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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/09/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2287/2019 del R.G.A.C, trattenuta in decisione il
14/5/2025 con concessione dei termini previsti dall'art. art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata a Isola del Liri (FR), in Via Pietro dell'Isola n. 8, presso lo studio dell'avv.
Roberto Antonio Catanzariti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla citazione in riassunzione introduttiva del giudizio attrice
E
(c.f. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso gli uffici dell'ente, siti a Roma, in Via dei Portoghesi n. 12 convenuti
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempre, Controparte_4 P.IVA_3 con sede legale a Roma, Viale di Tor Marancia n. 4, elettivamente domiciliata a Roma, in Via
Marcantonio Bragadin n. 96, presso lo studio dell'avv. Cristiana Lupi, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa del 20/12/2019 convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13/6/2019 la signora ha riassunto il giudizio di opposizione Parte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi promosso dinanzi al Giudice di Pace di Sora, poi dichiaratosi incompetente, per contestare nei confronti dell' , del Controparte_3 Controparte_1
e di la legittimità della cartella esattoriale contraddistinta dal n.
[...] Controparte_4
047 2018 00049958 30 000. A sostegno della domanda l'attrice ha premesso che in forza dell'atto, notificato il 20/4/2018 dall' , si è vista intimare il pagamento di € Controparte_3
2.025,88 a titolo di sanzione pecuniaria derivante dalla soccombenza riportata nell'ambito di un procedimento di reclamo definito dalla Corte di Appello di Perugia con decreto n. 799 del 5/5/2014.
Ha fatto presente, nello stesso tempo, che la cartella esattoriale andrebbe annullata per due diversi ordini di motivi: 1) non sarebbe stato rispettato, in primo luogo, il termine decadenziale sancito dall'art. 227 ter, c. 1, del D.P.R. n. 115/2002 per l'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria, avvenuta il 28/11/2017, allorché era già trascorso più di un mese (come invece imposto dalla norma) rispetto al passaggio in giudicato del provvedimento da cui era sorto l'obbligo di pagamento;
2) altrettanto intempestiva si rivelerebbe notifica dell'atto ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. c), del D.P.R.
n. 602/1973 applicabile ratione temporis, non avendo l'agente della riscossione provveduto a perfezionare l'incombente entro il secondo anno successivo alla data di definitività dell'accertamento, destinato a scadere il 31/12/2016). In forza di quanto precede la signora Pt_1 ha insistito per la declaratoria di illegittimità della cartella esattoriale e per il riconoscimento in proprio favore di spese, competenze e onorari.
***
Costituita con comparsa del 20/12/2019, ha eccepito che il termine previsto Controparte_4 dall'art. 227 ter del D.P.R. n. 115/2002, a differenza di quanto opinato nelle difese attoree, riveste natura ordinatoria, anziché perentoria, con ogni conseguenza sul piano della legittimità della cartella esattoriale. Ha dedotto, ancora, che l'eventuale tardività della notifica dell'atto, anche ad ammetterne la sussistenza, comunque andrebbe imputata all'agente della riscossione, chiamato per statuto a eseguire i relativi adempimenti. Sul rilievo dell'esecuzione degli oneri posti dall'ordinamento a suo carico la società ha chiesto il rigetto di ogni avversa pretesa.
***
Il 13/1/2020 si sono costituiti anche l' e il . Controparte_3 Controparte_1
In via preliminare i due enti hanno chiesto l'estromissione della prima per difetto di legittimazione passiva. Fatta salva tale censura, hanno osservato che la pretesa di pagamento non può considerarsi illegittima, stante l'applicabilità nella vicenda in esame non del primo, ma del secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, espressamente richiamato dall'art. 227 ter, c. 2, del D.P.R. n.
