Articolo 4 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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Art. 4. 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.

(( 2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e puo' essere modificata parzialmente anche entro un termine piu' breve, quando ne sia dimostrata l'opportunita' )) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 28 dicembre 1913, n. 1536 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine indicato nell' art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' prorogato di mesi quattro. --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 26 aprile 1914, n. 421 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto notarile nel Regno di cui all' art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono determinati in conformita' della tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dal guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti". --------------- AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 518 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al disposto dell'art. 4 capoverso della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , la revisione generale della tabella annessa al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141 , che determina il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto, sara' compiuta entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , ha disposto (con l'art. 2, comma 4-octies) che "In via transitoria e in sede di prima applicazione:
a) la prima revisione della tabella di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , come sostituito dal comma 4-septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (69)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 , ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 [...] e' aumentata di cinquecento posti".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2018