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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 31/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 967 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentate pro tempore dott. con sede legale in Parte_2
Faenza, via Monte Sant'Andrea n. 4, (C.F. e P. IVA ), rappresentata P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Eros Titi (c.f. , Nicola Lobalsamo (C.F. C.F._1
) e Marco Cardona (C.F. C.F._2 C.F._3
-Parte opponente-
E
, in persona dell'omonima Controparte_1 titolare, con sede in Amato di Taurianova (RC), Via G. Verga n. 15, p. iva
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Ceruso e Annunziata P.IVA_2
Modafferi ed elettivamente domiciliata, nel ricorso per ingiunzione, presso lo studio di quest'ultima in Taurianova (RC), via G. Pepe, I traversa, n. 3
- Parte opposta -
1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 218/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 05/06/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia in epigrafe trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo n. 218/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 05/06/2023 in forza del quale
è stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di € 17.219,20 oltre interessi legali di mora, compensi e spese della fase monitoria in favore del in favore dell' . Controparte_1
La parte opponente, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha tuttavia sollevato l'eccezione di incompetenza del Tribunale, attesa la sottoscrizione da parte della IG.ra 1.3.2021 della richiesta di adesione CP_1 alla Cooperativa, la cui accettazione risulta esser stata comunicata all'aderente tramite pec in data 1.4.2021.
Orbene, l'opponente evidenzia come sulla scorta della disposizione contenuta all'art. 40 dello statuto della società, che l'opposta ha dichiarato di aver accettato con la propria adesione, opera fra le parti una clausola compromissoria in forza della quale si è stabilito la risoluzione di tutte le controversie eventualmente insorte su diritti disponibili, sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri.
2. Ciò posto, poichè l'eccezione di incompetenza del Tribunale sollevata dall'opponente è fondata, l'opposizione merita accoglimento.
Invero, sono controverse fra le parti in causa le circostanze relative alla trasmissione della domanda di adesione da parte della IG.ra CP_1
alla società cooperativa agricola opponente, dalla cui sottoscrizione
[...] scaturirebbe anche l'accettazione dello statuto e dei regolamenti con indicazione della tipologia di frutti che la socia si impegnava a coltivare.
Non è invece controverso che la domanda sia stata accettata dall'opponente dalla , mediante nota trasmessa tramite pec all'opposta, Parte_1 limitatamente alla produzione di e , nella Controparte_2 Controparte_3 quale alla IG.ra è stato assegnato il numero 2.459 del libro Controparte_1 soci.
2 3. Appare dunque contraddittoria l'eccezione che la parte opposta ha sollevato in ordine alla falsità della firma apposta all'atto di adesione, perché quantomeno logicamente incompatibile con l'ulteriore contestazione, dell'abuso del biancosegno sullo stesso documento che presuppone la sottoscrizione da parte della IG.ra . Controparte_1
Tale eventuale abuso tuttavia non incide sul il contenuto prestampato del modulo di adesione, nel quale è chiaramente indicato i richiamo allo statuto della cooperativa dalla cui applicazione discende la controversia in epigrafe.
Né vale l'eccezione ai fini del rigetto dell'opposizione la pretesa vessatorietà della clausole contenute nel modulo, posto che la IG.ra non ha agito da CP_1 consumatrice, bensì quale operatrice qualificata, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, ricevendo riscontro tramite pec in ordine all'accettazione della richiesta di adesione alla cooperativa, che comporta l'accettazione delle regole stabilite nello statuto.
4. Secondo recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (cfr. Cass. Civ., n. 15474 del 14.7.2011).
Nel caso di specie, parte opponente ha tempestivamente sollevato, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza del Tribunale, in considerazione dell'esistenza della clausola arbitrale.
Nel caso di specie, poiché la controversia ha ad oggetto un'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta di , nella qualità, per Controparte_1 conseguire il pagamento della somma di € 17.219,20 oltre interessi legali di mora titolo di corrispettivo di fornitura la stessa rientra nell'ambito delle
3 controversie devolute agli arbitri, in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società.
5. Si osserva, altresì, che, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte (cfr.
Cass., Sez. VI, 1/4/2019 n. 9035; Cass. Sez II, 4/03/2011 n. 5265; Cass Civ.
n. 8166 del 28/7/1999), l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
6. Orbene, in conseguenza del d.lgs. 40/2006, affermata la competenza arbitrale, il giudice deve negare "la propria competenza in relazione alla convenzione d'arbitrato" mediante sentenza, ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c..
Al riguardo, infatti, va rilevato che la Legge 69/2009 ha previsto che le decisioni in materia di competenza siano assunte con ordinanza, ma ha lasciato intatte le disposizioni di cui al già citato art. 819 ter c.p.c., il cui primo comma regola la decisione del giudice con cui questi affermi o neghi la propria competenza a decidere in ordine ad una convenzione di arbitrato.
Consegue che, ai sensi della disposizione in parola, la pronuncia di incompetenza mantiene la veste della sentenza.
Alla stregua di tali elementi, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Palmi in ordine alla presente controversia, per la sussistenza di una clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c..