115/2002, in virtù della natura non tributaria delle somme dovute dalla signora . Pt_1
Secondo le amministrazioni convenute ne deriverebbero l'estensione alla fattispecie delle previsioni del capoverso della disposizione, non oggetto di doglianza, il carattere ordinatorio delle scadenze della procedura osservata per l'esazione della somma controversa e l'operatività ai fini della riscossione dei relativi importi, in base al combinato disposto degli artt. 2946 c.c. e 2953 c.c., del solo termine di prescrizione di dieci anni dal passaggio in giudicato del provvedimento sanzionatorio, non spirato al momento della proposizione della domanda giudiziale. Alla luce di tali assunti l'
[...]
e il hanno concluso per il rigetto dell'opposizione Controparte_3 Controparte_1
e per la condanna dell'istante al pagamento di tutti gli oneri di giudizio.
***
Delineati in questo modo gli aspetti della lite, il Tribunale reputa che la domanda non sia fondata.
Occorre considerare, sulle tematiche dibattute, che secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito di recente a proposito della riscossione delle spese processuali penali, “il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227-ter, comma 1, del D.P.R. n.
115/2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso. Pertanto, il mancato rispetto di tale termine non comporta la nullità della cartella di pagamento né l'improcedibilità della riscossione a mezzo ruolo” (Cass.
31/5/2025, n. 14680; in precedenza Cass. 10/5/2023, n. 12614; Cass. 4/3/2025, n. 5796).
In coerenza con tale indirizzo, sul punto le deduzioni attoree non possono che essere disattese.
Lo stesso vale per i motivi di censura basati sull'applicabilità dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Si deve ritenere, in particolare, che non possano essere estese alla fattispecie in esame le norme di cui al primo comma, lett. c) della disposizione, non richiamate in maniera espressa, a differenza di quanto avviene per il successivo capoverso, dall'art. 227, c. 2, del D.P.R. n. 115/2002.
Per superare una simile obiezione la signora negli scritti conclusionali ha evidenziato che Pt_1
l'applicabilità al caso dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 discende dall'art. 223 del Testo Unico.
Ci si limita a rilevare, in contrario, che la disposizione da ultimo citata, contenente un esplicito richiamo alle procedure di riscossione mediante ruolo, la formazione delle cartelle esattoriali e le notifiche correlate, è stata inserita all'interno del Titolo II della Parte VII del D.P.R. n. 115/2002, rubricato “Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario”.
Come sottolineato, l'intimazione opposta riguarda sanzioni di natura pecuniaria comminate all'attrice a seguito della soccombenza riportata in un reclamo disciplinato dalla c.d. Legge Pinto.
L'esazione degli importi di cui si discute trova una regolamentazione esaustiva nel Titolo II bis (ex
Capo VI bis del Titolo I) sempre della II Parte del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, contenente disposizioni, definite anch'esse generali, riguardanti, tra l'altro, “spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale”.
L'art. 227 ter, c. 2, laddove si rinvia all'art. 25, c. 2, del D.P.R. n. 602/1973, senza fare menzione del comma 1 invocato dalla signora , è inserito proprio in tale gruppo di disposizioni. Pt_1
Si deve necessariamente concludere nel senso della volontà del legislatore di non estendere alle sanzioni come quella ricevuta dall'attrice le decadenze operanti per la riscossione delle imposte.
***
Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni preliminari e di merito sollevate dalle parti convenute.
***
Secondo soccombenza, la signora deve essere condannata al pagamento degli oneri di Pt_1 giudizio, stimabili ai base ai valori del D.M. n. 55/2014 in € 2.552,00 (€ 425,00 per la fase di studio,
€ 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2287/2019 del
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. 047 2018 Parte_1
00049958 30 000 per le ragioni indicate in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di Parte_1 Controparte_4 giudizio, stimabili in € 2.552,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
➢ condanna al pagamento in favore dell' e del Parte_1 Controparte_3
degli oneri di giudizio, stimabili in € 2.552,00, oltre a spese generali, Controparte_1 accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino, 3/9/2025
il giudice Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2287/2019 del R.G.A.C, trattenuta in decisione il
14/5/2025 con concessione dei termini previsti dall'art. art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata a Isola del Liri (FR), in Via Pietro dell'Isola n. 8, presso lo studio dell'avv.
