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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa RI SS UT Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17/1/2024 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Milano n. 8771/2023 pubblicata il 12/12/2023,
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_1 sede legale in Via Attilio Friggeri 95 00136 con il patrocinio dell'Avv. Stefanelli Simone Pt_1
(C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._1
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Via Montefeltro 4 20156 Milano, con il patrocinio dell'Avv.
AJ TE (C.F. , giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 8771/2023, pubblicata il
12/12/2023, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
:
[...] pagina 1 di 7 “Piaccia alla Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento del presente gravame, e dei relativi motivi di appello, riformare integralmente, previa sospensione della dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione ove azionata esecutivamente, l'impugnata ordinanza resa all'esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. Rg. n. 25045/2022, pubblicata in data 18/12/2023 dal Tribunale Civile di Milano, Sez. XIII, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Maria Ferruta, non comunicata e non notificata, a definizione del giudizio portante R.G. n. 25045/2022, oggetto del presente gravame, e per l'effetto: In via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della ordinanza impugnata ex art. 283 c.p.c. per i motivi dedotti nel presente atto;
Nel merito, riformare:
- sia il capo 1 della ordinanza impugnata, (i) rigettando e/o rideterminando (anche secondo equità) l'ammontare dell'indennità per mancata restituzione inflitta alla odierna appallante per le ragioni esposte in estensione d'atto, (ii) decurtando, in ossequio alla Legge 124/2017, il valore commerciale dei beni oggetto di leasing (previa quantificazione degli stessi a seguito di apposita CTU) alla data di risoluzione contrattuale o quantomeno alla data del 27/04/2021 (momento in cui veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per riconsegna di beni – doc. n. 7 fascicolo primo grado e doc. 1 fascicolo primo grado ) nonché (iii) riducendo secondo equità ex art. 1384 c.c., CP_1 Pt_1 ovvero azzerando, la penale manifestamente eccessiva per inadempimento contrattuale relativamente al contratto n. 13613998,
- sia il capo 2 della ordinanza impugnata, condannando parte appellata alle spese di lite del doppio grado di giudizio;
per l'effetto della riforma della ordinanza impugnata, e per tutte le motivazioni e deduzioni di cui in premessa ed ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa valutazione dell'effettivo valore dei beni oggetto di causa a seguito di apposita CTU al tempo della risoluzione dei contratti n. 12523629, n. 12524191 e n. 13613998, ovvero dal diverso dies a quo ritenuto opportuno, da decurtare dal credito asseritamente vantato dalla ricorrente in modo tale da determinare l'importo effettivamente ed eventualmente dovuto dalla odierna comparente, al netto del prezzo di vendita dei beni oggetto del contratto, voglia l'On.le Corte adita: ridurre secondo equità ex art. 1384 c.c., ovvero azzerare, la penale manifestamente eccessiva per inadempimento contrattuale relativamente al contratto n. 13613998; dichiarare che la non è tenuta al pagamento dell'indennità per la mancata Controparte_2 restituzione dei beni oggetto dei contratti n. 12523629, n. 12524191 e n. 13613998 a decorrere dal 27/04/2021 (cfr. già doc. n. 1 fascicolo primo grado ), momento in cui è stato munito di efficacia Pt_1 esecutiva il decreto ingiuntivo n. 3729/2020 emesso dal Tribunale di Milano per la riconsegna dei beni in favore della (doc. n. 7 fascicolo avversario); in via gradata, ridurre ad equità”. CP_1 In via istruttoria, ai sensi dell'art. 350 u.c. c.p.c. si insiste nell'ammissione della CTU richiesta sin dal momento della costituzione nel giudizio di primo grado atta ad accertare l'effettivo valore dei beni al tempo della risoluzione del contratto, o dal diverso dies a quo ritenuto equo e/o di giustizia, da decurtare dal credito asseritamente vantato dalla parte appellata così da determinare l'importo dovuto.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita: IN VIA PRELIMINARE:
• accertare che la , in data Parte_1 3.4.2024, è stata cancellata dal registro delle imprese e, per l'effetto, dichiarare l'interruzione del presente giudizio. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
• confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter, comma 5, c.p.c., n. cronol. 8771/2023 del 12/12/2023, repert. n. 10548/2023 del 18/12/2023 del Tribunale di Milano, Sez. XIII civile, Giudice Dott.ssa Francesca Maria Ferruta, emessa nell'ambito del procedimento RG n. 25045/2022. IN VIA ISTRUTTORIA:
• rigettare, per tutte le ragioni esposte in atti, la richiesta di ammissione della CTU formulata dall'appellante, già rigettata nel corso del giudizio di primo grado. IN OGNI CASO:
pagina 2 di 7 • con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio a carico della parte soccombente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano con ordinanza pronunciata ex art. 702 ter c.p.c. accoglieva il ricorso proposto dalla società (“ ) al fine di ottenere la condanna della Controparte_1 CP_1
( ”) al pagamento degli importi Parte_1 Parte_1 Pt_1 alla stessa dovuti in virtù di tre differenti contratti di locazione di beni mobili in relazione ai quali l'utilizzatrice si era resa inadempiente. Pt_1
In particolare, aveva agito per ottenere l'indennizzo da mancata restituzione del CP_1 materiale locato a seguito della risoluzione dei suddetti contratti ai sensi dell'art. 14 delle proprie Condizioni Generali, dal momento che i materiali non erano stati spontaneamente restituiti da neppure a seguito dell'ordine contenuto nel decreto ingiuntivo n. 3729/2020 Pt_1 emesso dal Tribunale di Milano e confermato in sede di opposizione con sentenza n. 3975/2022.
