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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 19917/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 8.11.24, iscritta al n. 1991/24 di
R.G., promossa da:
Controparte_1
con l'Avv. Elena Rossetti
ricorrente contro
Controparte_2
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso depositato l'8.11.24 la IG.ra ha chiesto la condanna del IG. CP_1
al rilascio dell'immobile di Torino, via Salvo d'Acquisto n. 4, da lui detenuto in CP_2
forza di un contrato di locazione nullo, al rimborso delle spese condominiali che sarebbero state a carico del conduttore e al rimborso delle spese di lite;
pagina 1 di 4 - il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace;
- l'istruttoria è consistita nell'escussione di due testi;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 23.4.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- la ricorrente ha instaurato il presente giudizio sostenendo che il resistente occuperebbe l'immobile di via Salvo d'Acquisto 4 in forza di un contratto di locazione nullo e, pertanto, sine titulo;
- la perdurante occupazione dell'immobile da parte del resistente ha trovato piena conferma in sede testimoniale;
- sarebbe stato, pertanto, onere del resistente allegare e provare un valido titolo di detenzione;
- tale titolo non è ravvisabile nel contratto di locazione verbale da lui fatto registrare il
2.12.15 poiché, in difetto della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 1 comma
4 l. 431/98, un simile contratto è nullo e la patologia negoziale è insanabile (Corte
Cost. 169/15);
- il resistente, restando contumace, ha omesso di prospettare e dimostrare l'esistenza di titoli alternativi;
- si deve pertanto affermare che egli possieda l'immobile sine titulo sin dall'1.12.15
quando ha iniziato ad occuparlo;
- per questo motivo la domanda di rilascio è fondata;
pagina 2 di 4 - la ricorrente ha chiesto, in secondo luogo, il rimborso delle spese e degli oneri condominiali che sarebbero stati a carico del conduttore;
- anche questa domanda è accoglibile perché la mancata disponibilità dell'immobile da parte della ricorrente e, al tempo stesso, la sua fruizione da parte del resistente pur in assenza di valido contratto e senza provvedere al pagamento o al rimborso hanno comportato un indebito arricchimento a discapito della IG.ra ; CP_1
- pertanto il IG. va condannato al pagamento di euro 6.880,77 oltre ad interessi CP_2
legali, come da domanda, dal 13.10.22 al saldo;
- le spese di lite seguono la soccombenza del resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo minimo grado di difficoltà, della contumacia del resistente e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 221
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 389
- fase istruttoria: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.540, oltre ad euro 264 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
- non si può disporre, per contro, la condanna del resistente ex art. 12 bis comma 3
D.Lgs. 28/2010 perché la disposizione fa riferimento al secondo comma che, a sua pagina 3 di 4 volta, riguarda la parte non costituita e non anche la parte che, come il IG. sia CP_2
rimasta contumace;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- dichiara la nullità del contratto di locazione verbale denunciato all'Agenzia CP_3
il 2.12.15 avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, via Salvo d'Acquisto n. 4;
- condanna al rilascio in favore di Controparte_2 Controparte_1
dell'immobile sito in Torino, via Salvo d'Acquisto n. 4, libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 30 luglio 2025;
- condanna al pagamento a favore di di Controparte_2 Controparte_1
euro 6.880,77 oltre ad interessi legali dal 13.10.22 al saldo;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 264 per esposti ed euro 2.540
per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 24 giugno 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 8.11.24, iscritta al n. 1991/24 di
R.G., promossa da:
Controparte_1
con l'Avv. Elena Rossetti
ricorrente contro
Controparte_2
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso depositato l'8.11.24 la IG.ra ha chiesto la condanna del IG. CP_1
al rilascio dell'immobile di Torino, via Salvo d'Acquisto n. 4, da lui detenuto in CP_2
forza di un contrato di locazione nullo, al rimborso delle spese condominiali che sarebbero state a carico del conduttore e al rimborso delle spese di lite;
pagina 1 di 4 - il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace;
- l'istruttoria è consistita nell'escussione di due testi;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 23.4.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- la ricorrente ha instaurato il presente giudizio sostenendo che il resistente occuperebbe l'immobile di via Salvo d'Acquisto 4 in forza di un contratto di locazione nullo e, pertanto, sine titulo;
- la perdurante occupazione dell'immobile da parte del resistente ha trovato piena conferma in sede testimoniale;
- sarebbe stato, pertanto, onere del resistente allegare e provare un valido titolo di detenzione;
- tale titolo non è ravvisabile nel contratto di locazione verbale da lui fatto registrare il
2.12.15 poiché, in difetto della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 1 comma
4 l. 431/98, un simile contratto è nullo e la patologia negoziale è insanabile (Corte
Cost. 169/15);
- il resistente, restando contumace, ha omesso di prospettare e dimostrare l'esistenza di titoli alternativi;
- si deve pertanto affermare che egli possieda l'immobile sine titulo sin dall'1.12.15
quando ha iniziato ad occuparlo;
- per questo motivo la domanda di rilascio è fondata;
pagina 2 di 4 - la ricorrente ha chiesto, in secondo luogo, il rimborso delle spese e degli oneri condominiali che sarebbero stati a carico del conduttore;
- anche questa domanda è accoglibile perché la mancata disponibilità dell'immobile da parte della ricorrente e, al tempo stesso, la sua fruizione da parte del resistente pur in assenza di valido contratto e senza provvedere al pagamento o al rimborso hanno comportato un indebito arricchimento a discapito della IG.ra ; CP_1
- pertanto il IG. va condannato al pagamento di euro 6.880,77 oltre ad interessi CP_2
legali, come da domanda, dal 13.10.22 al saldo;
- le spese di lite seguono la soccombenza del resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo minimo grado di difficoltà, della contumacia del resistente e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 221
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 389
- fase istruttoria: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.540, oltre ad euro 264 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
- non si può disporre, per contro, la condanna del resistente ex art. 12 bis comma 3
D.Lgs. 28/2010 perché la disposizione fa riferimento al secondo comma che, a sua pagina 3 di 4 volta, riguarda la parte non costituita e non anche la parte che, come il IG. sia CP_2
rimasta contumace;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- dichiara la nullità del contratto di locazione verbale denunciato all'Agenzia CP_3
il 2.12.15 avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, via Salvo d'Acquisto n. 4;
- condanna al rilascio in favore di Controparte_2 Controparte_1
dell'immobile sito in Torino, via Salvo d'Acquisto n. 4, libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 30 luglio 2025;
- condanna al pagamento a favore di di Controparte_2 Controparte_1
euro 6.880,77 oltre ad interessi legali dal 13.10.22 al saldo;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 264 per esposti ed euro 2.540
per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 24 giugno 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4