Roberto Antonio Catanzariti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla citazione in riassunzione introduttiva del giudizio attrice
E
(c.f. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso gli uffici dell'ente, siti a Roma, in Via dei Portoghesi n. 12 convenuti
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempre, Controparte_4 P.IVA_3 con sede legale a Roma, Viale di Tor Marancia n. 4, elettivamente domiciliata a Roma, in Via
Marcantonio Bragadin n. 96, presso lo studio dell'avv. Cristiana Lupi, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa del 20/12/2019 convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13/6/2019 la signora ha riassunto il giudizio di opposizione Parte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi promosso dinanzi al Giudice di Pace di Sora, poi dichiaratosi incompetente, per contestare nei confronti dell' , del Controparte_3 Controparte_1
e di la legittimità della cartella esattoriale contraddistinta dal n.
[...] Controparte_4
047 2018 00049958 30 000. A sostegno della domanda l'attrice ha premesso che in forza dell'atto, notificato il 20/4/2018 dall' , si è vista intimare il pagamento di € Controparte_3
2.025,88 a titolo di sanzione pecuniaria derivante dalla soccombenza riportata nell'ambito di un procedimento di reclamo definito dalla Corte di Appello di Perugia con decreto n. 799 del 5/5/2014.
Ha fatto presente, nello stesso tempo, che la cartella esattoriale andrebbe annullata per due diversi ordini di motivi: 1) non sarebbe stato rispettato, in primo luogo, il termine decadenziale sancito dall'art. 227 ter, c. 1, del D.P.R. n. 115/2002 per l'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria, avvenuta il 28/11/2017, allorché era già trascorso più di un mese (come invece imposto dalla norma) rispetto al passaggio in giudicato del provvedimento da cui era sorto l'obbligo di pagamento;
2) altrettanto intempestiva si rivelerebbe notifica dell'atto ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. c), del D.P.R.
n. 602/1973 applicabile ratione temporis, non avendo l'agente della riscossione provveduto a perfezionare l'incombente entro il secondo anno successivo alla data di definitività dell'accertamento, destinato a scadere il 31/12/2016). In forza di quanto precede la signora Pt_1 ha insistito per la declaratoria di illegittimità della cartella esattoriale e per il riconoscimento in proprio favore di spese, competenze e onorari.
***
Costituita con comparsa del 20/12/2019, ha eccepito che il termine previsto Controparte_4 dall'art. 227 ter del D.P.R. n. 115/2002, a differenza di quanto opinato nelle difese attoree, riveste natura ordinatoria, anziché perentoria, con ogni conseguenza sul piano della legittimità della cartella esattoriale. Ha dedotto, ancora, che l'eventuale tardività della notifica dell'atto, anche ad ammetterne la sussistenza, comunque andrebbe imputata all'agente della riscossione, chiamato per statuto a eseguire i relativi adempimenti. Sul rilievo dell'esecuzione degli oneri posti dall'ordinamento a suo carico la società ha chiesto il rigetto di ogni avversa pretesa.
***
Il 13/1/2020 si sono costituiti anche l' e il . Controparte_3 Controparte_1
In via preliminare i due enti hanno chiesto l'estromissione della prima per difetto di legittimazione passiva. Fatta salva tale censura, hanno osservato che la pretesa di pagamento non può considerarsi illegittima, stante l'applicabilità nella vicenda in esame non del primo, ma del secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, espressamente richiamato dall'art. 227 ter, c. 2, del D.P.R. n.
