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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/07/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
VII Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
Nel procedimento 172-1/ ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
CF Parte_1 C.F._1
Assistito dall' Avv.to ROBERTA CAPRIOLI
Rilevato che, con ricorso depositato il 1 luglio 2025
ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 Parte_1 C.F._1
comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2,
CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma
2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
• che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
• che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste)
è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che
la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2
c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
[...] C.F._1
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa CP_1
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali ( R.e.) o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso ( con esclusione dell'auto Peugeot tg. EB197WB) (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI. DISPONE per l'intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1200,00 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
riservando al GD la definitiva rideterminazione nella sede liquidatoria ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 03/07/2025 il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
VII Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
Nel procedimento 172-1/ ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
CF Parte_1 C.F._1
Assistito dall' Avv.to ROBERTA CAPRIOLI
Rilevato che, con ricorso depositato il 1 luglio 2025
ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 Parte_1 C.F._1
comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2,
CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma
2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
• che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
• che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste)
è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che
la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2
c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
[...] C.F._1
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa CP_1
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali ( R.e.) o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso ( con esclusione dell'auto Peugeot tg. EB197WB) (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI. DISPONE per l'intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1200,00 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
riservando al GD la definitiva rideterminazione nella sede liquidatoria ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 03/07/2025 il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini