Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2025, n. 18215
CASS
Sentenza 4 luglio 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza n. 14624 del 2023. La controversia riguarda l'impugnazione da parte di una società olandese del silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria italiano in merito a un'istanza di rimborso di un credito d'imposta sui dividendi ricevuti da una controllata italiana. La società richiedeva il riconoscimento del credito d'imposta ai sensi dell'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, sostenendo di essere il beneficiario effettivo dei dividendi. L'Amministrazione, al contrario, negava il rimborso, ritenendo insufficiente la prova del pagamento dell'imposta sui dividendi nel Regno Unito.

Il giudice ha accolto i motivi di ricorso della società, evidenziando che la C.T.R. non si era uniformata ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione, secondo cui non è necessario dimostrare l'effettivo pagamento dell'imposta, ma è sufficiente dimostrare che i dividendi siano soggetti a tassazione nel paese di residenza. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, accogliendo l'originario ricorso della società e compensando le spese legali, riconoscendo la validità della certificazione dell'Amministrazione finanziaria inglese come prova sufficiente per il riconoscimento del credito d'imposta.

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Massime1

​​In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia, residente in Italia, ad una società madre, residente nel Regno Unito, l'esenzione integrale da imposta sui dividendi riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che ha attuato la direttiva madre-figlia n. 453/1990/CE, non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica né di violazione del principio di neutralità fiscale, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia; pertanto, è consentito alla società̀ madre, che originariamente non abbia subito in Italia ritenute sui dividendi ricevuti ex art. 27-bis d.P.R. citato, di optare successivamente per l'applicazione dell'art. 10, par. 4 lett. b, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, ratificata con Legge n. 329 del 1990, chiedendo un credito di imposta, che deve però subire una ritenuta del 5 per cento sull'ammontare dei dividendi ricevuti e un'ulteriore ritenuta del 5 per cento sull'importo del credito di imposta, non sussistendo una alternatività̀, in termini assoluti, tra le due fonti normative e trovando applicazione il principio di neutralità̀ ed efficienza fiscale internazionale (international tax neutrality ed efficiency), espressione della intercountry equity.

Commentario1

  • 1italia: Come Far Valere Il Credito D’imposta E Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 7 settembre 2025

    Hai lavorato o percepito redditi nel Regno Unito e ti sei trovato a pagare le tasse sia lì che in Italia? Questo fenomeno è noto come doppia imposizione fiscale. Per evitarlo, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito consente di utilizzare il credito d'imposta. Tuttavia, errori dichiarativi o interpretazioni restrittive dell'Agenzia delle Entrate possono generare contestazioni. Quando si verifica la doppia imposizione UK-Italia – Se sei fiscalmente residente in Italia e hai percepito redditi di lavoro dipendente o autonomo in UK – Se hai ricevuto dividendi, interessi o plusvalenze da investimenti britannici – Se hai immobili locati nel Regno Unito e hai …

     Leggi di più…
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2025, n. 18215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18215
Data del deposito : 4 luglio 2025
Fonte ufficiale :

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