L'importo richiesto a titolo di indennizzo ammontava a € 7.927,92 in relazione al contratto n.
125-23629 (valore del canone trimestrale di € 377,52 oltre I.V.A. moltiplicato per 21 trimestri intercorrenti tra la risoluzione del contratto in data 18/5/2018 sino a settembre 2023), a €
8.762,67 in relazione al contratto n. 125-24191 (valore del canone trimestrale di € 412,27 oltre
I.V.A. moltiplicato per 21 trimestri intercorrenti tra la risoluzione del contratto in data
19/4/2018 sino a settembre 2023) e a € 65.055,06 in relazione al contratto n. 136-13998 (valore del canone trimestrale di € 3097,86 oltre I.V.A. moltiplicato per 21 trimestri intercorrenti tra la risoluzione del contratto in data 19/4/2018 sino a settembre 2023), il tutto oltre interessi legali. aveva altresì agito per ottenere la penale da inadempimento contrattuale pari a € CP_1
16.521,92 in ragione della anticipata risoluzione del contratto, corrispondente a un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita.
Secondo il giudice di primo grado in base agli articoli 13 e 14 delle Condizioni Generali di
Contratto aveva diritto di esigere la corresponsione di un importo pari ai canoni di CP_1 locazione a titolo di indennizzo per la mancata restituzione dei beni locati a seguito della risoluzione dei relativi contratti nonché la penale per risoluzione anticipata, che non poteva considerarsi manifestamente eccessiva alla luce del fatto che aveva sostenuto CP_1 un'ingente spesa pari a € 47.886,06 oltre I.V.A. per l'acquisto dei beni.
Inoltre, a parere del Tribunale non poteva trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1 L.
124/2017 che impone la necessità di dedurre dal dovuto il ricavato dalla vendita dei beni locati pagina 3 di 7 in quanto applicabile alle sole locazioni finanziarie e non anche a quelle operative come nel caso di specie.
Il Tribunale accoglieva per tali motivi il ricorso e condannava al pagamento di € Pt_1
98.267,57 oltre spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , articolando tre motivi di censura. Pt_1
Con il primo motivo contesta la mala fede di la quale, pur potendo agire Pt_1 CP_1 esecutivamente per il recupero forzoso dei beni locati presso l'indirizzo di Via degli
NI in avrebbe deciso di restare inerte e di lucrare i corrispettivi previsti dal Pt_1 contratto per la detenzione del materiale pur nella consapevolezza che non avrebbe potuto Pt_1 restituirle tali beni avendo, a far data dal 24/05/2019, cessato ogni attività e trasferito altrove la propria sede legale. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto rigettare la domanda di pagamento di o quantomeno rideterminarla tenendo in considerazione che quest'ultima avrebbe CP_1 potuto esigere coattivamente la restituzione dei beni a far data dal 27/04/2021, momento in cui veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3729/2020.
Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel qualificare la locazione in esame quale locazione operativa e non traslativa, in quanto tale distinzione pregiudica solamente l'utilizzatore. Ne discenderebbe che il valore dei beni locati dovrebbe essere stimato e decurtato da quanto eventualmente dovuto.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione di primo grado per non aver disposto la riduzione della penale nonostante fosse stata determinata in un terzo del valore locatizio dei beni e nonostante abbia ottenuto, a fronte di un esborso di € 47.886,06 per l'acquisto CP_1 dei beni locati, € 5.481,37 da parte di e la condanna di quest'ultima ad ulteriori € Pt_1
116.301,97 (di cui € 18.034,46 a mezzo di decreto ingiuntivo ed € 98.267,57 con l'ordinanza impugnata).
Infine, con il terzo motivo si richiede la riforma della statuizione circa le spese di lite, in considerazione della necessaria riforma degli altri capi della sentenza.
si è costituita anche nel presente grado di giudizio, contestando i motivi di appello CP_1 proposti da controparte e chiedendone il rigetto. Ha altresì evidenziato l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese dell'appellante a far data dal 3/4/2025, con conseguente necessità di dichiarare l'interruzione del processo.
pagina 4 di 7 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15/7/2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe e decisa nella camera di consiglio del
21 luglio 2025.
****
Preliminarmente, si rileva che non può accogliersi l'istanza di interruzione del processo proposta da a seguito della cancellazione in data 3 aprile 2024 di CP_1 [...] dal Registro delle imprese posto che l'evento Parte_1 interruttivo si è prodotto dopo la costituzione in giudizio dell'appellante (avvenuta il 19/4/2024) ed in assenza di dichiarazione da parte della parte interessata.
Invero, la cancellazione della società ai sensi dell'art. 2495 c.c. determina la sua estinzione fin dal momento in cui il provvedimento di cancellazione è stato adottato, evento che è stato equiparato dall'ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass.
S.U. n. 6070/2013) ad un evento interruttivo di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c., con conseguente fenomeno successorio rispetto ai soci ex art 110 c.p.c.. La "perdita della capacità di stare in giudizio" cui dette norme alludono è infatti inevitabile conseguenza della sopravvenuta estinzione dell'ente collettivo che sia parte in causa e ricorrono qui tutte le ragioni per le quali il legislatore ha dettato la predetta disciplina dell'interruzione e dell'eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., nel caso in cui l'evento interruttivo, come nel caso di specie, si sia verificato successivamente alla costituzione della parte in giudizio, il giudice deve disporre l'interruzione quando di essa sia data notizia nel processo a mezzo del procuratore costituito della parte nel cui interesse è prevista l'interruzione.
In mancanza di tale dichiarazione il processo prosegue fra le parti originarie.
Ed invero l'omessa dichiarazione o notificazione dell'estinzione della società in pendenza di giudizio determina l'ultrattività del mandato alle liti ( Cass.25.1.24 n.2439) e poiché nel caso di specie l'intervenuta cancellazione è stata dichiarata solo dall'appellata senza peraltro CP_1 che sul punto l'appellante abbia preso posizione, il processo non può essere interrotto. Pt_1
Venendo al merito deve ritenersi che l'appello sia infondato e non meriti accoglimento.
È pacifico che non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni derivanti dai contratti di Pt_1 locazione n. 125-23629, 125-24191 e 136-13998 e che per effetto di tale inadempimento essi siano stati risolti. Risulta inoltre dagli atti che dal momento della risoluzione aveva Pt_1
l'obbligo di restituire i beni locati a a norma dell'art. 14 delle Condizioni generali di CP_1
pagina 5 di 7 contratto, come specificato nelle lettere di risoluzione inviate da (doc. 6 primo grado CP_1
. CP_1
A fronte di tali fatti pacifici, l'obbligo gravante su non può ritenersi estinto o mitigato in Pt_1 considerazione del fatto che tale società non fosse soggettivamente in grado di restituire i beni di cui ai contratti per cause esclusivamente a sé riferibili.
La liquidazione della società e il mutamento di sede legale, infatti, sono il frutto di autonome scelte imprenditoriali del debitore che non possono in alcun modo assurgere a cause di non imputabilità dell'inadempimento.
Alcuna contrarietà a buona fede può dunque ravvisarsi nella condotta di per aver essa CP_1 richiesto l'indennizzo contrattualmente previsto a fronte del perdurare del colpevole inadempimento di . Pt_1
Destituita di fondamento è anche l'affermazione secondo la quale i contratti di cui è causa dovrebbero essere qualificati quali locazioni finanziarie. L'appellante sul punto si limita ad allegare apoditticamente una presunta “rigidità” della distinzione tra locazione operativa e finanziaria, senza indicare alcun concreto elemento in base al quale qualificare come finanziari i contratti di locazione di cui è causa.
Tali contratti devono in ogni caso essere qualificati quali contratti di locazione operativa: depone in tal senso la qualificazione data dalle parti e la mancata previsione del diritto dell'utilizzatore di acquistare la proprietà dei beni locati a un prezzo stabilito alla scadenza del contratto. Non ricorrono pertanto i presupposti per operare una detrazione del valore dei beni dal dovuto, in quanto i canoni di locazione sono stati pattuiti per remunerare la disponibilità dei beni per il tempo del loro godimento e non hanno costituito anche parziale corresponsione del prezzo di acquisto degli stessi.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo di appello, relativo alla riduzione della penale per risoluzione anticipata del contratto per manifesta eccessività.
L'articolo 13 delle condizioni generali di contratto di prevede quale penale per la CP_1 risoluzione anticipata la corresponsione di un importo pari alla maggior somma tra un terzo dei complessivi canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e tre canoni periodici.
Tenuto conto dell'interesse che il creditore aveva all'adempimento, la predetta quantificazione appare proporzionata essendo di molto inferiore alla somma che avrebbe dovuto CP_1 percepire con l'esecuzione del contratto.
pagina 6 di 7 La circostanza che oltre a tale liquidazione forfettaria del danno, abbia diritto anche alla CP_1 corresponsione di un indennizzo a causa della mancata restituzione dei beni a seguito della risoluzione del contratto è ininfluente sulla congruità della penale, in quanto si tratta di danni scaturenti da presupposti differenti.
In conclusione l'appello è infondato e va respinto.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di al pagamento delle spese processuali, Pt_1 liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi (quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione) di cui al D.M. n.147/2022, considerato il valore della controversia e la complessità delle questioni trattate.
Sussistono inoltre i presupposti ex art.13 comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_2
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 8771/2023, pubblicata il
[...]
12/12/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
12.154,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 21/07/2025
Il Presidente relatore
RI SS UT
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa RI SS UT Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17/1/2024 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Milano n. 8771/2023 pubblicata il 12/12/2023,
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_1 sede legale in Via Attilio Friggeri 95 00136 con il patrocinio dell'Avv. Stefanelli Simone Pt_1
(C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._1
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Via Montefeltro 4 20156 Milano, con il patrocinio dell'Avv.
AJ TE (C.F. , giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 8771/2023, pubblicata il
12/12/2023, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
:
[...] pagina 1 di 7 “Piaccia alla Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento del presente gravame, e dei relativi motivi di appello, riformare integralmente, previa sospensione della dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione ove azionata esecutivamente, l'impugnata ordinanza resa all'esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. Rg. n. 25045/2022, pubblicata in data 18/12/2023 dal Tribunale Civile di Milano, Sez. XIII, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Maria Ferruta, non comunicata e non notificata, a definizione del giudizio portante R.G. n. 25045/2022, oggetto del presente gravame, e per l'effetto: In via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della ordinanza impugnata ex art. 283 c.p.c. per i motivi dedotti nel presente atto;
Nel merito, riformare:
- sia il capo 1 della ordinanza impugnata, (i) rigettando e/o rideterminando (anche secondo equità) l'ammontare dell'indennità per mancata restituzione inflitta alla odierna appallante per le ragioni esposte in estensione d'atto, (ii) decurtando, in ossequio alla Legge 124/2017, il valore commerciale dei beni oggetto di leasing (previa quantificazione degli stessi a seguito di apposita CTU) alla data di risoluzione contrattuale o quantomeno alla data del 27/04/2021 (momento in cui veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per riconsegna di beni – doc. n. 7 fascicolo primo grado e doc. 1 fascicolo primo grado ) nonché (iii) riducendo secondo equità ex art. 1384 c.c., CP_1 Pt_1 ovvero azzerando, la penale manifestamente eccessiva per inadempimento contrattuale relativamente al contratto n. 13613998,
