce degli esiti del predetto sopralluogo svolto dal NORAS, le fattispecie di cui agli artt. 93 e 96, comma 1, lett. f) del R.D. n. 523/-OMISSIS-04.
Ne discende che, pur nell’esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque pubbliche, il Comune che resiste in giudizio ha adottato un provvedimento che, denegando la sanatoria di opere realizzate in violazione di prescrizioni poste proprio a salvaguardia di tali acque (nella specie, il -OMISSIS-), incide in maniera diretta ed immediata sull’uso di quest’ultime.
In applicazione del sopra esposto criterio della c.d. incidenza, infatti, l’atto avversato ora in esame interferisce direttamente con l'utilizzo e con il regime di “acque pubbliche” (nella specie, lo si ribadisce, il -OMISSIS-), rendendo superfluo lo scrutinio delle finalità, eventualmente differenti, per le quali esso è stato adottato.
L’art. 93 del R.D. n. 523/-OMISSIS-04, la cui violazione è stata accertata dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia mediante l’ordinanza n. -OMISSIS-richiamata dall’Ente comunale, stabilisce che “ Nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell’autorità amministrativa ”.
L’art. 96 del R.D. n. 523/-OMISSIS-04, direttamente richiamato dal Comune nel corpo motivazionale del diniego dell’istanza di condono, prevede alla lett. f) del comma 1 che costituiscono “ lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese ”, tra gli altri, “ le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e svomivento di terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi ”.
Ad avviso del Collegio, pertanto, le opere oggetto della domanda di condono interferiscono con il -OMISSIS-, non potendosi ritenere che il provvedimento qui gravato assuma un valore meramente strumentale rispetto allo sfruttamento dell'acqua pubblica e del demanio idrico.
Dal suo contenuto, invero, non emerge che esso sia stato adottato in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio, in presenza dei quali si radicherebbe la giurisdizione del giudice amministrativo; al contrario, risulta chiara l’“incidenza” di tale atto sul libero deflusso di un’acqua torrentizia.
Non è poi trascurabile che la stessa Amministrazione comunale richiami anche la conseguente applicazione dell’art. 33 della L. 47/--OMISSIS-, il quale indica espressamente le opere non suscettibili di sanatoria in presenza di vincoli di inedificabilità, richiamati anche dall’art. 39 della L. 724/-OMISSIS-94.
La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già da tempo affermato, del tutto condivisibilmente, che è legittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria in presenza del divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d'acqua demaniali, imposto dall'art. 96, lett. f), del R.D. n. 523/-OMISSIS-04, il quale ha carattere assoluto ed inderogabile. Pertanto, “ nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto trova applicazione l'art. 33 l. 47/--OMISSIS- sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificabilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 29.11.20-OMISSIS- n. 8184).
Ne discende, in definitiva, che - in applicazione delle disposizioni normative e delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza così come sopra esposte -, il ricorso introduttivo appartenga alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tenuto conto, in particolare, che, in coerenza con la disciplina prevista dall’art. 143, comma 1, lett. a) del R.D. n. 1775/-OMISSIS-33:
(i) il provvedimento impugnato ha una “incidenza” diretta in materia di acque pubbliche, nel cui perimetro ricade il -OMISSIS- (venendo in rilievo opere asseritamente realizzate entro la fascia di rispetto idraulica di cui all’art. 96, comma 1, lett. f) del R.D. n. 523/-OMISSIS-04), sebbene sia stato adottato da un’amministrazione diversa da quella specificatamente preposta alla loro tutela;
(ii) le censure sollevate dai ricorrenti, come richiesto dalla disposizione normativa ai fini della sua applicazione, hanno ad oggetto profili di “ eccesso di potere ” e di “ violazione di legge ” da cui sarebbe avvinto l’atto qui avversato.
L’impugnato diniego di sanatoria edilizia origina, infatti, proprio dalla ritenuta insanabilità di opere abusive realizzate all’interno della fascia di rispetto di un corso d’acqua pubblico, il -OMISSIS-. L’esistenza e la natura pubblica di tale corso d’acqua non sono contestate dai ricorrenti, le cui censure attengono, peraltro, anche alla misurazione della fascia di rispetto e all’identificazione geografico-catastale delle opere di cui viene chiesta la sanatoria, tutte questioni che involgono direttamente e non solo occasionalmente la competenza del giudice specializzato delle acque pubbliche.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti oggettivi per declinare la giurisdizione in favore del suddetto Tribunale specializzato.
17. A medesime conclusioni di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione deve giungersi, in applicazione dei canoni interpretativi sopra riportati, anche con riguardo al ricorso per motivi aggiunti.
17.1. L’atto impugnato, invero, è l’ordinanza prot. -OMISSIS-, notificata in data 23.09.2024, con la quale il Comune di Motta Sant’Anastasia ha ingiunto agli odierni ricorrenti di provvedere alla demolizione entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di notifica delle opere abusivamente realizzate e di ripristinare a proprie cure e spese lo stato dei luoghi. Tale provvedimento riporta i medesimi capi motivazionali del proprio atto presupposto (diniego di condono edilizio), impugnato con il ricorso introduttivo, e, pertanto, per le medesime ragioni esposte nell’ambito della trattazione dello stesso, deve essere sottoposto alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
18. Per tutto quanto sopra esposto e considerato sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge, secondo la disciplina di cui all’art. 11 c.p.a.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 11, comma 7, c.p.a., la misura cautelare disposta dalla Sezione con ordinanza n.-OMISSIS- perde efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del presente provvedimento.
-OMISSIS-. Le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti in considerazione della natura della presente decisione e della peculiarità della vicenda scrutinata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul successivo ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando nel Tribunale Superiore delle Acque pubbliche l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto con le modalità e gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. -OMISSIS-6, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO