Articolo 100 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 99Articolo 101
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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
Art. 100. (Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca) 1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attivita' di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli ((di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento)) .
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di ((rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento)) .
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
(( 4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalita' previste dalle regole deontologiche. ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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