- sia il capo 2 della ordinanza impugnata, condannando parte appellata alle spese di lite del doppio grado di giudizio;
per l'effetto della riforma della ordinanza impugnata, e per tutte le motivazioni e deduzioni di cui in premessa ed ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa valutazione dell'effettivo valore dei beni oggetto di causa a seguito di apposita CTU al tempo della risoluzione dei contratti n. 12523629, n. 12524191 e n. 13613998, ovvero dal diverso dies a quo ritenuto opportuno, da decurtare dal credito asseritamente vantato dalla ricorrente in modo tale da determinare l'importo effettivamente ed eventualmente dovuto dalla odierna comparente, al netto del prezzo di vendita dei beni oggetto del contratto, voglia l'On.le Corte adita: ridurre secondo equità ex art. 1384 c.c., ovvero azzerare, la penale manifestamente eccessiva per inadempimento contrattuale relativamente al contratto n. 13613998; dichiarare che la non è tenuta al pagamento dell'indennità per la mancata Controparte_2 restituzione dei beni oggetto dei contratti n. 12523629, n. 12524191 e n. 13613998 a decorrere dal 27/04/2021 (cfr. già doc. n. 1 fascicolo primo grado ), momento in cui è stato munito di efficacia Pt_1 esecutiva il decreto ingiuntivo n. 3729/2020 emesso dal Tribunale di Milano per la riconsegna dei beni in favore della (doc. n. 7 fascicolo avversario); in via gradata, ridurre ad equità”. CP_1 In via istruttoria, ai sensi dell'art. 350 u.c. c.p.c. si insiste nell'ammissione della CTU richiesta sin dal momento della costituzione nel giudizio di primo grado atta ad accertare l'effettivo valore dei beni al tempo della risoluzione del contratto, o dal diverso dies a quo ritenuto equo e/o di giustizia, da decurtare dal credito asseritamente vantato dalla parte appellata così da determinare l'importo dovuto.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita: IN VIA PRELIMINARE:
• accertare che la , in data Parte_1 3.4.2024, è stata cancellata dal registro delle imprese e, per l'effetto, dichiarare l'interruzione del presente giudizio. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
• confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter, comma 5, c.p.c., n. cronol. 8771/2023 del 12/12/2023, repert. n. 10548/2023 del 18/12/2023 del Tribunale di Milano, Sez. XIII civile, Giudice Dott.ssa Francesca Maria Ferruta, emessa nell'ambito del procedimento RG n. 25045/2022. IN VIA ISTRUTTORIA:
• rigettare, per tutte le ragioni esposte in atti, la richiesta di ammissione della CTU formulata dall'appellante, già rigettata nel corso del giudizio di primo grado. IN OGNI CASO:
pagina 2 di 7 • con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio a carico della parte soccombente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano con ordinanza pronunciata ex art. 702 ter c.p.c. accoglieva il ricorso proposto dalla società (“ ) al fine di ottenere la condanna della Controparte_1 CP_1
( ”) al pagamento degli importi Parte_1 Parte_1 Pt_1 alla stessa dovuti in virtù di tre differenti contratti di locazione di beni mobili in relazione ai quali l'utilizzatrice si era resa inadempiente. Pt_1
In particolare, aveva agito per ottenere l'indennizzo da mancata restituzione del CP_1 materiale locato a seguito della risoluzione dei suddetti contratti ai sensi dell'art. 14 delle proprie Condizioni Generali, dal momento che i materiali non erano stati spontaneamente restituiti da neppure a seguito dell'ordine contenuto nel decreto ingiuntivo n. 3729/2020 Pt_1 emesso dal Tribunale di Milano e confermato in sede di opposizione con sentenza n. 3975/2022.
L'importo richiesto a titolo di indennizzo ammontava a € 7.927,92 in relazione al contratto n.
125-23629 (valore del canone trimestrale di € 377,52 oltre I.V.A. moltiplicato per 21 trimestri intercorrenti tra la risoluzione del contratto in data 18/5/2018 sino a settembre 2023), a €
8.762,67 in relazione al contratto n. 125-24191 (valore del canone trimestrale di € 412,27 oltre
I.V.A. moltiplicato per 21 trimestri intercorrenti tra la risoluzione del contratto in data
19/4/2018 sino a settembre 2023) e a € 65.055,06 in relazione al contratto n. 136-13998 (valore del canone trimestrale di € 3097,86 oltre I.V.A. moltiplicato per 21 trimestri intercorrenti tra la risoluzione del contratto in data 19/4/2018 sino a settembre 2023), il tutto oltre interessi legali. aveva altresì agito per ottenere la penale da inadempimento contrattuale pari a € CP_1
16.521,92 in ragione della anticipata risoluzione del contratto, corrispondente a un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita.
