Articolo 2458 del Codice civile
Articolo 2457 terArticolo 2435 bis
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2458.

(( (Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori).)) ((In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la societa' si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si e' provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualita' di socio accomandatario.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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