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono suscettibili di liquidazione, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 (scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria e di trattazione che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Palmi ordine alla presente controversia, per la sussistenza di una clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c. e, per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 218/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 05/06/2023;
2) pone le spese di lite a carico della parte opposta liquidate in complessivi €
1.700,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge ed euro € 118,50 per esborsi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 31/3/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 967 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentate pro tempore dott. con sede legale in Parte_2
Faenza, via Monte Sant'Andrea n. 4, (C.F. e P. IVA ), rappresentata P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Eros Titi (c.f. , Nicola Lobalsamo (C.F. C.F._1
) e Marco Cardona (C.F. C.F._2 C.F._3
-Parte opponente-
E
, in persona dell'omonima Controparte_1 titolare, con sede in Amato di Taurianova (RC), Via G. Verga n. 15, p. iva
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Ceruso e Annunziata P.IVA_2
Modafferi ed elettivamente domiciliata, nel ricorso per ingiunzione, presso lo studio di quest'ultima in Taurianova (RC), via G. Pepe, I traversa, n. 3
- Parte opposta -
1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 218/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 05/06/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia in epigrafe trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo n. 218/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 05/06/2023 in forza del quale
è stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di € 17.219,20 oltre interessi legali di mora, compensi e spese della fase monitoria in favore del in favore dell' . Controparte_1
La parte opponente, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha tuttavia sollevato l'eccezione di incompetenza del Tribunale, attesa la sottoscrizione da parte della IG.ra 1.3.2021 della richiesta di adesione CP_1 alla Cooperativa, la cui accettazione risulta esser stata comunicata all'aderente tramite pec in data 1.4.2021.
Orbene, l'opponente evidenzia come sulla scorta della disposizione contenuta all'art. 40 dello statuto della società, che l'opposta ha dichiarato di aver accettato con la propria adesione, opera fra le parti una clausola compromissoria in forza della quale si è stabilito la risoluzione di tutte le controversie eventualmente insorte su diritti disponibili, sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri.
2. Ciò posto, poichè l'eccezione di incompetenza del Tribunale sollevata dall'opponente è fondata, l'opposizione merita accoglimento.
Invero, sono controverse fra le parti in causa le circostanze relative alla trasmissione della domanda di adesione da parte della IG.ra CP_1
alla società cooperativa agricola opponente, dalla cui sottoscrizione
[...] scaturirebbe anche l'accettazione dello statuto e dei regolamenti con indicazione della tipologia di frutti che la socia si impegnava a coltivare.
Non è invece controverso che la domanda sia stata accettata dall'opponente dalla , mediante nota trasmessa tramite pec all'opposta, Parte_1 limitatamente alla produzione di e , nella Controparte_2 Controparte_3 quale alla IG.ra è stato assegnato il numero 2.459 del libro Controparte_1 soci.
2 3. Appare dunque contraddittoria l'eccezione che la parte opposta ha sollevato in ordine alla falsità della firma apposta all'atto di adesione, perché quantomeno logicamente incompatibile con l'ulteriore contestazione, dell'abuso del biancosegno sullo stesso documento che presuppone la sottoscrizione da parte della IG.ra . Controparte_1
Tale eventuale abuso tuttavia non incide sul il contenuto prestampato del modulo di adesione, nel quale è chiaramente indicato i richiamo allo statuto della cooperativa dalla cui applicazione discende la controversia in epigrafe.
Né vale l'eccezione ai fini del rigetto dell'opposizione la pretesa vessatorietà della clausole contenute nel modulo, posto che la IG.ra non ha agito da CP_1 consumatrice, bensì quale operatrice qualificata, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, ricevendo riscontro tramite pec in ordine all'accettazione della richiesta di adesione alla cooperativa, che comporta l'accettazione delle regole stabilite nello statuto.
4. Secondo recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (cfr. Cass. Civ., n. 15474 del 14.7.2011).
Nel caso di specie, parte opponente ha tempestivamente sollevato, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza del Tribunale, in considerazione dell'esistenza della clausola arbitrale.
Nel caso di specie, poiché la controversia ha ad oggetto un'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta di , nella qualità, per Controparte_1 conseguire il pagamento della somma di € 17.219,20 oltre interessi legali di mora titolo di corrispettivo di fornitura la stessa rientra nell'ambito delle
3 controversie devolute agli arbitri, in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società.
5. Si osserva, altresì, che, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte (cfr.
Cass., Sez. VI, 1/4/2019 n. 9035; Cass. Sez II, 4/03/2011 n. 5265; Cass Civ.
n. 8166 del 28/7/1999), l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
6. Orbene, in conseguenza del d.lgs. 40/2006, affermata la competenza arbitrale, il giudice deve negare "la propria competenza in relazione alla convenzione d'arbitrato" mediante sentenza, ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c..
Al riguardo, infatti, va rilevato che la Legge 69/2009 ha previsto che le decisioni in materia di competenza siano assunte con ordinanza, ma ha lasciato intatte le disposizioni di cui al già citato art. 819 ter c.p.c., il cui primo comma regola la decisione del giudice con cui questi affermi o neghi la propria competenza a decidere in ordine ad una convenzione di arbitrato.
Consegue che, ai sensi della disposizione in parola, la pronuncia di incompetenza mantiene la veste della sentenza.
Alla stregua di tali elementi, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Palmi in ordine alla presente controversia, per la sussistenza di una clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c..
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono suscettibili di liquidazione, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 (scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria e di trattazione che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Palmi ordine alla presente controversia, per la sussistenza di una clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c. e, per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 218/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 05/06/2023;
2) pone le spese di lite a carico della parte opposta liquidate in complessivi €
1.700,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge ed euro € 118,50 per esborsi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 31/3/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
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