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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 3821/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Rosanna DE ROSA - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3821 nell'anno 2024, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Taglialatela.
[. CP_1
[..
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_3 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Speranza Cantiello e dall'avv. Giulio Maiorino.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.393/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 2.2.2024, in tema di rilascio di immobile e di restituzione di canoni di locazione”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi, da note conclusive (depositate il
29.4.2025 dagli appellanti e il 23.4.2025 dall'appellata) e da verbale di udienza del 6.5.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo Parte_1 Parte_2
PEC, il 28.8.2024), dinanzi a questa Corte, la proponendo appello avverso la Parte_3
pagina 1 di 5 sentenza n.393/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 2.2.2024, con cui, pronunciando nella controversia recante il n.3163/2015 RG introdotta da e da Parte_1 Parte_2 nei confronti della detta società, è stato così statuito: “1) Rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento del rapporto locatizio;
2) accoglie la domanda principale di rivendica e, per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., all'immediato rilascio, in favore dei ricorrenti, dell'immobile sito in Mondragone alla via XI Febbraio n. 82 (al
Catasto al f. 21, p.lla 152 B, sub 10) e meglio identificato in atti, libero da persone e cose;
3) accoglie la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme in eccedenza versate e per l'effetto condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della società resistente, di euro 16.150,00 oltre interessi come in parte motiva;
4) dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle indennità di occupazione;
5) compensa integralmente le spese di lite.”.
****
Gli appellanti hanno censurato la detta sentenza sia in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla volta ad ottenere la condanna di essi ricorrenti alla Parte_3 restituzione delle somme da essa versate a titolo di canoni di locazione in eccedenza rispetto al dovuto, che in relazione alla declaratoria di inammissibilità della domanda, da essi ricorrenti proposta, volta ad ottenere il riconoscimento in loro favore (e a carico della controparte), di una indennità di occupazione.
In particolare, quanto all'accoglimento della detta domanda riconvenzionale (per euro 16.150,00, oltre interessi),
e hanno sostenuto che il primo giudice avesse confuso il locale in questione Parte_1 Parte_2 con altri due locali oggetto di altro procedimento.
E, quanto al mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione da loro richiesto, hanno sostenuto che tale indennità fosse stata ingiustamente negata, avendo il giudice di primo grado accertato l'occupazione senza titolo del locale in questione da parte della e, quindi, condannato quest'ultima all'immediato Parte_3 rilascio di tale bene.
E, alla luce di quanto esposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 393/2024, con il riconoscimento dei danni subiti dagli appellanti, oltre al favore delle spese
e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge;
Voglia l'eccellentissima Corte di
Appello di Napoli fissare un'udienza per la sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 393/2024, o sospenderla con decreto separato inaudita altera parte, in quanto pendente procedimento di pignoramento presso terzi nei confronti del sig.
pendente presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, recante R.G.E. 2785/2024 Giudice Verolla Parte_1
Angela, alla luce delle contestazioni e della richiesta riforma della sentenza con la richiesta di riconoscere i danni subiti dai sig.ri e , la prosecuzione della procedura esecutiva e la consequenziale assegnazione Parte_1 Parte_2 somme, arrecherebbe un danno economico irreparabile al sig. ”. Parte_1
Iscritta la causa al numero 3821/2024 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
21.11.2024, la eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso gravame, in Parte_3
pagina 2 di 5 quanto proposto tardivamente (essendo l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello avvenuta solo il 5.9.2024 anziché entro il 2.9.2024, pur essendo la sentenza gravata stata pubblicata il 2.2.2024) e contestandone, comunque, la fondatezza.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione formulata da parte appellante;
2) dichiarare inammissibile l'atto di appello in quanto depositato tardivamente;
3) nel merito, dichiarare infondati i motivi di gravame, per le argomentazioni rassegnate;
4) per l'effetto, confermare la sentenza
n. 393/2024 del Tribunale di S. Maria C.V.; 5) condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.”.
Con ordinanza depositata il 15.1.2025 è stato così disposto: “
1. Rigetta l'istanza formulata dagli appellanti, volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata (la n. 393/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, pubblicata il 2.2.2024).
2. Dispone il mutamento del rito (da ordinario a speciale) e fissa per la discussione l'udienza del
6.5.2025, autorizzando le parti al deposito di eventuali note conclusive sino a 10 giorni prima di tale udienza.
3. Manda alla cancelleria per la comunicazione di questa ordinanza alle parti costituite.”.
Indi, con decreto presidenziale del 9.4.2025, regolarmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, è stato disposto che lo svolgimento dell'udienza del 9.4.2025 avvenisse mediante trattazione “in presenza”.
E a tale udienza, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello proposto da e è tardivo e, dunque, come tale, Parte_1 Parte_2 inammissibile.