115/2002, in virtù della natura non tributaria delle somme dovute dalla signora . Pt_1
Secondo le amministrazioni convenute ne deriverebbero l'estensione alla fattispecie delle previsioni del capoverso della disposizione, non oggetto di doglianza, il carattere ordinatorio delle scadenze della procedura osservata per l'esazione della somma controversa e l'operatività ai fini della riscossione dei relativi importi, in base al combinato disposto degli artt. 2946 c.c. e 2953 c.c., del solo termine di prescrizione di dieci anni dal passaggio in giudicato del provvedimento sanzionatorio, non spirato al momento della proposizione della domanda giudiziale. Alla luce di tali assunti l'
[...]
e il hanno concluso per il rigetto dell'opposizione Controparte_3 Controparte_1
e per la condanna dell'istante al pagamento di tutti gli oneri di giudizio.
***
Delineati in questo modo gli aspetti della lite, il Tribunale reputa che la domanda non sia fondata.
Occorre considerare, sulle tematiche dibattute, che secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito di recente a proposito della riscossione delle spese processuali penali, “il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227-ter, comma 1, del D.P.R. n.
115/2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso. Pertanto, il mancato rispetto di tale termine non comporta la nullità della cartella di pagamento né l'improcedibilità della riscossione a mezzo ruolo” (Cass.
31/5/2025, n. 14680; in precedenza Cass. 10/5/2023, n. 12614; Cass. 4/3/2025, n. 5796).
In coerenza con tale indirizzo, sul punto le deduzioni attoree non possono che essere disattese.
Lo stesso vale per i motivi di censura basati sull'applicabilità dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Si deve ritenere, in particolare, che non possano essere estese alla fattispecie in esame le norme di cui al primo comma, lett. c) della disposizione, non richiamate in maniera espressa, a differenza di quanto avviene per il successivo capoverso, dall'art. 227, c. 2, del D.P.R. n. 115/2002.
Per superare una simile obiezione la signora negli scritti conclusionali ha evidenziato che Pt_1
l'applicabilità al caso dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 discende dall'art. 223 del Testo Unico.
Ci si limita a rilevare, in contrario, che la disposizione da ultimo citata, contenente un esplicito richiamo alle procedure di riscossione mediante ruolo, la formazione delle cartelle esattoriali e le notifiche correlate, è stata inserita all'interno del Titolo II della Parte VII del D.P.R. n. 115/2002, rubricato “Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario”.
Come sottolineato, l'intimazione opposta riguarda sanzioni di natura pecuniaria comminate all'attrice a seguito della soccombenza riportata in un reclamo disciplinato dalla c.d. Legge Pinto.
L'esazione degli importi di cui si discute trova una regolamentazione esaustiva nel Titolo II bis (ex
Capo VI bis del Titolo I) sempre della II Parte del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, contenente disposizioni, definite anch'esse generali, riguardanti, tra l'altro, “spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale”.
L'art. 227 ter, c. 2, laddove si rinvia all'art. 25, c. 2, del D.P.R. n. 602/1973, senza fare menzione del comma 1 invocato dalla signora , è inserito proprio in tale gruppo di disposizioni. Pt_1
Si deve necessariamente concludere nel senso della volontà del legislatore di non estendere alle sanzioni come quella ricevuta dall'attrice le decadenze operanti per la riscossione delle imposte.
***
Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni preliminari e di merito sollevate dalle parti convenute.
***
Secondo soccombenza, la signora deve essere condannata al pagamento degli oneri di Pt_1 giudizio, stimabili ai base ai valori del D.M. n. 55/2014 in € 2.552,00 (€ 425,00 per la fase di studio,
€ 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2287/2019 del
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. 047 2018 Parte_1
00049958 30 000 per le ragioni indicate in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di Parte_1 Controparte_4 giudizio, stimabili in € 2.552,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
➢ condanna al pagamento in favore dell' e del Parte_1 Controparte_3
degli oneri di giudizio, stimabili in € 2.552,00, oltre a spese generali, Controparte_1 accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino, 3/9/2025
il giudice Virgilio Notari