Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/05/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1263 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1263 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 25/03/2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Anna Rosa Andreoni, elettivamente C.F._2 domiciliati presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto ed coniugi per matrimonio concordatario celebrato in Parte_1 Parte_2
Grottammare, in data 09.09.2006, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 25.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche in relazione alla loro figlia Persona_1 nata in data [...], hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“On.le Tribunale adito, preso atto della impossibilità per i ricorrenti di continuare la convivenza, Voglia pronunciare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza;
1
Persona_1
c) La sig.ra si obbliga a rilasciare definitivamente la casa coniugale, entro e non oltre 30 gg. Parte_1 dalla pubblicazione della sentenza, asportando ogni effetto e bene personale, e comunque dichiara fin da ora che rimarrà a vivere entro un raggio di 10 Km. dalla casa coniugale;
d) I genitori eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne, che avrà la residenza anagrafica con il padre, ma che avrà effettivi tempi paritetici di permanenza presso l'uno o presso
l'altro genitore. Ciascun genitore nel rispettivo tempo di permanenza della figlia presso di sè provvederà al relativo mantenimento ordinario della figlia nonché a quant'altro necessario alla ragazza nella quotidianità;
e) Ogni spesa straordinaria occorrente per la figlia sarà sostenuta e/o suddivisa in ragione del 70% la madre
e del 30% il padre, secondo il protocollo in vigore nella circoscrizione della Corte di Appello di Ancona, e da rimborsare al genitore che eventualmente l'abbia anticipata, entro e non oltre 10gg dalla comunicazione della relativa ricevuta;
f) I genitori garantiranno alla figlia in periodo di vacanze scolastiche estive e/o invernali una vacanza da trascorrere separatamente con ciascuno di essi, previo accordo tra i genitori da assumere con almeno un mese di anticipo rispetto alla data prevista e comunque sempre compatibilmente con diverse esigenze della figlia e/o impegni della stessa;
g) Alcun assegno di mantenimento sarà dovuto da un coniuge in favore dell'altro atteso che entrambi lavorano con redditi propri;
h) I coniugi convengono che l'assegno unico INPS per la figlia sia attribuito al 100% in favore del padre con il quale la minore convive, adoperandosi la madre a rilasciare all'altro genitore tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione della domanda;
i) I coniugi fin da ora si concedono l'autorizzazione al rilascio dei rispettivi passaporti e al rilascio del passaporto della minore;
j) I sigg.ri e convengono che, nell'auspicabile prosieguo del percorso Parte_2 Parte_1 scolastico della figlia con iscrizione ad un corso universitario, gli stessi provvederanno congiuntamente ad accompagnare la figlia presso le possibili sedi di frequenza e di adoperarsi in via congiunta alla scelta di alloggio
o residenza universitaria, provvedendo in via paritetica tra loro all'esborso economico necessario per tasse universitarie ed alloggio”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
2 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
❖ dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Grottammare, in data 09.09.2006, trascritto nei registri di
Stato Civile di detto Comune al Numero 41, Parte II, Anno 2006;
❖ omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
❖ prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
❖ nulla sulle spese;
❖ manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottammare per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 15.05.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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