Esso è stato proposto, infatti, con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 28.8.2024, ma è stato depositato
(ossia iscritto a ruolo) – come già rilevato con ordinanza del 15.1.2025 (rispetto alla quale non sono stati dedotti elementi di segno contrario)- il 5.9.2024, nonostante la sentenza impugnata (la n. 393/2024 emessa dal Tribunale di Napoli), fosse stata pubblicata il 2.2.2024.
L'iscrizione a ruolo (del 5.9.2024) è avvenuta, dunque, oltre il termine perentorio di sei mesi (ex art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla l.n.69/2009, essendo il giudizio di primo grado stato instaurato nel 2015 e, dunque, dopo il 4.7.2009), decorrente dalla data (2.2.2024) della pubblicazione della sentenza impugnata (non risultando che la stessa sia stata notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 285 c.p.c.).
Ciò tenendo conto anche del periodo feriale di sospensione dall'1.8.2024 al 31.8.2024 (previsto dal d.l. n.
132/2014, convertito in l. n. 162/2014, ed applicabile al caso di specie, trattandosi di impugnazione proposta dopo la relativa entrata in vigore;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 17/03/2022, n. 8722; Sez. III, Ord., 23/06/2021, n.
17949; Sez. II, 04/09/2020, n. 18485. Cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/07/2024, n. 20588).
Va detto, invero, che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447- bis cod. proc. civ., del rito del lavoro (seguito in primo grado, dopo il mutamento del rito, tanto è vero che la pagina 3 di 5 sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.), l'appello va proposto con ricorso, per il principio dell'ultrattività del rito (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 6.11.2019, n. 28519; Sez. VI- 3, 3.7.2014 n. 15272; Sez. VI-2, ord., 21.2.2014, n. 4217; cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, Ord., 28.10.2024, n. 27763; Sez. Lavoro, 23.1.2024, n.
2274; Sez. VI-3, Ord. 13.10.2022, n. 30091; Sez. III, Ord., 17.3.2021, n. 7556; Sez. VI -3, ord., 9.8.2018, n.
20705).
Ragion per cui la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica (come nel caso di specie), nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.
E ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente (come nel caso in esame) con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 871; Sez. VI - 3, Ord., 08/09/2017, n. 20994; Sez. 3, n. 12990 del 27/05/2010; Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n. 1396).
****
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., della società appellata.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord.,
08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore della controversia.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3821/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.393/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 2.2.2024.
2. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore Parte_1 Parte_2 degli avvocati Speranza Cantiello e Giulio Maiorino, quali difensori, dichiaratisi antistatari, della
[...]
dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro Parte_3
2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 6.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Rosanna DE ROSA - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3821 nell'anno 2024, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Taglialatela.
[. CP_1
[..
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_3 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Speranza Cantiello e dall'avv. Giulio Maiorino.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.393/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 2.2.2024, in tema di rilascio di immobile e di restituzione di canoni di locazione”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi, da note conclusive (depositate il
29.4.2025 dagli appellanti e il 23.4.2025 dall'appellata) e da verbale di udienza del 6.5.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo Parte_1 Parte_2
PEC, il 28.8.2024), dinanzi a questa Corte, la proponendo appello avverso la Parte_3
pagina 1 di 5 sentenza n.393/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 2.2.2024, con cui, pronunciando nella controversia recante il n.3163/2015 RG introdotta da e da Parte_1 Parte_2 nei confronti della detta società, è stato così statuito: “1) Rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento del rapporto locatizio;
2) accoglie la domanda principale di rivendica e, per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., all'immediato rilascio, in favore dei ricorrenti, dell'immobile sito in Mondragone alla via XI Febbraio n. 82 (al
Catasto al f. 21, p.lla 152 B, sub 10) e meglio identificato in atti, libero da persone e cose;
3) accoglie la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme in eccedenza versate e per l'effetto condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della società resistente, di euro 16.150,00 oltre interessi come in parte motiva;
4) dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle indennità di occupazione;
5) compensa integralmente le spese di lite.”.
****
Gli appellanti hanno censurato la detta sentenza sia in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla volta ad ottenere la condanna di essi ricorrenti alla Parte_3 restituzione delle somme da essa versate a titolo di canoni di locazione in eccedenza rispetto al dovuto, che in relazione alla declaratoria di inammissibilità della domanda, da essi ricorrenti proposta, volta ad ottenere il riconoscimento in loro favore (e a carico della controparte), di una indennità di occupazione.
In particolare, quanto all'accoglimento della detta domanda riconvenzionale (per euro 16.150,00, oltre interessi),
e hanno sostenuto che il primo giudice avesse confuso il locale in questione Parte_1 Parte_2 con altri due locali oggetto di altro procedimento.
E, quanto al mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione da loro richiesto, hanno sostenuto che tale indennità fosse stata ingiustamente negata, avendo il giudice di primo grado accertato l'occupazione senza titolo del locale in questione da parte della e, quindi, condannato quest'ultima all'immediato Parte_3 rilascio di tale bene.
