Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00388/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05177/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5177 del 2025, proposto da FA LA AR UI, AL AR, NI NI, rappresentati e difesi dagli avvocati IU Ceceri, Massimo Villa e Valentina Comella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il loro studio in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 207;
contro
Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
ER EM, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota del 9 settembre 2025, priva di numero di protocollo, avente a oggetto ‹‹ Risposta a VS nota del 5 settembre 2025 recante “Istanza di accesso Fondazione Teatro di san Carlo” ››, con cui la Fondazione Teatro di San Carlo ha (parzialmente) negato, in via tacita, l'accesso agli atti richiesti dai ricorrenti con istanza del 5 settembre 2025;
b) di tutti gli atti richiamati in quelli impugnati e/o menzionati sopra o di seguito nel ricorso, se e in quanto lesivi;
nonché per l'accertamento:
c) dell'inadempimento all'obbligo della Fondazione Teatro di San Carlo di consentire ai ricorrenti l'accesso agli atti richiesti con istanza del 5 settembre 2025, trasmessa con p.e.c. di pari data;
d) della illegittimità del parziale rifiuto tacito opposto dalla Fondazione Teatro di San Carlo, con conseguente annullamento dello stesso, con condanna alla relativa esibizione;
e) del diritto a prendere visione e a estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza anzidetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IU PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- i ricorrenti, quali componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli, hanno impugnato il parziale diniego di accesso agli atti, esercitato con istanza del 5 settembre 2025, al fine di conoscere la documentazione inerente ai ricorsi giurisdizionali proposti dal Presidente della Fondazione e di ottenere informazioni sulla loro notifica e sull’attività espletata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- con memoria depositata il 28/11/2025 hanno poi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stata successivamente soddisfatta la loro richiesta ostensiva, insistendo per la condanna della Fondazione alle spese di giudizio, poiché l’istanza è stata accolta solo dopo la proposizione e il deposito del ricorso;
Ritenuto che quanto dichiarato dalla parte determina la cessazione della materia del contendere, risultando soddisfatta la pretesa azionata;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che se ne giustifica la compensazione tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti della parte evocata e non costituitasi, per la connotazione della vicenda illustrata dalla difesa erariale, rappresentando che il Sovrintendente della Fondazione, insediatosi, ha tempestivamente operato per assolvere alla richiesta;
Ritenuto che la cessazione della materia del contendere palesa la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, per cui va posto a carico della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli il rimborso in favore dei ricorrenti del contributo unificato, previa dimostrazione del versamento che non risulta effettuato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa interamente tra le parti costituite le spese di giudizio, dichiarandole irripetibili nei confronti della parte evocata in giudizio e non costituitasi; pone a carico della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli il rimborso in favore dei ricorrenti del contributo unificato, previa dimostrazione del versamento effettuato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC SA, Presidente
IU PO, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU PO | NC SA |
IL SEGRETARIO