Secondo il giudice di primo grado in base agli articoli 13 e 14 delle Condizioni Generali di
Contratto aveva diritto di esigere la corresponsione di un importo pari ai canoni di CP_1 locazione a titolo di indennizzo per la mancata restituzione dei beni locati a seguito della risoluzione dei relativi contratti nonché la penale per risoluzione anticipata, che non poteva considerarsi manifestamente eccessiva alla luce del fatto che aveva sostenuto CP_1 un'ingente spesa pari a € 47.886,06 oltre I.V.A. per l'acquisto dei beni.
Inoltre, a parere del Tribunale non poteva trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1 L.
124/2017 che impone la necessità di dedurre dal dovuto il ricavato dalla vendita dei beni locati pagina 3 di 7 in quanto applicabile alle sole locazioni finanziarie e non anche a quelle operative come nel caso di specie.
Il Tribunale accoglieva per tali motivi il ricorso e condannava al pagamento di € Pt_1
98.267,57 oltre spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , articolando tre motivi di censura. Pt_1
Con il primo motivo contesta la mala fede di la quale, pur potendo agire Pt_1 CP_1 esecutivamente per il recupero forzoso dei beni locati presso l'indirizzo di Via degli
NI in avrebbe deciso di restare inerte e di lucrare i corrispettivi previsti dal Pt_1 contratto per la detenzione del materiale pur nella consapevolezza che non avrebbe potuto Pt_1 restituirle tali beni avendo, a far data dal 24/05/2019, cessato ogni attività e trasferito altrove la propria sede legale. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto rigettare la domanda di pagamento di o quantomeno rideterminarla tenendo in considerazione che quest'ultima avrebbe CP_1 potuto esigere coattivamente la restituzione dei beni a far data dal 27/04/2021, momento in cui veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3729/2020.
Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel qualificare la locazione in esame quale locazione operativa e non traslativa, in quanto tale distinzione pregiudica solamente l'utilizzatore. Ne discenderebbe che il valore dei beni locati dovrebbe essere stimato e decurtato da quanto eventualmente dovuto.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione di primo grado per non aver disposto la riduzione della penale nonostante fosse stata determinata in un terzo del valore locatizio dei beni e nonostante abbia ottenuto, a fronte di un esborso di € 47.886,06 per l'acquisto CP_1 dei beni locati, € 5.481,37 da parte di e la condanna di quest'ultima ad ulteriori € Pt_1
116.301,97 (di cui € 18.034,46 a mezzo di decreto ingiuntivo ed € 98.267,57 con l'ordinanza impugnata).
Infine, con il terzo motivo si richiede la riforma della statuizione circa le spese di lite, in considerazione della necessaria riforma degli altri capi della sentenza.
si è costituita anche nel presente grado di giudizio, contestando i motivi di appello CP_1 proposti da controparte e chiedendone il rigetto. Ha altresì evidenziato l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese dell'appellante a far data dal 3/4/2025, con conseguente necessità di dichiarare l'interruzione del processo.
pagina 4 di 7 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15/7/2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe e decisa nella camera di consiglio del
21 luglio 2025.
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Preliminarmente, si rileva che non può accogliersi l'istanza di interruzione del processo proposta da a seguito della cancellazione in data 3 aprile 2024 di CP_1 [...] dal Registro delle imprese posto che l'evento Parte_1 interruttivo si è prodotto dopo la costituzione in giudizio dell'appellante (avvenuta il 19/4/2024) ed in assenza di dichiarazione da parte della parte interessata.
Invero, la cancellazione della società ai sensi dell'art. 2495 c.c. determina la sua estinzione fin dal momento in cui il provvedimento di cancellazione è stato adottato, evento che è stato equiparato dall'ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass.
S.U. n. 6070/2013) ad un evento interruttivo di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c., con conseguente fenomeno successorio rispetto ai soci ex art 110 c.p.c.. La "perdita della capacità di stare in giudizio" cui dette norme alludono è infatti inevitabile conseguenza della sopravvenuta estinzione dell'ente collettivo che sia parte in causa e ricorrono qui tutte le ragioni per le quali il legislatore ha dettato la predetta disciplina dell'interruzione e dell'eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., nel caso in cui l'evento interruttivo, come nel caso di specie, si sia verificato successivamente alla costituzione della parte in giudizio, il giudice deve disporre l'interruzione quando di essa sia data notizia nel processo a mezzo del procuratore costituito della parte nel cui interesse è prevista l'interruzione.