E, alla luce di quanto esposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 393/2024, con il riconoscimento dei danni subiti dagli appellanti, oltre al favore delle spese
e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge;
Voglia l'eccellentissima Corte di
Appello di Napoli fissare un'udienza per la sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 393/2024, o sospenderla con decreto separato inaudita altera parte, in quanto pendente procedimento di pignoramento presso terzi nei confronti del sig.
pendente presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, recante R.G.E. 2785/2024 Giudice Verolla Parte_1
Angela, alla luce delle contestazioni e della richiesta riforma della sentenza con la richiesta di riconoscere i danni subiti dai sig.ri e , la prosecuzione della procedura esecutiva e la consequenziale assegnazione Parte_1 Parte_2 somme, arrecherebbe un danno economico irreparabile al sig. ”. Parte_1
Iscritta la causa al numero 3821/2024 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
21.11.2024, la eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso gravame, in Parte_3
pagina 2 di 5 quanto proposto tardivamente (essendo l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello avvenuta solo il 5.9.2024 anziché entro il 2.9.2024, pur essendo la sentenza gravata stata pubblicata il 2.2.2024) e contestandone, comunque, la fondatezza.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione formulata da parte appellante;
2) dichiarare inammissibile l'atto di appello in quanto depositato tardivamente;
3) nel merito, dichiarare infondati i motivi di gravame, per le argomentazioni rassegnate;
4) per l'effetto, confermare la sentenza
n. 393/2024 del Tribunale di S. Maria C.V.; 5) condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.”.
Con ordinanza depositata il 15.1.2025 è stato così disposto: “
1. Rigetta l'istanza formulata dagli appellanti, volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata (la n. 393/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, pubblicata il 2.2.2024).
2. Dispone il mutamento del rito (da ordinario a speciale) e fissa per la discussione l'udienza del
6.5.2025, autorizzando le parti al deposito di eventuali note conclusive sino a 10 giorni prima di tale udienza.
3. Manda alla cancelleria per la comunicazione di questa ordinanza alle parti costituite.”.
Indi, con decreto presidenziale del 9.4.2025, regolarmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, è stato disposto che lo svolgimento dell'udienza del 9.4.2025 avvenisse mediante trattazione “in presenza”.
E a tale udienza, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello proposto da e è tardivo e, dunque, come tale, Parte_1 Parte_2 inammissibile.
Esso è stato proposto, infatti, con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 28.8.2024, ma è stato depositato
(ossia iscritto a ruolo) – come già rilevato con ordinanza del 15.1.2025 (rispetto alla quale non sono stati dedotti elementi di segno contrario)- il 5.9.2024, nonostante la sentenza impugnata (la n. 393/2024 emessa dal Tribunale di Napoli), fosse stata pubblicata il 2.2.2024.
L'iscrizione a ruolo (del 5.9.2024) è avvenuta, dunque, oltre il termine perentorio di sei mesi (ex art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla l.n.69/2009, essendo il giudizio di primo grado stato instaurato nel 2015 e, dunque, dopo il 4.7.2009), decorrente dalla data (2.2.2024) della pubblicazione della sentenza impugnata (non risultando che la stessa sia stata notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 285 c.p.c.).
Ciò tenendo conto anche del periodo feriale di sospensione dall'1.8.2024 al 31.8.2024 (previsto dal d.l. n.
132/2014, convertito in l. n. 162/2014, ed applicabile al caso di specie, trattandosi di impugnazione proposta dopo la relativa entrata in vigore;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 17/03/2022, n. 8722; Sez. III, Ord., 23/06/2021, n.
17949; Sez. II, 04/09/2020, n. 18485. Cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/07/2024, n. 20588).
Va detto, invero, che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447- bis cod. proc. civ., del rito del lavoro (seguito in primo grado, dopo il mutamento del rito, tanto è vero che la pagina 3 di 5 sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.), l'appello va proposto con ricorso, per il principio dell'ultrattività del rito (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 6.11.2019, n. 28519; Sez. VI- 3, 3.7.2014 n. 15272; Sez. VI-2, ord., 21.2.2014, n. 4217; cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, Ord., 28.10.2024, n. 27763; Sez. Lavoro, 23.1.2024, n.
2274; Sez. VI-3, Ord. 13.10.2022, n. 30091; Sez. III, Ord., 17.3.2021, n. 7556; Sez. VI -3, ord., 9.8.2018, n.
20705).
Ragion per cui la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica (come nel caso di specie), nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.
E ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente (come nel caso in esame) con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 871; Sez. VI - 3, Ord., 08/09/2017, n. 20994; Sez. 3, n. 12990 del 27/05/2010; Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n. 1396).
****
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., della società appellata.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord.,
08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore della controversia.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3821/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.393/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 2.2.2024.
2. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore Parte_1 Parte_2 degli avvocati Speranza Cantiello e Giulio Maiorino, quali difensori, dichiaratisi antistatari, della
[...]
dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro Parte_3
2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 6.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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