In mancanza di tale dichiarazione il processo prosegue fra le parti originarie.
Ed invero l'omessa dichiarazione o notificazione dell'estinzione della società in pendenza di giudizio determina l'ultrattività del mandato alle liti ( Cass.25.1.24 n.2439) e poiché nel caso di specie l'intervenuta cancellazione è stata dichiarata solo dall'appellata senza peraltro CP_1 che sul punto l'appellante abbia preso posizione, il processo non può essere interrotto. Pt_1
Venendo al merito deve ritenersi che l'appello sia infondato e non meriti accoglimento.
È pacifico che non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni derivanti dai contratti di Pt_1 locazione n. 125-23629, 125-24191 e 136-13998 e che per effetto di tale inadempimento essi siano stati risolti. Risulta inoltre dagli atti che dal momento della risoluzione aveva Pt_1
l'obbligo di restituire i beni locati a a norma dell'art. 14 delle Condizioni generali di CP_1
pagina 5 di 7 contratto, come specificato nelle lettere di risoluzione inviate da (doc. 6 primo grado CP_1
. CP_1
A fronte di tali fatti pacifici, l'obbligo gravante su non può ritenersi estinto o mitigato in Pt_1 considerazione del fatto che tale società non fosse soggettivamente in grado di restituire i beni di cui ai contratti per cause esclusivamente a sé riferibili.
La liquidazione della società e il mutamento di sede legale, infatti, sono il frutto di autonome scelte imprenditoriali del debitore che non possono in alcun modo assurgere a cause di non imputabilità dell'inadempimento.
Alcuna contrarietà a buona fede può dunque ravvisarsi nella condotta di per aver essa CP_1 richiesto l'indennizzo contrattualmente previsto a fronte del perdurare del colpevole inadempimento di . Pt_1
Destituita di fondamento è anche l'affermazione secondo la quale i contratti di cui è causa dovrebbero essere qualificati quali locazioni finanziarie. L'appellante sul punto si limita ad allegare apoditticamente una presunta “rigidità” della distinzione tra locazione operativa e finanziaria, senza indicare alcun concreto elemento in base al quale qualificare come finanziari i contratti di locazione di cui è causa.
Tali contratti devono in ogni caso essere qualificati quali contratti di locazione operativa: depone in tal senso la qualificazione data dalle parti e la mancata previsione del diritto dell'utilizzatore di acquistare la proprietà dei beni locati a un prezzo stabilito alla scadenza del contratto. Non ricorrono pertanto i presupposti per operare una detrazione del valore dei beni dal dovuto, in quanto i canoni di locazione sono stati pattuiti per remunerare la disponibilità dei beni per il tempo del loro godimento e non hanno costituito anche parziale corresponsione del prezzo di acquisto degli stessi.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo di appello, relativo alla riduzione della penale per risoluzione anticipata del contratto per manifesta eccessività.
L'articolo 13 delle condizioni generali di contratto di prevede quale penale per la CP_1 risoluzione anticipata la corresponsione di un importo pari alla maggior somma tra un terzo dei complessivi canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e tre canoni periodici.
Tenuto conto dell'interesse che il creditore aveva all'adempimento, la predetta quantificazione appare proporzionata essendo di molto inferiore alla somma che avrebbe dovuto CP_1 percepire con l'esecuzione del contratto.
pagina 6 di 7 La circostanza che oltre a tale liquidazione forfettaria del danno, abbia diritto anche alla CP_1 corresponsione di un indennizzo a causa della mancata restituzione dei beni a seguito della risoluzione del contratto è ininfluente sulla congruità della penale, in quanto si tratta di danni scaturenti da presupposti differenti.
In conclusione l'appello è infondato e va respinto.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di al pagamento delle spese processuali, Pt_1 liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi (quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione) di cui al D.M. n.147/2022, considerato il valore della controversia e la complessità delle questioni trattate.
Sussistono inoltre i presupposti ex art.13 comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_2
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 8771/2023, pubblicata il
[...]
12/12/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
12.154,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 21/07/2025
Il Presidente relatore
RI SS UT
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